Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/04/2025, n. 1314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1314 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
n. 8338/2017 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZ. III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico, dott.ssa Arlen Picano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8338/2017 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Ortensio Del Vecchio, presso il cui studio Parte_1 elettivamente domiciliata in San Cipriano D'Aversa (CE), alla Via Volturno n. 15;
- Attrice- nei confronti di
in qualità di erede del Dott. , rappresentata e difesa CP_1 Persona_1 dall'avv. Fabrizio Zarone, presso il cui studio elettivamente domicilia in Vairano Scalo (CE), alla via
Risorgimento, Parco “Lisa” n. 7;
-Convenuta-
e di
in persona del Presidente e del legale rapp.te p.t., rappresentata e Controparte_2 difesa dall'avv. Giuseppe Marrocco, presso il cui studio elettivamente domicilia in S. Maria C. V.
(CE), alla Via Giuseppe Bonaparte n. 10;
-Convenuta- nonché di
P. IVA ), in persona del suo Presidente legale Controparte_3 P.IVA_1
rappresentante pro tempore Avvocato , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Enrico Controparte_4
pagina 1 di 15
Via Vittorio Emanuele n. 45;
-Terza chiamata-
avente ad OGGETTO: Responsabilità medica.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta udienza cartolare del 24.12.2024.
IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il sig. conveniva in giudizio il dott. Parte_1
, nonché la al fine di sentir accogliere le seguenti Persona_1 Controparte_5 conclusioni: “1) accertare la piena ed esclusiva responsabilità dei convenuti in merito agli eventi innanzi narrati e verificatisi in ordine all'intervento del 2 maggio 2015 e susseguenti ad esso;
2) condannarsi, per l'effetto, essi convenuti in solido tra loro ovvero nel diverso grado di responsabilità e fino alla concorrenza, al pagamento, in favore dell'istante della somma di € 77.167,48 in ordine ai danni fisici, morali, della I.T.P. e della I.T.T., del danno biologico, e alle spese mediche, personalizzazione del danno, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per Legge, o di quella somma, maggiore o minore, che l'adito Tribunale riterrà di liquidare, a seguito di opportuna
C.T.U. medico-legale, di cui sin d'ora si formula espressa richiesta, nonché della ulteriore somma di €
50.000,00 ovvero di quella che sarà ritenuta di giustizia dall'adito Tribunale per la mancata acquisizione del consenso informato specifico, ed anche della ulteriore somma di € 120.000,00 ovvero di quella diversa somma ritenuta di giustizia in ordine alla perdita della capacità lavorativa ed ancora della ulteriore somma di € 50.000,00 ovvero di quella ritenuta di giustizia in ordine al danno estetico ed al riflesso negativo nella propria sfera soggettiva privata e sociale, con ogni sequenziale pronuncia di ragione e di legge;
3) dichiarare tenuti e condannare i convenuti al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari di causa”.
Si costituiva in giudizio la la quale, in via preliminare, chiedeva di Controparte_5 dichiararsi la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, comma quarto, c.p.c. per omessa esposizione dei fatti e degli elementi di diritto di cui all'art. 163, comma secondo, n. 4 c.p.c.; nel merito, chiedeva il rigetto della domanda, ritenendola infondata in fatto e diritto ed, in via subordinata, in caso di accoglimento, anche parziale, spiegava domanda di manleva e/o regresso ex art. 1299 e 2055 c.c. nei confronti del dott. . Persona_1
pagina 2 di 15 Si costituiva il dott. , il quale contestava in toto la domanda dell'attore, ritenendola Persona_1
infondata in fatto ed in diritto e chiedeva, nella denegata ipotesi di accoglimento delle pretese di controparte, di essere garantito e manlevato dalla compagnia in virtù Controparte_3
della polizza stipulata.
Si costituiva, altresì, la la quale eccepiva l'inoperatività della polizza e, Controparte_3
in ogni caso, chiedeva il rigetto della domanda.
All'udienza del 05.07.2022, il G.I., preso atto del sopravvenuto decesso del dott. , Persona_1 dichiarava l'interruzione del giudizio, che veniva successivamente riassunto dall'attore nei confronti della sig.ra in qualità di erede del dott. . CP_1 Per_1
La causa, istruita attraverso la prova orale e l'espletamento di ctu medico-legale, dopo una serie di rinvii, all'udienza del 24.12.2024, celebrata in modalità cartolare, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
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Così sinteticamente compendiato l'iter processuale, si osserva quanto segue.
In via preliminare, si ritiene infondata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla CP_2 convenuta, in quanto l'atto introduttivo riporta sia l'esposizione dei fatti, sia gli elementi di diritto richiesti dal codice di procedura civile.
Ciò precisato, si osserva che la causa ha ad oggetto la responsabilità in cui sarebbe incorso il dott.
per l'intervento chirurgico di apnoeurectomia alla mano sinistra per morbo di Persona_1
, cui si sottopose il in data 02.05.2015, presso la NI , il Per_2 Parte_1 Controparte_5 quale lamentava l'insuccesso del suddetto intervento, l'assenza dell'assistenza post-operatoria e la mancata sottoposizione del consenso informato specifico per intervento di . Per_2
In particolare, secondo la prospettazione della storia clinica del paziente, come ricostruita dai consulenti d'ufficio nominati, dott. e Dott. , l'attore Persona_3 Persona_4 Parte_1
, di anni 57 all'epoca dei fatti, in data 02/05/2015, poiché affetto da Morbo di , che
[...] Per_2
comportava la retrazione progressiva del IV dito della mano sinistra, veniva sottoposto ad intervento chirurgico, così descritto: “Arto in fascia. Incisione a Z al 4° raggio. Dieresi cute. Aponeurectomia.
Persiste rigidità della MF e PIP, si libera l'articolazione. Estensione completa. Sutura. Medicazione”.
Il decorso post-operatorio veniva descritto come regolare, con dimissione nella stessa giornata. In data
13/05/2015 il Sig. effettuava un terzo accesso, dove veniva sottoposto a controllo clinico e Parte_1
medicazione, dopodiché veniva dimesso. La dimissione avvenne senza prescrizioni e successivamente a questa data non risultavano altri controlli.
pagina 3 di 15 Così sinteticamente ripercorsa la storia clinica del sig. , si evidenzia che secondo la Parte_1
prospettazione attorea, l'intervento chirurgico di apnoeurectomia avrebbe richiesto una maggiore e più attenta valutazione, oltre che ad un'adeguata assistenza post-operatoria, nonché sarebbe occorsa un'adeguata informazione, che avrebbe dovuto comprendere anche l'indicazione del rischio di possibili complicanze e delle eventuali carenze di dotazioni strutturali della struttura sanitaria, alla quale il paziente si era rivolto.
Ciò posto, va preliminarmente rilevato che la vicenda oggetto di giudizio si inquadra nell'ambito della responsabilità professionale, con particolare riguardo all'attività medico-chirurgica.
La responsabilità che il sig. fa valere nei confronti di tutti i convenuti, sia del dottore che Parte_1 avrebbe effettuato l'intervento chirurgico, sia della struttura sanitaria presso cui l'intervento fu eseguito, è una responsabilità di tipo contrattuale. Si osserva, al riguardo, che anche la responsabilità del dottor va inquadrata come responsabilità contrattuale, in quanto la legge Gelli, che ha Per_1
espressamente distinto la responsabilità della struttura sanitaria da quella del medico, riconoscendo la natura contrattuale solamente alla prima, non può trovare applicazione in quanto non applicabile ratione temporis. Sull'applicabilità della legge Gelli, infatti, è pacifica la giurisprudenza nel ritenere che “In tema di responsabilità sanitaria, le norme poste dagli artt. 3, comma 1, del d.l. n. 158 del 2012, convertito dalla legge n. 189 del 2012, e dall'art. 7, comma 3, della legge n. 24 del 2017, non hanno efficacia retroattiva e non sono applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore” (Cass. Civ. sez. III, 11.11.2019, n. 28994), pertanto, considerato che nel caso in esame i fatti risalirebbero al 2015, è evidente che non potrà trovare applicazione la normativa invocata.
Ciò precisato, per quanto riguarda la responsabilità della , deve ritenersi Controparte_5 che la struttura sanitaria, pubblica o privata, qualora si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del Codice civile, delle loro condotte dolose o colpose. La struttura sanitaria
è tenuta a fornire al paziente una prestazione complessa, di assistenza sanitaria, che va dalla messa a disposizione di spazi, alla garanzia di tempestività dell'azione e dunque di personale sufficiente ed efficiente, all'utilizzo di macchinari in linea con la tecnologia;
inoltre è chiamata a rispondere, sempre a titolo contrattuale, non solo per le proprie omissioni, derivanti dal rapporto che instaura in maniera diretta con il paziente, ma anche per il fatto del proprio personale dipendente o ausiliario, di cui risponde in via solidale.
In via generale, è opportuno richiamare il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui "in tema di responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del medico per l'inesatto adempimento della prestazione
pagina 4 di 15 sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto (o del "contatto") e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del "più probabile che non", restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile" (Cass. Sez.
3, Sentenza n. 975 del 16/01/2009).
La Suprema Corte ha altresì di recente ribadito che "In tema di responsabilità contrattuale del medico nei confronti del paziente per danni derivanti dall'esercizio di attività di carattere sanitario, il paziente ha il solo onere di dedurre qualificate inadempienze, in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, restando poi a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato il suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno" (Cass.
15993/2011; Cass. n. 12516/2016). In tale contesto, la distinzione tra prestazione di facile esecuzione e prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà rileva unicamente ai fini della valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa, incombendo comunque sul sanitario l'onere di provare che la prestazione era particolarmente complessa (cfr., in tal senso, Cass. n.
23918/06; Cass. n. 10297/04).
Inoltre, con riferimento al nesso eziologico, “nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere dell'attore, paziente danneggiato, dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento (onere che va assolto dimostrando, con qualsiasi mezzo di prova, che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", la causa del danno), con la conseguenza che, se, al termine dell'istruttoria, non risulti provato il nesso tra condotta ed evento, per essere la causa del danno rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata” (Cass., Sez. III, sent. n. 29315 del 7 dicembre 2017).
Pertanto, nel caso in esame, era onere del sig. fornire solamente la prova del rapporto Parte_1 contrattuale, dell'aggravamento della situazione patologica e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione del sanitario, restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale era stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti erano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile o comunque inevitabile.
Ciò premesso, si ritiene che parte attrice abbia assolto al proprio onere, in quanto risulta incontestata la circostanza della conclusione di un contratto d'opera professionale tra le parti, così come risulta non contestata e documentalmente provata la realizzazione dell'intervento chirurgico di apnoeurectomia pagina 5 di 15 alla mano sinistra e della successiva visita di controllo, svolti in esecuzione del suddetto rapporto contrattuale.
Il nesso di causalità tra l'inadempimento contestato e il danno subito, invece, trova riscontro nella documentazione medica in atti e, soprattutto, nelle risultanze dell'elaborato peritale a firma dei dott.ri e depositato il 09.02.2024. Sul punto i ccttuu riferivano Persona_3 Persona_4 testualmente: “Il piano chirurgico inizialmente previsto, e dunque la sola aponeurectomia selettiva, era teoricamente giustificato anche se la aponeurectomia allargata tende ad imporsi in quanto espone meno alle recidive, laddove le decisioni riguardanti l'operazione chirurgica circa le tecniche e i materiali da utilizzare sono, ovviamente, di competenza dell'operatore, e quindi non possono essere aprioristicamente messe in discussione, dovendosi anche considerare che l'unica altra opzione possibile, e cioè l'aponeurotomia con ago percutanea, non era indicata dallo stadio avanzato della malattia. Nondimeno, va rilevato da un lato che l'intervento di aponeurectomia non venne eseguito in maniera corretta, e dall'altro che il contemporaneo tentativo di sbrigliare la articolazione IFP, tempo chirurgico supplementare del quale il Sig. non era stato informato, aveva ridotte capacità di Parte_1 successo” (Cfr. pag. 15-16 elaborato peritale).
Precisavano, inoltre, che “dall'esame del controllo fotografico post-intervento sembra emergere il ricorso alla incisione secondo , dallo stesso si rileva anche una inadeguata esecuzione della Per_5
stessa a fronte di una estensione prossimale troppo ridotta, ed a fronte di un insufficiente ricorso alla tecnica a “” che invece è fondamentale per controllare l'incidenza della retrazione cicatriziale … Allo stato il quadro anatomo-clinico presentato dal Sig. a carico della mano sinistra comprende, Parte_1
comunque, una lieve sindrome algo-distrofica a carico del II, III e V dito ed una marcata deformazione del IV dito con aspetto a “collo di cigno” dello stesso. Si tratta di esiti decisamente superiori a quanto normalmente prevedibile dopo un intervento chirurgico ben condotto, e cioè una cicatrice chirurgica ed una modesta flessione della MF e della IFP, e che comunque non trovano nessuna giustificazione solo in una precoce recidiva della malattia.
La prima condizione, difatti, è da ricondurre ad una inadeguata manipolazione chirurgica della regione ed al trauma che ne consegue sui tessuti molli, mentre nella tipica deformità che, vista di lato, assume la forma di un “collo di cigno”, il normale allineamento del dito risulta compromesso quando
l'articolazione IFP viene eccessivamente tirata in iperestensione, e contemporaneamente,
l'articolazione IFD viene per compenso biomeccanico forzata in una posizione di flessione.
Bisogna infine considerare, e come ulteriore elemento di censura, che dopo un intervento complesso come quello eseguito sul Sig. , risultava fondamentale prescrivere un tutore in estensione del Parte_1
IV dito, e prevedere inoltre un adeguato percorso riabilitativo al fine di recuperare e mantenere un
pagina 6 di 15 corretto movimento di flesso-estensione delle dita e di trattare correttamente l'edema e la cicatrice chirurgica, ma alla dimissione dopo il controllo del 13/05/2015 nulla venne prescritto al paziente”
(consulenza pagg. 20-21).
In merito alle richiamate risultanze peritali, si precisa che codesto giudice intende farle proprie, non avendo ravvisato motivi per discostarsene, in particolare non sono state riscontrate incongruenze e/o illogicità. In riferimento alle contestazioni mosse dal ctp prof. , secondo cui il danno lamentato Per_6 deriverebbe non da una errata esecuzione dell'intervento, ma dalla presenza di una recidiva della malattia di , ci si riporta alle riposte dei ccttu, i quali hanno ritenuto la recidiva non Per_2
compatibile con il quadro morfologico rilevato, per le motivazioni riportate alla pag. 21 della consulenza e già precedentemente richiamate.
Tra l'altro, sulla base della giurisprudenza precedentemente richiamata, una volta assolto l'onere del paziente/danneggiato, sarebbe stato onere del sanitario, cioè del dott. , provare che la prestazione Per_1
professionale dallo stesso resa era stata eseguita in modo diligente e che quell'esito era stato determinato da un evento imprevisto ed imprevedibile, tuttavia si ritiene che il dott. non abbia Per_1
assolto a tale onere, limitandosi a contestazioni generiche. In merito alla tecnica operatoria utilizzata, seppur non vi sia certezza della stessa, non risultando nulla in merito nella cartella clinica, tuttavia, si evidenzia che l'incompletezza della cartella clinica utilizzare per ritenere dimostrata l'esistenza di un valido nesso causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente soltanto quando proprio tale incompletezza abbia reso impossibile
l'accertamento del relativo nesso eziologico ed il professionista abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare il danno>> (Cass. Sez. 3, Ord. n. 16737 del 17/06/2024).
Per le ragioni esposte, va dichiarata la responsabilità del dott. in relazione al danno Persona_1 subito dal in conseguenza dell'intervento chirurgico di Apnoeurectomia alla mano Parte_1
sinistra per morbo di , dal quale risulta conseguita una marcata deformazione del IV dito con Per_2 aspetto a “collo di cigno”.
Accertata la responsabilità del medico convenuto, secondo il principio della causalità civile, e per esso della clinica presso cui l'intervento è stato eseguito, bisogna passare alla quantificazione dei danni.
Anche con riguardo a tale aspetto, si ritiene di poter far riferimento alle risultanze dell'elaborato peritale, non ravvedendo motivi che possano giustificare una diversa valutazione.
I consulenti, a tal riguardo, hanno così concluso: “Ebbene, la complessiva componente menomativa attualmente riconoscibile nel Sig. è da valutare con la complessiva percentuale del 12%, Parte_1
dovendosi considerare il 5% per la perdita funzionale del IV dito della mano sinistra, ed il 7% per le manifestazioni algo-distrofiche e per la limitazione funzionale al II, III e V dito sempre della mano
pagina 7 di 15 sinistra… Nel Sig. , la preesistenza era rappresentata da uno stadio avanzato di malattia di Parte_1
Dupuytren al IV dito della mano sinistra, con un intervento chirurgico reso necessario per la correzione di una patologia a genesi naturale, patologia che naturalmente non è causalmente riconducibile ai fatti di attuale interesse. Al riguardo, si può ragionevolmente ritenere che il trattamento ortopedico, che pure aveva una sua precisa indicazione per migliorare l'articolarità non avrebbe mai potuto raggiungere gli ottimali livelli di una restitutio ad integrum sotto il profilo funzionale… Considerato che la valutazione dello stato anteriore deve essere naturalmente fatta con giudizio controfattuale, e cioè ipotizzando quale sarebbe stato il danno dopo un intervento chirurgico favorevolmente evoluto, e dunque in assenza del maggior danno determinato dall'evento avverso, il risultato ultimo in concreto ipotizzabile per il Sig. , a fronte del significativo quadro clinico Parte_1 iniziale e della portata dell'originario intervento chirurgico, era ragionevolmente rappresentato da un residuale deficit estensorio del IV dito da valutare – considerato che la perdita anatomica/funzionale è tabellata con il 5%, con il 2% di danno biologico e che rappresenta dunque l'incidenza non emendabile dello stato anteriore” (Cfr. pagg. 23-25 elaborato peritale).
I consulenti non hanno riconosciuto l'invalidità temporanea, non avendo parte attrice fornito prova documentale, infatti riferivano sul punto: “va evidenziato che dopo la dimissione il dato documentale è completamente muto, e pertanto non vi sono condizioni a sostegno di un prolungamento del periodo di malattia che in ogni caso sarebbe conseguito al trattamento chirurgico”.
In conclusione, i consulenti hanno riconosciuto all'attore un danno iatrogeno differenziale, ritenendo che anche un esito favorevole dell'intervento chirurgico, alla data del maggio 2015, che pure aveva una sua precisa indicazione per migliorare l'articolarità delle dita, non avrebbe mai potuto raggiungere la completa funzionalità del IV dito della mano sinistra.
Ai fini della liquidazione del danno iatrogeno, si ritiene opportuno ricordare, che tale tipo di danno si configura quando il pregiudizio alla salute, causato da colpa di un sanitario, ha per effetto l'aggravamento di una lesione già esistente, a sua volta ascrivibile a colpa di un terzo o a cause naturali.
Al riguardo, la Suprema Corte ha da tempo chiarito che possa apparire riconducibile, sotto il profilo eziologico, alla concomitanza della condotta del sanitario
e del fattore naturale rappresentato dalla pregressa situazione patologica del danneggiato (la quale non sia legata all'anzidetta condotta da un nesso di derivazione causale), il giudice deve accertare, sul piano della causalità materiale (rettamente intesa come relazione tra la condotta e l'evento di danno, alla stregua di quanto disposto dall'art. 1227, comma 1, c.c.), l'efficienza eziologica della condotta rispetto all'evento in applicazione della regola di cui all'art. 41 c.p. (a mente della quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione del colpevole, non
pagina 8 di 15 esclude il rapporto di causalità fra l'azione e l'omissione e l'evento), così da ascrivere l'evento di danno interamente all'autore della condotta illecita, per poi procedere, eventualmente anche con criteri equitativi, alla valutazione della diversa efficienza delle varie concause sul piano della causalità giuridica (rettamente intesa come relazione tra l'evento di danno e le singole conseguenze dannose risarcibili all'esito prodottesi) onde ascrivere all'autore della condotta, responsabile tout court sul piano della causalità materiale, un obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose non riconducibili eziologicamente all'evento di danno, bensì determinate dal fortuito, come tale da reputarsi la pregressa situazione patologica del danneggiato che, a sua volta, non sia eziologicamente riconducibile a negligenza, imprudenza ed imperizia del sanitario>> (Cass. civ., sez.
III, Sent. n. 15991 del 21/7/2011).
Pertanto, se il danno prodotto dalla condotta del sanitario rientra nel danno iatrogeno, come nel caso di specie, la liquidazione deve riguardare non il danno integrale, ma solo il danno differenziale, ossia il maggior danno su cui ha inciso, con efficacia eziologica, la condotta del sanitario.
Per quanto riguarda la corretta metodologia di liquidazione del danno iatrogeno, si sono confrontate, sul punto, sia in dottrina che in giurisprudenza, due diverse teorie di calcolo del risarcimento del danno: secondo una prima tesi il quantum del risarcimento andrebbe calcolato attraverso la differenza tra il grado di invalidità permanente complessivo e quello che sarebbe comunque residuato anche in assenza della condotta colposa del sanitario e su tale punto di invalidità andrebbero applicate le tabelle milanesi. Secondo, invece, un'altra tesi, il calcolo differenziale andrebbe condotto non tanto tramite il raffronto delle percentuali di invalidità, quanto dei valori monetari corrispondenti a tali gradi percentuali, secondo le tabelle di riferimento. L'adesione all'uno o all'altro criterio di calcolo non è di poco conto, in quanto tra i due sistemi intercorre una palese differenza in termini di quantum liquidato e la forbice tra i due metodi appare sempre più ampia al crescere della percentuale di invalidità permanente.
In realtà la Cassazione è già intervenuta sul punto, esprimendosi a favore del secondo criterio, più favorevole al danneggiato, affermando che <In tema di responsabilità medica, allorché un paziente, già affetto da una situazione di compromissione dell'integrità fisica, sia sottoposto ad un intervento che, per la sua cattiva esecuzione, determini un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residuata anche in caso di ottimale esecuzione dell'intervento stesso, ai fini della liquidazione del danno con il sistema tabellare, deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante, alla quale va sottratto quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile, e perciò non riconducibile alla responsabilità del sanitario>> (Cass. Sez. 3, Sent. n. 6341 del 19/03/2014).
pagina 9 di 15 Tale scelta appare quella che più garantisce il maggior rispetto del principio di equità, così come espresso dalle tabelle di liquidazione del danno biologico.
Pertanto, ritenendo, in conformità alla Cassazione appena richiamata, di dover applicare il secondo criterio di calcolo del danno differenziale, si ritiene equo quantificare il danno biologico permanente da risarcire in € 21.975,00 (12%-2%), con la precisazione che nulla è stato disposto a titolo di danno morale, tenuto conto che trattandosi di danno differenziale, la sofferenza ci sarebbe stata comunque per le limitazioni funzionali connesse alla patologia, di cui l'istante già soffriva a prescindere dall'intervento. Gli stessi ccttuu osservano che “le incidenze del maggiore danno sulla sfera individuale, sull'espletamento delle attività quotidiane e sulla sfera relazionale del soggetto sono certamente presenti ma devono essere considerate come modeste, considerato che lo stato anteriore del soggetto, quale espressione della patologia a genesi naturale, comunque era autonomamente idoneo ad incidere apprezzabilmente ed in modo negativo, anche nella abituale attività di muratore”
(cf. pag. 25 elaborato).
Nulla è stato disposto anche a titolo di personalizzazione, in quanto non sono state né provate né ancor prima dedotte circostanze particolari. La Suprema Corte, infatti, ha chiarito che <La personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce mai un automatismo, ma richiede l'individuazione – da parte del giudice – di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare. Pertanto, le conseguenze dannose “comuni” – ossia quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe – non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento>> (Cass. Sent. del 27 maggio 2019 n. 14364).
Trattandosi di debito di valore, diretto alla reintegrazione del patrimonio della parte lesa nella situazione in cui si sarebbe trovata se non si fosse verificato l'evento dannoso, deve essere riconosciuto all'attore, secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. S.U. 17.02.95
n. 1712; Cass. S.U. 10.09.98 n. 8947), oltre all'equivalente pecuniario del bene perduto, anche il danno da lucro cessante, per il mancato godimento delle somme dovute e liquidate nei precedenti capi, in considerazione del fatto che il ritardato conseguimento della disponibilità di una somma di denaro rispetto al sorgere del credito determina un incremento del patrimonio del debitore, con conseguente lucro cessante della persona che dovrebbe ottenerla e non ne ha la disponibilità. Da qui la necessità di compensare, in base ad un principio generale di equità, con l'attribuzione di interessi il ritardato conseguimento. Appare, altresì, conforme a giustizia, sempre alla luce del citato orientamento giurisprudenziale, porre a base del calcolo degli interessi non la somma liquidata per il capitale definitivamente rivalutata, ma la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno devalutata alla data pagina 10 di 15 del fatto (02.05.2015) e rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT sul costo della vita, facendo riferimento al tasso legale.
In conclusione, accertata la responsabilità del Dott. per il danno subìto dall'attore e per Persona_1 esso della , va accolta la domanda di parte attrice nei limiti di cui sopra. Controparte_5
Non si ritiene meritevole di accoglimento l'azione di regresso promossa dalla in via anticipata. CP_2
Al riguardo si osserva che se da un lato, nel caso di responsabilità medica, la struttura presso cui si è svolta l'operazione, che ha cagionato il danno al paziente, è solidalmente responsabile con il medico, esecutore dell'intervento chirurgico, dall'altro, se la casa di cura viene condannata al pagamento del risarcimento e intende agire in regresso verso il medico, ha l'onere di provare l'esclusiva responsabilità dell'altro obbligato solidale (ossia del chirurgo) nella causazione del fatto, precisando che grava sul debitore solidale (struttura sanitaria), che agisce in regresso, l'onere di dimostrare la responsabilità esclusiva dell'altro coobbligato (medico) (Cass. Sez. VI civile, ord. 27 settembre 2019, n. 24167).
Tuttavia, l'azione di regresso verso il medico può essere esperita dalla clinica solo in caso di dolo o colpa grave.
Il nostro ordinamento prevede due gradazioni di colpa: quella lieve, che sorge quando non viene usata la diligenza, la prudenza e la perizia propria dell'uomo medio (in altre parole, si tratta di un errore scusabile) e la colpa grave che si ravvisa nella condotta di colui che agisce con straordinaria ed inescusabile imprudenza, omettendo di osservare anche quel grado minimo ed elementare di diligenza che tutti, in quell'ambito, osservano e avrebbero osservato (in altre parole, per colpa grave si intende il compimento da parte del professionista di un errore grossolano, non scusabile).
Dalla consulenza in atti non è possibile ritenere provata una colpa grave in capo al dott. Per_1
, in quanto il deficit informativo della cartella medica, se da un lato non esonera da
[...] responsabilità il sanitario, dall'altro non consente di ritenere provato l'elemento soggettivo, presupposto per l'accoglimento della domanda di regresso, azionata dalla struttura sanitaria.
Va accolta, invece, la domanda di manleva, avanzata dal dott. , nei confronti della propria Per_1
compagnia assicurativa, limitatamente alla propria quota di responsabilità. Le eccezioni sdi inoperatività della polizza, sollevate dalla compagnia, infatti, appaiono infondate, per quanto si osserva.
Con riferimento all'eccezione di inoperatività per espressa esclusione dell'art. 18 (Rischi esclusi), lettera “b” delle condizioni contrattuali, che prevede che la polizza non opera “per responsabilità imputabili esclusivamente ad assenza del consenso informato”, si evidenzia che la responsabilità fatta valere dal non riguarda solamente l'assenza di un valido consenso informato, ma soprattutto Parte_1 la condotta colposa dei sanitari sia nell'esecuzione dell'intervento chirurgico sia nella gestione post- operatoria.
pagina 11 di 15 Con riguardo, invece, all'eccezione di operatività solo a secondo rischio, ai sensi dell'art. 16 n. 3 del contratto, va osservato che non vi è prova dell'esistenza di altra assicurazione a copertura del medesimo rischio. Il fatto che la clinica fosse obbligata per legge ad avere una copertura assicurativa, non esclude, infatti, che, nel caso specifico, la copertura non ci fosse.
Infine, in riferimento all'eccezione di decadenza ex art. 1915 c.c., norma richiamata dall'art. 7 del contratto assicurativo, si osserva che, come dedotto dalla stessa compagnia assicurativa, il dott.
ha regolarmente denunciato il sinistro in data 30.03.2017 ed appare irrilevante, ai fini Per_1 dell'eccezione sollevata, il fatto che non abbia risposto alla richiesta di integrazione documentale, tenuto conto che la documentazione richiesta e in particolare la cartella medica relativa al paziente/danneggiato, non doveva essere necessariamente allegata alla denuncia di sinistro, potendo essere prodotta anche successivamente e partecipando al presente giudizio, la compagnia assicuratrice ha avuto modo di consultare la documentazione de quibus.
In merito alla manleva da parte della compagnia assicuratrice, va precisato che la garanzia, come previsto dall'art. 16 n. 1 e dall'art. 18 delle condizioni “è limitata alla sola quota di responsabilità dell' con esclusione di qualsiasi responsabilità derivantegli in via di solidarietà”. Parte_2
Parte attrice ha agito anche per il risarcimento del danno derivante dall'assenza del consenso informato.
Sul punto si osserva, innanzitutto, che il consenso informato è un diritto fondamentale che garantisce al paziente la possibilità di scegliere, in modo consapevole, se accettare o rifiutare un trattamento sanitario. Questo principio tutela sia il diritto alla salute che il diritto all'autodeterminazione, sanciti dalla Costituzione italiana e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. La Corte di
Cassazione in materia di consenso informato ha ribadito che “l'inadempimento dell'obbligo di informazione sussistente nei confronti del paziente può assumere rilievo a fini risarcitori, anche in assenza di un danno alla salute o in presenza di un danno alla salute non ricollegabile alla lesione del diritto all'informazione, tutte le volte in cui siano configurabili, a carico del paziente, conseguenze pregiudizievoli di carattere non patrimoniale di apprezzabile gravità derivanti dalla violazione del diritto fondamentale all'autodeterminazione in se stesso considerato, sempre che tale danno superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale e che non sia futile, ossia consistente in meri disagi o fastidi” (Cass., ord. 22 agosto 2018, n. 20885; ord. 9 febbraio 2010, n.
2847).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, presupposto fondamentale affinché il consenso espresso dal paziente possa ritenersi pienamente valido è una preventiva esaustiva, dettagliata e comprensibile attività informativa sul trattamento sanitario e sulle sue prevedibili conseguenze, inclusa la possibilità
pagina 12 di 15 di un aggravamento delle condizioni di salute in conseguenza dell'esecuzione del trattamento stesso
(Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 19212/15).
La violazione da parte del medico del dovere di informare il paziente può causare due diversi tipi di danni: a) un danno alla salute, “quando sia ragionevole ritenere che il paziente - sul quale grava il relativo onere probatorio - se correttamente informato, avrebbe rifiutato di sottoporsi all'intervento
(onde non subirne le conseguenze invalidanti)”; b) un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione ogni volta che “a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute”. In tal caso, il paziente dovrà dimostrare la relazione tra evento lesivo del diritto alla autodeterminazione - perfezionatosi con la condotta omissiva violativa dell'obbligo informativo preventivo - e conseguenze pregiudizievoli che da quello derivano secondo un nesso eziologico inteso come causalità giuridica ex 1223 c.c. Tale prova, secondo la Suprema Corte,
“potrà essere fornita con ogni mezzo, ivi compresi il notorio, le massime di esperienza, le presunzioni, queste ultime fondate, in un rapporto di proporzionalità diretta, sulla gravità delle condizioni di salute del paziente e sul grado di necessarietà dell'operazione” (Cass. sentenza n. 28985/2019).
Nel caso oggetto di valutazione, i ccttuu, in merito al primo quesito “Se sia stata fornita preventivamente un'adeguata rappresentazione dei rischi connessi all'intervento eseguito presso la
convenuta ed acquisito il consenso informato del periziando”, rispondevano: “Il modulo di CP_2
consenso firmato dalla parte attrice in data 02/05/2015 (FIGURA 1) e, quindi, nelle immediatezze dell'intervento, ed in ultima analisi senza la necessaria e prevista pausa di riflessione, nei suoi aspetti formali e sostanziali rappresenta solamente un limpidissimo esempio di violazione del dovere da parte del sanitario di acquisire un completo ed esauriente consenso informato, inteso come prestazione altra
e diversa rispetto a quella avente ad oggetto l'attività terapeutica, e che per la malattia di Per_2 risulta quanto mai cogente”.
All'epoca dei fatti non vi era l'obbligo della forma scritta sia degli elementi informativi da somministrare al paziente che dell'eventuale consenso al trattamento medico fornito dallo stesso, tuttavia, in applicazione della regola del riparto dell'onere della prova, viene a gravare sul medico, in caso di contestazione del paziente, la dimostrazione di aver fornito tutte le indicazioni necessarie a compiere la scelta consapevole e, dunque, di aver correttamente adempiuto all'obbligo informativo preventivo (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 24074/2017). Considerato che nel caso di specie, seppur non era obbligatorio, un consenso informato scritto esiste e non è idoneo a ritenere assolto l'obbligo informativo rispetto allo specifico intervento a cui fu sottoposto il , soprattutto in riferimento Parte_1
pagina 13 di 15 alle possibili complicanze, né il dott. ha fornito prova di aver adempiuto all'obbligo Per_1 informativo, la violazione deve ritenersi sussistente. Si ricorda, infatti, che di fronte all'allegazione, da parte dell'attore, dell'inadempimento del medico rispetto all'obbligo del consenso informato, rappresenta onere di quest'ultimo, dimostrare l'adempimento dell'obbligazione e, quindi, di aver fornito al paziente un'informazione completa ed effettiva sul trattamento sanitario e sulle sue conseguenze
(Cassazione Sezione III Civile, Sentenza n. 2847/2010).
Tuttavia, l'accertamento della violazione dell'obbligo informativo non comporta automaticamente il risarcimento del danno, in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza precedentemente richiamata, bisogna distinguere l'ipotesi in cui viene fatto valere il danno alla salute, da quella in cui viene fatto valere il danno all'autodeterminazione.
Nel caso in esame, considerato che non vi è prova del fatto che il paziente, in presenza di una valida informazione, non si sarebbe sottoposto all'intervento, non può parlarsi di danno alla salute. Si precisa, sul punto, che il fatto che il si è reso disponibile a rendere interrogatorio formale deferitogli Parte_1
sul cap. 6 della II memoria della compagnia assicuratrice, al quale ha risposto: “è vero, non avrei prestato il consenso”, non è sufficiente a ritenere assolto il suo onere, in quanto la sua dichiarazione, non rappresentando un fatto a sé sfavorevole, non costituisce una confessione e non può quindi assumere valore probatorio. Pertanto, la violazione dell'obbligo informativo, da parte del dott. , Per_1 potrebbe legittimare la richiesta di risarcimento solo come danno all'autodeterminazione, ma, a tal fine, la Suprema Corte ha richiesto la prova di un pregiudizio diverso rispetto al danno alla salute, che, nel caso di specie non è stato non solo provato, ma nemmeno dedotto. Per le ragioni esposte, pur ritenendo sussistente la violazione dell'obbligo informativo, non si ritiene liquidabile alcun danno.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione delle tariffe medie del D.M. 55/2014, tenendo conto del valore della causa (indeterminato -complessità bassa-) e dell'attività effettivamente espletata. Si precisa che, in punto di liquidazione delle spese, non potrà incidere il fatto che parte attrice non abbia aderito alla proposta transattiva giudiziale, in quanto ai sensi dell'art. 91 cpc, la parte che ha rifiutato la proposta, senza giustificato motivo, viene condannata al pagamento delle spese del processo, maturate dopo la formulazione della proposta, solamente se la domanda è accolta in misura non superiore alla proposta conciliativa, ma nel caso di specie la domanda
è accolta in misura superiore alla proposta.
Le spese di ctu sono poste definitivamente a carico di parte soccombente, con eventuali oneri restitutori.
P.Q.M.
pagina 14 di 15 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione III civile, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, ogni eccezione disattesa, così provvede:
- Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna la sig.ra nella CP_1 qualità di erede del Dott. , in solido con la , in Persona_1 Controparte_5
persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, a favore del sig. , a titolo di Parte_1 danno non patrimoniale, della somma complessiva di € 21.975,00, somma da devalutare al momento del fatto (02.05.2015) e rivalutare di anno in anno fino alla presente pronuncia, oltre interessi ex art. 1284 IV comma c.c. dalla domanda al soddisfo;
- Condanna la a manlevare la sig.ra di quanto Controparte_3 CP_1 eventualmente corrisposto all'attore, in riferimento al presente giudizio, nei limiti della quota di corresponsabilità dell'assicurato;
- Rigetta l'azione di regresso esperita dalla nei confronti del dott. ; CP_2 Per_1
- condanna la sig.ra nella qualità di erede del dott. , al CP_1 Persona_1 pagamento, in solido con la , in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_5 delle spese di lite, che liquida in € 1.260,77 per esborsi ed € 7.616,00 per compensi, oltre al
15% di rimborso forfettario, iva e cpa come per legge, con distrazione;
- Pone le spese di ctu, come già liquidate, definitivamente a carico della sig.ra CP_1 nella qualità di erede del Dott. , in solido con la , Persona_1 CP_2 Controparte_5
con eventuali oneri restitutori.
S.M.C.V., 18/04/2025
Il Giudice
dott.ssa Arlen Picano
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