CA
Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 23/06/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA SEZIONE LAVORO
composta da dr. Fabrizio RIGA - Presidente estensore dr.ssa Anna Maria TRACANNA - Consigliere dr. Massimo DE CESARE - Consigliere
all'udienza di discussione del 19 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello n. 470/24 R.G.
TRA ; Parte_1 elett.te domicil.ta in Biella, Via G. De Marchi, n. 4/A rappr. e dif. dagli Avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci, Nicola Zampieri e Giovanni Rinaldi giusta procura in atti APPELLANTE E
; Controparte_1 contumace APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del 12.09.2024 del Tribunale di Teramo.
Conclusioni: come da atto di appello.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 20.11.2024 proponeva appello Parte_1 avverso la sentenza emessa in data 12.09.2024, depositata in pari data e non notificata, con cui il Tribunale di Teramo, in funzione di giudice del lavoro, in parziale
1 accoglimento delle domande avanzate dalla ricorrente, docente non di ruolo, aveva riconosciuto alla parte attrice il diritto all'assegnazione del bonus carta docente per un solo anno scolastico, con conseguente condanna del al pagamento del CP_2 corrispondente importo, pari ad € 500,00, oltre accessori.
L'appellante censurava la sentenza per avere il Tribunale negato la concessione del bonus per gli ulteriori anni scolastici richiesti in ricorso, senza considerare che il diritto-dovere formativo del docente persiste fino a quando il medesimo è inserito nel sistema educativo scolastico, ragion per cui fino a tale momento non viene neppure meno l'interesse alla concessione del bonus.
Il , benché ritualmente citato, non si Controparte_1 costituiva in giudizio.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo. Motivi della decisione
L'appello è fondato e dev'essere accolto.
ha agito in giudizio con ricorso al Tribunale di Teramo depositato Parte_1 in data 16.01.2024, esponendo che la ricorrente aveva lavorato alle dipendenze del come docente di scuola superiore di primo grado Controparte_1 con contratti di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; che la ricorrente prestava attualmente servizio presso che, in quanto docente precario, la CP_3 ricorrente non aveva mai percepito il c.d. bonus carta docente, introdotto dall'art. 1 CO. 121 L. 13.07.2015, n. 107, di importo pari ad € 500,00 l'anno, da attribuire al personale docente per sostenerne la formazione e l'aggiornamento professionale;
che, infatti, in base al D.P.C.M. 23.09.2015 il bonus è attribuito ai soli docenti di ruolo, sia a tempo pieno che a tempo parziale;
che il D.P.C.M. 28.11.2016 aveva poi esteso la concessione del bonus anche ai docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati;
che l'esclusione dei docenti precari costituiva un'illegittima discriminazione ai loro danni, atteso che gli artt. 63 e 64 del CCNL di categoria, nel disciplinare gli obblighi di formazione del personale docente, non distingue tra personale di ruolo e personale non di ruolo;
che la normativa in parola violava, perciò, il principio di non discriminazione tra personale di ruolo e personale assunto con contratti di lavoro a termine previsto dall'Accordo Quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, così come affermato dalla Corte di Giustizia UE con ordinanza 18.05.2022, nella causa C-450/21, secondo la quale “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, Unice e Ceep sul lavoro a tempo determinato deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al
2 solo personale docente a tempo indeterminato di tale il beneficio di un CP_1 vantaggio finanziario dell'importo di 500 euro all'anno”; che, pertanto, previa disapplicazione della normativa nazionale per contrasto con la normativa eurounitaria, alla ricorrente doveva essere riconosciuto il diritto di percepire il bonus in questione per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; tanto premesso, ha chiesto il riconoscimento del diritto di percepire il beneficio previsto dall'art. 1 CO. 121 L. n. 107/2015 per i suddetti anni scolastici, con conseguente condanna del all'accreditamento, “sulla detta Carta”, della CP_1 somma complessiva di € 2500,00.
Nel costituirsi in giudizio, il ha ribadito Controparte_1 la correttezza del proprio operato, sostenendo che la carta elettronica del docente non ha natura retributiva e non costituisce, perciò, un corrispettivo della prestazione lavorativa, ma ha la funzione di assicurare la formazione del personale docente, monetizzando l'onere di auto formazione imposto dalla legge attraverso l'attribuzione di un bonus utilizzabile esclusivamente per l'acquisto di beni e servizi attinenti alle esigenze formative del docente;
che l'assegnazione del bonus al solo personale di ruolo non costituisce un'illegittima discriminazione ai danni del personale non di ruolo, essendo giustificata da ragioni oggettive;
che le somme non utilizzate non possono comunque essere cumulate con gli importi maturati negli anni successivi se non entro il limite di complessivi € 1000,00, il che preclude ogni possibilità di riconoscimento degli arretrati;
che, in ogni caso, nulla poteva essere imputato all'Amministrazione, non rientrando tra i poteri della P.A. la disapplicazione della normativa interna per contrasto con la normativa eurounitaria.
Il Tribunale, richiamato il contenuto della pronuncia della C.G.U.E. 18.05.2022, n. 450; richiamato altresì il contenuto della sentenza della Corte di Cassazione 27.10.2023, n. 29661, emessa a seguito di ordinanza di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis C.P.C.; ritenuto, di conseguenza, che “la Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2”; rilevato che nella sentenza della Corte di Cassazione “si attribuisce rilevanza determinante all'attualità o meno (alla data della sentenza …) dello status giuridico di docente in servizio (…); ritenuto che “la permanenza di detto status giuridico in capo all'attore va riconosciuta, sia egli impiegato ancora con contratto a termine alle dipendenze dell'Amministrazione a quella data, sia egli divenuto”, nelle more, “dipendente di ruolo”; ritenuto che “la carta docente concerne un'obbligazione (…) sui generis, di natura né retributiva (esclusa dall'art. 1, co. 121, ult. periodo, L. n. 107 del 2015), né riparatoria (…) caratterizzata dall'essere funzionalmente collegata in maniera inscindibile all'espletamento attuale, da parte del titolare del corrispondente credito, della funzione di docente”; ritenuto che “la valutazione dell'attività didattica del singolo docente va riferita ad un orizzonte temporale coincidente con il singolo anno scolastico, poiché tale è il periodo che
3 assume a proprio oggetto la programmazione didattica ai sensi del d.lgs. n. 297 del 1994”; ritenuto che “l'azione di adempimento può essere esperita nei casi in cui il docente è ancora interno al sistema, poiché l'accoglimento di essa importa l'accreditamento di una card ricaricabile che può essere utilizzata solo dal personale in servizio di insegnamento”; ritenuto, di conseguenza, che ci troviamo in presenza di una “obbligazione di scopo che può eseguirsi e realizzare l'interesse creditorio in un lasso temporale parametrato all'anno scolastico”; ritenuto, inoltre, che “la prestazione, in tanto potrà risultare idonea a realizzare l'interesse datoriale, in quanto abbia ad oggetto la provvista finanziaria per l'acquisto, durante l'anno scolastico, di beni e servizi a supporto di formazione professionale pro futuro”, mentre “la pretesa di rimborso delle spese eventualmente sostenute dal docente per l'acquisto di beni e servizi a tal fine durante anno/i scolastico/i pregresso/i può essere fatta valere da questo mediante l'azione risarcitoria (…) all'atto della cessazione dall'esercizio dell'attività di docenza, quando, venuta meno la possibilità di agire per l'esecuzione dell'obbligo di consegna della carta docente, sorge la legittimazione appunto a proporre l'azione riparatoria per equivalente”; ritenuto che estendere la condanna
“all'accredito del valore di più carte docente maturate in una pluralità di anni (…) equivarrebbe a anticipare gli effetti di una sentenza che potrà essere emessa solo all'esito dell'azione risarcitoria proponibile dal docente a seguito della cessazione delle relative funzioni”; ritenuto che se la funzione della carta docente “è riferita ad attività formative e di aggiornamento professionale da espletarsi durante un anno scolastico, eventualmente protraibili nel successivo, nei limiti di tale periodo è riconoscibile in favore del docente un importo pari a quello annuale del credito riconosciuto dalle disposizioni in materia”, mentre “le c.d. annualità pregresse (…) si configurano (…) come oggetto della richiamata azione risarcitoria, proponibile alla cessazione dell'attività di insegnamento”; ritenuto, in conclusione, che “l'azione promossa al fine di ottenere una sentenza di condanna all'accredito di più carte docente riferite a diversi anni scolastici (anziché di una sola carta, da utilizzarsi nello scorcio dell'anno scolastico in corso alla data di pronuncia della sentenza, fino alla fine di quello seguente) debba essere rigettata per difetto della condizione di utilizzabilità della carta, cioè dell'idoneità del suo utilizzo a sopperire a fabbisogni finanziari connessi all'acquisito di beni e servizi per la formazione professionale del titolare nell'esercizio attuale dell'attività di docente”, mentre “va accolta la domanda di condanna dell'Amministrazione ad accreditare (…) l'importo pari a quello della carta docente annuale, in conformità con quanto stabilisce l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 2015, previa disapplicazione di quest'ultima disposizione nella sola parte in cui essa limita ai docenti di ruolo il diritto a tale beneficio”; tanto premesso, ha riconosciuto alla ricorrente il diritto all'assegnazione del bonus carta docente per un solo anno scolastico, con conseguente condanna del al pagamento del CP_2 corrispondente importo, pari ad € 500,00, oltre accessori.
censura la sentenza per avere il Tribunale negato la concessione Parte_1 del bonus per gli anni scolastici pregressi, senza considerare che il diritto-dovere formativo del docente persiste fino a quando il medesimo è inserito nel sistema
4 educativo scolastico, ragion per cui fino a tale momento non viene neppure meno l'interesse alla concessione del bonus.
La censura è fondata.
Invero, il Tribunale di Teramo, pur riconoscendo validi i principi enunciati dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 29661/2023, li ha in concreto parzialmente disapplicati, giungendo a conclusioni in parte contraddittorie, in parte svincolate dagli elementi di fatto e di diritto rilevanti per il giudizio.
La Corte di Cassazione, con la citata sentenza 27.10.2023, n. 29661, ha enunciato i seguenti principi:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza
5 o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Il Tribunale di Teramo ha interpretato i suddetti principi ritenendo che la domanda di esatto adempimento possa avere ad oggetto solamente l'attribuzione della Carta Docente per l'anno in corso al momento della pronuncia, presupponendo dunque che a tale momento il docente abbia in corso un contratto a tempo determinato, mentre per gli anni precedenti sarebbe azionabile solo il diritto al risarcimento del danno. L'azione di risarcimento però, sarebbe esperibile solo dal momento in cui il docente non sia più legato da alcun rapporto di lavoro con il , sia cioè cessato da CP_1 qualsiasi incarico, a tempo determinato o indeterminato.
Tale tesi si pone in contrasto con i principi enunciati dalla Corte di Cassazione e non può essere condivisa.
In primo luogo, la Corte di Cassazione, riconoscendo l'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale all'azione di adempimento in forma specifica per l'ottenimento della Carta Docente e l'inapplicabilità, sino al momento in cui il diritto è riconosciuto dal giudice, del termine decadenziale biennale previsto dall'art. 6 VI CO. D.P.C.M. 28.11.2016, prevede che la Carta docente possa essere riconosciuta anche per gli anni precedenti a quello in cui avviene l'accertamento giudiziale.
Dalle motivazioni della sentenza della Cassazione si evince poi:
- che il diritto-dovere formativo dei docenti (art. 282 D.Lgs. n. 297/1994, art. 64 CCNL) riguarda indistintamente sia il personale di ruolo, sia il personale precario;
- che la L. 107/2015 introduce la Carta Docente quale modalità per il datore di lavoro di adempiere ai propri obblighi di formazione dei docenti;
- che la Carta Docente ha una funzione di sostegno alla formazione didattica, tanto è vero che è prevista su base annuale e per ciascun anno scolastico, in coerenza con i tempi della programmazione didattico educativa, con l'obiettivo di
“valorizzare le competenze professionali” dei docenti, per “iniziative coerenti con il piano Triennale di Offerta Formativa”;
- che considerata la finalità della provvidenza, l'erogazione della Carta Docente non può essere esclusa per quei docenti precari che svolgano una prestazione di durata pari alla durata dell'anno scolastico, coincidente con l'arco temporale
6 preso in considerazione dalla programmazione didattica (l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della
“didattica annua” non consente un diverso trattamento per i docenti a tempo determinato che sono chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili).
Pertanto, lo spettro temporale annuale è tenuto in considerazione dalla Corte di Cassazione non come parametro limitativo in relazione ai tempi di azionabilità del diritto, ma come elemento da valorizzare per evidenziare la connessione della carta- docente con l'esercizio della funzione didattica per un intero anno scolastico, e dunque l'inesistenza di ragioni che giustifichino la disparità di trattamento tra lavoratori che rendono la prestazione nell'arco del medesimo anno scolastico, siano essi assunti a tempo indeterminato o determinato.
Nel rispondere ai successivi quesiti posti dal Tribunale di Taranto ex art. 363 bis C.P.C. la Suprema Corte ha inoltre evidenziato:
- che l'obbligo di corrispondere la Carta Docente è in sostanza un'obbligazione di pagamento, seppure a scopo vincolato;
- che l'obbligazione non è di natura retributiva né riparatoria, ma “sui generis”, e la domanda di attribuzione deve essere qualificata come domanda di adempimento in forma specifica;
- che la mancata attribuzione della Carta Docente nelle annate in cui era dovuta non comporta una perdita di interesse alla consegna della carta, purché il docente sia ancora interno al sistema educativo scolastico e possa, perciò, ancora esercitare il proprio diritto-dovere formativo.
Al riguardo, infatti, la Corte di Cassazione afferma:
“Ciò porta a ritenere che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo. Di converso, in tali casi, non viene meno neanche l'interesse datoriale ad adempiere con quelle modalità, proprio perché l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative. Si è del resto già detto che il sistema, mentre riconnette il sorgere del diritto alla concomitanza con l'attività didattica, consente poi un esercizio dilazionato di esso, che, nel caso fisiologico del regolare accredito in corso di anno scolastico, permette la fruizione entro l'anno scolastico successivo. Si deve allora valutare quale sia il funzionamento del sistema nel caso in cui l'attribuzione tempestiva non vi sia stata,
7 caso che è poi quello dei precari, cui la norma interna non riconosceva il diritto (…) Poiché la Carta può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore. Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico. Analogamente, l'effetto estintivo, nel caso di docenti precari a cui la Carta non sia stata tempestivamente attribuita, va definito in modo diverso. Il ragionamento va condotto tenendo conto appunto del nesso tra Carta e formazione. Tale nesso, se, per i docenti di ruolo, giustifica l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico. È infatti in quel momento che si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della Carta Docente. Quindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo”.
Pertanto, finché il docente rimane nel sistema scolastico gli deve essere attribuita la Carta Docente per tutti gli anni in cui ha lavorato con contratti a termine che coprano l'intero anno scolastico (supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche), anche se riferita ad annualità precedenti a quella in corso.
Il Tribunale di Teramo, ponendosi in contrasto con tale enunciato, ha, invece, ritenuto che l'azione di adempimento possa riguardare solo l'anno scolastico in corso al momento della pronuncia, poiché l'accredito tardivo rappresenterebbe un risarcimento per spese eventualmente sostenute ai fini dell'aggiornamento personale, che potrebbe essere oggetto soltanto di un'azione risarcitoria esperibile dal docente una volta uscito dal sistema scolastico.
Ma l'accredito tardivo non presuppone che il docente abbia sostenuto spese negli anni precedenti, bensì amplia la provvista di cui il docente può usufruire per il futuro, permettendogli di adeguare la sua formazione alle esigenze didattiche ancora esistenti.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, l'accumulo dei bonus è consentito anche ai docenti di ruolo (i quali possono utilizzare il bonus anche nell'anno scolastico successivo a quello in cui è stato erogato): il che smentisce la tesi (recepita dal Tribunale) della perdita di interesse per il datore di lavoro a supportare la formazione del docente ancora presente all'interno del sistema scolastico attribuendo il bonus degli anni precedenti.
8 Neppure – contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure – si può ritenere che per le annualità precedenti a quella in corso difetta la “condizione di utilizzabilità della carta, cioè l'idoneità del suo utilizzo a sopperire a fabbisogni finanziari connessi all'acquisto di beni e servizi per la formazione professionale del titolare nell'esercizio attuale dell'attività di docente”: infatti, la condizione di utilizzabilità viene meno solo se il docente fuoriesce dal circuito scolastico e non può, di conseguenza, più utilizzare la Carta Docente per supporto alla didattica.
In realtà, l'unica condizione alla quale è subordinato l'accoglimento della domanda della ricorrente è l'essere la docente, al momento della pronuncia, ancora in servizio, o quanto meno ancora inserita in una delle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o d'istituto) del personale docente.
Ebbene, nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado la ricorrente ha affermato di prestare servizio “presso I.C. Atri”; la circostanza non è stata contestata dal e deve, pertanto, ritenersi pacifica. CP_1
Rebus sic stantibus, era onere del eccepire che nelle more del giudizio CP_1 la ricorrente era stata cancellata dalle graduatorie del personale docente, trattandosi di fatto estintivo del diritto azionato, esistente alla data di deposito del ricorso: nulla è stato, invece, eccepito al riguardo dal . CP_1
La ricorrente ha quindi diritto all'accredito delle annualità richieste, relative agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.
Alla luce delle considerazioni esposte, in riforma della sentenza impugnata, deve, pertanto, riconoscersi il diritto dell'appellante all'accredito del bonus Carta Docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; il deve, di conseguenza, essere condannato all'accreditamento CP_1 in suo favore, tramite carta elettronica, della somma complessiva di € 2500,00, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza di ogni singola annualità al saldo.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da separato dispositivo, tenuto conto del valore e della natura seriale della controversia, in base ai parametri previsti dal D.M. n.55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, in favore dei difensori dell'appellante, antistatari, fermo restando il governo delle spese di primo grado.
9
P. Q. M.
La Corte
in riforma della sentenza impugnata, dichiara che ha diritto Parte_1 all'accredito del bonus Carta Docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e, per l'effetto, condanna il all'accredito CP_1 in suo favore, tramite carta elettronica, della somma complessiva di € 2500,00;
condanna il alla rifusione, in favore di controparte, delle spese di lite CP_1 del grado, che liquida in complessivi € 480,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dei difensori dell'appellante, antistatari, fermo restando il governo delle spese di lite di primo grado.
L'Aquila, 19 giugno 2025
Il Presidente estensore (dr. Fabrizio Riga)
10