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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/12/2025, n. 1813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1813 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice rel. –
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12005 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giuri dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. Parte_1
OS CH presso il quale elettivamente domicilia
E
rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. Controparte_1
RA DR presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16/06/2025 e , Parte_1 Controparte_1 premettendo di aver contratto matrimonio in Crispano il 11/07/2005, dalla cui unione nascevano i figli (nato a [...] il [...]), ( nata a [...]_2
Frattamaggiore il 14.01.2010) e ( nato ad [...] il [...]), rappresentavano Persona_3 la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “ - I coniugi vivranno separati con obbligo del mutuo rispetto e ciascuno sarà libero di stabilire in piena autonomia la propria residenza ed il proprio domicilio con obbligo reciproco di comunicare eventuali relativi mutamenti;
- La Sig.ra ed il Sig. scelgono il regime di affidamento condiviso Pt_1 CP_1 con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale con collocamento del figlio maggiorenne e dei minori e presso la madre;
- La Sig.ra con i figli Per_1 Persona_2 Per_3 Pt_1 vivrà nella casa familiare in Napoli, alla Via Augusto De Martino n. 12, Interno: 240, Scala L, e che il Sig. provvederà a contribuire al pagamento del canone di locazione nella misura CP_1 del 50% con previsione anche dell' adeguamento annuale ISTAT;
- Il Sig. si trasferirà CP_1 non appena troverà una nuova sistemazione, in ogni caso non oltre la data del deposito del presente atto, e provvederà a comunicare alla Sig.ra la propria residenza;
- Il Sig. Pt_1
, genitore non collocatario, potrà vedere e tenere con sé i figli minori, , di CP_1 Persona_2 anni 15, e , di anni 8, due pomeriggi a settimana, il lunedì e mercoledì , con pernotto Per_3 presso la sua abitazione. Entrambi i fratelli minori svolgono quotidianamente attività sportiva presso l'Oratorio dei Padri Rogazionisti “Karol APS” in Napoli, alla Viale dei Pini n.53. In particolare, dalle ore 16.00 alle ore 18.00 svolge attività fisica allenandosi in Persona_2 palestra, mentre dalle ore 16.00.alle 17.00 frequenta la scuola calcio. Pertanto, nei giorni Per_3 in cui i minori saranno con il Sig. , lo stesso li preleverà all'uscita di scuola alle ore CP_1
13.30 per e alle ore 14.00 per , e dopo pranzo provvederà ad Per_3 Persona_2 accompagnarli in Oratorio per poi, al termine delle attività sportive, rientrare presso la sua abitazione. L'indomani li accompagnerà scuola alle ore 8.00. I minori trascorreranno con il papà due fine settimana al mese, in maniera alternata con la Sig.ra prelevandoli il venerdì al Pt_1 termine delle attività sportive e riaccompagnandoli presso il domicilio materno la Domenica pomeriggio alle ore 19.00. In merito alle festività natalizie il Sig. trascorrerà Controparte_1 con i figli minori, alternativamente, il giorno della Vigilia e del Santo Natale con pernotto, e l'Epifania sempre ad anni alterni con la Sig.ra Per le prossime festività natalizie, i Pt_1 minori saranno con la madre per i giorni del 24 e 25 Dicembre, mentre per l'Epifania saranno con il papà. Parimenti, e trascorreranno con ciascun genitore, ad anni Persona_2 Per_3 alterni, le giornate di Pasqua e Lunedì in Albis, in modo da consentire sempre ad entrambi i
2 genitori di tenere i figli per ogni ricorrenza. In ordine alle vacanze estive, il Sig. potrà CP_1 tenere con sè i figli due settimane consecutive nel mese di Agosto. Tale organizzazione potrebbe subire variazioni in merito alle nuove prospettive lavorative del Sig. e, pertanto, sin CP_1
d'ora i genitori accettano reciprocamente la possibilità che le settimane di vacanza da trascorrere con il papà possano non essere consecutive nel periodo compreso tra i mesi di Luglio
e Agosto di ogni anno solare. In ogni caso il periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 Giugno di ogni anno, in modo da contemperare le future esigenze lavorative del padre. Entrambi i genitori, dunque, s'impegnano a garantire la loro flessibilità nel concordare tempi ed orari nell'esclusivo interesse e benessere dei minori e a fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove si recheranno con i figli. Per tutte le altre ricorrenze quali 8 Dicembre, 25 Aprile oppure 2 Giugno i genitori provvederanno di volta in volta, con un ampio anticipo, alla migliore pianificazione. Per i compleanni dei figli minori, i genitori saranno entrambi presenti e parteciperanno all'organizzazione dei festeggiamenti, tenuto conto anche dei desiderata dei figli. Inoltre il papà, genitore non collocatario, potrà telefonare e/o videochiamare e tutti i giorni prima di cena facendo riferimento Persona_2 Per_3 all'utenza telefonica della Sig.ra che s'impegna a favorire i contatti telefonici dei figli Pt_1 con il papà, pur possedendo ciascun minore un proprio smartphone. Diversamente Per_1 figlio maggiorenne, sarà libero di scegliere in autonomia quando poter vedere e sentire il papà, pur privilegiando i giorni in cui ,in virtù del calendario dei turni di cura indicati, i fratelli minori incontreranno il Sig. in modo da creare un momento di condivisione e rafforzamento CP_1 del legame con il papà. - Il Sig. si impegna a corrispondere mensilmente a Controparte_1 titolo mantenimento a favore dei figli la somma di € 700,00 (euro settecento) così suddivisa €
250,00 per ciascun figlio minore ovvero per e , ed € 200,00 per il figlio Persona_2 Per_3 maggiorenne, che ancora studia e necessita di supporto economico per proseguire nella Per_1 futura carriera universitaria e per immettersi nel mondo del lavoro cercando di trovare un impiego che sia quanto più aderente alle sue competenze e agli studi svolti, entro e non oltre il giorno 27 di ogni mese, a far data dalla sottoscrizione del Ricorso di separazione, da rivalutarsi di anno in anno secondo la variazione degli indici ISTAT oltre il rimborso del 50%( cinquanta per cento) di tutte le spese straordinarie in pieno ossequio al Protocollo d'Intesa approvato dal
Tribunale di Napoli e dal Consiglio dell' Ordine degli Avvocati di Napoli .Il suddetto importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione mediante deposito su Carta PostePay Standard/
Evolution oppure su conto corrente bancario intestato alla Sig.ra che la stessa Pt_1 provvederà a comunicare tempestivamente;
- La Sig.ra continuerà a percepire l'Assegno Pt_1 unico e universale erogato dall'INPS nella misura del 100% e di usufruire delle detrazioni fiscali
3 per i figli fisicamente a suo carico e con ella conviventi;
- La Sig.ra rinuncia alla Pt_1 corresponsione dell'assegno di mantenimento come coniuge inquanto economicamente indipendente ed autosufficiente;
- Entrambi i coniugi si scambiano, sin d'ora, reciproca autorizzazione e consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio per i propri figli e per sé stessi;
- Le parti, con il presente accordo di separazione, hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro;- la Sig.ra ed il Sig. Pt_1 CP_1 si impegnano a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato, armonioso e sano dei figli con ciascuno di essi. Si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'una dell'altra, che siano diretti a svilire, sminuire e ad offuscare il reciproco ruolo genitoriale agli occhi dei figli;
- I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
(atto n.16 ,parte II , S. A , reg. Atti Matrimonio anno 2005) ; CP_1
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Crispano per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
4 e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 07/11/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rosaria Gatti Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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