Cass. civ., sez. III, sentenza 30/05/1969, n. 1932
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Sentenza 30 maggio 1969

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La richiesta di riconsegna che, ai sensi dell'art.1689, primo comma, cod.civ. il destinatario deve rivolgere al vettore per fare propri i diritti nascenti dal contratto di trasporto, esige una conforme manifestazione di volonta resa di fronte al vettore. Detta manifestazione, nei trasporti eseguiti da ditte private (diversamente da quanto e stabilito per i trasporti ferroviari), puo avvenire senza particolari formalita ed anche verbalmente, e la stessa puo ritenersi validamente effettuata anche mediante la citazione per danni notificata dal destinatario al vettore. ( Conf. 3614-54).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 30/05/1969, n. 1932
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1932
    Data del deposito : 30 maggio 1969

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