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Sentenza 18 gennaio 2024
Sentenza 18 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 18/01/2024, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2024 |
Testo completo
r.g. 447/21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'udienza del 18.01.2024, all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 447/2021 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “rapporto di lavoro subordinato privato: retribuzione” e vertente
TRA
) - avv. PELELLA Parte_1 C.F._1
ANTONIETTA ( ); C.F._2
RICORRENTE
E
( ) - avv. PAOLILLO Controparte_1 C.F._3
LUCIO ( ); avv. BUONGIORNO VALERIO C.F._4
( ; C.F._5
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
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Con ricorso depositato in data 09.02.2021, la parte ricorrente di cui in epigrafe deduceva di essere stato socio, assieme al convenuto, della dal 05.08.2015 al Controparte_2
27.08.2018, avendo, in realtà, effettuato attività di lavoro subordinato di addetto alla vendita di cui al III livello del ccnl del settore Commercio.
Rilevava di aver osservato un orario di lavoro di 48 ore settimanali articolate dal lunedì al sabato, dalle 4,00 alle 10,30 e talvolta anche sino alle 12,00, ricevendo, per tale attività, un compenso settimanale pari a €
350,00, senza mai percepire gli utili né la busta paga o, tantomeno, al momento della cessione della sua quota societaria, l'indennità di cessazione del rapporto e le provvigioni, nonostante il suo lavoro avesse sviluppato gli affari e procurato nuova clientela. Pertanto, illustrati i motivi in diritto, chiedeva al giudice del lavoro adito di accertare la natura subordinata del rapporto e, per l'effetto, condannare la controparte al pagamento in suo favore della somma di € 57.823,00 oltre a € 6.137,00 per tfr;
in subordine, chiedeva all'accertamento della natura para-subordinata del rapporto e la condanna del resistente al pagamento di € 23.800,00, oltre a € 39.896,63 a titolo di utili non versati.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio concludendo come in atti.
Ritiene il decidente che vanno necessariamente effettuate alcune considerazioni preliminari.
In primo luogo, va ricordato il principio, sempre affermato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui il giudice di merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali le domande medesime risultino contenute, dovendo, per converso, aver riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, sì come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia in relazione alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell'effettivo suo contenuto sostanziale. In particolare, il giudice non può prescindere dal considerare che anche un'istanza non espressa può ritenersi
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implicitamente formulata se in rapporto di connessione con il petitum e la causa petendi (cfr., tra le tante Cass. n. 3012/10 e Cass. n. 27713/23).
Pertanto, ritiene il decidente che la pretesa attorea, seppure enunciata in termini non sempre lineari nel corpo del ricorso, vada interpretata come richiesta di accertamento della natura subordinata del rapporto intercorso col solo convenuto (e non anche verso la società), ad onta della qualificazione meramente formale di contratto di società di persone;
in subordine, le rivendicazioni attoree andrebbero sussunte in un rapporto di agenzia para-subordinata, avendo richiesto il lavoratore diritti connessi a questa tipologia di contratto. In nessun caso, invece, in questa sede possono essere scrutinati i diritti connessi alla natura societaria del rapporto, sia in quanto esulano dalle richieste principali e subordinate (che mirano, invece, all'accertamento della fittizietà di tale contratto) e sia in quanto le stesse sono di competenza funzionale del giudice civile ordinario e non del giudice del lavoro, che ha la competenza solo sui rapporti ex art. 409 c.p.c..
Tale qualificazione della prospettazione attorea rende, di conseguenza, superabili le eccezioni del resistente in merito alla improcedibilità e inammissibilità della domanda del lavoratore per intervenuta rinuncia ai suoi diritti contenuta nel preliminare di cessione della quota sociale, per la mancata attivazione del procedimento arbitrale e per difetto di legittimazione passiva.
Invero, nel primo caso, la richiesta di accertamento della subordinazione fa sì che trovi applicazione di disposto di cui all'art. 2113
c.c., secondo cui le rinunzie e le transazioni che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi non sono valide, ma la relativa impugnazione deve essere proposta a pena di decadenza entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima.
Atteso che la ratio dell'art. 2113 c.c. consiste nella tutela del lavoratore quale parte più debole del rapporto (cfr. Cass. n. 2734/04), la giurisprudenza, condivisa pienamente da questo giudicante, ha inteso interpretare in senso restrittivo tale dettato normativo. Si è soliti pertanto
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distinguere le transazioni dalle cd. quietanze a saldo che si sostanziano in dichiarazioni del lavoratore che dà atto di aver ricevuto una determinata somma a totale soddisfacimento di ogni sua spettanza e di non aver null'altro a pretendere dal proprio datore di lavoro e che costituiscono di norma mere dichiarazioni di scienza o di opinione, salvo che risulti accertato, sulla base dell'interpretazione del documento o per il concorso di altre specifiche circostanze desumibili aliunde, che esse siano state rilasciate con la consapevolezza di diritti determinati o obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi (cfr. Cass. n. 5930/98; Cass. n. 9407/01; Cass. n. 15371/03). Ne consegue che le mere dichiarazioni di rinuncia a maggiori somme riferite, in termini generici, ad una serie di titoli di pretese in astratto ipotizzabili in relazione alla prestazione di lavoro subordinato ed alla conclusione del relativo rapporto hanno natura neutra e sono assimilabili alle clausole di stile e non sono sufficienti ex se a comprovare l'effettiva sussistenza della volontà dispositiva dell'interessato. In altri termini, a parere del giudicante,
l'accordo transattivo stragiudiziale - in assenza di altri elementi - può validamente spiegare i suoi effetti ex art. 2113 c.c. solo se al suo interno contiene in maniera dettagliata gli importi delle singole voci retributive su cui le parti vogliono focalizzare la loro intesa e i parametri fattuali e contabili sulla base dei quali gli importi sono stati determinati, di guisa che solo se ogni parte (e specie il prestatore, che è contraente debole nella fattispecie) conosce bene ciò che rinunzia può validamente ed efficacemente manifestare la propria volontà di rinunziare. I superiori principi sono pienamente sovrapponibili al caso di specie, atteso che nel contenuto dell'atto sottoscritto il 06.07.2018 sono indicate delle voci creditorie in via oltremodo generica e indeterminata, senza alcuna specificazione degli esatti importi verso i quali l'intento di rinunciare e transigere da parte del lavoratore si doveva manifestare per far scattare gli effetti di cui alla mentovata disposizione normativa. Peraltro, nell'atto non si effettua alcun riferimento a eventuali crediti di natura retributiva.
La rivendicazione della natura subordinata del rapporto esclude, altresì, l'efficacia della clausola arbitrale, non potendo trovare applicazione il disposto di cui all'art. 412 ter del codice di rito.
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Infine, il convenuto è legittimato passivo in quanto, come detto in precedenza, la domanda attorea mira ad accertare la subordinazione del rapporto nei confronti dell'odierno resistente e non nei confronti della società, da ritenersi, sempre nella prospettazione contenuta nel libello introduttivo, meramente fittizia e simulata.
Va, ora, scrutinata la domanda attorea spiegata in via principale.
Preliminarmente, occorre effettuare una breve premessa in diritto sul concetto di lavoro subordinato.
La disposizione dell'art. 2094 c.c. definisce lavoratore subordinato
“chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”. La norma, cui si deve la definizione normativa di chi sia
“prestatore di lavoro subordinato”, illustra emblematicamente la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore. Pacifico indirizzo della Corte Regolatrice offre contenuto alla norma ed individua l'elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo nell'assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore;
subordinazione, quindi, da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta nella etero- direzione, con conseguente limitazione della libertà del dipendente.
La caratteristica essenziale del lavoro subordinato è, dunque, l'etero- determinazione dell'attività, nel senso che la prestazione lavorativa deve essere svolta nel modo imposto dal datore di lavoro mediante ordini che il lavoratore è obbligato a rispettare.
Pochi dubbi allorquando la relazione di supremazia si concreta nell'emanazione di ordini specifici, nell'esercizio di una assidua e costante attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni, nello stabile e continuativo inserimento nell'organizzazione produttiva dell'impresa.
Constatato, però, che qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere astrattamente oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che autonomo (cfr. Cass. n. 326 del 1996; Cass. n. 5710 del 1998; Cass. n.
26896 del 2009; con le precisazioni di Cass. n. 18692 del 2007 e Cass. n.
6570 del 2000), qualora l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle
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direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa del concreto atteggiarsi del rapporto, può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria (per tutte: Cass. SS.UU, n. 379 del 1999, con la risalente giurisprudenza ivi richiamata) che, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde. In pratica, per ritenersi sussistente un rapporto di lavoro subordinato è rilevante la messa a disposizione da parte del lavoratore delle proprie energie a favore del datore di lavoro, sulla base di un rapporto di corrispettività con l'obbligazione retributiva di quest'ultimo, con l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, mentre non costituiscono in se stessi requisiti di tale tipo di rapporto, ma possono assumere a seconda delle circostanze il valore sintomatico della situazione di subordinazione, elementi quali la continuità dello svolgimento delle mansioni, il versamento a cadenze periodiche del relativo compenso, la presenza di direttive tecniche e l'esercizio completo di poteri di controllo e disciplinari, il coordinamento dell'attività lavorativa rispetto all'assetto organizzativo aziendale e l'alienità del risultato,
l'esecuzione del lavoro all'interno della struttura dell'impresa con materiali ed attrezzature proprie della stessa, l'osservanza di un vincolo di orario,
l'assenza di rischio economico (cfr. Cass. 14414/00; Cass. 21028/06; Cass.
9812/08).
Appare chiaro che la mera applicazione dei singoli indici rivelatori rimane muta o può essere addirittura fuorviante se non si accompagna ad una globale visione di insieme che attribuisca maggiore o minor valore ad alcuni di essi a seconda delle peculiarità della prestazione di cui si discute;
vale, cioè, il paradigma logico secondo cui gli indizi, proprio perché tali, vanno letti congiuntamente affinché il processo inferenziale conduca a risultati univoci. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 379/99 cit.) insegnano come “ciò che deve negarsi è soltanto l'autonoma idoneità di ciascuno di questi elementi, considerato singolarmente, a fondare la riconduzione del rapporto in contestazione all'uno o all'altro tipo contrattuale (id est, a costituire il criterio, generale ed astratto, preordinato
a siffatto risultato specifico), non anche la possibilità che, in una
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valutazione globale dei medesimi, funzionale alla suddetta indagine prioritaria e decisiva sulla sussistenza del requisito della subordinazione, essi vengano assunti, come concordanti, gravi e precisi indici rivelatori dell'effettività di tale sussistenza”.
Inoltre, la volontà delle parti, intesa come programma negoziale originariamente pattuito e non come mera utilizzazione di un nomen iuris
(come tale irrilevante ex se di fronte alle effettive modalità di svolgimento del rapporto – cfr. Cass. 3822/99), rileva fino a quando non sia comprovato uno scostamento consensuale da tale programma nella concreta fase di attuazione del rapporto, manifestandosi in tal caso per fatti concludenti una volontà successiva che prevale sulla precedente. Invero, da tempo è consolidato il principio secondo cui la formale qualificazione delle parti in sede di conclusione del contratto individuale non impedisce di accertare il comportamento tenuto dalle parti nell'attuazione del rapporto di lavoro, al fine della conseguente qualificazione giuridica dello stesso come lavoro autonomo ovvero lavoro subordinato, sia nel caso in cui le parti, pur volendo attuare un rapporto di subordinazione, abbiano simulatamente dichiarato di volere un rapporto di lavoro autonomo ai fine di eludere la disciplina legale inderogabile in materia, sia nell'ipotesi in cui tale volontà sia autentica, ma durante lo svolgimento del rapporto le parti stesse con comportamenti concludenti abbiano manifestato l'intenzione di mutare la natura del rapporto ponendo in essere un rapporto di lavoro subordinato
(tra le molte: Cass. n. 11015 del 2016; Cass. n. 7024 del 2015; Cass, n.
22289 del 2014; Cass. n. 19568 del 2013; Cass. n. 19114 del 2013; Cass.
n. 13858 del 2009; Cass. n. 20361 del 2005; Cass. n. 18660 del 2005;
Cass. n. 16144 del 2004; Cass. n. 13872 del 2004; Cass. n, 6645 del 1999;
Cass. n. 7885 del 1997; Cass. SS.UU. n. 61 del 1999). Orientamento, questo, che appare corrispondente alle indicazioni offerte in argomento dalla Corte Costituzionale che, stante l'indisponibilità dei diritti stabiliti dalla
Costituzione a tutela del lavoro subordinato, non ha consentito al legislatore, e, a fortiori, alle parti, di negare la qualificazione giuridica di rapporti di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura (Corte Cost. sent. n. 121 del 1993 e n. 115 del 1994; sent. n. 76 del
2015 che, a fronte del moltiplicarsi degli interventi legislativi di
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qualificazione espressa dei rapporti di lavoro, ha ribadito che l'indisponibilità del tipo negoziale ricopre un ruolo sistematico di rilievo, sia nell'opera adeguatrice dell'interprete, sia nel vaglio di costituzionalità).
Detto orientamento impedisce di attribuire valore preclusivo di ogni ulteriore indagine alla dichiarazione contrattuale di qualificazione del rapporto, ma non ostacola un iter interpretativo che, partendo dal dato volontaristico, si curi di accertare se il contenuto concreto del rapporto e le sue effettive modalità di svolgimento siano conformi alle pattuizioni stipulate ovvero siano piuttosto propri del rapporto di lavoro subordinato (cfr. Cass. n. 12926 del 1999; Cass. n, 5665 del 2001), in particolare laddove non si ravvisi una situazione di chiara debolezza contrattuale del lavoratore (cfr. Cass, n.
12085 del 2003; Cass. n. 15001 del 2000; Cass. n. 7796 del 1993; Cass. n.
3170 del 1990) o quando le concrete modalità di svolgimento dello stesso lascino margini di ambiguità e/o di incertezze (v. Cass. n. 11207 del 2009;
Cass. n. 13884 del 2004; Cass. n. 17549 del 2003; Cass. n. 12364 del
2003; Cass. n. 6673 del 2003; Cass. n. 7931 del 2000). In tal senso, evidentemente, la Corte Costituzionale ha di recente espresso l'avviso che
“il nomen iuris adoperato dai contraenti, sfornito di un valore assoluto e dirimente, non può essere del tutto pretermesso e rileva come elemento sussidiario, quando si riveli difficile tracciare il discrimine tra l'autonomia e la subordinazione” (sent. n. 76/2015 cit.).
Così delineate le coordinate ermeneutiche sottese alla definizione del caso di specie, va ricordato che la prova della subordinazione deve essere acquisita in termini oltremodo rigorosi, attesa non solo la presenza di un nomen iuris nella regolamentazione dei rapporti contrattuali tra le parti, ma anche in relazione alla circostanza che il ricorrente ha assunto la qualità di socio di società di persone e, pertanto, ha, quantomeno sulla carta, avuto gli stessi poteri del privato datore di lavoro.
Orbene, ritiene il decidente che le prove acquisite nel corso del processo non possano fornire un giudizio di verosimiglianza in ordine all'assoggettamento gerarchico-funzionale del ricorrente nei confronti del convenuto.
Invero, il teste ha solo riferito di aver visto il Testimone_1 ricorrente espletare attività di addetto alla vendita nello stand della società
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ubicato nel mercato ortofrutticolo, senza mai ascoltare il convenuto impartire ordini al (“ho lavorato per 15/16 anni come operaio nel Pt_1 mercato della frutta di Pagani, come facchino, dal 2003 al 2015/2016. Ho conosciuto il ricorrente, lui aveva uno stand nel mercato e ci vedevamo quasi tutti i giorni in quanto io passavo con il carrello. L'ho visto lì sin dall'inizio che ho lavorato e quando ho finito lui ci stava ancora. Nello stand stavano sia lui che il resistente, che pure ho conosciuto, seppure non benissimo. Il ricorrente vendeva, mentre il resistente lo vedevo principalmente nell'ufficio che sta dietro alla zona vendita. Ho visto altre persone lavorare nel loro stand, che facevano gli operai come me, ma i cui nomi non conosco. Io lavoravo con un altro stand e quindi non ho mai consegnato loro della merce. Per andare nel mio stand, passavo davanti al loro perché la struttura è grande. Quando passavo, talvolta mi intrattenevo
e ho anche preso anche il caffè con il ricorrente, non con il resistente. Non ho mai assistito a delle discussioni tra le parti, né li ho mai visti parlare assieme. Il ricorrente non mi ha mai raccontato dei suoi rapporti con il resistente. Posso dire che nel corso della mia giornata lavorativa, li vedevo spesso, in quanto io transitavo molte volte a fare i carichi. Io iniziavo alle
4,00, così come loro;
io terminavo verso le 10,00 e li vedevo fino a quest'ora; dopo non so dire. Il mercato era aperto dal lunedì al sabato e io lavoravo durante tutti questi giorni della settimana, così come lo stand delle parti e peraltro tutti gli stand del mercato. Non mi è mai capitato di sentire qualcuna delle parti impartire ordini all'altra, salvo che per piccole cose. Mi
è capitato di sentire il ricorrente impartire ordini ai facchini, anche perché era lui il soggetto deputato alla vendita;
non ho mai sentito il resistente fare altrettanto. Il mercato è sempre aperto ad agosto così come il loro stand, ma non ricordo se fossero entrambi presenti durante questo mese. Quasi tutti i facchini che lavoravano al mercato facevano parte di una cooperativa, come anche io. La mia società si chiamava “ ”, se non erro;
Org_1 quelli che stavano nello stand delle parti appartenevano a un'altra coop”).
Le medesime considerazioni riguardano il narrato del teste Tes_2
titolare di negozio di ortofrutta, il quale ha finanche riferito di aver
[...] contrattato direttamente col ricorrente il prezzo dei prodotti e di aver visto le parti discutere della sistemazione dei prodotti nello stand, attività che
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rientrano nei poteri del socio e non del lavoratore dipendente (“Io ho un negozio di ortofrutta da 20 anni circa, a Cava. Conosco le parti in quanto mi rifornivo da loro, al mercato ortofrutticolo di Pagani. Loro avevano uno stand di frutta e verdura al suo interno. Mi sono rifornito da loro negli anni
2000, per una decina di anni più o meno. Ricordo di esserci andato fino a
4/5 anni fa. Andavo a rifornirmi da loro 2/3 volte a settimana più o meno.
Non andavo in un giorno specifico, ma come capitava a seconda dell'andamento del mio negozio. Quanto all'orario andavo al mattino, verso le 6,00/7,00 e mi intrattenevo, a seconda de carico da fare, tra i 20 ed i 40 minuti. Io contrattavo, nell'acquisto con il ricorrente, per i prezzi ed i prodotti;
con il resistente mi interfacciavo per quanto riguardava i pagamenti. Mi ricordo che pagavo con contante, le somme non erano eccessive. Loro mi rilasciavano una ricevuta e anche fattura, che era intestata “ ”, ma non ricordo se fosse una società o una ditta CP_1 individuale. Quando andavo li incontravo entrambi, anche ad agosto. Che io sappia il mercato chiude verso le 11/12.00 ed è aperto anche il sabato.
Io ho avuto a che fare di più con il ricorrente in quanto era con lui che contrattavo per i prezzi dei prodotti. Lui però non mi ha mai raccontato nulla dei suoi rapporti con il resistente. Ho visto le parti discutere di normali rapporti tra cui la sistemazione dei prodotti”).
Più eloquente si è rivelato il teste , titolare di stand Testimone_3 adiacente a quello tenuto dalle parti, il quale ha riportato la circostanza che sia il ricorrente che il resistente espletassero le stesse mansioni e che anche il ricorrente impartiva ordini agli altri operai, comportandosi e qualificandosi all'esterno come socio (“Non ho mai avuto affari con la convenuta., né ho mai lavorato con lui. Lo conosco in quanto siamo vicini di stand all'interno del mercato ortofrutticolo di Pagani. Sono socio e ho una ditta di ortofrutta. Sto lì al mercato da più di 20 anni. Il resistente ha ancora uno stand al mercato e ce l'ha grosso modo da quando ce l'ho io;
abbiamo iniziato nello stesso periodo. Lui lavorava assieme al ricorrente e che io sappia avevano una società. Il ricorrente non lavora più con lui. Io l'ho visto fino a 3/4 anni fa se ben ricordo. Il ricorrente ha iniziato dopo che il resistente avviasse lo stand: vi ha lavorato 3/4 anni in totale. Entrambe le parti espletavano gli stessi compiti all'interno dello stand: erano addetti alla
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vendita. Oltre loro due, che erano soci, vi erano degli operai;
ricordo di averne visti due, di cui uno di nome , ma non ricordo il cognome. CP_3
Attualmente non vi lavorano più. Anche il ricorrente impartiva ordini agli operai, come pesare e trasportare la merce, ovvero gli stessi compiti del
. Ricordo che entrambi mi dissero che erano soci e tanto so in CP_1 quanto eravamo vicini e parlavamo spesso. Mi dissero anche che si dividevano gli utili ed i costi al 50%. Loro venivano ogni giorno al mercato, dal lunedì al sabato, solo di mattina dalle ore 05.00 e fino alle 9.30/10.00.
Non so se facessero altro oltre questa attività. Preciso che gli operai che stavano nello stand delle parti facevano parte di una cooperativa, il cui nome non ricordo. Anche io me ne servivo ma non so se fosse o meno la stessa, anche perché ce ne è più di una. Il mercato non chiudeva mai e che io ricordi loro due prendevano le ferie alternandosi al lavoro. So che entrambi si occupavano dei rapporti con i fornitori e le banche. Ciò so in quanto ne parlavamo. Non so per quale motivo il ricorrente non lavori più col resistente”).
Infine, allineata alle precedenti deposizioni si è rivelato anche il narrato di , operaio esternalizzato presso la società Testimone_4 costituita dalle parti, il quale ha detto che anche il ricorrente gli dava le direttive sul lavoro e aveva rapporti con i fornitori e le banche (“Sono stato operaio di una coop chiamata . Mi occupavo di facchinaggio e Org_2 trasporto merci all'interno del mercato di Nocera-Pagani. Io lavoravo allo stand 26 che era di titolarità delle parti. io lavoravo solo presso questo stand. Ci ho lavorato per più di 10/15 anni fino a 6/7 anni fa. Per tutto il periodo in cui io ho lavorato ci sono sempre stati tutte e due le parti. Loro si occupavano delle stesse cose, ovvero della vendita. Me mi comandavano entrambi, rispondevo a tutti e due indifferentemente. Iniziavo a lavorare alle
5 e le parti venivano quasi assieme anche loro;
finivo alle 10 oppure al massimo 10 minuti in più o in meno. Anche loro stavano fino alla fine.
Eravamo due operai all'inizio, ma non ne ricordo il nome, poi rimasi da solo. Mi dissero le parti che avevano messo una società tra di loro. Non mi dissero però come si ripartivano gli utili o i costi. Me mi pagavano a fine settimana, in contanti;
per la maggior parte delle volte i soldi me li dava il resistente . Se non ricordo male il ricorrente non mi ha mai CP_1
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pagato. Entrambe le parti avevano rapporti con i fornitori o le banche. Non ho mai visto se a fine giornata si dividevano gli incassi. Non chiudevamo ad agosto, si alternavano per le ferie per 10/15 gg”).
In definitiva, l'istruttoria non ha confermato l'esistenza di una etero- direzione della prestazione attorea così come prospetta nell'atto introduttivo, difettando sia l'assoggettamento al potere gerarchico- funzionale del convenuto e sia la corresponsione di un compenso fisso mensile erogato a titolo di retribuzione. Anzi, la prova orale ha confermato la genuinità del rapporto intercorso tra le parti come di tipo societario, così come stipulato.
Ogni altra considerazione può ritenersi assorbita, finanche la richiesta attorea spiegata in via subordinata.
Le spese processuali sono regolamentate secondo soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo parametri equivalenti ai minimi tariffari.
P. Q. M.
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte convenuta, delle spese processuali, liquidate in € 6.697,50 per compensi professionali, oltre spese forfetarie, Iva e Cpa, da distrarsi.
Nocera Inferiore, 18.01.2024.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'udienza del 18.01.2024, all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 447/2021 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “rapporto di lavoro subordinato privato: retribuzione” e vertente
TRA
) - avv. PELELLA Parte_1 C.F._1
ANTONIETTA ( ); C.F._2
RICORRENTE
E
( ) - avv. PAOLILLO Controparte_1 C.F._3
LUCIO ( ); avv. BUONGIORNO VALERIO C.F._4
( ; C.F._5
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
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Con ricorso depositato in data 09.02.2021, la parte ricorrente di cui in epigrafe deduceva di essere stato socio, assieme al convenuto, della dal 05.08.2015 al Controparte_2
27.08.2018, avendo, in realtà, effettuato attività di lavoro subordinato di addetto alla vendita di cui al III livello del ccnl del settore Commercio.
Rilevava di aver osservato un orario di lavoro di 48 ore settimanali articolate dal lunedì al sabato, dalle 4,00 alle 10,30 e talvolta anche sino alle 12,00, ricevendo, per tale attività, un compenso settimanale pari a €
350,00, senza mai percepire gli utili né la busta paga o, tantomeno, al momento della cessione della sua quota societaria, l'indennità di cessazione del rapporto e le provvigioni, nonostante il suo lavoro avesse sviluppato gli affari e procurato nuova clientela. Pertanto, illustrati i motivi in diritto, chiedeva al giudice del lavoro adito di accertare la natura subordinata del rapporto e, per l'effetto, condannare la controparte al pagamento in suo favore della somma di € 57.823,00 oltre a € 6.137,00 per tfr;
in subordine, chiedeva all'accertamento della natura para-subordinata del rapporto e la condanna del resistente al pagamento di € 23.800,00, oltre a € 39.896,63 a titolo di utili non versati.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio concludendo come in atti.
Ritiene il decidente che vanno necessariamente effettuate alcune considerazioni preliminari.
In primo luogo, va ricordato il principio, sempre affermato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui il giudice di merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali le domande medesime risultino contenute, dovendo, per converso, aver riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, sì come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia in relazione alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell'effettivo suo contenuto sostanziale. In particolare, il giudice non può prescindere dal considerare che anche un'istanza non espressa può ritenersi
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implicitamente formulata se in rapporto di connessione con il petitum e la causa petendi (cfr., tra le tante Cass. n. 3012/10 e Cass. n. 27713/23).
Pertanto, ritiene il decidente che la pretesa attorea, seppure enunciata in termini non sempre lineari nel corpo del ricorso, vada interpretata come richiesta di accertamento della natura subordinata del rapporto intercorso col solo convenuto (e non anche verso la società), ad onta della qualificazione meramente formale di contratto di società di persone;
in subordine, le rivendicazioni attoree andrebbero sussunte in un rapporto di agenzia para-subordinata, avendo richiesto il lavoratore diritti connessi a questa tipologia di contratto. In nessun caso, invece, in questa sede possono essere scrutinati i diritti connessi alla natura societaria del rapporto, sia in quanto esulano dalle richieste principali e subordinate (che mirano, invece, all'accertamento della fittizietà di tale contratto) e sia in quanto le stesse sono di competenza funzionale del giudice civile ordinario e non del giudice del lavoro, che ha la competenza solo sui rapporti ex art. 409 c.p.c..
Tale qualificazione della prospettazione attorea rende, di conseguenza, superabili le eccezioni del resistente in merito alla improcedibilità e inammissibilità della domanda del lavoratore per intervenuta rinuncia ai suoi diritti contenuta nel preliminare di cessione della quota sociale, per la mancata attivazione del procedimento arbitrale e per difetto di legittimazione passiva.
Invero, nel primo caso, la richiesta di accertamento della subordinazione fa sì che trovi applicazione di disposto di cui all'art. 2113
c.c., secondo cui le rinunzie e le transazioni che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi non sono valide, ma la relativa impugnazione deve essere proposta a pena di decadenza entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima.
Atteso che la ratio dell'art. 2113 c.c. consiste nella tutela del lavoratore quale parte più debole del rapporto (cfr. Cass. n. 2734/04), la giurisprudenza, condivisa pienamente da questo giudicante, ha inteso interpretare in senso restrittivo tale dettato normativo. Si è soliti pertanto
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distinguere le transazioni dalle cd. quietanze a saldo che si sostanziano in dichiarazioni del lavoratore che dà atto di aver ricevuto una determinata somma a totale soddisfacimento di ogni sua spettanza e di non aver null'altro a pretendere dal proprio datore di lavoro e che costituiscono di norma mere dichiarazioni di scienza o di opinione, salvo che risulti accertato, sulla base dell'interpretazione del documento o per il concorso di altre specifiche circostanze desumibili aliunde, che esse siano state rilasciate con la consapevolezza di diritti determinati o obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi (cfr. Cass. n. 5930/98; Cass. n. 9407/01; Cass. n. 15371/03). Ne consegue che le mere dichiarazioni di rinuncia a maggiori somme riferite, in termini generici, ad una serie di titoli di pretese in astratto ipotizzabili in relazione alla prestazione di lavoro subordinato ed alla conclusione del relativo rapporto hanno natura neutra e sono assimilabili alle clausole di stile e non sono sufficienti ex se a comprovare l'effettiva sussistenza della volontà dispositiva dell'interessato. In altri termini, a parere del giudicante,
l'accordo transattivo stragiudiziale - in assenza di altri elementi - può validamente spiegare i suoi effetti ex art. 2113 c.c. solo se al suo interno contiene in maniera dettagliata gli importi delle singole voci retributive su cui le parti vogliono focalizzare la loro intesa e i parametri fattuali e contabili sulla base dei quali gli importi sono stati determinati, di guisa che solo se ogni parte (e specie il prestatore, che è contraente debole nella fattispecie) conosce bene ciò che rinunzia può validamente ed efficacemente manifestare la propria volontà di rinunziare. I superiori principi sono pienamente sovrapponibili al caso di specie, atteso che nel contenuto dell'atto sottoscritto il 06.07.2018 sono indicate delle voci creditorie in via oltremodo generica e indeterminata, senza alcuna specificazione degli esatti importi verso i quali l'intento di rinunciare e transigere da parte del lavoratore si doveva manifestare per far scattare gli effetti di cui alla mentovata disposizione normativa. Peraltro, nell'atto non si effettua alcun riferimento a eventuali crediti di natura retributiva.
La rivendicazione della natura subordinata del rapporto esclude, altresì, l'efficacia della clausola arbitrale, non potendo trovare applicazione il disposto di cui all'art. 412 ter del codice di rito.
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Infine, il convenuto è legittimato passivo in quanto, come detto in precedenza, la domanda attorea mira ad accertare la subordinazione del rapporto nei confronti dell'odierno resistente e non nei confronti della società, da ritenersi, sempre nella prospettazione contenuta nel libello introduttivo, meramente fittizia e simulata.
Va, ora, scrutinata la domanda attorea spiegata in via principale.
Preliminarmente, occorre effettuare una breve premessa in diritto sul concetto di lavoro subordinato.
La disposizione dell'art. 2094 c.c. definisce lavoratore subordinato
“chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”. La norma, cui si deve la definizione normativa di chi sia
“prestatore di lavoro subordinato”, illustra emblematicamente la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore. Pacifico indirizzo della Corte Regolatrice offre contenuto alla norma ed individua l'elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo nell'assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore;
subordinazione, quindi, da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta nella etero- direzione, con conseguente limitazione della libertà del dipendente.
La caratteristica essenziale del lavoro subordinato è, dunque, l'etero- determinazione dell'attività, nel senso che la prestazione lavorativa deve essere svolta nel modo imposto dal datore di lavoro mediante ordini che il lavoratore è obbligato a rispettare.
Pochi dubbi allorquando la relazione di supremazia si concreta nell'emanazione di ordini specifici, nell'esercizio di una assidua e costante attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni, nello stabile e continuativo inserimento nell'organizzazione produttiva dell'impresa.
Constatato, però, che qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere astrattamente oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che autonomo (cfr. Cass. n. 326 del 1996; Cass. n. 5710 del 1998; Cass. n.
26896 del 2009; con le precisazioni di Cass. n. 18692 del 2007 e Cass. n.
6570 del 2000), qualora l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle
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direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa del concreto atteggiarsi del rapporto, può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria (per tutte: Cass. SS.UU, n. 379 del 1999, con la risalente giurisprudenza ivi richiamata) che, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde. In pratica, per ritenersi sussistente un rapporto di lavoro subordinato è rilevante la messa a disposizione da parte del lavoratore delle proprie energie a favore del datore di lavoro, sulla base di un rapporto di corrispettività con l'obbligazione retributiva di quest'ultimo, con l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, mentre non costituiscono in se stessi requisiti di tale tipo di rapporto, ma possono assumere a seconda delle circostanze il valore sintomatico della situazione di subordinazione, elementi quali la continuità dello svolgimento delle mansioni, il versamento a cadenze periodiche del relativo compenso, la presenza di direttive tecniche e l'esercizio completo di poteri di controllo e disciplinari, il coordinamento dell'attività lavorativa rispetto all'assetto organizzativo aziendale e l'alienità del risultato,
l'esecuzione del lavoro all'interno della struttura dell'impresa con materiali ed attrezzature proprie della stessa, l'osservanza di un vincolo di orario,
l'assenza di rischio economico (cfr. Cass. 14414/00; Cass. 21028/06; Cass.
9812/08).
Appare chiaro che la mera applicazione dei singoli indici rivelatori rimane muta o può essere addirittura fuorviante se non si accompagna ad una globale visione di insieme che attribuisca maggiore o minor valore ad alcuni di essi a seconda delle peculiarità della prestazione di cui si discute;
vale, cioè, il paradigma logico secondo cui gli indizi, proprio perché tali, vanno letti congiuntamente affinché il processo inferenziale conduca a risultati univoci. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 379/99 cit.) insegnano come “ciò che deve negarsi è soltanto l'autonoma idoneità di ciascuno di questi elementi, considerato singolarmente, a fondare la riconduzione del rapporto in contestazione all'uno o all'altro tipo contrattuale (id est, a costituire il criterio, generale ed astratto, preordinato
a siffatto risultato specifico), non anche la possibilità che, in una
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valutazione globale dei medesimi, funzionale alla suddetta indagine prioritaria e decisiva sulla sussistenza del requisito della subordinazione, essi vengano assunti, come concordanti, gravi e precisi indici rivelatori dell'effettività di tale sussistenza”.
Inoltre, la volontà delle parti, intesa come programma negoziale originariamente pattuito e non come mera utilizzazione di un nomen iuris
(come tale irrilevante ex se di fronte alle effettive modalità di svolgimento del rapporto – cfr. Cass. 3822/99), rileva fino a quando non sia comprovato uno scostamento consensuale da tale programma nella concreta fase di attuazione del rapporto, manifestandosi in tal caso per fatti concludenti una volontà successiva che prevale sulla precedente. Invero, da tempo è consolidato il principio secondo cui la formale qualificazione delle parti in sede di conclusione del contratto individuale non impedisce di accertare il comportamento tenuto dalle parti nell'attuazione del rapporto di lavoro, al fine della conseguente qualificazione giuridica dello stesso come lavoro autonomo ovvero lavoro subordinato, sia nel caso in cui le parti, pur volendo attuare un rapporto di subordinazione, abbiano simulatamente dichiarato di volere un rapporto di lavoro autonomo ai fine di eludere la disciplina legale inderogabile in materia, sia nell'ipotesi in cui tale volontà sia autentica, ma durante lo svolgimento del rapporto le parti stesse con comportamenti concludenti abbiano manifestato l'intenzione di mutare la natura del rapporto ponendo in essere un rapporto di lavoro subordinato
(tra le molte: Cass. n. 11015 del 2016; Cass. n. 7024 del 2015; Cass, n.
22289 del 2014; Cass. n. 19568 del 2013; Cass. n. 19114 del 2013; Cass.
n. 13858 del 2009; Cass. n. 20361 del 2005; Cass. n. 18660 del 2005;
Cass. n. 16144 del 2004; Cass. n. 13872 del 2004; Cass. n, 6645 del 1999;
Cass. n. 7885 del 1997; Cass. SS.UU. n. 61 del 1999). Orientamento, questo, che appare corrispondente alle indicazioni offerte in argomento dalla Corte Costituzionale che, stante l'indisponibilità dei diritti stabiliti dalla
Costituzione a tutela del lavoro subordinato, non ha consentito al legislatore, e, a fortiori, alle parti, di negare la qualificazione giuridica di rapporti di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura (Corte Cost. sent. n. 121 del 1993 e n. 115 del 1994; sent. n. 76 del
2015 che, a fronte del moltiplicarsi degli interventi legislativi di
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qualificazione espressa dei rapporti di lavoro, ha ribadito che l'indisponibilità del tipo negoziale ricopre un ruolo sistematico di rilievo, sia nell'opera adeguatrice dell'interprete, sia nel vaglio di costituzionalità).
Detto orientamento impedisce di attribuire valore preclusivo di ogni ulteriore indagine alla dichiarazione contrattuale di qualificazione del rapporto, ma non ostacola un iter interpretativo che, partendo dal dato volontaristico, si curi di accertare se il contenuto concreto del rapporto e le sue effettive modalità di svolgimento siano conformi alle pattuizioni stipulate ovvero siano piuttosto propri del rapporto di lavoro subordinato (cfr. Cass. n. 12926 del 1999; Cass. n, 5665 del 2001), in particolare laddove non si ravvisi una situazione di chiara debolezza contrattuale del lavoratore (cfr. Cass, n.
12085 del 2003; Cass. n. 15001 del 2000; Cass. n. 7796 del 1993; Cass. n.
3170 del 1990) o quando le concrete modalità di svolgimento dello stesso lascino margini di ambiguità e/o di incertezze (v. Cass. n. 11207 del 2009;
Cass. n. 13884 del 2004; Cass. n. 17549 del 2003; Cass. n. 12364 del
2003; Cass. n. 6673 del 2003; Cass. n. 7931 del 2000). In tal senso, evidentemente, la Corte Costituzionale ha di recente espresso l'avviso che
“il nomen iuris adoperato dai contraenti, sfornito di un valore assoluto e dirimente, non può essere del tutto pretermesso e rileva come elemento sussidiario, quando si riveli difficile tracciare il discrimine tra l'autonomia e la subordinazione” (sent. n. 76/2015 cit.).
Così delineate le coordinate ermeneutiche sottese alla definizione del caso di specie, va ricordato che la prova della subordinazione deve essere acquisita in termini oltremodo rigorosi, attesa non solo la presenza di un nomen iuris nella regolamentazione dei rapporti contrattuali tra le parti, ma anche in relazione alla circostanza che il ricorrente ha assunto la qualità di socio di società di persone e, pertanto, ha, quantomeno sulla carta, avuto gli stessi poteri del privato datore di lavoro.
Orbene, ritiene il decidente che le prove acquisite nel corso del processo non possano fornire un giudizio di verosimiglianza in ordine all'assoggettamento gerarchico-funzionale del ricorrente nei confronti del convenuto.
Invero, il teste ha solo riferito di aver visto il Testimone_1 ricorrente espletare attività di addetto alla vendita nello stand della società
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ubicato nel mercato ortofrutticolo, senza mai ascoltare il convenuto impartire ordini al (“ho lavorato per 15/16 anni come operaio nel Pt_1 mercato della frutta di Pagani, come facchino, dal 2003 al 2015/2016. Ho conosciuto il ricorrente, lui aveva uno stand nel mercato e ci vedevamo quasi tutti i giorni in quanto io passavo con il carrello. L'ho visto lì sin dall'inizio che ho lavorato e quando ho finito lui ci stava ancora. Nello stand stavano sia lui che il resistente, che pure ho conosciuto, seppure non benissimo. Il ricorrente vendeva, mentre il resistente lo vedevo principalmente nell'ufficio che sta dietro alla zona vendita. Ho visto altre persone lavorare nel loro stand, che facevano gli operai come me, ma i cui nomi non conosco. Io lavoravo con un altro stand e quindi non ho mai consegnato loro della merce. Per andare nel mio stand, passavo davanti al loro perché la struttura è grande. Quando passavo, talvolta mi intrattenevo
e ho anche preso anche il caffè con il ricorrente, non con il resistente. Non ho mai assistito a delle discussioni tra le parti, né li ho mai visti parlare assieme. Il ricorrente non mi ha mai raccontato dei suoi rapporti con il resistente. Posso dire che nel corso della mia giornata lavorativa, li vedevo spesso, in quanto io transitavo molte volte a fare i carichi. Io iniziavo alle
4,00, così come loro;
io terminavo verso le 10,00 e li vedevo fino a quest'ora; dopo non so dire. Il mercato era aperto dal lunedì al sabato e io lavoravo durante tutti questi giorni della settimana, così come lo stand delle parti e peraltro tutti gli stand del mercato. Non mi è mai capitato di sentire qualcuna delle parti impartire ordini all'altra, salvo che per piccole cose. Mi
è capitato di sentire il ricorrente impartire ordini ai facchini, anche perché era lui il soggetto deputato alla vendita;
non ho mai sentito il resistente fare altrettanto. Il mercato è sempre aperto ad agosto così come il loro stand, ma non ricordo se fossero entrambi presenti durante questo mese. Quasi tutti i facchini che lavoravano al mercato facevano parte di una cooperativa, come anche io. La mia società si chiamava “ ”, se non erro;
Org_1 quelli che stavano nello stand delle parti appartenevano a un'altra coop”).
Le medesime considerazioni riguardano il narrato del teste Tes_2
titolare di negozio di ortofrutta, il quale ha finanche riferito di aver
[...] contrattato direttamente col ricorrente il prezzo dei prodotti e di aver visto le parti discutere della sistemazione dei prodotti nello stand, attività che
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rientrano nei poteri del socio e non del lavoratore dipendente (“Io ho un negozio di ortofrutta da 20 anni circa, a Cava. Conosco le parti in quanto mi rifornivo da loro, al mercato ortofrutticolo di Pagani. Loro avevano uno stand di frutta e verdura al suo interno. Mi sono rifornito da loro negli anni
2000, per una decina di anni più o meno. Ricordo di esserci andato fino a
4/5 anni fa. Andavo a rifornirmi da loro 2/3 volte a settimana più o meno.
Non andavo in un giorno specifico, ma come capitava a seconda dell'andamento del mio negozio. Quanto all'orario andavo al mattino, verso le 6,00/7,00 e mi intrattenevo, a seconda de carico da fare, tra i 20 ed i 40 minuti. Io contrattavo, nell'acquisto con il ricorrente, per i prezzi ed i prodotti;
con il resistente mi interfacciavo per quanto riguardava i pagamenti. Mi ricordo che pagavo con contante, le somme non erano eccessive. Loro mi rilasciavano una ricevuta e anche fattura, che era intestata “ ”, ma non ricordo se fosse una società o una ditta CP_1 individuale. Quando andavo li incontravo entrambi, anche ad agosto. Che io sappia il mercato chiude verso le 11/12.00 ed è aperto anche il sabato.
Io ho avuto a che fare di più con il ricorrente in quanto era con lui che contrattavo per i prezzi dei prodotti. Lui però non mi ha mai raccontato nulla dei suoi rapporti con il resistente. Ho visto le parti discutere di normali rapporti tra cui la sistemazione dei prodotti”).
Più eloquente si è rivelato il teste , titolare di stand Testimone_3 adiacente a quello tenuto dalle parti, il quale ha riportato la circostanza che sia il ricorrente che il resistente espletassero le stesse mansioni e che anche il ricorrente impartiva ordini agli altri operai, comportandosi e qualificandosi all'esterno come socio (“Non ho mai avuto affari con la convenuta., né ho mai lavorato con lui. Lo conosco in quanto siamo vicini di stand all'interno del mercato ortofrutticolo di Pagani. Sono socio e ho una ditta di ortofrutta. Sto lì al mercato da più di 20 anni. Il resistente ha ancora uno stand al mercato e ce l'ha grosso modo da quando ce l'ho io;
abbiamo iniziato nello stesso periodo. Lui lavorava assieme al ricorrente e che io sappia avevano una società. Il ricorrente non lavora più con lui. Io l'ho visto fino a 3/4 anni fa se ben ricordo. Il ricorrente ha iniziato dopo che il resistente avviasse lo stand: vi ha lavorato 3/4 anni in totale. Entrambe le parti espletavano gli stessi compiti all'interno dello stand: erano addetti alla
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vendita. Oltre loro due, che erano soci, vi erano degli operai;
ricordo di averne visti due, di cui uno di nome , ma non ricordo il cognome. CP_3
Attualmente non vi lavorano più. Anche il ricorrente impartiva ordini agli operai, come pesare e trasportare la merce, ovvero gli stessi compiti del
. Ricordo che entrambi mi dissero che erano soci e tanto so in CP_1 quanto eravamo vicini e parlavamo spesso. Mi dissero anche che si dividevano gli utili ed i costi al 50%. Loro venivano ogni giorno al mercato, dal lunedì al sabato, solo di mattina dalle ore 05.00 e fino alle 9.30/10.00.
Non so se facessero altro oltre questa attività. Preciso che gli operai che stavano nello stand delle parti facevano parte di una cooperativa, il cui nome non ricordo. Anche io me ne servivo ma non so se fosse o meno la stessa, anche perché ce ne è più di una. Il mercato non chiudeva mai e che io ricordi loro due prendevano le ferie alternandosi al lavoro. So che entrambi si occupavano dei rapporti con i fornitori e le banche. Ciò so in quanto ne parlavamo. Non so per quale motivo il ricorrente non lavori più col resistente”).
Infine, allineata alle precedenti deposizioni si è rivelato anche il narrato di , operaio esternalizzato presso la società Testimone_4 costituita dalle parti, il quale ha detto che anche il ricorrente gli dava le direttive sul lavoro e aveva rapporti con i fornitori e le banche (“Sono stato operaio di una coop chiamata . Mi occupavo di facchinaggio e Org_2 trasporto merci all'interno del mercato di Nocera-Pagani. Io lavoravo allo stand 26 che era di titolarità delle parti. io lavoravo solo presso questo stand. Ci ho lavorato per più di 10/15 anni fino a 6/7 anni fa. Per tutto il periodo in cui io ho lavorato ci sono sempre stati tutte e due le parti. Loro si occupavano delle stesse cose, ovvero della vendita. Me mi comandavano entrambi, rispondevo a tutti e due indifferentemente. Iniziavo a lavorare alle
5 e le parti venivano quasi assieme anche loro;
finivo alle 10 oppure al massimo 10 minuti in più o in meno. Anche loro stavano fino alla fine.
Eravamo due operai all'inizio, ma non ne ricordo il nome, poi rimasi da solo. Mi dissero le parti che avevano messo una società tra di loro. Non mi dissero però come si ripartivano gli utili o i costi. Me mi pagavano a fine settimana, in contanti;
per la maggior parte delle volte i soldi me li dava il resistente . Se non ricordo male il ricorrente non mi ha mai CP_1
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pagato. Entrambe le parti avevano rapporti con i fornitori o le banche. Non ho mai visto se a fine giornata si dividevano gli incassi. Non chiudevamo ad agosto, si alternavano per le ferie per 10/15 gg”).
In definitiva, l'istruttoria non ha confermato l'esistenza di una etero- direzione della prestazione attorea così come prospetta nell'atto introduttivo, difettando sia l'assoggettamento al potere gerarchico- funzionale del convenuto e sia la corresponsione di un compenso fisso mensile erogato a titolo di retribuzione. Anzi, la prova orale ha confermato la genuinità del rapporto intercorso tra le parti come di tipo societario, così come stipulato.
Ogni altra considerazione può ritenersi assorbita, finanche la richiesta attorea spiegata in via subordinata.
Le spese processuali sono regolamentate secondo soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo parametri equivalenti ai minimi tariffari.
P. Q. M.
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte convenuta, delle spese processuali, liquidate in € 6.697,50 per compensi professionali, oltre spese forfetarie, Iva e Cpa, da distrarsi.
Nocera Inferiore, 18.01.2024.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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