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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 03/06/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Maurizio Ferrara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 918 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
ivi residente alla contrada Santa Margherita n. 42, rappresentato e difeso giusta procura in calce all'atto di citazione dall'avv. Antonello Cozzi, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lau- ria (Pz) alla contrada Milordo n. 20
ATTORE
E
(P.IVA ), con sede in Venezia Mestre, alla via Ter- Controparte_1 P.IVA_1
raglio n. 63, in persona della dott.ssa , giusta procura rilasciata il 5.08.2022 per no- Controparte_2
tar dott. di Mestre, rep. n. 44416 e racc. n. 16819, quale procuratrice generale di Persona_1
rappresentata e difesa in virtù di mandato in calce alla comparsa di Controparte_3
costituzione e risposta dall'avv. Roberto Franco, ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in Vibo Valentia, alla piazza del lavoro n. 3
CONVENUTA
Oggetto: opposizione all'esecuzione.
Conclusioni: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 20.05.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 4.09.2023 per l'introduzione del giudizio di merito, Parte_1 citava innanzi all'intestato Tribunale per l'udienza del 5.07.2023, la ed Controparte_3
esponeva di avere proposto opposizione all'esecuzione nel giudizio iscritto al n. 466/2022 R.G.E. pendente innanzi al Tribunale di Lagonegro sulla base del titolo esecutivo rappresentato dal decreto ingiuntivo n. 210/2016, emesso dal medesimo Tribunale, di euro 18.196,29; che, in data
31.12.2021, la . avrebbe notificato atto di precetto di euro 17.440,73, Controparte_3 CP_1
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giammai ricevuto dal debitore;
che, nonostante ciò, con atto di pignoramento presso terzi del
CP_ 13.01.2022, . chiedeva al terzo, quale datrice di CP_3 CP_1 Controparte_4
lavoro, di accantonare/versare in suo favore, la somma di euro 26.161,10; che Parte_1
contestava la somma azionata in quanto, per lo stesso titolo, era stata già trattenuta la somma pari a euro 9.317,94 dal precedente datore di lavoro Notari S.p.A. e quindi non forniva prova delle somme esecutate;
che il G.E., con provvedimento del 05.07.2023, sottolineava “la necessità dell'accertamento dell'effettivo importo ancora a debito dovuto dal sig. e sospendeva il Parte_1
procedimento con termine di giorni 60 per l'introduzione del giudizio di merito;
che nelle more, il
26.07.2023, inviava proposta transattiva alla . , per un bonario Parte_1 Controparte_3 CP_1
componimento senza ricevere alcun riscontro. Tanto premesso, eccepiva i seguenti motivi: 1)
l'erronea quantificazione del debito residuo in quanto la convenuta, sulla base di un atto di precetto mai notificato, di importo presumibile pari a euro 17.440,73, azionava un pignoramento presso tersi per la somma di euro 26.161,00 senza tenere conto dell'importo di euro 9.317,94 già assegnata in una precedente procedura esecutiva e senza fornire la prova dell'esatto credito;
2) l'impignorabilità dei beni poiché per lo stesso titolo e credito sussisteva già una garanzia reale e, precisamente, ipote- ca giudiziale sull'immobile dell'attore dell'08.08.2019 e pertanto il creditore procedente non poteva pignorare altri beni del debitore senza avere escusso anche quelli già vincolanti;
3) l'illegittimità del titolo esecutivo per sospetta usura in quanto nel giudizio monitorio la creditrice non aveva fornito la prova della correttezza dell'importo richiesto ai fini della determinabilità del quantum debeatur; 4) la violazione delle regole sulla trasparenza in quanto nel contratto oggetto di causa veniva previsto un piano di ammortamento alla francese senza che veniva fornita alcuna informazione, tanto meno un prospetto per effettuare le comparazioni;
che per il suddetto finanziamento, essendo un credito personale per l'acquisto di beni mobili, concorreva la disciplina di cui al codice del consumo e, per- tanto, la clausola dell'ammortamento alla francese era vessatoria in quanto determinava a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
Su tali premesse rassegnava le seguenti conclusioni: “dichiarare per i motivi di fatto e di diritto in narrativa, che la società non ha diritto di procedere alla predetta ese- Controparte_3 CP_1
cuzione forzata nei confronti del Sig. e che pertanto la stessa debba essere can- Parte_1 cellata;
- condannare la società . alla rifusione delle spese di liti”. Controparte_3 CP_1
Con comparsa di costituzione depositata il 12.02.2024, si costituiva Controparte_1
quale procuratrice generale di che, in via preliminare, dedu-
[...] Controparte_3
ceva che il titolo per cui la banca aveva agito in via esecutiva ovverossia il decreto ingiuntivo n.
210/2016, emesso dal Tribunale di Lagonegro, aveva valore di cosa giudicata non essendo stato op- posto dal che sulle questioni sollevate dall'attore si era formato il giudicato e, quindi, al Parte_1
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Giudice dell'esecuzione era precluso ogni intervento modificativo, estensivo o riduttivo. Nel meri- to, esponeva che per quanto riguardava l'importo del precetto, al netto di quelli già ricevuti, la cre- ditrice agiva per la somma residua di euro 7.865,44 da imputarsi ex art. 1994 c.c. rispettivamente a spese del procedimento monitorio, interessi e capitale;
che, a ogni modo, il discostamento tra “il chiesto e il dovuto” e cioè l'eventuale maggiore eccessività della somma indicata nel precetto, non determinava la nullità del precetto ma la riduzione della somma limitata a quella dovuta;
che, altre- sì, infondata risultava l'ulteriore eccezione ai sensi dell'art. 2911 c.c. secondo cui la creditrice non poteva procedere ad agire esecutivamente con altre procedure stante l'ipoteca sul bene immobile dell'attore; che, comunque, non aveva adempito all'onere di allegazioni in ordine alla violazione di una o più clausole contrattuali;
che altrettanto generiche erano le asserzioni dell'applicazione di tas- si usurari che, in ogni caso, rimaneva assorbita dall'eccezione di giudicato non avendo l'attore pro- posto opposizione al decreto ingiuntivo.
Tutto ciò premesso chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare nel rito ritenersi e dichiararsi inammissibili le avverse richieste siccome aventi ad oggetto questioni di di- ritto coperte da giudicato e dunque insuscettibili di formare oggetto di opposizione all'esecuzione per tutte le ragioni come meglio esposte in atto;
per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della società intimante a procedere con l'azione di esecuzione forzata. In via ulteriormente preliminare accertare e dichiarare inammissibile la proposta opposizione per l'autorità di cosa giudicata ac- quisita dal decreto ingiuntivo n.210/2016 emesso dal Tribunale di Lagonegro a seguito della man- cata proposizione dell'opposizione tardiva prevista all'art. 650 c.p.c.; - per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della società intimante a procedere con l'azione di esecuzione forzata. In via principale e nel merito accertare e dichiarare inammissibile, improponibile e, comunque, infondata in fatto e in diritto l'opposizione proposta da disponendone l'integrale rigetto Parte_1 con tutte le conseguenze di legge;
per l'effetto accertare e dichiarare l'esistenza della piena titola- rità e legittimazione in capo a all'esercizio dell'azione esecutiva. In Controparte_3
via subordinata nel denegato e non creduto caso di mancato accoglimento delle eccezioni prelimi- nari in rito e di merito, accertata e dichiarata l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'atto di cita- zione in giudizio proposto dall'opponente, rigettarlo in toto;
accertare e dichiarare, per tutti i mo- tivi esposti in precedenza, la validità, legittimità, liceità ed efficacia del rapporto obbligatorio in causa e, per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento di tutte le somme da essi e dal titolo giudiziario opposto derivanti;
In via ulteriormente subordinata condannare l'opponente al paga- mento delle somme precettate maggiorate degli ulteriori interessi maturati e delle spese o al paga- mento della somma maggiore o minore che risulterà dovuta all'esito del giudizio. Con vittoria di spese e competenze professionali di causa”.
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La causa è stata istruita in via documentale.
2. Innanzitutto vanno dichiarati inammissibili i motivi di opposizione di cui ai nn. 3 e 4 dell'atto di opposizione in quanto relativi al merito del rapporto sostanziale sotteso al titolo esecutivo giudizia- le, sulla cui base è stato notificato il precetto opposto ovverossia il decreto ingiuntivo n. 210/2016 del Tribunale di Lagonegro, non opposto e dichiarato esecutivo in data 1.08.2016, con formula ese- cutiva apposta il 4.08.2016.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, laddove con l'atto di precetto sia azionato un titolo esecutivo di formazione giudiziale, il giudice dell'esecuzione non possa effet- tuare alcun controllo intrinseco sul titolo stesso, un controllo diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese da dedursi nel giudizio preordinato alla formazione di quel titolo, po- tendo controllare unicamente la persistenza della validità di quest'ultimo e quindi attribuire rilevan- za a fatti estintivi o modificativi della pretesa del creditore posteriori alla sua formazione (cfr. Cass.
17 febbraio 2011, n. 3850; Cass. 13 novembre 2009, n. 24027; Cass. 30 novembre 2005, n. 26089;
Cass. 28 agosto 1999, n. 9061; Cass. 25 marzo 1999, n. 2822).
In particolare la Corte di Cassazione ha evidenziato come, in caso di precetto basato su decreto in- giuntivo non opposto, come nel caso di specie, valga la regola per cui debbono essere fatte valere mediante opposizione al decreto le ragioni di nullità del decreto stesso, mentre debbono essere fatte valere con opposizione a precetto le ragioni che si traducano nella stessa mancanza del titolo esecu- tivo o in altri vizi del procedimento esecutivo, con la conseguenza che il debitore non può contesta- re il diritto del creditore per ragioni che avrebbe potuto, e dovuto, far valere nel giudizio ad opposi- zione al decreto ingiuntivo, ma può far valere esclusivamente fatti modificativi o estintivi soprav- venuti (Cass. 25 maggio 2007, n. 12251; Cass. 19 dicembre 2006, n. 27159; Cass. 25 settembre
2000, n. 12664, secondo cui “in sede di opposizione alla esecuzione forzata proposta sulla base di un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo perché non opposto nei termini, la pretesa esecutiva fat- ta valere dal creditore può essere neutralizzata soltanto con la deduzione di fatti, estintivi o modifi- cativi del rapporto sostanziale consacrato dal decreto su cui si è formato il giudicato, verificatisi successivamente alla formazione del giudicato medesimo, e non anche sulla base di quei fatti che, verificatisi in epoca precedente, avrebbero potuto essere dedotti nel processo di cognizione preor- dinato alla costituzione del titolo esecutivo”).
In relazione ai rapporti tra i due rimedi in questione si riporta il passaggio di una significativa sen- tenza della Corte di Cassazione:”… nelle cosiddette parentesi cognitive del processo esecutivo e cioè nelle cause di opposizione ad esecuzione in ipotesi - si ripete - di titoli esecutivi di formazione giudiziale non possono giammai dedursi motivi analoghi o identici a quelli dedotti o astrattamente deducibili nello stesso processo che ha dato luogo al provvedimento giudiziale su cui si fonda l'ese-
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cuzione (salvo il caso - che però con tutta evidenza qui non ricorre - di vizi del provvedimento che ne inficino la giuridica esistenza, come in ipotesi di sentenza mai pubblicata - Cass. 9/77 - o priva di sottoscrizione del giudice - Cass. 6483/86 - o resa nei confronti di un soggetto deceduto prima della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio - Cass. 12292/01); in caso di titolo giudiziale, quindi, con l'opposizione all'esecuzione è possibile fare valere unicamente fatti, che integrino una causa estintiva o impeditiva del diritto (ad es., il pagamento anche parziale, la novazione del debi- to, la sua remissione, la compensazione, l'avvenuta prescrizione, la transazione: Cass. 27159/06,
Cass. 26089/05, Cass. 17866/05, Cass. 27160/06), purché però siano successivi al momento in cui si è formato il giudicato sostanziale sul provvedimento che costituisce il titolo posto alla base dell'esecuzione (o, a tutto concedere, al momento in cui essi potevano essere utilmente dedotti nel processo in cui il provvedimento doveva divenire definitivo); può così ribadirsi che, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in ba- se ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo controllare soltanto la persistenza della validità di quest'ultimo e quindi attri- buire rilevanza solamente a fatti posteriori alla sua formazione o, se successiva, al conseguimento della definitività (salvo il caso dell'incolpevole impossibilità, per il debitore, di farli valere in quel- la unica competente sede)” (Cass. n. 3850/2011).
Le considerazioni che precedono inducono quindi a ritenere che l'opposizione all'esecuzione che sia fondata su contestazioni inerenti il “merito” del rapporto sostanziale in relazione al quale è stato formato il titolo esecutivo giudiziale e che investa fatti antecedenti alla formazione di quel titolo sia da considerarsi in toto inammissibile. Quelle contestazioni possono infatti essere sollevate unica- mente nel processo di cognizione preordinato alla formazione del titolo giudiziale, in quanto unica
“sede” deputata all'accertamento della pretesa sostanziale all'ottenimento del bene della vita.
I motivi di opposizione relativi al merito del rapporto sostanziale sotteso al titolo esecutivo e quindi segnatamente quelli di cui ai punti 3 e 4 dell'atto di opposizione e sopra riportati vanno dichiarati inammissibili.
3. A questo punto occorre esaminare il primo motivo di opposizione relativo alla erronea quantifi- cazione del credito nel precetto opposto per non aver l'opposta, nello specifico, tenuto conto della somma di euro 9.317,94 già incassata in quanto assegnatale nell'ambito della procedura esecutiva iscritta al n.65/2017 R.G.E., fra le medesime parti, e trattenuta dal precedente datore di lavoro, co- me risultante dalla dichiarazione resa dal terzo il 7.01.2020 (all. n. 3 prod. parte attrice).
Innanzitutto, appare priva di pregio l'eccezione della mancata notifica dell'atto di precetto poiché
l'attore non proposto quale specifico motivo di opposizione e comunque smentito dalla prova della
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rituale notifica del precetto prodotta nella procedura esecutiva. Inoltre si tratterebbe di un vizio sa- nato in [...] tempestiva opposizione proposta dinanzi al G.E..
Tanto premesso il Tribunale osserva che dalla semplice lettura del precetto, alla luce degli ulteriori chiarimenti offerti in giudizio dalla convenuta e non oggetto di contestazione specifica, si osserva come parte opposta nel precetto opposto non abbia chiesto il pagamento delle somme già incassate e segnatamente la somma di euro 9.317,94 di cui era risultata assegnataria all'esito della procedura esecutiva mobiliare presso terzi n. 65/2017 R.G.E., di cui euro 1.452,50 imputata a spese e compen- si e tassa di registro, della suddetta precedente procedura esecutiva (n. 65/2017 R.G.E.) e il restante importo di euro 7.865,44 ex art. 1194 c.c. a spese del procedimento monitorio, interessi e capitale.
Nel precetto opposto sono indicate in modo specifico le singole somme di cui si intima il pagamen- to e la relativa casuale. In assenza di una contestazione specifica sugli importi per come indicati in precetto deve concludersi per l'infondatezza del motivo di opposizione.
4. Infine l'opponente ha eccepito l'impignorabilità delle somme essendo iscritta in data 8.08.2019, per lo stesso credito, ipoteca giudiziale sull'immobile del L'opponente pertanto ha argo- Parte_1 mentato che, ai sensi dell'art 2911 c.c., l'opposta non avrebbe potuto procedere con il pignoramento presso terzi se non dopo aver eseguito l'espropriazione del bene immobile gravato da ipoteca.
Anche questo motivo di opposizione è infondato.
Va precisato che “la norma dell'art. 2911 cod. civ., pone, per il creditore ipotecario, il divieto di sottoporre a pignoramento i beni immobili non ipotecati, ma non introduce anche il divieto di pi- gnorare i beni mobili del debitore (Cass., n. 1294/1978). La ratio, quale innanzi indicata, della di- sposizione dell'art. 2911 cod. civ., di tutela contemporanea dei creditori chirografari e del debitore esecutato, si realizza, pertanto, solo nell'ambito dell'espropriazione immobiliare, poiché, ove il cre- ditore ipotecario proceda, invece, alla sola espropriazione mobiliare, prevale la diversa giustifica- zione del favor che la legge accorda all'esecuzione mobiliare, per le sue caratteristiche di semplici- tà, speditezza ed economia. Di conseguenza, non è dalla norma di cui all'art. 2911 cod. civ., che si ricava il principio, generale ed assoluto, che l'espropriazione dei beni ipotecati debba sempre pre- cedere quella di ogni altro bene del debitore non assoggettato a garanzia reale del credito per il quale si procede, dato che ciò non accade nel caso della sola esecuzione sui beni mobili del debito- re” (Cassazione civile n. 702 del 16.01.2006); in tal senso anche “l'art. 2911 c.c., mentre vieta al creditore pignoratizio di assoggettare ad esecuzione tutti i beni, mobili od immobili, del debitore, diversi da quelli gravati da pegno, fa invece divieto al creditore ipotecario soltanto di pignorare i beni immobili del debitore, diversi da quelli gravati da ipoteca, e così gli consente di pignorare qualsiasi bene mobile del debitore stesso, e, quindi, di intervenire nell'esecuzione mobiliare pro-
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mossa da altro creditore, per il favore con cui è considerata l'esecuzione mobiliare, per la maggio- re semplicità, speditezza ed economia” (Cassazione civile n. 11177 del 29.05.2015).
Ne discende, dunque, che la creditrice procedente con l'azione esecutiva mobiliare presso terzi, non ha violato la disposizione di cui all'art. 2911 c.c..
In conclusione, l'opposizione va integralmente rigettata.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano, d'ufficio, in assenza di note spese, in ba- se ai parametri introdotti dal DM 55/14, come aggiornati, tenuto conto del valore della controversia, previa applicazione delle riduzioni di cui all'art. 4 co. 1 del cit, decreto in considerazione della natu- ra documentale e non particolarmente complessa del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronun- ziando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) dichiara inammissibile e rigetta per i motivi esposti l'opposizione proposta da Parte_2
;
[...]
2) condanna al pagamento in favore della parte convenuta delle spese di li- Parte_1
te che liquida in complessivi euro 2.540,00 per compensi, oltre Iva e Cpa come per legge e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso).
Lagonegro, 3.06.2025
Il Giudice dott. Maurizio Ferrara
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