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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/02/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9874/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Vincenzo Lullo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9874/2023 promossa da:
Condominio sito in Bari, Strada San Girolamo n. 61, in persona del legale rappresentante pro tempore, elett.te domiciliato in Bari, via Salandra n. 10/c, presso lo studio dell'avv. Domenico Silella, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti.
Attore
contro
San Girolamo nn. 57/59/61/87/89 in Bari, in persona Controparte_1 dell'Amministratore e legale rappresentante pro tempore, elett.te domiciliato in Bari, via Principe Amedeo
n. 25, presso lo studio dell'avv. Davide D'Ippolito, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti.
Convenuto
CONCLUSIONI
Come da note scritte ritualmente depositate dalle parti ai fini d'udienza.
Fatto e diritto
Il Condominio attoreo, previa instaurazione del procedimento di mediazione poi fallito, con citazione ritualmente notificata in data 04.08.2023 ha impugnato le delibere assunte in data 12.04.2023 e 20.07.2023 dal nn. 57/59/61/87/89 in Bari (di cui fa parte anche il Controparte_2
istante), eccependone la nullità/annullabilità per violazione delle seguenti disposizioni CP_3 normative: art. 66 disp. att. c.c.; art. 67 disp. att. c.c.; art. 1105 c.c.; art. 1123 c.c.; art. 1136 c.c.
Nel costituirsi in giudizio, il convenuto ha argomentato in ordine alla infondatezza della impugnazione avversaria ed ha eccepito, tra gli altri profili, la carenza di legittimazione attiva del rappresentante del ad impugnare la delibera del 20.07.2023 perché privo Parte_1 dell'autorizzazione ad agire, nonché la intervenuta cessazione della materia del contendere alla luce della delibera sostitutiva assunta in data 16.11.2023 volta a sanare eventuali irregolarità delle delibere impugnate.
Così instauratosi il contraddittorio tra le parti, la causa, istruita con la sola produzione documentale, è stata rimessa in sede decisoria all'odierna udienza celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. ****
Si deve evidenziare che entrambe le parti hanno dato atto nei rispettivi scritti difensivi che, con delibera del
16 novembre 2023, il ha revocato integralmente le delibere assembleari del 12.04.2023 e Controparte_1 del 20.07.2023, oggetto dell'impugnativa avanzata con il presente giudizio: per l'effetto, hanno chiesto l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e che venga adottata la decisione sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.
Come noto, la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che, in tema di impugnazione delle delibere condominiali, ai sensi dell'art. 2377 c.c. - dettato in tema di società di capitali ma, per identità di "ratio", applicabile anche in materia di condominio - la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere (Cass. Civ. n. 20071/2017).
Ne segue che, nella specie, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere con riguardo a tutte le censure formalizzate dalla parte attrice.
Quanto alla fondatezza delle doglianze, la cui verifica si impone ai fini dell'applicazione della regola della c.d.
“soccombenza virtuale” (invocata da entrambe le parti) deve rilevarsi che la parte attrice ha inteso impugnare le delibere assembleari del 12.04.2023 e 20.07.2023, deducendo le violazioni meglio specificate nell'atto introduttivo del giudizio.
In ordine alla delibera assembleare del 12.04.2023
Parte attrice ha dedotto sul punto che “L'amministratore del supercondominio ha omesso di inviare, secondo quanto tassativamente previsto dal citato art. 66, al rappresentante del condominio, sig.
[...] cod fisc. giusta verbale di nomina del 26.09.2014 (all. 6) gli avvisi di CP_4 CodiceFiscale_1 convocazione delle assemblee del 12.04.2023 e 20.07.2023”.
Come è noto, la prova della regolarità della convocazione e della comunicazione del verbale spetta al convenuto (v. Cass. Civ. n. 22685 del 24.10.2014; Cass. Civ. n. 5254 del 04.03.2011). CP_3
Al riguardo non è stata allegata dal convenuto la prova che la convocazione dell'attore sia effettivamente avvenuta, e pertanto la delibera adottata in tale assemblea è annullabile, ai sensi dell'art. 66, comma 3 disp. att. c.c.
Ogni ulteriore disamina sul punto appare davvero ultronea.
In ordine alla delibera assembleare del 20.07.2023
In via di priorità logica va verificata la legittimazione (rectius titolarità) attiva dell'amministratore del condominio attoreo ad impugnare una delibera assunta dal , avendo il convenuto eccepito Controparte_1 la carenza di legittimazione attiva dell'amministratore, che non avrebbe titolo per impugnare la delibera del supercondominio.
Come più volte ribadito dalla Suprema Corte, “Il cd. supercondominio viene in essere "ipso iure et facto", ove il titolo non disponga altrimenti, in presenza di beni o servizi comuni a più condomìni autonomi, dai quali rimane, tuttavia, distinto;
il potere degli amministratori di ciascun condominio di compiere gli atti indicati dagli artt. 1130 e 1131 c.c. è limitato, pertanto, alla facoltà di agire o resistere in giudizio con riferimento ai soli beni comuni all'edificio amministrato e non a quelli facenti parte del complesso immobiliare composto da più condomìni, che deve essere gestito attraverso le deliberazioni e gli atti assunti dai propri organi, quali
l'assemblea di tutti i proprietari e l'amministratore del cd. ” Cass. 28.1.2019 n. 2279; conf. Controparte_1 ex multis 15.11.2017 n.27094). A ciò consegue che “Nell'ipotesi di supercondominio, ciascun condomino, proprietario di alcuna delle unità immobiliari ubicate nei diversi edifici che lo compongono, è legittimato ad agire per la tutela delle parti comuni degli stessi ed a partecipare alla relativa assemblea, con la conseguenza che le disposizioni dell'art.
1136 cod. civ., in tema di formazione e calcolo delle maggioranze, si applicano considerando gli elementi reale
e personale del medesimo supercondominio, rispettivamente configurati da tutte le porzioni comprese nel complesso e da tutti i rispettivi titolari” (Cass. Civ. 21.2.2013 n. 4340).
Ne deriva che legittimato ad impugnare la delibera dell'assemblea dei rappresentanti di condominio è ogni singolo condomino, il quale, ai fini del termine di trenta giorni e delle condizioni di legittimazione di cui al secondo comma dell'articolo 1137 Codice civile, va considerato assente, dissenziente o astenuto solo se tale fosse rimasto il rispettivo rappresentante.1
Esula, invece, dalle attribuzioni e dalla legittimazione dell'amministratore di condominio, specificate dagli articoli 1130 e 1131 c.c., l'impugnazione delle deliberazioni prese dall'assemblea dei rappresentanti del supercondominio ex articolo 67, terzo comma, disp. att. c.c.
Né può rilevare la ratifica dell'operato processuale dell'amministratore, in forza di delibera assembleare, di cui dà atto la difesa di parte attrice nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c.
Pertanto, una volta chiarito come l'amministratore di non sia legittimato ad impugnare le CP_3 delibere dell'assemblee di supercondominio, questo difetto di legittimazione può essere eliminato soltanto dalla manifestazione di volontà dei singoli condòmini attraverso il loro diretto intervento in giudizio o il rilascio di procure da ciascun condòmino per la rappresentanza processuale (e sostanziale) ai sensi dell'art. 77 c.p.c.
Dalle considerazioni che precedono, attesa la fondatezza della sollevata eccezione, va dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione della delibera condominiale del 20.07.2023.
****
L'esito complessivo del giudizio (attesa la sostanziale soccombenza reciproca) rende conforme a giustizia l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari-Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere.
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Bari, 04.02.2025
Il Giudice Onorario
dott. Vincenzo Lullo
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il rinvio alle regole del mandato, contenuto nel quarto comma dell'articolo 67 disp. att. c.c., implica che
l'infedeltà del delegato di condominio rimanga confinata nel rapporto interno tra rappresentante e rappresentati.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Vincenzo Lullo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9874/2023 promossa da:
Condominio sito in Bari, Strada San Girolamo n. 61, in persona del legale rappresentante pro tempore, elett.te domiciliato in Bari, via Salandra n. 10/c, presso lo studio dell'avv. Domenico Silella, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti.
Attore
contro
San Girolamo nn. 57/59/61/87/89 in Bari, in persona Controparte_1 dell'Amministratore e legale rappresentante pro tempore, elett.te domiciliato in Bari, via Principe Amedeo
n. 25, presso lo studio dell'avv. Davide D'Ippolito, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti.
Convenuto
CONCLUSIONI
Come da note scritte ritualmente depositate dalle parti ai fini d'udienza.
Fatto e diritto
Il Condominio attoreo, previa instaurazione del procedimento di mediazione poi fallito, con citazione ritualmente notificata in data 04.08.2023 ha impugnato le delibere assunte in data 12.04.2023 e 20.07.2023 dal nn. 57/59/61/87/89 in Bari (di cui fa parte anche il Controparte_2
istante), eccependone la nullità/annullabilità per violazione delle seguenti disposizioni CP_3 normative: art. 66 disp. att. c.c.; art. 67 disp. att. c.c.; art. 1105 c.c.; art. 1123 c.c.; art. 1136 c.c.
Nel costituirsi in giudizio, il convenuto ha argomentato in ordine alla infondatezza della impugnazione avversaria ed ha eccepito, tra gli altri profili, la carenza di legittimazione attiva del rappresentante del ad impugnare la delibera del 20.07.2023 perché privo Parte_1 dell'autorizzazione ad agire, nonché la intervenuta cessazione della materia del contendere alla luce della delibera sostitutiva assunta in data 16.11.2023 volta a sanare eventuali irregolarità delle delibere impugnate.
Così instauratosi il contraddittorio tra le parti, la causa, istruita con la sola produzione documentale, è stata rimessa in sede decisoria all'odierna udienza celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. ****
Si deve evidenziare che entrambe le parti hanno dato atto nei rispettivi scritti difensivi che, con delibera del
16 novembre 2023, il ha revocato integralmente le delibere assembleari del 12.04.2023 e Controparte_1 del 20.07.2023, oggetto dell'impugnativa avanzata con il presente giudizio: per l'effetto, hanno chiesto l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e che venga adottata la decisione sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.
Come noto, la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che, in tema di impugnazione delle delibere condominiali, ai sensi dell'art. 2377 c.c. - dettato in tema di società di capitali ma, per identità di "ratio", applicabile anche in materia di condominio - la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere (Cass. Civ. n. 20071/2017).
Ne segue che, nella specie, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere con riguardo a tutte le censure formalizzate dalla parte attrice.
Quanto alla fondatezza delle doglianze, la cui verifica si impone ai fini dell'applicazione della regola della c.d.
“soccombenza virtuale” (invocata da entrambe le parti) deve rilevarsi che la parte attrice ha inteso impugnare le delibere assembleari del 12.04.2023 e 20.07.2023, deducendo le violazioni meglio specificate nell'atto introduttivo del giudizio.
In ordine alla delibera assembleare del 12.04.2023
Parte attrice ha dedotto sul punto che “L'amministratore del supercondominio ha omesso di inviare, secondo quanto tassativamente previsto dal citato art. 66, al rappresentante del condominio, sig.
[...] cod fisc. giusta verbale di nomina del 26.09.2014 (all. 6) gli avvisi di CP_4 CodiceFiscale_1 convocazione delle assemblee del 12.04.2023 e 20.07.2023”.
Come è noto, la prova della regolarità della convocazione e della comunicazione del verbale spetta al convenuto (v. Cass. Civ. n. 22685 del 24.10.2014; Cass. Civ. n. 5254 del 04.03.2011). CP_3
Al riguardo non è stata allegata dal convenuto la prova che la convocazione dell'attore sia effettivamente avvenuta, e pertanto la delibera adottata in tale assemblea è annullabile, ai sensi dell'art. 66, comma 3 disp. att. c.c.
Ogni ulteriore disamina sul punto appare davvero ultronea.
In ordine alla delibera assembleare del 20.07.2023
In via di priorità logica va verificata la legittimazione (rectius titolarità) attiva dell'amministratore del condominio attoreo ad impugnare una delibera assunta dal , avendo il convenuto eccepito Controparte_1 la carenza di legittimazione attiva dell'amministratore, che non avrebbe titolo per impugnare la delibera del supercondominio.
Come più volte ribadito dalla Suprema Corte, “Il cd. supercondominio viene in essere "ipso iure et facto", ove il titolo non disponga altrimenti, in presenza di beni o servizi comuni a più condomìni autonomi, dai quali rimane, tuttavia, distinto;
il potere degli amministratori di ciascun condominio di compiere gli atti indicati dagli artt. 1130 e 1131 c.c. è limitato, pertanto, alla facoltà di agire o resistere in giudizio con riferimento ai soli beni comuni all'edificio amministrato e non a quelli facenti parte del complesso immobiliare composto da più condomìni, che deve essere gestito attraverso le deliberazioni e gli atti assunti dai propri organi, quali
l'assemblea di tutti i proprietari e l'amministratore del cd. ” Cass. 28.1.2019 n. 2279; conf. Controparte_1 ex multis 15.11.2017 n.27094). A ciò consegue che “Nell'ipotesi di supercondominio, ciascun condomino, proprietario di alcuna delle unità immobiliari ubicate nei diversi edifici che lo compongono, è legittimato ad agire per la tutela delle parti comuni degli stessi ed a partecipare alla relativa assemblea, con la conseguenza che le disposizioni dell'art.
1136 cod. civ., in tema di formazione e calcolo delle maggioranze, si applicano considerando gli elementi reale
e personale del medesimo supercondominio, rispettivamente configurati da tutte le porzioni comprese nel complesso e da tutti i rispettivi titolari” (Cass. Civ. 21.2.2013 n. 4340).
Ne deriva che legittimato ad impugnare la delibera dell'assemblea dei rappresentanti di condominio è ogni singolo condomino, il quale, ai fini del termine di trenta giorni e delle condizioni di legittimazione di cui al secondo comma dell'articolo 1137 Codice civile, va considerato assente, dissenziente o astenuto solo se tale fosse rimasto il rispettivo rappresentante.1
Esula, invece, dalle attribuzioni e dalla legittimazione dell'amministratore di condominio, specificate dagli articoli 1130 e 1131 c.c., l'impugnazione delle deliberazioni prese dall'assemblea dei rappresentanti del supercondominio ex articolo 67, terzo comma, disp. att. c.c.
Né può rilevare la ratifica dell'operato processuale dell'amministratore, in forza di delibera assembleare, di cui dà atto la difesa di parte attrice nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c.
Pertanto, una volta chiarito come l'amministratore di non sia legittimato ad impugnare le CP_3 delibere dell'assemblee di supercondominio, questo difetto di legittimazione può essere eliminato soltanto dalla manifestazione di volontà dei singoli condòmini attraverso il loro diretto intervento in giudizio o il rilascio di procure da ciascun condòmino per la rappresentanza processuale (e sostanziale) ai sensi dell'art. 77 c.p.c.
Dalle considerazioni che precedono, attesa la fondatezza della sollevata eccezione, va dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione della delibera condominiale del 20.07.2023.
****
L'esito complessivo del giudizio (attesa la sostanziale soccombenza reciproca) rende conforme a giustizia l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari-Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere.
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Bari, 04.02.2025
Il Giudice Onorario
dott. Vincenzo Lullo
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il rinvio alle regole del mandato, contenuto nel quarto comma dell'articolo 67 disp. att. c.c., implica che
l'infedeltà del delegato di condominio rimanga confinata nel rapporto interno tra rappresentante e rappresentati.