Cass. civ., sez. I, sentenza 26/11/2004, n. 22346
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Sentenza 26 novembre 2004

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Nella disciplina della cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con il rito religioso, lo stato di separazione dei coniugi concreta un requisito dell'azione, necessario secondo la previsione dell'art. 3, n. 2, lett. b) della legge n. 898 del 1970, la cui interruzione deve essere eccepita dalla parte convenuta. (In applicazione di tale principio, la Corte di cassazione ha confermato la sentenza del merito che aveva negato l'effetto interruttivo della separazione alla riunione dei coniugi ritenendo non provata l'eccezione della convenuta).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 26/11/2004, n. 22346
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 22346
    Data del deposito : 26 novembre 2004

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