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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/05/2025, n. 1082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1082 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – sezione lavoro e previdenza- in persona del giudice, dr.ssa Fabiana Iorio, all'esito della trattazione ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 6028/2019 RG. TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.to M. Izzo e dal p.avv. G. Parte_1
Masiello con i quali elett.te dom. come in atti, giusta procura agli atti Ricorrente E
, in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Chiara Di Biase, Domenico Sorrentino e Antimo D'Alessandro con il quali elett.te domicilia come in atti giusta procura in atti Resistente Motivi della decisione Con ricorso depositato in data 17.6.2019, il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di essere dipendente dell' con qualifica di collaboratore professionale sanitario Controparte_1 infermiere e inquadramento nel livello D4 del CCNL di categoria presso la UOC di Cardiologia interventistica, deduceva di aver svolto l'incarico di caposala e coordinatore delle attività e del personale della predetta UOC in sostituzione della , dal 2007 al Parte_2
2.11.2015 continuativamente, quando veniva nominato con odine di servizio un nuovo coordinatore infermieristico. Rappresentava che già con nota del 18.06.2008, il Direttore della Prof. Parte_3
accertava e certificava lo svolgimento da parte del ricorrente delle funzioni Persona_1 di coordinamento per sostituzione della Capo–Sala presso l' Parte_4 partecipando alla organizzazione e programmazione del lavoro in sala, al controllo dell'attrezzatura con responsabilità sulla loro efficienza (programmi di manutenzione e controllo;
rapporti con l'ufficio tecnico in caso di guasti), ricoprendo tali mansioni sempre con professionalità e competenza;
esponeva di essere stato altresì annoverato nell'elenco dei Coordinatori Infermieristici nella nota con prot. n.1695 del 6.2.2014, della Direzione Generale, nella persona del Commissario Dr. ancora, deduceva che il Direttore della Persona_2
, Prof con nota del 2.5.2017, con nota del Parte_5 Persona_1
02.05.2017, certificava di aver affidato al le mansioni di coordinatore infermieristico Parte_1 dall'Agosto del 2007 - quando la era rimasta sprovvista di Parte_5
1 coordinatore infermieristico, poiché a partire dalla data suddetta, la IG.ra , fino a Parte_2 quel momento Caposala di tale unità, era stata trasferita a seguito di ordine di servizio della Direzione Sanitaria presso altra U.O. – al novembre 2015 – quando la direzione sanitaria nominava con ordine di servizio un nuovo coordinatore infermieristico. Tanto premesso, dedotta la corrispondenza delle mansioni espletate a quelle di coordinatore infermieristico di cui al livello DS in forza dell'art. 19 e 52 del CCNL 1999-2001, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro al fine di accertare e dichiarare lo svolgimento di mansioni di cui alla superiore categoria Ds con conseguente condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento delle differenze retributive spettanti pari ad euro 46.714, 12, oltre al pagamento dell'indennità di coordinamento di cui all'art. 10 CCNL sia per la parte fissa che per la parte variabile, oltre accessori di legge. Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio, con attribuzione. Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva eccependo la prescrizione Pt_6 quinquennale delle somme rivendicate e, in ogni caso, l'infondatezza del ricorso. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, ammessa ed espletata l'istruttoria, rinviata la causa anche per carico di ruolo nonché nel periodo di assenza della sottoscritta per congedo per maternità, depositate le note conclusionali e le note in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***** Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti segnati dalla presente motivazione. In via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità e/o inammissibilità del ricorso sollevata dalla resistente. E invero, l'interpretazione complessiva dell'atto introduttivo consente di affermare che il ricorso contiene tutti gli elementi indicati dall'art.414 c.p.c., con particolare riferimento alla determinazione dell'oggetto della domanda e alla esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali essa si fonda. La riprova di tale circostanza si ricava dalla lettura della memoria di costituzione, laddove viene compiutamente ed esaurientemente svolta la difesa del resistente con particolare riferimento a tutti gli aspetti della fattispecie dedotta in giudizio. Venendo ora al merito, incontestati tra le parti la sussistenza del rapporto e il periodo di lavoro, il thema decidendum è il riconoscimento dello svolgimento da parte del di mansioni di Parte_1 coordinatore infermieristico di cui al superiore livello DS dal 2007 al 2015 cui lo stesso ha ancorato la richiesta di differenze retributive nonché della speciale indennità prevista per i soggetti investiti di funzioni di “coordinamento” sul presupposto dello svolgimento delle relative mansioni. Tanto premesso, incontestati tra le parti la sussistenza del rapporto e il periodo di lavoro, oltre che documentalmente provati, oggetto della presente causa è il pagamento di differenze retributive maturate in forza dello svolgimento di mansioni di coordinatore infermieristico ascrivibili al superiore profilo di inquadramento Ds.
2 Orbene, premesso che la normativa di cui all'art.52 del D. Lgs n.165/2001 consente l'assegnazione della qualifica superiore solo per effetto di procedure concorsuali o selettive e non in caso di svolgimento di fatto delle mansioni superiori, ma al più il solo relativo trattamento economico – ciò che appunto viene richiesto nelle conclusioni del ricorso (cfr. conclusioni del ricorso) – appare opportuno ricostruire il quadro normativo di riferimento, trattandosi di dipendente soggetto alla disciplina del pubblico impiego privatizzato. Secondo quanto previsto dall'art. 56, comma 1, D.Lgs. n. 29/1993, e successivamente dall'art. 52, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001, “… il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a). L'esercizio di fatto di mansioni superiori non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione”. La stessa norma, al comma 2, prevede la possibile adibizione del pubblico dipendente a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore, per obbiettive esigenze di servizio, ma pone dei precisi limiti indicati nelle lettere a) e b): e cioè che vi sia una vacanza in organico, per non più di sei mesi prorogabili a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4 di detto articolo 56; e, nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza. In queste ipotesi, il comma 4 dispone che il lavoratore per il periodo di effettiva prestazione abbia comunque diritto al trattamento economico previsto per la qualifica superiore. In caso d'insussistenza dei requisiti previsti dalla disposizione (per esempio, carenza di obbiettive esigenze di servizio;
copertura del posto vacante per più di un anno), il comma 5 dell'art. 52 sancisce la nullità dell'assegnazione a mansioni di qualifica superiore, ma al lavoratore si riconosce la differenza di trattamento economico rispetto alla qualifica superiore. Essa, si ribadisce, genera il solo diritto del lavoratore alla “differenza di trattamento economico” (da ritenersi di ampiezza inferiore rispetto all'ipotesi di svolgimento di diritto delle mansioni) per il periodo di effettiva prestazione delle stesse, a seguito della modifica dell'art. 56 del D.Lgs. n. 29/1993, operata dal D.Lgs. n. 387/1998, che ha abrogato la suddetta norma nella parte in cui escludeva, insieme con il diritto alla qualifica, anche quello al differenziale retributivo. Va, infine, precisato che ai sensi del comma 3 dell'art. 52, costituisce esercizio di mansioni superiori solo l'attribuzione in “modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti” propri di dette mansioni In conclusione, in materia di pubblico impiego, in conseguenza del principio insuperabile sancito dal primo comma della disposizione suindicata, va sempre escluso, anche nei casi di un uso scorretto dello ius variandi, che si venga a produrre l'effetto di stabilizzazione di cui all'art. 2103 c.c.; la nullità dell'assegnazione al di fuori delle ipotesi consentite la rende improduttiva di effetti giuridici e genera solo il diritto del lavoratore ex art. 2126 c.c. alla “differenza di
3 trattamento economico”, fermo restando la responsabilità del dirigente che ha disposto l'assegnazione invalida per dolo o colpa grave. Nello stesso senso anche la normativa pattizia secondo cui non può essere riconosciuto un inquadramento formale al ricorrente nella categoria Ds del CCNL Comparto Sanità del 7.4.1999. Difatti, l'allegato 1 al CCNL, concernente le declaratorie professionali ed i relativi profili, nel paragrafo relativo alla “modalità di accesso al livello economico Ds” rimanda all'art. 17, rubricato: “Criteri e procedure per i passaggi all'interno di ciascuna categoria”, al comma 1 testualmente prescrive: “I passaggi dei dipendenti, nell'ambito della stessa categoria tra profili di diverso livello economico nei limiti della dotazione organica, vengono effettuati dalle aziende ed enti previo superamento di una selezione interna aperta alla partecipazione dei dipendenti in possesso dei requisiti culturali e professionali previsti dalla relativa declaratoria dell'allegato 1 […]”.. Dunque, il CCNL prescrive per il passaggio al livello economico superiore, nell'ambito della stessa categoria - tale è il caso in esame, essendo il ricorrente inquadrato nella cat. D4 e richiedente il livello economico Dsuper -, una procedura selettiva interna, con la conseguenza che, pur non vertendosi nell'area dell'obbligo del pubblico concorso, suddetto riconoscimento non può essere giudizialmente disposto sulla base delle mansioni effettivamente (ed eventualmente) svolte. Orbene, venendo al caso di specie, dal momento che il ricorrente è inquadrato nella categoria D4 e agisce per il riconoscimento del livello D4 Super del CCNL richiamato, giova preliminarmente verificare qual è il tratto distintivo tra i livelli. Infatti, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, "nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda." (Cass., sez. L, 30.10.2008, n. 26234; Cass., sez. L, 27.9.2010, n. 20272). Del resto, così come precisato dalla giurisprudenza di legittimità è necessario che l'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori sia stata piena nel senso che essa abbia comportato anche l'assunzione delle relative responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata (cfr. Cass. civ. sez. lav. n. 12353/2003; 11125/2001; 2859/2001; 7170/98; 4200/92). Ebbene, secondo la declaratoria di cui all'Allegato 1 del CCNL invocato, alla categoria D
“Appartengono i lavoratori che, ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale”. Al livello economico D super (Ds)“Appartengono altresì a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che, oltre alle conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, richiedono a titolo esemplificativo e anche disgiuntamente: autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti;
ampia discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative di assegnazione;
funzioni
4 di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane;
coordinamento di attività didattica;
iniziative di programmazione e proposta”. Tra i profili professionali è specificato “Collaboratore professionale sanitario - Programma, nell'ambito delle attività di organizzazione dei servizi sanitari – quali, ad esempio, quelli infermieristici -la migliore utilizzazione delle risorse umane in relazione agli obiettivi assegnati e verifica l'espletamento delle attività del personale medesimo. collabora la formazione di piani operativi e di sistemi di verifica della qualità ai fini dell'ottimizzazione dei servizi sanitari. Coordina le attività didattiche tecnico pratiche e di tirocinio virgola di formazione quali ad esempio diploma universitario, formazione complementare, formazione continua del personale appartenente ai profili sanitari a lui assegnati. Assume responsabilità diretta per le attività professionali cui è preposto e formula proposte operative per l'organizzazione del lavoro nell'ambito delle attività affidate tagli.”. Appare evidente che il tratto comune tra le due attività è certamente quello del possesso di conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali nel modello organizzativo aziendale, ma ciò che contraddistingue la categoria DS dalla categoria D è un maggiore grado di autonomia nello svolgimento dei compiti affidati;
la responsabilità dei risultati raggiunti e non una mera responsabilità propria;
un'ampia discrezionalità operativa;
la gestione e controllo delle risorse umane;
il coordinamento unitamente a compiti di direzione. Orbene, va ribadito che, secondo il granitico orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 8025/2003) il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto. Il ricorrente, nell'atto introduttivo del giudizio, ha compiutamente descritto i compiti disimpegnati (cfr. punti 4 e da 11 a 14 del ricorso introduttivo) deducendo che sin da quando veniva individuato quale capotecnico, si era occupato della preparazione della turnazione, di intrattenere rapporti afferenti all'esercizio della funzione, oltreché della gestione del protocollo della partecipando con il direttore dell'UOC di dr. , alla Pt_3 Parte_3 Per_1 organizzazione e programmazione del lavoro in sala, al controllo dell'attrezzatura con responsabilità sulla loro efficienza (programmi di manutenzione e controllo;
rapporti con l'ufficio tecnico in caso di guasti); ha inoltre esposto di essersi occupato della programmazione ed organizzazione dei piani di lavoro del personale parasanitario, della tenuta dei registri di reparto e custodia dei materiali ed attrezzature affidate, rilevazione dati statistici e conservazione delle carte di reparto;
della ordinazione dei medicinali, materiali, biancheria ed attrezzature, di segnalare guasti ed effettua richieste di manutenzione, oltreché della tenuta dei registri degli stupefacenti e dei veleni, del controllo delle pulizie, disinfezione e igiene del reparto, dell'apposizione nulla osta sui permessi e sulle ferie del personale e della vigilanza circa l'osservanza degli ordini di servizio e disposizioni della Direzione Sanitaria;
di organizzare autonomamente il lavoro da farsi, definendo priorità ed assumendo responsabilità, rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati;
di aver gestito il sistema informativo del personale (stipendi,
5 rilevazione presenze e assenza, organizzazione turni del personale, budget del personale, controllo accessi, gestione tempi attività lavorative per centri di costo, secondo criteri di efficacia/efficienza); di coordinare l'attività del personale infermieristico dell'intera struttura, risponde alle esigenze di controllo, formula i piani operativi ed i sistemi di verifica della qualità, ai fini dell'ottimizzazione dei servizi sanitari, assume responsabilità diretta per le attività professionali e “prepara” le proposte operative per l'organizzazione del lavoro nell'ambito dell'attività assegnatagli. Ebbene, quanto qui ricostruito in termini fattuali ha trovato conforto nella documentazione depositata dal ricorrente ma soprattutto nell'espletata prova orale. È indubitabile che l'istante sia stato investito dell'incarico di “Coordinatore” della
[...]
e riconosciuto come tale nell'ambito della struttura organizzativa dell' (cfr. Parte_4 CP_1 come risulta dalla nota del 18.06.2008, il Direttore della Prof. Parte_3 Per_1
, che accertava e certificava che l'infermiere in servizio presso
[...] Parte_1
l' aveva svolto funzioni di coordinamento per sostituzione della Capo Parte_4
– Sala, partecipando alla organizzazione e programmazione del lavoro in sala, al controllo dell'attrezzatura con responsabilità sulla loro efficienza (programmi di manutenzione e controllo;
rapporti con l'ufficio tecnico in caso di guasti), ricoprendo tali mansioni sempre con professionalità e competenza;
inoltre il ricorrente veniva annoverato nell'elenco dei Coordinatori Infermieristici tra i destinatari della nota prot. n. 1695 del 06.02.2014, della Direzione Generale, nella persona del Commissario Dr. ancora, il Direttore della Persona_2
, Prof , con nota del 02.05.2017, certificava di aver Parte_5 Persona_1 affidato al le mansioni di coordinatore infermieristico – svolte con professionalità e Parte_1 competenza dall'Agosto del 2007 - quando la era rimasta sprovvista Parte_5 di coordinatore infermieristico, poiché a partire dalla data suddetta, la IG.ra , fino Parte_2
a quel momento Caposala di tale unità, era stata trasferita a seguito di ordine di servizio della Direzione Sanitaria presso altra U.O. – al novembre 2015 – quando la direzione sanitaria nominava con ordine di servizio un nuovo coordinatore infermieristico. Inoltre, risulta dal sito internet dell' convenuta, nella sezione relativa all'UOC di Cardiologia interventistica CP_1 espressamente indicato quale “coordinatore infermieristico” (cfr. prod. ricorrente) Appare pertanto evidente che la documentazione in atti, anche di provenienza datoriale, evidenzia che anche formalmente il ricorrente veniva individuato quale coordinatore infermieristico dell'UOC di Cardiologia interventistica. Tanto, per una durata sicuramente superiore ai 60 giorni. Inoltre, dall'istruttoria espletata risulta provato anche lo svolgimento in concreto delle mansioni ascrivibili alla qualifica superiore: invero, le testimonianze – pienamente attendibili in quanto precise, circostanziate e non contraddittorie, riscontrate documentalmente e rese da soggetti aventi conoscenza diretta dei fatti per cui è causa, essendo dipendenti dell' presso il CP_1 medesimo reparto ove ha prestato servizio il ricorrente svolgendo mansioni di coordinatore infermieristico e, quindi, edotti delle procedure e dello svolgimento del lavoro, in quanto alle
6 stesse assoggettati, oltre che privi di interesse nemmeno mediato agli esiti del giudizio – evidenziano una realtà fattuale sovrapponibile alla tesi attorea. Il teste , dirigente medico presso l' e, attualmente, responsabile Testimone_1 CP_2 dell'unità operativa di cardiologia interventistica di emergenza ha dichiarato: “Il ricorrente è un infermiere professionale da circa 20 anni ed è addetto al reparto di cardiologia interventistica dell' CP_1
nella quale io lavoro come Dirigente Medico dal 1993. Egli è stato infermiere professionale sino a
[...] quando, venendo a mancare il coordinatore infermieristico del reparto, gli fu attribuita questa mansione dall'allora primario dr. . Era all'incirca il 2007 e ha svolto questo ruolo sino al 2015 circa. In Per_1 qualità di infermiere con delega di coordinamento, Egli si occupava Organizzazione del lavoro degli infermieri, dei materiali della sala operatoria, del carico e scarico del materiale che si utilizza in sala emodinamica (es. cateteri), dell'ordine del materiale dalla farmacia;
della tenuta dei registri relativi alla sala e al reparto in modo da avere una tracciabilità del materiale con riferimento alle cartelle cliniche;
dell'organizzazione dei turni di lavoro del personale infermieristico di sala;
egli si occupava anche della segnalazione dei guasti, del controllo, della pulizia e dell'igiene del reparto. Non so se si occupasse di concedere il nulla osta su permessi e ferie ma so che egli faceva da tramite con il direttore dell' cui poi spettava formalmente di concedere l'autorizzazione. Pt_7
Il coordinatore non ha autonomia di acquisto, ma è sempre sottoposto al visto del primario. Ciò avviene anche per il coordinatore di ruolo. Conosco bene queste procedure in quanto oggi sono io il responsabile dell'unità operativa di cardiologia interventistica di emergenza. Vista la mia presenza nel reparto suddetto, io ho visto il ricorrente svolgere direttamente queste mansioni. L'altra capo sala in servizio, , era la coordinatrice del reparto di elettrostimolazione e dunque il Parte_2 primario identificò come coordinatore del reparti di cardiologia interventistica. Parte_1
In questo periodo non era presente in servizio alcun caposala con mansioni di coordinamento. Nel 2015 è stata poi nominata . Controparte_3
Il coordinatore si occupa di tutta la parte burocratica e amministrativa, oltre che di quella materiale. Ricordo di aver letto anche delle comunicazioni predisposte dal dr. in cui si dava atto delle mansioni di Per_1 coordinamento attribuite al . Parte_1
Se ben ricordo, fino a qualche anno fa, sul sito internet dell' , il era proprio indicato quale CP_1 Parte_1
“coordinatore f.f.” A domanda avv. Masiello, ADR, sul capo 12 delle richieste istruttorie: come ho già riferito prima, il non aveva autonomia gestionale, delle risorse finanziarie, strumentali ed umane assegnategli Parte_1 in quanto vi è sempre la competenza del primario. Questa è la procedura prevista che si applica anche nei confronti dei coordinatori di ruolo: il coordinatore non ha autonomia finanziaria, né ha un budget la cui gestione è di competenza del primario. Il teste, infermiere professionale collega di lavoro del ricorrente, che presta servizio presso il medesimo reparto, ha suffragato la tesi attorea affermando: “Conosco il ricorrente da molti anni in quanto prima lavoravamo insieme presso la clinica Villa Del Sole. Successivamente io nel 1990 e il ricorrente nel 1991 abbiamo vinto il concorso da infermieri presso l' e ivi abbiamo continuato a lavorare insieme CP_1 presso il reparto di emodinamica. Per i primi 5 anni io ho lavorato presso il reparto di oculistica, successivamente sono stato assegnato al reparto di emodinamica sino al momento del mio pensionamento due anni fa.
7 Sino al 2007 il ricorrente ha svolto mansioni di infermiere e successivamente al pensionamento della caposala
, ha svolto le mansioni di caposala fino al 2015/2016 su incarico del dr. , il primario. Egli ha Pt_2 Per_1 svolto queste mansioni continuativamente sino alla nomina della nuova caposala, la sig. Ricordo che CP_3 quando ella fu inserita nel reparto, il ricorrente le fece un affiancamento in quanto proveniva da altro reparto, se non sbaglio da chirurgia generale. Egli si occupava di preparare gli ordini, dalle siringhe all'elettropulsatore, verificava e gestiva eventuali guasti chiamando la manutenzione ed essendo presente ai sopralluoghi;
ricordo quando si ruppe lo strumento per eseguire le coronografie egli si occupo di preparare la richiesta per l'intervento dei tecnici per la riparazione;
si occupava anche di verificare la pulizia del sala operatoria e dell'aria della sala. Mi è rimasto impresso il fatto che per un periodo egli si occupava tutte le mattine di effettuare i saggi dell'acqua per testarne la qualità in quanto vi era la legionella. Egli si occupava anche di predisporre i turni di lavoro degli infermieri e la gestione delle reperibilità. si occupava anche della tenuta dei registri dei farmaci, dei veleni e stupefacenti. Nel caso Parte_1 in cui era necessario un medicinale, egli provvedeva all'ordine e quando veniva consegnato al medico per il paziente provvedeva allo scarico. Si occupava anche della gestione del frigorifero dei medicinali. Egli si occupava anche della tenuta delle cartelle cliniche e del registro dei pazienti in entrata e in uscita. Si occupava anche della raccolta delle nostre richieste di ferie e di permessi da sottoporre sempre al primario. Infatti l'autorizzazione spettava al primario ma questi si coordinava sempre con il coordinatore che era a conoscenza delle esigenze del personale. Egli provvedeva anche agli ordini del materiale quali siringhe, cerotti, aghi, liquidi per infusione, cannule etc. sulla base di un budget di spesa senza l'autorizzazione del primario. Io ho visto il ricorrente svolgere tutte queste mansioni direttamente perché lavoravo nello stesso reparto. Tutte queste competenze sono molto complesse e non venivano gestite dagli altri infermieri invece aveva Parte_1 competenza in materia. Quando invece occorreva ordinare un macchinario – come ad es. l'elettropulsatore - invece, le richieste del
erano sottoposte all'azienda in quanto si trattava di spese ingenti: egli rappresentava l'esigenza al Parte_1 primario e questi provvedeva, se necessario, ad autorizzare l'acquisto. Il in oltre verificava l'operato del personale su indicazione della direzione sanitaria. Ad es. verificava Parte_1 che il personale usufruisse delle ferie residue oppure che noi infermieri indossassimo il camice di piombo o altri dpi come mascherine e cappello. A volte ha provveduto anche a fare qualche provvedimento scritto in tal senso o a metterci in ferie d'ufficio. A domanda avv. Sorrentino, ADR: non so essere più preciso in merito alla gestione del budget, so che provvedeva agli ordini in autonomia. Ad ogni modo egli svolgeva le mansioni di caposala in tutto e per tutto. Preciso che egli si occupava di predisporre la richiesta per le forniture e l'approvvigionamento anche se non so materialmente chi effettuasse l'acquisto, ma suppongo sia l' . Pt_8
A domanda avv. Izzo, ADR: il ricorrente aveva autonomia di scelta circa il materiale da acquistare ad es. la tipologia di siringa a seconda degli usi a cui era destinata, ma non sceglieva il marchio. Provvedeva anche alle modifiche degli ordini in base alle esigenze. Preciso che il reparto aveva due sale operatorie e il stabiliva in autonomia il personale da adibire Parte_1 all'una o all'altra sala anche tenuto conto della tipologia di intervento che veniva svolto nelle due sale e dunque della competenza degli operatori, ad esempio io mi occupavo dell'inserimento delle valvole attraverso la femorale.
8 Il suo turno finiva alle 14.00 ma egli predisponeva anche i turni pomeridiani. Trovavamo i turni di incarico alle sale affissi su una lavagnetta posta prima delle sale”. Appare evidente che dall'istruttoria orale, per le ragioni prima esposte, sia emerso lo svolgimento da parte del ricorrente con continuità e prevalenza delle mansioni superiori dedotte nell'atto introduttivo. Pertanto, alla luce delle esposte risultanze, deve riconoscersi lo svolgimento di fatto, a far data dall'agosto 2007, di attività di coordinamento da parte del ricorrente, idonee all'attribuzione del livello economico Ds di cui al CCNL di categoria, con il conseguente diritto al relativo trattamento economico, unitamente agli emolumenti accessori (cfr. Cass. Sez. Un. n. 13579/2016). Quanto alla decorrenza delle differenze retributive va ora esaminata l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla parte resistente nel proprio atto difensivo. Al riguardo non si dubita che il relativo termine sia quinquennale, secondo quanto disposto dall'art. 2948, n. 4, c.c., trattandosi di pretese retributive. Tuttavia - tenuto conto che il primo atto interruttivo della prescrizione è costituito dalla missiva inoltrata via pec in data 9.6.2017 contenente una valida messa in mora atteso che la parte espressamente richiedeva il pagamento delle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni di coordinatore (cfr. prod. ricorrente) - il credito attoreo va ridotto e contenuto nel quinquennio anteriore al 9.6.2017 e cioè al 9.6.2012. Per quanto concerne invece le spettanze richieste a titolo di indennità di coordinamento ex art. 10 del CCNL di ctg. – che costituisce emolumento aggiuntivo riconosciuto ai lavoratori che, pur inquadrati nell'ambito del medesimo profilo e categoria, e, quindi con la stessa retribuzione, si differenzino dai colleghi per lo svolgimento di funzioni di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione, nonché del personale con assunzione di responsabilità - non contenendo la missiva del 9.6.2017 una specifica richiesta in tale senso, limitandosi il ricorrente nella stessa a chiedere solo le differenze retributive derivanti dallo svolgimento di mansioni superiori, tale credito deve ritenersi quasi integralmente prescritto al momento della notifica del ricorso del 29.1.2020, con conseguente rigetto della domanda in parte qua e assorbimento di ogni ulteriore questione. La giurisprudenza di legittimità è infatti costante nel ritenere idoneo ad integrare l'atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 ultimo comma c.c. nella misura in cui è soggetto alla forma scritta, non richiede l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti ma “deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora” (v. fra le molte Cass. civ., sez. lav., 28.11.2016, n. 24116). Va comunque precisato che secondo l'orientamento dominante della giurisprudenza di legittimità, intervenuta in merito alla spettanza dell'indennità per cui è causa, infatti “il conferimento dell'incarico di coordinamento, del quale si parla nel comma 3 dell'art. 10 del CCNL 20 settembre 2001 o la sua verifica con atto formale vanno intesi, conformemente al significato complessivo della stessa
9 istituzione dell'indennità, come indicatori della necessità che di tali incarichi vi sia traccia documentale e che essi siano stati assegnati da coloro che, secondo le linee organizzative dell'ente avevano il potere di conformare la prestazione lavorativa del dipendente (cfr. Cass. 2009/17505)…In conclusione, la clausola di cui all'art. 10, comma dell'art. 10, comma 3 del CCNL Comparto Sanità 2° biennio economico 2000-2001, stipulato il 20 settembre 2001, deve essere interpretata nel senso che ai fini del diritto all'indennità ivi prevista il conferimento dell'incarico di coordinamento o la sua verifica con atto formale richiedono che di tale incarico vi sia traccia documentale, che esso sia stato assegnato da coloro che avevano il potere di conformare la prestazione lavorativa del dipendente, e che abbia ad oggetto le attività dei servizi di assegnazione nonché del personale, restando esclusa la possibilità per l'amministrazione di subordinare il suddetto diritto a proprie ulteriori determinazioni di natura discrezionale” (cfr. Cass. 10008/2010 e 10009/2010). Poi la S.C. è ritornata sul punto ribadendo il medesimo principio, non disatteso dal giudicante (cfr. Cass. 18679/15). In particolare, una recente sentenza della Corte Suprema – cfr. sentenza n. 41575 del 27/12/2021 - chiarisce che l'indennità di coordinamento del personale sanitario può essere riconosciuta a collaboratori di vari profili ove la funzione di coordinamento venga accertata mediante atto formale:“In tema di personale sanitario, l'indennità di coordinamento ex art. 10 del C.C.N.L. 2000-2001 compete, ai sensi del comma 2 e in sede di sua "prima applicazione" a tutti i collaboratori professionali sanitari-caposala con reali funzioni di coordinamento alla data del 31 agosto 2001, senza necessità di riconoscimento formale, mentre, ai sensi dei successivi commi 3 e 7, può essere riconosciuta anche agli altri collaboratori sanitari degli altri profili e discipline, nonché ai collaboratori professionali - assistenti sociali già appartenenti alla categoria D, solo a condizione che la funzione di coordinamento, non intrinseca al ruolo dei suddetti profili, sia dimostrata o accertata con atto formale”. La sentenza summenzionata rafforza il concetto già precedentemente espresso dalla stessa Corte di Legittimità (cfr. sentenze nn. 21258/2018, 12339/2018, 18679/2015, 16589/2014, 1820/2013, 25198/2013 11162/2012 10009/2010) secondo cui l'indennità prevista dall'alt 10 comma 7 del CCNL 2000/2001 presuppone il conferimento “formale” dell'incarico di coordinamento;
per cui si richiede che: a) vi sia la presenza di un dato documentale attributivo (traccia documentale) di tale incarico;
b) l'assegnazione dei compiti de quibus sia avvenuta da coloro che hanno il potere di conformare la prestazione lavorativa del dipendente: nel caso di specie manca il presupposto formale dell'attribuzione dell'incarico. Venendo ora alla quantificazione degli importi dovuti, prendendo come riferimento i conteggi elaborati dal ricorrente, in quanto immuni da vizi logici e di calcolo, nonché di facile elaborazione e, soprattutto mai contestati dalla convenuta, (epurati delle annualità prescritte), anche ai sensi dell'art. 432 c.p.c. in via equitativa, la resistente va condannata alla corresponsione della somma totale di euro 7.752,28 oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo, secondo il disposto dell'art. 22, comma 36, della legge 23.12.1994 n.724, da portarsi in detrazione dell'eventuale maggiore danno della rivalutazione monetaria Quanto agli accessori, si applica ai crediti di lavoro richiesti dai pubblici dipendenti il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria previsto dall'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che ha esteso ai crediti retributivi di lavoro la medesima regola della non cumulabilità di rivalutazione ed interessi già prevista, per i crediti previdenziali, dall'art. 16, sesto
10 comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, riconoscendo al lavoratore la maggior somma tra l'ammontare degli interessi e quello della rivalutazione monetaria, non essendo a ciò di ostacolo la sentenza n. 459 del 2000 della Corte costituzionale con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale, dell'art. 22, comma 36, cit., limitatamente alle parole "e privati". (cfr. Cass. 23.2.2009 n. 4366). Sono, pertanto, dovuti gli interessi legali da portare in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dalla ricorrente per la diminuzione del valore del suo credito, a decorrere dalla data di maturazione delle singole componenti sino al saldo. Tenuto conto del parziale accoglimento della domanda, si ritiene sussistano giusti motivi per la compensazione di metà delle spese di lite, che nella restante parte sono poste a carico della convenuta e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande, riuniti i giudizi così provvede: a) condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di euro Pt_6
7.752,28 a titolo di differenze stipendiali per le ragioni di cui in parte motiva, oltre interessi legali da portare in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dalla ricorrente per la diminuzione del valore del suo credito, a decorrere dalla data di maturazione delle singole componenti sino al saldo;
b) rigetta nel resto il ricorso c) condanna l' al pagamento della metà delle spese di lite che liquida, in tale misura Pt_6 ridotta, in complessivi € 1.700,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA, con attribuzione. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, data di deposito. Manda la cancelleria per la comunicazione ai procuratori costituiti.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Fabiana Iorio
11
, rappresentato e difeso dall'avv.to M. Izzo e dal p.avv. G. Parte_1
Masiello con i quali elett.te dom. come in atti, giusta procura agli atti Ricorrente E
, in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Chiara Di Biase, Domenico Sorrentino e Antimo D'Alessandro con il quali elett.te domicilia come in atti giusta procura in atti Resistente Motivi della decisione Con ricorso depositato in data 17.6.2019, il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di essere dipendente dell' con qualifica di collaboratore professionale sanitario Controparte_1 infermiere e inquadramento nel livello D4 del CCNL di categoria presso la UOC di Cardiologia interventistica, deduceva di aver svolto l'incarico di caposala e coordinatore delle attività e del personale della predetta UOC in sostituzione della , dal 2007 al Parte_2
2.11.2015 continuativamente, quando veniva nominato con odine di servizio un nuovo coordinatore infermieristico. Rappresentava che già con nota del 18.06.2008, il Direttore della Prof. Parte_3
accertava e certificava lo svolgimento da parte del ricorrente delle funzioni Persona_1 di coordinamento per sostituzione della Capo–Sala presso l' Parte_4 partecipando alla organizzazione e programmazione del lavoro in sala, al controllo dell'attrezzatura con responsabilità sulla loro efficienza (programmi di manutenzione e controllo;
rapporti con l'ufficio tecnico in caso di guasti), ricoprendo tali mansioni sempre con professionalità e competenza;
esponeva di essere stato altresì annoverato nell'elenco dei Coordinatori Infermieristici nella nota con prot. n.1695 del 6.2.2014, della Direzione Generale, nella persona del Commissario Dr. ancora, deduceva che il Direttore della Persona_2
, Prof con nota del 2.5.2017, con nota del Parte_5 Persona_1
02.05.2017, certificava di aver affidato al le mansioni di coordinatore infermieristico Parte_1 dall'Agosto del 2007 - quando la era rimasta sprovvista di Parte_5
1 coordinatore infermieristico, poiché a partire dalla data suddetta, la IG.ra , fino a Parte_2 quel momento Caposala di tale unità, era stata trasferita a seguito di ordine di servizio della Direzione Sanitaria presso altra U.O. – al novembre 2015 – quando la direzione sanitaria nominava con ordine di servizio un nuovo coordinatore infermieristico. Tanto premesso, dedotta la corrispondenza delle mansioni espletate a quelle di coordinatore infermieristico di cui al livello DS in forza dell'art. 19 e 52 del CCNL 1999-2001, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro al fine di accertare e dichiarare lo svolgimento di mansioni di cui alla superiore categoria Ds con conseguente condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento delle differenze retributive spettanti pari ad euro 46.714, 12, oltre al pagamento dell'indennità di coordinamento di cui all'art. 10 CCNL sia per la parte fissa che per la parte variabile, oltre accessori di legge. Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio, con attribuzione. Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva eccependo la prescrizione Pt_6 quinquennale delle somme rivendicate e, in ogni caso, l'infondatezza del ricorso. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, ammessa ed espletata l'istruttoria, rinviata la causa anche per carico di ruolo nonché nel periodo di assenza della sottoscritta per congedo per maternità, depositate le note conclusionali e le note in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***** Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti segnati dalla presente motivazione. In via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità e/o inammissibilità del ricorso sollevata dalla resistente. E invero, l'interpretazione complessiva dell'atto introduttivo consente di affermare che il ricorso contiene tutti gli elementi indicati dall'art.414 c.p.c., con particolare riferimento alla determinazione dell'oggetto della domanda e alla esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali essa si fonda. La riprova di tale circostanza si ricava dalla lettura della memoria di costituzione, laddove viene compiutamente ed esaurientemente svolta la difesa del resistente con particolare riferimento a tutti gli aspetti della fattispecie dedotta in giudizio. Venendo ora al merito, incontestati tra le parti la sussistenza del rapporto e il periodo di lavoro, il thema decidendum è il riconoscimento dello svolgimento da parte del di mansioni di Parte_1 coordinatore infermieristico di cui al superiore livello DS dal 2007 al 2015 cui lo stesso ha ancorato la richiesta di differenze retributive nonché della speciale indennità prevista per i soggetti investiti di funzioni di “coordinamento” sul presupposto dello svolgimento delle relative mansioni. Tanto premesso, incontestati tra le parti la sussistenza del rapporto e il periodo di lavoro, oltre che documentalmente provati, oggetto della presente causa è il pagamento di differenze retributive maturate in forza dello svolgimento di mansioni di coordinatore infermieristico ascrivibili al superiore profilo di inquadramento Ds.
2 Orbene, premesso che la normativa di cui all'art.52 del D. Lgs n.165/2001 consente l'assegnazione della qualifica superiore solo per effetto di procedure concorsuali o selettive e non in caso di svolgimento di fatto delle mansioni superiori, ma al più il solo relativo trattamento economico – ciò che appunto viene richiesto nelle conclusioni del ricorso (cfr. conclusioni del ricorso) – appare opportuno ricostruire il quadro normativo di riferimento, trattandosi di dipendente soggetto alla disciplina del pubblico impiego privatizzato. Secondo quanto previsto dall'art. 56, comma 1, D.Lgs. n. 29/1993, e successivamente dall'art. 52, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001, “… il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a). L'esercizio di fatto di mansioni superiori non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione”. La stessa norma, al comma 2, prevede la possibile adibizione del pubblico dipendente a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore, per obbiettive esigenze di servizio, ma pone dei precisi limiti indicati nelle lettere a) e b): e cioè che vi sia una vacanza in organico, per non più di sei mesi prorogabili a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4 di detto articolo 56; e, nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza. In queste ipotesi, il comma 4 dispone che il lavoratore per il periodo di effettiva prestazione abbia comunque diritto al trattamento economico previsto per la qualifica superiore. In caso d'insussistenza dei requisiti previsti dalla disposizione (per esempio, carenza di obbiettive esigenze di servizio;
copertura del posto vacante per più di un anno), il comma 5 dell'art. 52 sancisce la nullità dell'assegnazione a mansioni di qualifica superiore, ma al lavoratore si riconosce la differenza di trattamento economico rispetto alla qualifica superiore. Essa, si ribadisce, genera il solo diritto del lavoratore alla “differenza di trattamento economico” (da ritenersi di ampiezza inferiore rispetto all'ipotesi di svolgimento di diritto delle mansioni) per il periodo di effettiva prestazione delle stesse, a seguito della modifica dell'art. 56 del D.Lgs. n. 29/1993, operata dal D.Lgs. n. 387/1998, che ha abrogato la suddetta norma nella parte in cui escludeva, insieme con il diritto alla qualifica, anche quello al differenziale retributivo. Va, infine, precisato che ai sensi del comma 3 dell'art. 52, costituisce esercizio di mansioni superiori solo l'attribuzione in “modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti” propri di dette mansioni In conclusione, in materia di pubblico impiego, in conseguenza del principio insuperabile sancito dal primo comma della disposizione suindicata, va sempre escluso, anche nei casi di un uso scorretto dello ius variandi, che si venga a produrre l'effetto di stabilizzazione di cui all'art. 2103 c.c.; la nullità dell'assegnazione al di fuori delle ipotesi consentite la rende improduttiva di effetti giuridici e genera solo il diritto del lavoratore ex art. 2126 c.c. alla “differenza di
3 trattamento economico”, fermo restando la responsabilità del dirigente che ha disposto l'assegnazione invalida per dolo o colpa grave. Nello stesso senso anche la normativa pattizia secondo cui non può essere riconosciuto un inquadramento formale al ricorrente nella categoria Ds del CCNL Comparto Sanità del 7.4.1999. Difatti, l'allegato 1 al CCNL, concernente le declaratorie professionali ed i relativi profili, nel paragrafo relativo alla “modalità di accesso al livello economico Ds” rimanda all'art. 17, rubricato: “Criteri e procedure per i passaggi all'interno di ciascuna categoria”, al comma 1 testualmente prescrive: “I passaggi dei dipendenti, nell'ambito della stessa categoria tra profili di diverso livello economico nei limiti della dotazione organica, vengono effettuati dalle aziende ed enti previo superamento di una selezione interna aperta alla partecipazione dei dipendenti in possesso dei requisiti culturali e professionali previsti dalla relativa declaratoria dell'allegato 1 […]”.. Dunque, il CCNL prescrive per il passaggio al livello economico superiore, nell'ambito della stessa categoria - tale è il caso in esame, essendo il ricorrente inquadrato nella cat. D4 e richiedente il livello economico Dsuper -, una procedura selettiva interna, con la conseguenza che, pur non vertendosi nell'area dell'obbligo del pubblico concorso, suddetto riconoscimento non può essere giudizialmente disposto sulla base delle mansioni effettivamente (ed eventualmente) svolte. Orbene, venendo al caso di specie, dal momento che il ricorrente è inquadrato nella categoria D4 e agisce per il riconoscimento del livello D4 Super del CCNL richiamato, giova preliminarmente verificare qual è il tratto distintivo tra i livelli. Infatti, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, "nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda." (Cass., sez. L, 30.10.2008, n. 26234; Cass., sez. L, 27.9.2010, n. 20272). Del resto, così come precisato dalla giurisprudenza di legittimità è necessario che l'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori sia stata piena nel senso che essa abbia comportato anche l'assunzione delle relative responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata (cfr. Cass. civ. sez. lav. n. 12353/2003; 11125/2001; 2859/2001; 7170/98; 4200/92). Ebbene, secondo la declaratoria di cui all'Allegato 1 del CCNL invocato, alla categoria D
“Appartengono i lavoratori che, ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale”. Al livello economico D super (Ds)“Appartengono altresì a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che, oltre alle conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, richiedono a titolo esemplificativo e anche disgiuntamente: autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti;
ampia discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative di assegnazione;
funzioni
4 di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane;
coordinamento di attività didattica;
iniziative di programmazione e proposta”. Tra i profili professionali è specificato “Collaboratore professionale sanitario - Programma, nell'ambito delle attività di organizzazione dei servizi sanitari – quali, ad esempio, quelli infermieristici -la migliore utilizzazione delle risorse umane in relazione agli obiettivi assegnati e verifica l'espletamento delle attività del personale medesimo. collabora la formazione di piani operativi e di sistemi di verifica della qualità ai fini dell'ottimizzazione dei servizi sanitari. Coordina le attività didattiche tecnico pratiche e di tirocinio virgola di formazione quali ad esempio diploma universitario, formazione complementare, formazione continua del personale appartenente ai profili sanitari a lui assegnati. Assume responsabilità diretta per le attività professionali cui è preposto e formula proposte operative per l'organizzazione del lavoro nell'ambito delle attività affidate tagli.”. Appare evidente che il tratto comune tra le due attività è certamente quello del possesso di conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali nel modello organizzativo aziendale, ma ciò che contraddistingue la categoria DS dalla categoria D è un maggiore grado di autonomia nello svolgimento dei compiti affidati;
la responsabilità dei risultati raggiunti e non una mera responsabilità propria;
un'ampia discrezionalità operativa;
la gestione e controllo delle risorse umane;
il coordinamento unitamente a compiti di direzione. Orbene, va ribadito che, secondo il granitico orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 8025/2003) il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto. Il ricorrente, nell'atto introduttivo del giudizio, ha compiutamente descritto i compiti disimpegnati (cfr. punti 4 e da 11 a 14 del ricorso introduttivo) deducendo che sin da quando veniva individuato quale capotecnico, si era occupato della preparazione della turnazione, di intrattenere rapporti afferenti all'esercizio della funzione, oltreché della gestione del protocollo della partecipando con il direttore dell'UOC di dr. , alla Pt_3 Parte_3 Per_1 organizzazione e programmazione del lavoro in sala, al controllo dell'attrezzatura con responsabilità sulla loro efficienza (programmi di manutenzione e controllo;
rapporti con l'ufficio tecnico in caso di guasti); ha inoltre esposto di essersi occupato della programmazione ed organizzazione dei piani di lavoro del personale parasanitario, della tenuta dei registri di reparto e custodia dei materiali ed attrezzature affidate, rilevazione dati statistici e conservazione delle carte di reparto;
della ordinazione dei medicinali, materiali, biancheria ed attrezzature, di segnalare guasti ed effettua richieste di manutenzione, oltreché della tenuta dei registri degli stupefacenti e dei veleni, del controllo delle pulizie, disinfezione e igiene del reparto, dell'apposizione nulla osta sui permessi e sulle ferie del personale e della vigilanza circa l'osservanza degli ordini di servizio e disposizioni della Direzione Sanitaria;
di organizzare autonomamente il lavoro da farsi, definendo priorità ed assumendo responsabilità, rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati;
di aver gestito il sistema informativo del personale (stipendi,
5 rilevazione presenze e assenza, organizzazione turni del personale, budget del personale, controllo accessi, gestione tempi attività lavorative per centri di costo, secondo criteri di efficacia/efficienza); di coordinare l'attività del personale infermieristico dell'intera struttura, risponde alle esigenze di controllo, formula i piani operativi ed i sistemi di verifica della qualità, ai fini dell'ottimizzazione dei servizi sanitari, assume responsabilità diretta per le attività professionali e “prepara” le proposte operative per l'organizzazione del lavoro nell'ambito dell'attività assegnatagli. Ebbene, quanto qui ricostruito in termini fattuali ha trovato conforto nella documentazione depositata dal ricorrente ma soprattutto nell'espletata prova orale. È indubitabile che l'istante sia stato investito dell'incarico di “Coordinatore” della
[...]
e riconosciuto come tale nell'ambito della struttura organizzativa dell' (cfr. Parte_4 CP_1 come risulta dalla nota del 18.06.2008, il Direttore della Prof. Parte_3 Per_1
, che accertava e certificava che l'infermiere in servizio presso
[...] Parte_1
l' aveva svolto funzioni di coordinamento per sostituzione della Capo Parte_4
– Sala, partecipando alla organizzazione e programmazione del lavoro in sala, al controllo dell'attrezzatura con responsabilità sulla loro efficienza (programmi di manutenzione e controllo;
rapporti con l'ufficio tecnico in caso di guasti), ricoprendo tali mansioni sempre con professionalità e competenza;
inoltre il ricorrente veniva annoverato nell'elenco dei Coordinatori Infermieristici tra i destinatari della nota prot. n. 1695 del 06.02.2014, della Direzione Generale, nella persona del Commissario Dr. ancora, il Direttore della Persona_2
, Prof , con nota del 02.05.2017, certificava di aver Parte_5 Persona_1 affidato al le mansioni di coordinatore infermieristico – svolte con professionalità e Parte_1 competenza dall'Agosto del 2007 - quando la era rimasta sprovvista Parte_5 di coordinatore infermieristico, poiché a partire dalla data suddetta, la IG.ra , fino Parte_2
a quel momento Caposala di tale unità, era stata trasferita a seguito di ordine di servizio della Direzione Sanitaria presso altra U.O. – al novembre 2015 – quando la direzione sanitaria nominava con ordine di servizio un nuovo coordinatore infermieristico. Inoltre, risulta dal sito internet dell' convenuta, nella sezione relativa all'UOC di Cardiologia interventistica CP_1 espressamente indicato quale “coordinatore infermieristico” (cfr. prod. ricorrente) Appare pertanto evidente che la documentazione in atti, anche di provenienza datoriale, evidenzia che anche formalmente il ricorrente veniva individuato quale coordinatore infermieristico dell'UOC di Cardiologia interventistica. Tanto, per una durata sicuramente superiore ai 60 giorni. Inoltre, dall'istruttoria espletata risulta provato anche lo svolgimento in concreto delle mansioni ascrivibili alla qualifica superiore: invero, le testimonianze – pienamente attendibili in quanto precise, circostanziate e non contraddittorie, riscontrate documentalmente e rese da soggetti aventi conoscenza diretta dei fatti per cui è causa, essendo dipendenti dell' presso il CP_1 medesimo reparto ove ha prestato servizio il ricorrente svolgendo mansioni di coordinatore infermieristico e, quindi, edotti delle procedure e dello svolgimento del lavoro, in quanto alle
6 stesse assoggettati, oltre che privi di interesse nemmeno mediato agli esiti del giudizio – evidenziano una realtà fattuale sovrapponibile alla tesi attorea. Il teste , dirigente medico presso l' e, attualmente, responsabile Testimone_1 CP_2 dell'unità operativa di cardiologia interventistica di emergenza ha dichiarato: “Il ricorrente è un infermiere professionale da circa 20 anni ed è addetto al reparto di cardiologia interventistica dell' CP_1
nella quale io lavoro come Dirigente Medico dal 1993. Egli è stato infermiere professionale sino a
[...] quando, venendo a mancare il coordinatore infermieristico del reparto, gli fu attribuita questa mansione dall'allora primario dr. . Era all'incirca il 2007 e ha svolto questo ruolo sino al 2015 circa. In Per_1 qualità di infermiere con delega di coordinamento, Egli si occupava Organizzazione del lavoro degli infermieri, dei materiali della sala operatoria, del carico e scarico del materiale che si utilizza in sala emodinamica (es. cateteri), dell'ordine del materiale dalla farmacia;
della tenuta dei registri relativi alla sala e al reparto in modo da avere una tracciabilità del materiale con riferimento alle cartelle cliniche;
dell'organizzazione dei turni di lavoro del personale infermieristico di sala;
egli si occupava anche della segnalazione dei guasti, del controllo, della pulizia e dell'igiene del reparto. Non so se si occupasse di concedere il nulla osta su permessi e ferie ma so che egli faceva da tramite con il direttore dell' cui poi spettava formalmente di concedere l'autorizzazione. Pt_7
Il coordinatore non ha autonomia di acquisto, ma è sempre sottoposto al visto del primario. Ciò avviene anche per il coordinatore di ruolo. Conosco bene queste procedure in quanto oggi sono io il responsabile dell'unità operativa di cardiologia interventistica di emergenza. Vista la mia presenza nel reparto suddetto, io ho visto il ricorrente svolgere direttamente queste mansioni. L'altra capo sala in servizio, , era la coordinatrice del reparto di elettrostimolazione e dunque il Parte_2 primario identificò come coordinatore del reparti di cardiologia interventistica. Parte_1
In questo periodo non era presente in servizio alcun caposala con mansioni di coordinamento. Nel 2015 è stata poi nominata . Controparte_3
Il coordinatore si occupa di tutta la parte burocratica e amministrativa, oltre che di quella materiale. Ricordo di aver letto anche delle comunicazioni predisposte dal dr. in cui si dava atto delle mansioni di Per_1 coordinamento attribuite al . Parte_1
Se ben ricordo, fino a qualche anno fa, sul sito internet dell' , il era proprio indicato quale CP_1 Parte_1
“coordinatore f.f.” A domanda avv. Masiello, ADR, sul capo 12 delle richieste istruttorie: come ho già riferito prima, il non aveva autonomia gestionale, delle risorse finanziarie, strumentali ed umane assegnategli Parte_1 in quanto vi è sempre la competenza del primario. Questa è la procedura prevista che si applica anche nei confronti dei coordinatori di ruolo: il coordinatore non ha autonomia finanziaria, né ha un budget la cui gestione è di competenza del primario. Il teste, infermiere professionale collega di lavoro del ricorrente, che presta servizio presso il medesimo reparto, ha suffragato la tesi attorea affermando: “Conosco il ricorrente da molti anni in quanto prima lavoravamo insieme presso la clinica Villa Del Sole. Successivamente io nel 1990 e il ricorrente nel 1991 abbiamo vinto il concorso da infermieri presso l' e ivi abbiamo continuato a lavorare insieme CP_1 presso il reparto di emodinamica. Per i primi 5 anni io ho lavorato presso il reparto di oculistica, successivamente sono stato assegnato al reparto di emodinamica sino al momento del mio pensionamento due anni fa.
7 Sino al 2007 il ricorrente ha svolto mansioni di infermiere e successivamente al pensionamento della caposala
, ha svolto le mansioni di caposala fino al 2015/2016 su incarico del dr. , il primario. Egli ha Pt_2 Per_1 svolto queste mansioni continuativamente sino alla nomina della nuova caposala, la sig. Ricordo che CP_3 quando ella fu inserita nel reparto, il ricorrente le fece un affiancamento in quanto proveniva da altro reparto, se non sbaglio da chirurgia generale. Egli si occupava di preparare gli ordini, dalle siringhe all'elettropulsatore, verificava e gestiva eventuali guasti chiamando la manutenzione ed essendo presente ai sopralluoghi;
ricordo quando si ruppe lo strumento per eseguire le coronografie egli si occupo di preparare la richiesta per l'intervento dei tecnici per la riparazione;
si occupava anche di verificare la pulizia del sala operatoria e dell'aria della sala. Mi è rimasto impresso il fatto che per un periodo egli si occupava tutte le mattine di effettuare i saggi dell'acqua per testarne la qualità in quanto vi era la legionella. Egli si occupava anche di predisporre i turni di lavoro degli infermieri e la gestione delle reperibilità. si occupava anche della tenuta dei registri dei farmaci, dei veleni e stupefacenti. Nel caso Parte_1 in cui era necessario un medicinale, egli provvedeva all'ordine e quando veniva consegnato al medico per il paziente provvedeva allo scarico. Si occupava anche della gestione del frigorifero dei medicinali. Egli si occupava anche della tenuta delle cartelle cliniche e del registro dei pazienti in entrata e in uscita. Si occupava anche della raccolta delle nostre richieste di ferie e di permessi da sottoporre sempre al primario. Infatti l'autorizzazione spettava al primario ma questi si coordinava sempre con il coordinatore che era a conoscenza delle esigenze del personale. Egli provvedeva anche agli ordini del materiale quali siringhe, cerotti, aghi, liquidi per infusione, cannule etc. sulla base di un budget di spesa senza l'autorizzazione del primario. Io ho visto il ricorrente svolgere tutte queste mansioni direttamente perché lavoravo nello stesso reparto. Tutte queste competenze sono molto complesse e non venivano gestite dagli altri infermieri invece aveva Parte_1 competenza in materia. Quando invece occorreva ordinare un macchinario – come ad es. l'elettropulsatore - invece, le richieste del
erano sottoposte all'azienda in quanto si trattava di spese ingenti: egli rappresentava l'esigenza al Parte_1 primario e questi provvedeva, se necessario, ad autorizzare l'acquisto. Il in oltre verificava l'operato del personale su indicazione della direzione sanitaria. Ad es. verificava Parte_1 che il personale usufruisse delle ferie residue oppure che noi infermieri indossassimo il camice di piombo o altri dpi come mascherine e cappello. A volte ha provveduto anche a fare qualche provvedimento scritto in tal senso o a metterci in ferie d'ufficio. A domanda avv. Sorrentino, ADR: non so essere più preciso in merito alla gestione del budget, so che provvedeva agli ordini in autonomia. Ad ogni modo egli svolgeva le mansioni di caposala in tutto e per tutto. Preciso che egli si occupava di predisporre la richiesta per le forniture e l'approvvigionamento anche se non so materialmente chi effettuasse l'acquisto, ma suppongo sia l' . Pt_8
A domanda avv. Izzo, ADR: il ricorrente aveva autonomia di scelta circa il materiale da acquistare ad es. la tipologia di siringa a seconda degli usi a cui era destinata, ma non sceglieva il marchio. Provvedeva anche alle modifiche degli ordini in base alle esigenze. Preciso che il reparto aveva due sale operatorie e il stabiliva in autonomia il personale da adibire Parte_1 all'una o all'altra sala anche tenuto conto della tipologia di intervento che veniva svolto nelle due sale e dunque della competenza degli operatori, ad esempio io mi occupavo dell'inserimento delle valvole attraverso la femorale.
8 Il suo turno finiva alle 14.00 ma egli predisponeva anche i turni pomeridiani. Trovavamo i turni di incarico alle sale affissi su una lavagnetta posta prima delle sale”. Appare evidente che dall'istruttoria orale, per le ragioni prima esposte, sia emerso lo svolgimento da parte del ricorrente con continuità e prevalenza delle mansioni superiori dedotte nell'atto introduttivo. Pertanto, alla luce delle esposte risultanze, deve riconoscersi lo svolgimento di fatto, a far data dall'agosto 2007, di attività di coordinamento da parte del ricorrente, idonee all'attribuzione del livello economico Ds di cui al CCNL di categoria, con il conseguente diritto al relativo trattamento economico, unitamente agli emolumenti accessori (cfr. Cass. Sez. Un. n. 13579/2016). Quanto alla decorrenza delle differenze retributive va ora esaminata l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla parte resistente nel proprio atto difensivo. Al riguardo non si dubita che il relativo termine sia quinquennale, secondo quanto disposto dall'art. 2948, n. 4, c.c., trattandosi di pretese retributive. Tuttavia - tenuto conto che il primo atto interruttivo della prescrizione è costituito dalla missiva inoltrata via pec in data 9.6.2017 contenente una valida messa in mora atteso che la parte espressamente richiedeva il pagamento delle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni di coordinatore (cfr. prod. ricorrente) - il credito attoreo va ridotto e contenuto nel quinquennio anteriore al 9.6.2017 e cioè al 9.6.2012. Per quanto concerne invece le spettanze richieste a titolo di indennità di coordinamento ex art. 10 del CCNL di ctg. – che costituisce emolumento aggiuntivo riconosciuto ai lavoratori che, pur inquadrati nell'ambito del medesimo profilo e categoria, e, quindi con la stessa retribuzione, si differenzino dai colleghi per lo svolgimento di funzioni di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione, nonché del personale con assunzione di responsabilità - non contenendo la missiva del 9.6.2017 una specifica richiesta in tale senso, limitandosi il ricorrente nella stessa a chiedere solo le differenze retributive derivanti dallo svolgimento di mansioni superiori, tale credito deve ritenersi quasi integralmente prescritto al momento della notifica del ricorso del 29.1.2020, con conseguente rigetto della domanda in parte qua e assorbimento di ogni ulteriore questione. La giurisprudenza di legittimità è infatti costante nel ritenere idoneo ad integrare l'atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 ultimo comma c.c. nella misura in cui è soggetto alla forma scritta, non richiede l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti ma “deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora” (v. fra le molte Cass. civ., sez. lav., 28.11.2016, n. 24116). Va comunque precisato che secondo l'orientamento dominante della giurisprudenza di legittimità, intervenuta in merito alla spettanza dell'indennità per cui è causa, infatti “il conferimento dell'incarico di coordinamento, del quale si parla nel comma 3 dell'art. 10 del CCNL 20 settembre 2001 o la sua verifica con atto formale vanno intesi, conformemente al significato complessivo della stessa
9 istituzione dell'indennità, come indicatori della necessità che di tali incarichi vi sia traccia documentale e che essi siano stati assegnati da coloro che, secondo le linee organizzative dell'ente avevano il potere di conformare la prestazione lavorativa del dipendente (cfr. Cass. 2009/17505)…In conclusione, la clausola di cui all'art. 10, comma dell'art. 10, comma 3 del CCNL Comparto Sanità 2° biennio economico 2000-2001, stipulato il 20 settembre 2001, deve essere interpretata nel senso che ai fini del diritto all'indennità ivi prevista il conferimento dell'incarico di coordinamento o la sua verifica con atto formale richiedono che di tale incarico vi sia traccia documentale, che esso sia stato assegnato da coloro che avevano il potere di conformare la prestazione lavorativa del dipendente, e che abbia ad oggetto le attività dei servizi di assegnazione nonché del personale, restando esclusa la possibilità per l'amministrazione di subordinare il suddetto diritto a proprie ulteriori determinazioni di natura discrezionale” (cfr. Cass. 10008/2010 e 10009/2010). Poi la S.C. è ritornata sul punto ribadendo il medesimo principio, non disatteso dal giudicante (cfr. Cass. 18679/15). In particolare, una recente sentenza della Corte Suprema – cfr. sentenza n. 41575 del 27/12/2021 - chiarisce che l'indennità di coordinamento del personale sanitario può essere riconosciuta a collaboratori di vari profili ove la funzione di coordinamento venga accertata mediante atto formale:“In tema di personale sanitario, l'indennità di coordinamento ex art. 10 del C.C.N.L. 2000-2001 compete, ai sensi del comma 2 e in sede di sua "prima applicazione" a tutti i collaboratori professionali sanitari-caposala con reali funzioni di coordinamento alla data del 31 agosto 2001, senza necessità di riconoscimento formale, mentre, ai sensi dei successivi commi 3 e 7, può essere riconosciuta anche agli altri collaboratori sanitari degli altri profili e discipline, nonché ai collaboratori professionali - assistenti sociali già appartenenti alla categoria D, solo a condizione che la funzione di coordinamento, non intrinseca al ruolo dei suddetti profili, sia dimostrata o accertata con atto formale”. La sentenza summenzionata rafforza il concetto già precedentemente espresso dalla stessa Corte di Legittimità (cfr. sentenze nn. 21258/2018, 12339/2018, 18679/2015, 16589/2014, 1820/2013, 25198/2013 11162/2012 10009/2010) secondo cui l'indennità prevista dall'alt 10 comma 7 del CCNL 2000/2001 presuppone il conferimento “formale” dell'incarico di coordinamento;
per cui si richiede che: a) vi sia la presenza di un dato documentale attributivo (traccia documentale) di tale incarico;
b) l'assegnazione dei compiti de quibus sia avvenuta da coloro che hanno il potere di conformare la prestazione lavorativa del dipendente: nel caso di specie manca il presupposto formale dell'attribuzione dell'incarico. Venendo ora alla quantificazione degli importi dovuti, prendendo come riferimento i conteggi elaborati dal ricorrente, in quanto immuni da vizi logici e di calcolo, nonché di facile elaborazione e, soprattutto mai contestati dalla convenuta, (epurati delle annualità prescritte), anche ai sensi dell'art. 432 c.p.c. in via equitativa, la resistente va condannata alla corresponsione della somma totale di euro 7.752,28 oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo, secondo il disposto dell'art. 22, comma 36, della legge 23.12.1994 n.724, da portarsi in detrazione dell'eventuale maggiore danno della rivalutazione monetaria Quanto agli accessori, si applica ai crediti di lavoro richiesti dai pubblici dipendenti il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria previsto dall'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che ha esteso ai crediti retributivi di lavoro la medesima regola della non cumulabilità di rivalutazione ed interessi già prevista, per i crediti previdenziali, dall'art. 16, sesto
10 comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, riconoscendo al lavoratore la maggior somma tra l'ammontare degli interessi e quello della rivalutazione monetaria, non essendo a ciò di ostacolo la sentenza n. 459 del 2000 della Corte costituzionale con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale, dell'art. 22, comma 36, cit., limitatamente alle parole "e privati". (cfr. Cass. 23.2.2009 n. 4366). Sono, pertanto, dovuti gli interessi legali da portare in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dalla ricorrente per la diminuzione del valore del suo credito, a decorrere dalla data di maturazione delle singole componenti sino al saldo. Tenuto conto del parziale accoglimento della domanda, si ritiene sussistano giusti motivi per la compensazione di metà delle spese di lite, che nella restante parte sono poste a carico della convenuta e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande, riuniti i giudizi così provvede: a) condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di euro Pt_6
7.752,28 a titolo di differenze stipendiali per le ragioni di cui in parte motiva, oltre interessi legali da portare in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dalla ricorrente per la diminuzione del valore del suo credito, a decorrere dalla data di maturazione delle singole componenti sino al saldo;
b) rigetta nel resto il ricorso c) condanna l' al pagamento della metà delle spese di lite che liquida, in tale misura Pt_6 ridotta, in complessivi € 1.700,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA, con attribuzione. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, data di deposito. Manda la cancelleria per la comunicazione ai procuratori costituiti.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Fabiana Iorio
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