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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/11/2025, n. 5019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5019 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice OL IN, nella causa iscritta al N. 12191/2024 R.G.L., promossa
D A
rappresentata e difesa dall'avv. LI CAULI Parte_1
SE e dall'avv. GIOIA GIUSEPPE ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori predetti in INDIRIZZO TELEMATICO
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. SPARACINO MARIA GRAZIA e dall'avv. RIZZO ADRIANA
OV ed elettivamente domiciliato presso Avvocatura INPS in
PALERMO, VIA F. LAURANA n. 59.
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 08/10/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e parte ricorrente ha depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate in separato CP_1
decreto. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 08/08/2024 parte ricorrente in epigrafe – premesso di essere titolare della pensione cat. SO N. 28051941, vedova e unico componente del suo nucleo familiare - conveniva in giudizio l' chiedendo: CP_1
“Ritenere e dichiarare che la Sig.ra per i motivi suindicati ha diritto a percepire Parte_1
l'assegno nucleo familiare/assegno di vedovanza sulla predetta pensione cat. SO N. 28051941 dalla domanda amministrativa;
conseguentemente condannare l in persona del legale CP_1
rappresentante, a corrispondere i ratei maturati e non riscossi del predetto assegno nucleo familiare/assegno di vedovanza sulla predetta pensione cat. SO N. 28051941 dalla domanda amministrativa. Il tutto con interessi e svalutazione monetaria come per legge”.
Si costituiva in giudizio parte convenuta eccependo l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto variamente argomentando. Precisava che “Con istanza inoltrata il 13.10.2023 la ricorrente ha chiesto di beneficiare dell'Assegno per il Nucleo
Familiare, quale vedova inabile, sulla pensione ai superstiti n. 003550228051941. Con comunicazione del 07.12.2023, l' ha respinto l'istanza per insussistenza del requisito CP_2
sanitario”.
La causa veniva istruita mediante CTU medico-legale.
Nelle note conclusionali e sostitutive dell'udienza, il procuratore delle pare ricorrente insisteva nei propri atti e argomentava le proprie conclusioni e richieste;
indi, la causa viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
Come è noto, l'art. 2 che al comma 4 del D.L. n. 69 del 1988 (convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 153) che recita: «Il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa d'infermità o difetto fisico
o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Del nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa d'infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti».
Con sentenza n. 7668/1996, la Corte di cassazione ha affermato che l'assegno per il nucleo familiare spetta, “ai sensi dell'art.2, comma 8 della L. 153/88, anche nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da una sola persona, al coniuge superstite titolare di pensione per i superstiti ed affetto da infermità o difetti fisici tali da determinare l'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro”.
Orbene, il consulente tecnico d'ufficio sulla base dell'esame degli atti, in sede di relazione peritale, ha concluso che le patologie da cui è affetta la ricorrente
“Ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico in soggetto con ATS-carotidea, con obesità
(BMI 31,04 – I classe) e poliartralgie da poliartropatie (osteo-artrosi ed osteoporosi); steatosi epatica;
esiti di pseudofachia OD (FACO + IOL 07/2023 – soggetto già sottoposto a specillazioni dei puntini e dei canalicoli nel 2016 ed intervento di stricturotomia in OO nel
01/2017) in atto con visus naturale di almeno 6/10 in OO” - non sono di tale gravità da renderla totalmente inabile al lavoro proficuo.
La relazione di C.T.U, come quella di chiarimenti, va condivisa e richiamata, perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguata e convincenti considerazioni medico-legali (cfr. relazioni in atti), ove parte ricorrente non appare avere adeguatamente documentato una maggiore gravità delle patologie oculistiche rispetto a quanto accertato dal C.T.U..
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti, anche in considerazione dei modestissimi redditi di parte ricorrente che emergono dalle CU versate in atti, che documentano il solo reddito di pensione INPS pari a circa
7.500,00 euro annui.
Per la stessa ragione, le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Come sopra. Così deciso in Palermo, lì 20/11/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 08/10/2025.
La Giudice
OL IN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice OL IN, nella causa iscritta al N. 12191/2024 R.G.L., promossa
D A
rappresentata e difesa dall'avv. LI CAULI Parte_1
SE e dall'avv. GIOIA GIUSEPPE ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori predetti in INDIRIZZO TELEMATICO
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. SPARACINO MARIA GRAZIA e dall'avv. RIZZO ADRIANA
OV ed elettivamente domiciliato presso Avvocatura INPS in
PALERMO, VIA F. LAURANA n. 59.
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 08/10/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e parte ricorrente ha depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate in separato CP_1
decreto. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 08/08/2024 parte ricorrente in epigrafe – premesso di essere titolare della pensione cat. SO N. 28051941, vedova e unico componente del suo nucleo familiare - conveniva in giudizio l' chiedendo: CP_1
“Ritenere e dichiarare che la Sig.ra per i motivi suindicati ha diritto a percepire Parte_1
l'assegno nucleo familiare/assegno di vedovanza sulla predetta pensione cat. SO N. 28051941 dalla domanda amministrativa;
conseguentemente condannare l in persona del legale CP_1
rappresentante, a corrispondere i ratei maturati e non riscossi del predetto assegno nucleo familiare/assegno di vedovanza sulla predetta pensione cat. SO N. 28051941 dalla domanda amministrativa. Il tutto con interessi e svalutazione monetaria come per legge”.
Si costituiva in giudizio parte convenuta eccependo l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto variamente argomentando. Precisava che “Con istanza inoltrata il 13.10.2023 la ricorrente ha chiesto di beneficiare dell'Assegno per il Nucleo
Familiare, quale vedova inabile, sulla pensione ai superstiti n. 003550228051941. Con comunicazione del 07.12.2023, l' ha respinto l'istanza per insussistenza del requisito CP_2
sanitario”.
La causa veniva istruita mediante CTU medico-legale.
Nelle note conclusionali e sostitutive dell'udienza, il procuratore delle pare ricorrente insisteva nei propri atti e argomentava le proprie conclusioni e richieste;
indi, la causa viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
Come è noto, l'art. 2 che al comma 4 del D.L. n. 69 del 1988 (convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 153) che recita: «Il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa d'infermità o difetto fisico
o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Del nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa d'infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti».
Con sentenza n. 7668/1996, la Corte di cassazione ha affermato che l'assegno per il nucleo familiare spetta, “ai sensi dell'art.2, comma 8 della L. 153/88, anche nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da una sola persona, al coniuge superstite titolare di pensione per i superstiti ed affetto da infermità o difetti fisici tali da determinare l'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro”.
Orbene, il consulente tecnico d'ufficio sulla base dell'esame degli atti, in sede di relazione peritale, ha concluso che le patologie da cui è affetta la ricorrente
“Ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico in soggetto con ATS-carotidea, con obesità
(BMI 31,04 – I classe) e poliartralgie da poliartropatie (osteo-artrosi ed osteoporosi); steatosi epatica;
esiti di pseudofachia OD (FACO + IOL 07/2023 – soggetto già sottoposto a specillazioni dei puntini e dei canalicoli nel 2016 ed intervento di stricturotomia in OO nel
01/2017) in atto con visus naturale di almeno 6/10 in OO” - non sono di tale gravità da renderla totalmente inabile al lavoro proficuo.
La relazione di C.T.U, come quella di chiarimenti, va condivisa e richiamata, perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguata e convincenti considerazioni medico-legali (cfr. relazioni in atti), ove parte ricorrente non appare avere adeguatamente documentato una maggiore gravità delle patologie oculistiche rispetto a quanto accertato dal C.T.U..
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti, anche in considerazione dei modestissimi redditi di parte ricorrente che emergono dalle CU versate in atti, che documentano il solo reddito di pensione INPS pari a circa
7.500,00 euro annui.
Per la stessa ragione, le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Come sopra. Così deciso in Palermo, lì 20/11/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 08/10/2025.
La Giudice
OL IN