Sentenza 26 novembre 2004
Massime • 1
Nella disciplina della cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con il rito religioso, lo stato di separazione dei coniugi concreta un requisito dell'azione, necessario secondo la previsione dell'art. 3, n. 2, lett. b) della legge n. 898 del 1970, la cui interruzione deve essere eccepita dalla parte convenuta. (In applicazione di tale principio, la Corte di cassazione ha confermato la sentenza del merito che aveva negato l'effetto interruttivo della separazione alla riunione dei coniugi ritenendo non provata l'eccezione della convenuta).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/11/2004, n. 22346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22346 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. OLLA Giovanni - Presidente -
Dott. CAPPUCCIO Giammarco - Consigliere -
Dott. PROTO Vincenzo - rel. Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HI AL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MARIANNA DIONIGI 43, presso l'avvocato LUCIANA CANONACO, rappresentata e difesa dall'avvocato VINCENZO FERRARI, giusta procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
AR GE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO MIRABELLO 7, presso l'avvocato FRANCESCA PULICE, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO BOMBINI, giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
P.M. PROCURA GENERALE CORTE D'APPELLO DI CATANZARO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 9/02 della Corte d'Appello di CATANZARO, depositata il 06/05/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/10/2004 dal Consigliare Dott. Vincenzo PROTO;
udito per il resistente, l'Avvocato BOMBINI che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11 marzo 1998 il sig. EL AR chiese al Tribunale di Cosenza di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con la sig.ra LB TA nel dicembre 1989. Premesso che dall'unione non erano nati figli e che il patrimonio dei coniugi era di pari rilevanza, a sostegno della domanda espose di essere legalmente separato dalla moglie, giusta omologazione del Tribunale di Cosenza in data 3 aprile 1991, e che era decorso il termine triennale dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale per il giudizio di separazione, avvenuta in data 14 marzo 1991. Costituitasi in giudizio, la TA si oppose alla pretesa, denunciando la ricostituzione dell'affectio coniugalis, e, in particolare, l'intervenuta ripresa della convivenza sin dal 1993, epoca in cui aveva compiuto, insieme col marito, un viaggio a Lugo di Romagna.
Espletata l'istruttoria probatoria, il Tribunale con sentenza 13 luglio 2001 accolse la domanda e pronunziò la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi.
La Corte d'appello, adita in sede di impugnazione della TA, confermò la decisione di primo grado. Riprendendo le condivise argomentazioni del Tribunale circa l'eccepito difetto del requisito di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 898 del 1970, osservò, anzitutto, che, se è vero che il pregresso stato di separazione si qualifica quale requisito dell'azione, è da escludersi un'ipotesi di interruzione di tale stato con la concreta e durevole ricostituzione del pregresso vincolo coniugale, quando il riavvicinamento dei coniugi, pur con la ripresa della convivenza e dei rapporti sessuali rivesta carattere di temporaneità ed occasionalità, e non realizzi la ricostruzione dell'intero complesso dei rapporti caratterizzanti il vincolo matrimoniale nella sua integrità.
Considerò, poi, data la genericità della dichiarazioni della teste RA e la irrilevanza, ai fini della ricostruzione dell'affactio coniugalis, del contenuto delle altre deposizioni testimoniali, che la resistente non aveva provato la relativa eccezione. Rilevò, quindi, che il ricorrente aveva, invece, documentalmente dimostrato, smentendo l'assunto avversario, di essersi recato da solo in quel di Lugo di Romagna e provato, altresì, di convivere stabilmente con la madre.
Avverso questa decisione la TA ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di tre motivi.
L'intimato ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Pregiudizialmente occorre dichiarare la inammissibilità del controricorso. Questo risulta, infatti, notificato il 20 marzo 2004, e cioè ben oltre il termine prescritto dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso (art. 360, primo comma, c.p.c.), correttamente notificato in data 18 luglio 2002 presso la cancelleria della Corte d'appello di Catanzaro a ciascuno dei difensori del AR, quali procuratori costituiti dello stesso, ivi domiciliati, secondo la (prevalente) giurisprudenza di questa Corte, la notificazione della sentenza alla parte presso il procuratore costituito deve, invero, considerarsi equivalente alla notificazione al procuratore stesso, ai sensi dell'art. 285 c.p.c., in quanto entrambe le forme di notificazione soddisfano l'esigenza di assicurare che la sentenza sia portata a conoscenza della parte tramite il suo rappresentante processuale, professionalmente qualificato a vagliare l'opportunità della impugnazione (Cass. 21 agosto 1997, 7818; Cass. 23 gennaio 1998, n. 666; Cass. 31 novembre 2001, n. 14642) Cass. 14 maggio 2003, 7480, ex plurimis).
2. Col primo motivo del ricorso la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 3 l. 898/1970, sostiene che l'eccezione sollevata dalla TA in ordina alla mancanza del requisito della ininterrotta separazione da almeno tre anni, richiesto per la proposizione della demanda introduttiva del giudizio, avrebbe determinato in capo al AR l'onere di dimostrare la mancata ricostituzione della comunione materiale e spirituale durante l'intero triennio, il fatto che la norma imponga un onere di eccezione non inciderebbe, infatti, sul regime probatorio che impone di considerare l'esistenza del periodo triennale come una condizione dell'azione.
La censura non ha fondamento.
La Corte d'appello, in conformità all'orientamento già espresso sul tana da questa Corte (Cass. 9 maggio 1997, n. 4056), ha correttamente qualificato il pregresso periodo triennale di separazione richiesto dall'art. 3, lett. b) cpv. della legge sulla disciplina dai casi di scioglimento del matrimonio, quale requisito dell'azione. Muovendo dalla considerazione che, una volta provata la separazione legale dai coniugi (3 aprile 1991) a l'avvenuta comparizione degli stessi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione (14 marzo 1991), deve presumersi (iuris tantum) una situazione di continuità della separazione stessa, ha, poi, affermato che spettava alla convenuta dimostrare, come d'altronde dispone esplicitamente il dettato normativo, l'eccepita interruzione della separazione. Ad abundantiam, ha, inoltre, aggiunto, che il AR aveva, comunque, dimostrato di convivere stabilmente con la madre e di non avere ripreso alcuna forma di coabitazione con la moglie.
Con riferimento all'eccezione formulata della TA, ha, infine, rilevato che, per contro, la convenuta non aveva assolto all'onere della prova che le incombeva, in quanto le testimonianze rese in ordine all'assunta interruzione avevano contenuto generico ed erano del tutto inidonee a dimostrare l'avvenuta ricostruzione dell'affectio coniugalis, intasa come integrale ricomposizione dei rapporti caratterizzanti il vincolo matrimoniale, non essendo sufficiente una nera temporaneità ed occasionalità della ripresa della convivenza.
3. In questo contesto motivazionale, coerente con il quadro normativo disegnato dal legislatore, si rivelano inconsistenti anche le censure contenute nel secondo e nel terzo motivo, coi quali si denunciano vizi motivazionali, e si lamenta, rispettivamente, per un verso, che la sentenza impugnata si sia limitata a motivare la propria decisione in ordine alla valutazione delle risultanze istruttorie attraverso il mero rinvio alle valutazioni del primo giudice, senza tenere in considerazione i rilievi della appellante;
per altro verso, che entrambi i giudici del merito abbiano "adottato due pesi e due misure", "ritenendo che il AR avesse provato di essersi recato da solo a Lugo di Romagna, mediante una semplice esibizione di ricevute di pagamenti e, viceversa, che non fossero rilevanti le prove documentali, per altro asseverate dalla teste Guarisco, addotte dalla TA".
Le censure, infatti, si risolvono nella generica contestazione della valutazione delle risultanze probatorie operata dalla sentenza impugnata (che ha ritenuto, motivatamente, sulla base degli elementi acquisiti al processo, di far proprie le argomentazioni a la conclusioni del Tribunale); valutazione di cui la ricorrente sollecita il riesame in questa sede, con il mero rinvio per relationem ad atti delle pregresse fasi del giudizio. Ciò che comporta, alla stregua della costante giurisprudenza di questa Corte, la inammissibilità delle censure stesse per difetto del carattere di esaustività proprio del ricorso per Cassazione (cfr. Cass. 24 gennaio 2002, n. 849 e Cass. 14 novembre 2002, n. 16021, ex plurimis).
Il ricorso deve essere, dunque, rigettato.
Consegue, in base al principio della soccombenza, la condanna della ricorrente al pagamento della spese processuali del giudizio di Cassazione, in relazione (e limitatamente) all'attività difensiva svolta dal resistente all'udienza pubblica.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 2.600,00, di cui euro 2.500,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile il 22 ottobre 2004. Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2004