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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 25/11/2025, n. 2584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2584 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice RO VI, all'udienza del 25 novembre
2025 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 8020/2024 vertente
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Carmela Bocchetti ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via Emilio Scaglione
n. 342, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
, in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis e Davide
Catalano ed elettivamente domiciliato in Caserta presso l'Ufficio legale della Sede di Via
Arena Località San Benedetto, giusta procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione ad avviso di addebito
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 9.11.2024 il ricorrente in epigrafe indicato ha impugnato l'avviso di addebito n. 32820230004660844000, notificato in data 28/10/2024, con cui è stato ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 3.408,25 a titolo di contributi accertati e dovuti alla gestione agricola – lavoratori autonomi e sanzioni per il periodo 1/2022.
A sostegno della opposizione ha eccepito la non debenza della contribuzione, avendo il ricorrente cessato l'attività sin dal 3 novembre 2008, come dichiarato in data 26 gennaio
1 2022 all'Agenzia delle Entrate. Ha evidenziato altresì il difetto di motivazione dell'atto privo della indicazione dei criteri di calcolo delle sanzioni e degli interessi.
Pertanto, ha adito l'intestato Tribunale per chiedere – previa sospensiva – l'accertamento della illegittimità dell'atto impositivo ed il suo annullamento, vinte le spese di lite con attribuzione.
Si è costituito l' rilevando preliminarmente l'inammissibilità della proposta CP_2 opposizione e nel merito contestandone la fondatezza.
All'esito dell'odierna udienza è pronunciata sentenza.
Va premesso che avverso l'avviso di addebito il destinatario ha i medesimi strumenti di tutela previsti nei confronti dell'iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento, e dunque l'opposizione prevista ai sensi del comma 5 dell'art. 24 del D. Lgs. n. 46/1999, le ordinarie opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi ex art 29 D. lgs. cit..
Infatti, il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, all'art. 17, comma 1, agli artt. 24, 25, 29, dal D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, dal D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016;
n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass.
n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi
5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro. Si tratta di uno strumento finalizzato ad ottenere una verifica giudiziale della fondatezza della pretesa contributiva (Cass. n. 17978 del 2008) nei confronti dell'ente impositore, cui “il ricorso va notificato”; b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma
1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i
2 vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617
c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1).
Spetta al giudice di merito, interpretando la domanda, la corretta qualificazione dello strumento di tutela azionato, onde valutarne anche l'ammissibilità e la procedibilità, verificare la scelta compiuta dall'opponente.
Ebbene, fatta tale premessa, nella specie, si ritiene che parte ricorrente abbia inteso azionare un'opposizione di merito avverso l'iscrizione a ruolo deducendo la non debenza per cessazione dell'attività già prima della formazione del titolo opposto, oltre che un'opposizione agli atti esecutivi nella parte in cui si contesta l'omessa indicazione dei criteri di calcolo delle sanzioni e degli interessi e dunque un vizio di motivazione dell'atto opposto.
Non può dunque condividersi l'assunto di parte ricorrente secondo il quale sarebbe stata proposta nel caso di specie un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., non essendo dedotto alcun fatto estintivo della pretesa successivo alla formazione del titolo. Del resto, non può pervenirsi ad una differente qualificazione alla luce del generico riferimento alla prescrizione dei crediti contenuto in ricorso e nelle conclusioni ivi formulate.
Posta tale qualificazione, si evidenzia che le opposizioni proposte risultano inammissibili in quanto tardive non essendo stato rispettato né il termine di quaranta giorni previsto dall'art. 24 cit. né il termine di 20 giorni di cui all'art. 617 c.p.c..
È infatti documentato dall' che l'avviso di addebito opposto è stato ritualmente CP_2 notificato all'indirizzo di residenza del ricorrente in data 26.1.2024, e non in data 28.10.2024 come indicato in ricorso. Mentre l'opposizione è proposta con ricorso depositato in data
9.11.2024.
L'opposizione deve pertanto essere dichiarata inammissibile.
Dalla dichiarazione di inammissibilità di questo giudice consegue anche la revoca del provvedimento di accoglimento dell'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto opposto disposta da questo giudice in data 2.12.2024 unitamente al decreto di fissazione di udienza.
Il tenore della pronuncia giustifica la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) dichiara l'inammissibilità dell'opposizione;
b) compensa le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 25.11.2025
Il giudice del lavoro
RO VI
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