Articolo 33 del Codice antimafia
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13 ottobre 2011
Art. 33. L'amministrazione giudiziaria dei beni personali 1. Nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 4, comma 1, lettere c), d), e), f), g) ed h) il tribunale puo' aggiungere ad una delle misure di prevenzione previste dall'articolo 6, quella dell'amministrazione giudiziaria dei beni personali, esclusi quelli destinati all'attivita' professionale o produttiva, quando ricorrono sufficienti indizi che la libera disponibilita' dei medesimi agevoli comunque la condotta, il comportamento o l'attivita' socialmente pericolosa.
2. Il tribunale puo' applicare soltanto l'amministrazione giudiziaria se ritiene che essa sia sufficiente ai fini della tutela della collettivita'.
3. L'amministrazione giudiziaria puo' essere imposta per un periodo non eccedente i 5 anni. Alla scadenza puo' essere rinnovata se permangono le condizioni in base alle quali e' stata applicata.
4. Con il provvedimento con cui applica l'amministrazione giudiziaria dei beni il giudice nomina l'amministratore giudiziario di cui all'articolo 35.
Entrata in vigore il 13 ottobre 2011
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