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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 12/12/2025, n. 2651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2651 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Claudio
Casarano, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 68 R.G. anno 2025 Affari Civili Contenziosi promossa da:
( ) - rappresentata e difesa dall'avv. Edoardo Parte_1 P.IVA_1
Mensitieri;
contro
( – contumace;
Controparte_1 C.F._1
– contumace;
Controparte_2
Oggetto: opposizione all'ingiunzione fiscale ex art. 3 r.d. 14 aprile 1910 n.639.
LA CAUSA
IL FONDAMENTO DELLA DOMANDA
La con atto di citazione regolarmente notificato, proponendo appello, Parte_1 conveniva in giudizio la e il CP_1 Controparte_2
Deduceva che con sentenza n. 167/2021 del 01.02.2021, il Giudice di Pace di Brindisi aveva rigettato l'opposizione proposta dalla convenuta avverso il verbale di accertamento per violazione dell'art. 142 C.d.S. e che tale decisione notificatale il 13.02.2021, e non impugnata, diveniva definitiva. pagina 1 di 6 Successivamente, quale concessionaria del Comune di Mesagne Parte_1
(BR), emetteva ingiunzione di pagamento ex R.D. n. 639/1910 n. ING/1104-2023-1177 del 23.11.2023, per l'importo complessivo di € 305,43, notificata a mezzo raccomandata
A/R in data 11.12.2023, con esito di consegna attestato.
Con ricorso depositato in data 14.1.2024, proponeva opposizione Controparte_1 innanzi al Giudice di Pace di Taranto, che con sentenza n. 1066/2024 del 17.06.2024 accoglieva l'opposizione rigettando l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla e ritenendo applicabile, al caso di specie, il criterio di competenza Parte_1 territoriale fissato dall'art. 27 cpc, giusta il richiamo contenuto nell'art. 615 cpc;
valorizzando, inoltre, la nullità della ricordata sentenza prodromica e l'omesso invio dell'avviso bonario ex art. 1, comma 544, L. 228/2012, annullava l'ingiunzione, condannando il spese con distrazione in favore dell'Avv. Vito Antonio Parte_2
LI dichiaratosi anticipatario.
Avverso tale pronuncia proponeva appello deducendo in via Parte_1 pregiudiziale l'incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Taranto ai sensi dell'art. 32, co. 2, d.lgs. 150/2011 (come integrato da Corte cost. n. 158/2019), già sollevata nel giudizio davanti al Giudice di Pace di Taranto;
la tardività/inammissibilità dell'opposizione per violazione del termine fissato a pena di inammissibilità dall'art. 6 del d.lgs.150/2011; il vizio di extrapetizione, poiché il Giudice di primo grado aveva pronunciato d'ufficio su una questione non sottoposta al suo giudizio pronunciando la nullità del titolo esecutivo – costituito dalla pronuncia del Giudice di Pace di Brindisi, richiamata nell'ingiunzione del novembre 2023 – per non aver determinato l'importo della sanzione da pagare. Infine, contestava l'erronea applicazione dell'art. 1, co. 544, L.
228/2012.
All'udienza del 02.07.2025, dichiarata la contumacia degli appellati, veniva fissata l'udienza per la rimessione in decisione al 26.11.2025, con concessione dei termini a ritroso per note conclusive;
la causa veniva, quindi, riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'INCOMPETENZA FUNZIONALE DEL GIUDICE DI PACE DI TARANTO
La sentenza di primo grado va dichiarata nulla in accoglimento del primo motivo di appello formulato da dato che il Giudice di Pace di Taranto Parte_1 avrebbe dovuto in via pregiudiziale rilevare la propria incompetenza a favore del Giudice di Pace di Brindisi. pagina 2 di 6 Va premesso che i comuni, tuttora, possono avvalersi della procedura della c.d. ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910, in virtù di quanto stabilito dall'art. 52 del
D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in forza del quale è prevista anche la potestà di affidare a terzi iscritti allo specifico albo, indicato dal medesimo testo normativo, la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate.
L'art. 36 del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248 “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria” stabilisce che: “la riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali continua a potere essere effettuata con: a) la procedura dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.
639, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
b) la procedura del ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, se la riscossione coattiva è affidata agli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248”.
Inoltre l'art.7, comma 2 del d.l. 13 maggio 2011 n.70, “Prime disposizioni urgenti per l'economia” stabilisce alla lettera gg-ter) che: “a decorrere dal 31 dicembre 2012, in deroga alle vigenti disposizioni, la società Equitalia Spa, nonché le società per azioni dalla stessa partecipate ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e la società cessano di effettuare le attività di accertamento, Controparte_3 liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate”.
Infine, alla lettera gg-quater) è previsto che: “a decorrere dalla data di cui alla lettera gg-ter), i comuni effettuano la riscossione coattiva delle proprie entrate, anche tributarie:
1) sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile
1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli
pagina 3 di 6 agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare”.
La materia, come una sentenza della Corte di Cassazione esaustivamente ricostruisce
(Cass. Sez.2 n.8039 del 2019, udienza 4.7.2018), ha subito una complessa evoluzione normativa, che ha visto il succedersi di tentativi di abrogazione, rinviati e definitivamente abbandonati, alla luce della quale può concludersi che gli enti locali possono utilizzare alternativamente, per la riscossione delle loro entrate, l'iscrizione a ruolo o l'ingiunzione fiscale.
Ciò posto, il giudice di primo grado ha ritenuto erroneamente che la domanda, qualificata secondo la prospettazione dell'attore come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., rientrasse nella propria competenza come giudice del luogo dell'esecuzione, applicando il criterio stabilito dall'art. 27 c.p.c.
Tuttavia, ha omesso di considerare la specialità della materia dell'ingiunzione fiscale che, pur equiparabile ad una cartella esattoriale (cfr. Cass., SS. UU., n. 10958/ 2005, secondo cui l'ingiunzione svolge la stessa funzione che svolge la cartella esattoriale in quanto atto prodromico per l'esecuzione forzata) e di conseguenza corrispondente nel contenuto alla intimazione ad adempiere tipica dell'atto di precetto, è assoggettata – quanto alla competenza territoriale – alla disciplina di cui all'art.32 del d.lgs.150 del 2011.
Al tal fine, per individuare il giudice naturale, la richiamata disposizione stabilisce la competenza del giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto. Va aggiunto che la Corte costituzionale, con sentenza n. 158 del 25.06.2019, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione citata nella parte in cui non prevede, per i provvedimenti emessi dal concessionario della riscossione delle entrate patrimoniali, anche la competenza del giudice del luogo in cui ha sede l'ente locale concedente.
Al riguardo, la Corte di cassazione ha precisato che “La controversia avente ad oggetto
l'opposizione avverso un'ordinanza-ingiunzione ex art. 3 r.d. n. 639 del 1910, benché concernente la riscossione delle sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada - per il cui recupero i Comuni possono avvalersi della procedura di riscossione coattiva tramite l'ingiunzione di cui al r.d. citato, anche affidando il relativo servizio ai concessionari iscritti all'albo di cui all'art. 53 del d.lgs. 44 del 1997 - rientra nell'ambito applicativo dell'art. 32 del d.lgs. 150 del 2011. Pertanto, alla luce della sentenza della
Corte costituzionale n. 158 del 2019, l'opposizione va proposta dinanzi al giudice del pagina 4 di 6 luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso l'ingiunzione e, per i provvedimenti emessi dal concessionario della riscossione, al giudice nel cui circondario ha sede l'ente locale concedente. Siffatta competenza ha natura inderogabile ed il suo mancato rispetto è rilevabile d'ufficio, essendo oggetto di una previsione speciale che prevale sui criteri ordinari. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4501 del 20/02/2020 (Rv. 657255 - 01).
Nel caso di specie, l'ente concedente è il Comune di Mesagne (BR), onde competente a conoscere dell'opposizione era il Giudice di Pace di Brindisi.
La pronuncia resa dal Giudice di Pace di Taranto va, pertanto, dichiarata nulla per incompetenza territoriale funzionale inderogabile, con rimessione della causa al giudice territorialmente competente, non operando nella fattispecie in esame il divieto di rimessione del procedimento in primo grado.
Secondo un consolidato indirizzo ermeneutico, infatti, qualora il giudice dell'appello ravvisi l'incompetenza del Giudice di primo grado, già ritualmente eccepita in prime cure e risolta in senso negativo dal Giudice a quo, come nel caso in esame, deve dichiararsi l'incompetenza di quest'ultimo indicando il Giudice competente in primo grado davanti al quale il processo continuerà, se riassunto tempestivamente (cfr., tra tante, Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 13439 del 01/07/2020; Rv. 658379 - 01).
Ogni ulteriore questione prospettata dalla resta assorbita Parte_1 dall'accoglimento dell'eccezione pregiudiziale di incompetenza.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono giocoforza il criterio generale della soccombenza dell'attore in senso sostanziale e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Decidendo definitivamente sull'appello proposto da contro la Parte_1 sig.ra e contro il ed avverso la sentenza n. Controparte_1 Controparte_2
1066/2024 - cronologico n.7642/2024, pubblicata il 17.06.2024 ed emessa dal Giudice di
Pace di Taranto, ogni altra istanza, difesa ed eccezione respinta, così provvede: accogliendo il motivo di appello in rito, dichiara l'incompetenza territoriale del giudice di pace adito in primo grado;
annulla quindi la sentenza impugnata;
dichiara la competenza del Giudice di Pace di Brindisi, assegnando alle parti il termine previsto dall'art. 50 c.p.c. per la riassunzione della causa dinanzi a quest'ultimo;
pagina 5 di 6 condanna al pagamento delle spese processuali sopportate Controparte_1 dall'appellante, che si liquidano, in euro 332,00, a titolo di compenso professionale, oltre accessori di legge, oltre C.U. e marca, per il giudizio di appello, ed euro 173,00, a titolo di compenso professionale, per il giudizio innanzi al Giudice di Pace, oltre accessori di legge;
Taranto, 11 dicembre 2025
Il Giudice - dott. Claudio Casarano
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Claudio
Casarano, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 68 R.G. anno 2025 Affari Civili Contenziosi promossa da:
( ) - rappresentata e difesa dall'avv. Edoardo Parte_1 P.IVA_1
Mensitieri;
contro
( – contumace;
Controparte_1 C.F._1
– contumace;
Controparte_2
Oggetto: opposizione all'ingiunzione fiscale ex art. 3 r.d. 14 aprile 1910 n.639.
LA CAUSA
IL FONDAMENTO DELLA DOMANDA
La con atto di citazione regolarmente notificato, proponendo appello, Parte_1 conveniva in giudizio la e il CP_1 Controparte_2
Deduceva che con sentenza n. 167/2021 del 01.02.2021, il Giudice di Pace di Brindisi aveva rigettato l'opposizione proposta dalla convenuta avverso il verbale di accertamento per violazione dell'art. 142 C.d.S. e che tale decisione notificatale il 13.02.2021, e non impugnata, diveniva definitiva. pagina 1 di 6 Successivamente, quale concessionaria del Comune di Mesagne Parte_1
(BR), emetteva ingiunzione di pagamento ex R.D. n. 639/1910 n. ING/1104-2023-1177 del 23.11.2023, per l'importo complessivo di € 305,43, notificata a mezzo raccomandata
A/R in data 11.12.2023, con esito di consegna attestato.
Con ricorso depositato in data 14.1.2024, proponeva opposizione Controparte_1 innanzi al Giudice di Pace di Taranto, che con sentenza n. 1066/2024 del 17.06.2024 accoglieva l'opposizione rigettando l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla e ritenendo applicabile, al caso di specie, il criterio di competenza Parte_1 territoriale fissato dall'art. 27 cpc, giusta il richiamo contenuto nell'art. 615 cpc;
valorizzando, inoltre, la nullità della ricordata sentenza prodromica e l'omesso invio dell'avviso bonario ex art. 1, comma 544, L. 228/2012, annullava l'ingiunzione, condannando il spese con distrazione in favore dell'Avv. Vito Antonio Parte_2
LI dichiaratosi anticipatario.
Avverso tale pronuncia proponeva appello deducendo in via Parte_1 pregiudiziale l'incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Taranto ai sensi dell'art. 32, co. 2, d.lgs. 150/2011 (come integrato da Corte cost. n. 158/2019), già sollevata nel giudizio davanti al Giudice di Pace di Taranto;
la tardività/inammissibilità dell'opposizione per violazione del termine fissato a pena di inammissibilità dall'art. 6 del d.lgs.150/2011; il vizio di extrapetizione, poiché il Giudice di primo grado aveva pronunciato d'ufficio su una questione non sottoposta al suo giudizio pronunciando la nullità del titolo esecutivo – costituito dalla pronuncia del Giudice di Pace di Brindisi, richiamata nell'ingiunzione del novembre 2023 – per non aver determinato l'importo della sanzione da pagare. Infine, contestava l'erronea applicazione dell'art. 1, co. 544, L.
228/2012.
All'udienza del 02.07.2025, dichiarata la contumacia degli appellati, veniva fissata l'udienza per la rimessione in decisione al 26.11.2025, con concessione dei termini a ritroso per note conclusive;
la causa veniva, quindi, riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'INCOMPETENZA FUNZIONALE DEL GIUDICE DI PACE DI TARANTO
La sentenza di primo grado va dichiarata nulla in accoglimento del primo motivo di appello formulato da dato che il Giudice di Pace di Taranto Parte_1 avrebbe dovuto in via pregiudiziale rilevare la propria incompetenza a favore del Giudice di Pace di Brindisi. pagina 2 di 6 Va premesso che i comuni, tuttora, possono avvalersi della procedura della c.d. ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910, in virtù di quanto stabilito dall'art. 52 del
D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in forza del quale è prevista anche la potestà di affidare a terzi iscritti allo specifico albo, indicato dal medesimo testo normativo, la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate.
L'art. 36 del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248 “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria” stabilisce che: “la riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali continua a potere essere effettuata con: a) la procedura dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.
639, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
b) la procedura del ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, se la riscossione coattiva è affidata agli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248”.
Inoltre l'art.7, comma 2 del d.l. 13 maggio 2011 n.70, “Prime disposizioni urgenti per l'economia” stabilisce alla lettera gg-ter) che: “a decorrere dal 31 dicembre 2012, in deroga alle vigenti disposizioni, la società Equitalia Spa, nonché le società per azioni dalla stessa partecipate ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e la società cessano di effettuare le attività di accertamento, Controparte_3 liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate”.
Infine, alla lettera gg-quater) è previsto che: “a decorrere dalla data di cui alla lettera gg-ter), i comuni effettuano la riscossione coattiva delle proprie entrate, anche tributarie:
1) sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile
1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli
pagina 3 di 6 agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare”.
La materia, come una sentenza della Corte di Cassazione esaustivamente ricostruisce
(Cass. Sez.2 n.8039 del 2019, udienza 4.7.2018), ha subito una complessa evoluzione normativa, che ha visto il succedersi di tentativi di abrogazione, rinviati e definitivamente abbandonati, alla luce della quale può concludersi che gli enti locali possono utilizzare alternativamente, per la riscossione delle loro entrate, l'iscrizione a ruolo o l'ingiunzione fiscale.
Ciò posto, il giudice di primo grado ha ritenuto erroneamente che la domanda, qualificata secondo la prospettazione dell'attore come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., rientrasse nella propria competenza come giudice del luogo dell'esecuzione, applicando il criterio stabilito dall'art. 27 c.p.c.
Tuttavia, ha omesso di considerare la specialità della materia dell'ingiunzione fiscale che, pur equiparabile ad una cartella esattoriale (cfr. Cass., SS. UU., n. 10958/ 2005, secondo cui l'ingiunzione svolge la stessa funzione che svolge la cartella esattoriale in quanto atto prodromico per l'esecuzione forzata) e di conseguenza corrispondente nel contenuto alla intimazione ad adempiere tipica dell'atto di precetto, è assoggettata – quanto alla competenza territoriale – alla disciplina di cui all'art.32 del d.lgs.150 del 2011.
Al tal fine, per individuare il giudice naturale, la richiamata disposizione stabilisce la competenza del giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto. Va aggiunto che la Corte costituzionale, con sentenza n. 158 del 25.06.2019, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione citata nella parte in cui non prevede, per i provvedimenti emessi dal concessionario della riscossione delle entrate patrimoniali, anche la competenza del giudice del luogo in cui ha sede l'ente locale concedente.
Al riguardo, la Corte di cassazione ha precisato che “La controversia avente ad oggetto
l'opposizione avverso un'ordinanza-ingiunzione ex art. 3 r.d. n. 639 del 1910, benché concernente la riscossione delle sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada - per il cui recupero i Comuni possono avvalersi della procedura di riscossione coattiva tramite l'ingiunzione di cui al r.d. citato, anche affidando il relativo servizio ai concessionari iscritti all'albo di cui all'art. 53 del d.lgs. 44 del 1997 - rientra nell'ambito applicativo dell'art. 32 del d.lgs. 150 del 2011. Pertanto, alla luce della sentenza della
Corte costituzionale n. 158 del 2019, l'opposizione va proposta dinanzi al giudice del pagina 4 di 6 luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso l'ingiunzione e, per i provvedimenti emessi dal concessionario della riscossione, al giudice nel cui circondario ha sede l'ente locale concedente. Siffatta competenza ha natura inderogabile ed il suo mancato rispetto è rilevabile d'ufficio, essendo oggetto di una previsione speciale che prevale sui criteri ordinari. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4501 del 20/02/2020 (Rv. 657255 - 01).
Nel caso di specie, l'ente concedente è il Comune di Mesagne (BR), onde competente a conoscere dell'opposizione era il Giudice di Pace di Brindisi.
La pronuncia resa dal Giudice di Pace di Taranto va, pertanto, dichiarata nulla per incompetenza territoriale funzionale inderogabile, con rimessione della causa al giudice territorialmente competente, non operando nella fattispecie in esame il divieto di rimessione del procedimento in primo grado.
Secondo un consolidato indirizzo ermeneutico, infatti, qualora il giudice dell'appello ravvisi l'incompetenza del Giudice di primo grado, già ritualmente eccepita in prime cure e risolta in senso negativo dal Giudice a quo, come nel caso in esame, deve dichiararsi l'incompetenza di quest'ultimo indicando il Giudice competente in primo grado davanti al quale il processo continuerà, se riassunto tempestivamente (cfr., tra tante, Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 13439 del 01/07/2020; Rv. 658379 - 01).
Ogni ulteriore questione prospettata dalla resta assorbita Parte_1 dall'accoglimento dell'eccezione pregiudiziale di incompetenza.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono giocoforza il criterio generale della soccombenza dell'attore in senso sostanziale e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Decidendo definitivamente sull'appello proposto da contro la Parte_1 sig.ra e contro il ed avverso la sentenza n. Controparte_1 Controparte_2
1066/2024 - cronologico n.7642/2024, pubblicata il 17.06.2024 ed emessa dal Giudice di
Pace di Taranto, ogni altra istanza, difesa ed eccezione respinta, così provvede: accogliendo il motivo di appello in rito, dichiara l'incompetenza territoriale del giudice di pace adito in primo grado;
annulla quindi la sentenza impugnata;
dichiara la competenza del Giudice di Pace di Brindisi, assegnando alle parti il termine previsto dall'art. 50 c.p.c. per la riassunzione della causa dinanzi a quest'ultimo;
pagina 5 di 6 condanna al pagamento delle spese processuali sopportate Controparte_1 dall'appellante, che si liquidano, in euro 332,00, a titolo di compenso professionale, oltre accessori di legge, oltre C.U. e marca, per il giudizio di appello, ed euro 173,00, a titolo di compenso professionale, per il giudizio innanzi al Giudice di Pace, oltre accessori di legge;
Taranto, 11 dicembre 2025
Il Giudice - dott. Claudio Casarano
pagina 6 di 6