Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 13/03/2025, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
RG. 2295/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. MADDALENI Giovanni Presidente
Dott.ssa DI LAZZARO Maria Antonia Giudice rel.
Dott. GATTI Matteo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
nato a Genova (GE) il 15.12.1966 Parte_1 CodiceFiscale_1 elett. dom. in Genova Corso Andra Podestà 8/5, presso e nello studio dell'Avv. Maria Luisa
Lazzarini C.F. che lo rappresenta e difende come da mandato in atti C.F._2
PARTE RICORRENTE
nei confronti di
nata a [...] il [...] CF: elett. Controparte_1 CP_2 CodiceFiscale_3 dom. in Genova, via Colombo 5/2, presso lo studio dell'Avv. Barbara Zucca (C.F.
che la rappresenta e difende come da mandato in atti C.F._4
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
in Genova il 13.07.1996 iscritto al n. 399 P II, serie A, vol 1, anno 1996, uff. 1, anche Controparte_1 con sentenza parziale in punto status;
-essendo i figli entrambi maggiorenni nulla quaestio in punto affidamento e diritto di visita
- mantenere la collocazione di entrambi i figli e oiché entrambi non autonomi economicamente Per_1 Per_2 prevalente presso la residenza materna ove è attualmente e/o ove verrà individuata;
in subordine
-Collocazione alternata dei figli presso ciascun genitore a settimane alternate se i figli medesimi gradissero tale soluzione.
in punto mantenimento figli e assegno divorzile
- Vista la piena capacità lavorativa della moglie signora come ampiamente dimostrata, Controparte_1 cui si aggiunge la provata capacità di instaurare nuove e stabili relazioni sentimentali, poiché è la stessa resistente che ammette che la relazione esisteva ma è terminata (vedasi pagina 9 seconda memoria 183 cpc si trascrive “Si ribadisce che la relazione della Sig.ra con il Sig. è finita nell'aprile 2023 ,”) la CP_1 Pt_2 totale erosione del contributo al mantenimento in suo favore poiché sono radicalmente cambiate le condizioni oggettive che stavano alla base dell'accordo separativo;
- Se rimane ferma la collocazione dei figli presso la madre, mantenere fermo il contributo al mantenimento di entrambi i figli fino a che non saranno autonomi economicamente, come statuito in accordo separativo, nella misura di € 1.080,00, di cui € 542,00 (507,00 di cui alla separazione rivalutati ISTAT dal novembre 2018) per
€ 289,00 (270,00 di cui alla separazione rivalutati ISTAT dal novembre 2018) per oltre al Per_1 Per_2 contributo alloggiativo di € 249,00 (ridotto proporzionalmente alla riduzione di canone effettivo come ottenuta dalla signora e quindi il 30 % rivalutati ISTAT dal novembre 2018) per sostenere il canone di Via CP_1
Prasca 9/2. Detti importi verranno aggiornati annualmente secondo gli indici ISTAT. Inoltre, sosterrà le future spese sanitarie, scolastiche, sportive, ludiche ed eventuali altre occorrende in forza del verbale ex art. 47 quater O.G. sulle spese straordinarie del 10 ottobre 2016 che ha seguito la riunione del 15.09.2016 nanti codesto Tribunale da ritenersi integralmente richiamato, nella misura del 75 %.
- Fermo l'accantonamento volontario del padre a favore di ella misura di € 300,00 mensili. Per_2
- Respingere le domande avversarie
- Con vittoria di spese”
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Genova, contrariis reiectis: -dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai Sig.ri e in Genova il 13/7/1996 ed ordinare al Controparte_1 Parte_1
l 'Ufficio di Stato Civile le annotazioni di legge;
- confermare la collocazione abitativa dei figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti Per_2 presso la madre, nell'immobile sito in Genova, Via Prasca 9/2 ; Per_1
- recepire l'impegno del Sig. in punto contributo al mantenimento dei figli e e, per Pt_1 Per_2 Per_1
l'effetto, stabilire il contributo paterno in favore della figlia in euro 585,00 mensili ed in euro 311,00 in Per_1 favore del figlio Assegni rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT Per_2
-recepire l'impegno del Sig. a contribuire al pagamento delle spese straordinarie per i figli nella misura Pt_1 del 75%;
-recepire l'impegno del Sig. a continuare ad accantonare euro 300,00 mensili in favore del figlio Pt_1
Per_2
- prendere atto della non opposizione della Sig.ra a che il contributo alloggiativo versato dal Sig. CP_1 sia ridotto ad euro 235,90 mensili;
Pt_1
-per il resto respingere le domande proposte dal Sig. e, specificatamente, respingere la domanda volta Pt_1
a ridurre il contributo alloggiativo a carico del Sig. ad euro 147,00 mensili e respingere la domanda Pt_1 volta alla revoca del contributo di mantenimento in favore della Sig.ra CP_1
-accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra a percepire un assegno divorzile a carico del Controparte_1 marito nella misura di euro 1.433,00 mensili o nella diversa somma, maggiore o minore che sara' ritenuta di giustizia, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT
Con vittoria di spese e compenso professionale, oltre IVA e CPA, come per legge”.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 28.02.2023 il signor allegava di aver contratto Parte_1 matrimonio, con rito concordatario, con la signora in data 13.07.1996 in Controparte_1
Genova; che dall' unione erano nati due figli: in data 21.08.1998 e Persona_3 Per_4 in data 21.08.2003; che successivamente i coniugi si erano separati, in forma congiunta, alle
[...] condizioni di cui alla Sentenza n. 2819/2017 emessa da questo Tribunale il 06.11.2017; che la figlia era stata affidata in forma condivisa ad entrambi i genitori con collocazione abitativa presso Per_1 la madre insieme al fratello ella casa condotta in locazione, con possibilità per il padre di Per_2 frequentare i figli secondo il calendario ivi stabilito;
che il signor doveva corrispondere, Pt_1 quale contributo per il mantenimento della moglie, la somma di euro 1.342,00 e per figli la somma complessiva di euro 1.114,00 mensili oltre al 75 % delle spese straordinarie;
che il signor Pt_1 doveva altresì corrispondere, quale contributo alloggiativo della casa coniugale la somma di euro
337,00; che qualora la signora avesse rinvenuto un'immobile ad un canone di CP_1 locazione inferiore, il predetto contributo alloggiativo si sarebbe proporzionalmente ridotto;
che inoltre il signor si dichiarava disponibile affinché la moglie percepisse l'emolumento Pt_1
INPS di euro 805,23 relativo al figlio nonché somma di euro 8.000,00 quali arretrati INPS;
Per_2 che inoltre si impegnava a versare ogni mese in favore del figlio 'importo di euro 300,00, Per_2 da accantonarsi per i suoi bisogni futuri;
che inoltre il ricorrente rinunciava alla comproprietà di 1/9 dell'appartamento sito in Genova, Via Sturla 54/10 - acquistato dai coniugi in comunione dei beni e dove vive la madre della signora che in data 20.05.2022 quest'ultima cedeva e CP_1 trasferiva alla figlia il 22.5% delle quote della società “Hotel Fiume di Pagano Persona_4
AB & S.a.s ”; che essendo trascorsi i tempi previsti dalla legge per chiedere il divorzio, il signor formulava relativa domanda alle condizioni indicate in calce al ricorso. Pt_1
Con comparsa di risposta del 13.05.2024 si costituiva la signora la quale si Controparte_1 associava alla domanda di divorzio, ma formulava conclusioni parzialmente difformi quanto alle altre condizioni. In particolare, la convenuta si opponeva alla richiesta di riduzione del contributo alloggiativo e chiedeva la corresponsione di un assegno divorzile in proprio favore della somma di euro 1.433,00 o nella diversa somma, maggiore o minore decisa dal Tribunale.
All'udienza del 17.10.2023 il Presidente f.f. interrogava liberamente le parti, dava atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione ed a scioglimento della relativa riserva, in via provvisoria ed urgente, confermava le condizioni della separazione. Nominava, quindi, il GI e concedeva i termini di legge per la prosecuzione del procedimento, fissando l'udienza al 18.01.2024
All'udienza del 18.01.2024 il GI concedeva termini ex art. 183 c.p.c. richiesti dalle parti e fissava l'udienza del 18.04.2024 per i provvedimenti in merito alle istanze istruttorie. Le parti nel rispetto del codice di rito depositavano le loro memorie ex art. 183 c.p.c. Il Procedimento veniva istruito documentalmente e quindi rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.10.2024 previo aggiornamento della documentazione reddituale. Le parti precisavano quindi le conclusioni come in epigrafe ed il GI tratteneva la causa per riferire al Collegio ai fini della decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.
*********
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio: Risulta dalla documentazione versata in atti che il signor e la signora Parte_1 si sono sposati il 13.07.1996 a Genova e che si sono poi consensualmente Controparte_1 separati alle condizioni di cui alla Sentenza emessa da questo Tribunale il 06.11.2017.
Inoltre va rilevato: 1) che non è stata eccepita l'interruzione della separazione (circa la necessità che l'interruzione della separazione venga eccepita dal coniuge convenuto v. Cass. 26 novembre 2004,
n. 22346 e Cass. 9 maggio 1997, n. 4056); 2) che dalla data di introduzione del presente giudizio era trascorso il prescritto periodo di ininterrotta separazione;
3) che non è ravvisabile alcuna possibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Alla stregua delle esposte risultanze e considerazioni appare quindi evidente la sussistenza nel caso di specie dei presupposti di cui alla legge 898/1970; conseguentemente la relativa domanda va accolta e va dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori
[...]
e Pt_1 Controparte_1
Sugli aspetti economici
Dall'esame della documentazione prodotta si ricavano gli elementi di seguito illustrati.
- Situazione economico reddituale del ricorrente:
Il signor vive con la compagna in un immobile da condotto in locazione con canone Pt_1 mensile di euro 1.400,00 e risulta essere socio accomandatario della società “Hotel Fiume di Pagano
& S.a.s.”:
MOD PF 2020: reddito imponibile pari a 0; reddito complessivo euro 3.611,00; vi sono euro 21.562,00 di oneri deducibili (euro 16.104,00 quale assegno alla moglie ed euro 5.548,00 quali contributi);
Contro PF 2021: reddito imponibile pari a euro 14.109,00; reddito complessivo euro 33.311,00; vi sono euro 19.902,00 di oneri deducibili (euro 16.104,00 quale assegno alla moglie ed euro 3.098,00 quali contributi);
MOD PF 2022: reddito imponibile pari a 0; reddito complessivo euro 26.070,00; vi sono euro
30.956,00 di oneri deducibili (euro 16.104,00 quale assegno alla moglie ed euro 14.852,00 quali contributi);
MOD PF 2023: reddito imponibile pari a 0; reddito complessivo euro 6.853,00; vi sono euro 28.436,00 di oneri deducibili (euro 17.014,00 quale assegno alla moglie ed euro 11.422,00 quali contributi); MOD PF 2024: reddito imponibile pari ad euro 25.035,00; reddito complessivo euro 51.493,00; vi sono euro 26.458,00 di oneri deducibili (euro 17.196,00 quale assegno alla moglie ed euro 9.182,00 quali contributi).
Tali risultanze vanno lette anche alla luce di quanto dichiarato dal signor in sede di Pt_1 udienza presidenziale: “Dal 2016 ho anzitutto cambiato casa in quanto al momento della separazione vivevo con mio padre poi dal 2018 ho preso una casa in locazione in piazza della Vittoria dove vivo con la mia attuale compagna. Il contratto è intestato a me il canone mensile è di euro 1.400,00 comprese le spese di amministrazione. La mia compagna lavora come receptionist dell'hotel che gestisco io. Avevo una proprietà immobiliare quando mi sono separato che avevo ereditato nel 2010 quando è mancata mia mamma e l'ho ceduta del 2019 ad una società di leasing al prezzo di euro 550.000,00 i soldi li ho utilizzati in gran parte per finanziare
l'acquisto di un pezzo di immobile che mancava all'hotel mentre una parte è rimasta nella mia disponibilità.
Ho fatto quindi un investimento in liquidità di 50/60.000,00 euro. Io sono legale rapprendente di una società che gestisce un hotel è una s.a.s. mia figlia ha il 22,5% se non ricordo male e il 10% ce l'ha un'altra socia e il residuo è mio. Io sono socio accomandatario. La società ha un leasing immobiliare che è l'immobile in cui è sito
l'hotel che gestiamo e quindi la società deve pagare le rate che vengono poi fiscalmente detratte. Io ho tre dipendenti fissi e tre/quattro a chiamata. Al momento non vi è mai stata distribuzione di utili però a livello reddituale le DDRR si basano sulle percentuali in modo che il reddito dell'hotel sia diviso in modo proporzionale alle quote dei vari soci. Il mio reddito dell'ultimo anno è comunque molto basso in quanto abbiamo fatto lavori di ristrutturazione dell'hotel, il quale ha tuttora un grosso debito nei miei confronti avendovi io investito la liquidità che ho ereditato. Sto regolarmente versando le somme concordate in sede di separazione ora verso euro 1.433,00 per la moglie ed euro 1068,00 per i due figli di cui 585,00 per e Per_1
311,18 per il residuo è il contributo alloggiativo. Non vorrei più versare assegno per la moglie ma Per_2 sono d'accordo per continuare a versare euro 1.065,58 mensili come contributo per i figli e onere alloggiativi per la moglie in relazione alla casa in cui vive con i due figli. Verso gli assegni anche dei figli alla moglie.
Faccio presente che rende una pensione di invalidità di circa euro 1.000,00 che viene evidentemente Per_2 utilizzato per le spese della famiglia […]”.
Redditi della resistente:
Contro
- PF 2020 reddito imponibile euro 16.708,00 di cui euro 16.104,00 costituito dall'assegno del marito;
- MOD PF 2021 reddito imponibile 25.775,00 euro di cui euro 16.104,00 costituto dall'assegno del marito;
- MOD PF 2022 reddito imponibile 23.195,00 euro di cui euro 16.104,00 costituto dall'assegno del marito;
- MOD PF 2023 reddito imponibile 16.649,00 euro di cui euro 17.014,00 costituto dall'assegno del marito;
- MOD PF 2024 reddito imponibile 17.196,00 euro di cui euro 17.196,00 quale assegno del marito.
La predetta vive con i due figli nella ex casa coniugale condotta in locazione con canone mensile di euro 700,00 in relazione al quale, ut supra visto, riceve dal marito un contributo alloggiativo.
In sede di udienza presidenziale la predetta ha dichiarato quanto segue: “Dalla separazione ad oggi non vi sono stati particolari cambiamenti nella mia situazione lavorativa ed abitativa: abito sempre con i due figli nella ex casa familiare condotta in locazione il contratto è intestato a me il canone mensile ha visto una piccola riduzione e ora è di euro 700,00 prima era di euro 1.000,00. Questa variazione c'è stata nel
2017 se non ricordo male. Anche in funzione di questo c'è stata la riduzione del contributo alloggiativo che mi versa mio marito. Io ho ereditato una quota della casa dove vive mia madre, i 4/9 che avevo già al momento della separazione mia madre ha l'usufrutto; non ho altre proprietà immobiliari, non svolgo attività lavorativa, l'ultima che ho lavorato era nell'hotel di mio marito e prima ancora gestivo l'erboristeria di mia suocera quando i figli erano piccoli. Ho smesso di lavorare regolarmente tutti i giorni quando ha iniziato la prima media perché era necessario gestirlo dal pranzo in poi. L'attività nell'hotel Per_2
l'avevo svolta negli ultimi anni di matrimonio e ancora nei primi tempi della separazione, ero socia, ho poi ceduto la quota lo scorso anno a mia figlia come da accordi di separazione. Preciso che non percepivo redditi ed ora mi dedico principalmente a che è vero che è più autonomo ma ha comunque bisogno di Per_2 essere sempre molto seguito. Ora lavora due ore alla settimana senza percepire reddito e le sue attività lavorative cambiano di anno in anno. L'aspetto sociale, ludico e sportivo ha comunque sempre bisogno di una supervisione da parte mia. Ritengo di non poter svolgere regolare attività lavorativa in quanto è un impegno che mi sottrarrebbe al fatto di per seguire mio figlio.”
Ad oggi la convenuta risulta priva di occupazione: dal Mod C2 storico la predetta risulta aver prestato attività lavorativa dal 23/03/2024 al 01/05/2024 presso la ditta GNAMGNAM DI
DANIYIL GABRO con contratto Part-Time Orizzontale (20 ore settimanali) con qualifica di commesso di banco.
Si dà anzitutto atto che le parti sono concordi affinché vengano confermate le condizioni della separazione in punto assegno per i figli, misura della partecipazione alle spese straordinarie del
75% da parte del padre, riduzione del contributo alloggiativo ad euro 235,90 mensili e accantonamento di euro 300,00 mensili per il figlio mentre permane contrasto in punto Per_2 assegno divorzile in favore della moglie. Il ricorrente ha, infatti, formulato domanda di revoca di qualsivoglia contributo facendo anzitutto riferimento al fatto che la signora è dotata di capacità lavorativa ed inoltre avrebbe CP_1 intrapreso una stabile relazione sentimentale con un'altra persona.
La convenuta ha invece formulato domanda di assegno divorzile allegando di non aver svolto alcun tipo di attività lavorativa, che le proprie aspettative professionali sono state sacrificate al fine di fornire aiuto per la formazione del patrimonio familiare e alla conduzione della famiglia;
che la relazione sentimentale è da tempo conclusa ed in ogni caso, non vi è mai stata convivenza.
Sul punto giova brevemente ricordare che come da Cass. SSUU Sentenza 11/07/2018 n° 18287: “Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, co. 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”. A differenza – quindi - dell'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione che ha la funzione di mitigare le conseguenze economiche negative del coniuge “debole” consentendogli di mantenere un tenore di vita “tendenzialmente analogo” a quello goduto in costanza di matrimonio, l'assegno divorzile si fonda sul principio di solidarietà post-coniugale ed ha una funzione mista di tipo assistenziale e compensativo-perequativa.
Ora, rapportando tali princìpi al caso di specie, valutate comparativamente le condizioni economiche delle parti, tenuto conto degli oneri sulle medesime gravanti tra cui anche l'onere di accudimento necessariamente gravante sulla signora in relazione al figlio Controparte_1 si ritiene sussistano i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore Per_2 della medesima, con funzione perequativa e compensativa e che pare equo stabilire in euro 1.000,00 mensili.
Sulle spese
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico del ricorrente nella misura di un terzo e compensate per i restanti due terzi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in causa, contrariis reiectis, così provvede:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Genova il 13.07.1996 tra nato a [...] il [...] e nata a [...] Parte_1 Controparte_1
(GE) il 11.09.1968;
- Ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Genova di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Atto
n 399 P. II S.A Vol. Anno 1996 Uff. 1);
- Il Signor verserà, entro il giorno dieci di ogni cengi mese, a titolo di Parte_1 assegno divorzile per la signora la somma di € 1.000,00 con Controparte_1 decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre rivalutazione annuale
ISTAT come di legge;
- Il signor verserà entro il giorno dieci di ogni mese in favore della signora Parte_1 la somma di € 507,00 quale contributo per il mantenimento della figlia Controparte_1
la somma di € 270,00 quale contributo per il mantenimento del figlio Persona_4 con rivalutazione annuale ISTAT decorrente dal mese di novembre 2018 Persona_3 oltre al 75 % delle spese straordinarie relative ai figli secondo la disciplina e lo schema di cui al Verbale ex art. 47 O.G. della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova pubblicato sul sito del Tribunale e sul sito dell'URP degli Uffici Giudiziari di Genova
(http://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/; https://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/comefare.aspx?cfp_id_scheda=1681);
- Il signor verserà entro il giorno dieci di ogni mese, in favore della signora Parte_1 la somma di euro 235,90 mensili quale contributo alloggiativo oltre Controparte_1 rivalutazione annuale ISTAT come di legge;
- Dichiara tenuto il signor a versare, entro il giorno 10 di ogni mese, in Parte_1 favore del figlio la somma di euro 300,00 quale accantonamento per i Persona_3 bisogni dello stesso con rivalutazione annuale ISTAT decorrente dal mese di novembre 2018;
- Condanna il signor al versamento, in favore della signora Parte_1 CP_1
di un terzo delle spese di lite, frazione che liquida in euro 1.270,00 oltre 15% per
[...] spese generali, oltre IVA CPA e comunque oltre accessori come di legge;
- Compensa tra le parti i restanti due terzi delle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza. Cosi' deciso in Genova nella camera di Consiglio del 07.03.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Maria Antonia Di Lazzaro Giovanni Maddaleni