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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 04/02/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, all'udienza del 04.02.2025, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia, CP_ lette le note di udienza depositate dalla parte ricorrente e dall' all'esito della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 4256/2023 R.G. Previdenza cui è “riunito” il fascicolo ATP recante il nr.
2519/2022 R.g, avente ad oggetto: giudizio di merito successivo ad atp
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Recupito Parete ed elettivamente domiciliato come in atti
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Ardolino Diodata ed CP_1 elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.07.2023, ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, comma c.p.c., la parte ricorrente, dopo aver contestato le conclusioni del ctu, dott.ssa nell'ambito del Persona_1 procedimento a.t.p. nr. 2519/2022 R.g. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e del beneficio di cui all'art.3, comma3, L.104/1992, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità dell'espletata consulenza tecnica, essendo stato riconosciuto soggetto non avente diritto alle prestazioni richieste.
Ha chiesto, pertanto, la rinnovazione delle operazioni peritali per accertare la sussistenza del requisito
Pag. 1 di 5 CP_ sanitario con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 15.09.2021, con condanna dell a corrispondere le relative provvidenze economiche, nonché i ratei. Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari da attribuirsi al pagamento al procuratore anticipatario.
Ritualmente evocato in giudizio, l' si è costituito resistendo alla domanda della quale ha chiesto CP_1 il rigetto con condanna al pagamento delle spese di lite
Disposta la trattazione scritta, letti gli atti e la perizia depositata nel giudizio a.t.p., ritenuta non necessaria la rinnovazione delle operazioni peritali alla luce della perizia depositata nel giudizio a.t.p. e delle contestazioni contenute nell'atto di opposizione, la causa viene decisa in data odierna, ai sensi dell'art. 127 ter. c.p.c., mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Preliminarmente, si osserva che, ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Nel caso di specie il deposito della ctu è stato comunicato in data 07.06.2023 e la dichiarazione è stata depositata in data 03.07.2023, per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato in data 24.07.2023 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Va, poi, rilevato che il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione. Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto. Nel caso di specie, contrariamente a quanto eccepito dall' la parte ha specificamente contestato l'elaborato CP_1 peritale per cui il ricorso non può ritenersi inammissibile.
Mel merito, la domanda è infondata e, pertanto, va rigettata.
La parte ricorrente ha contestato le conclusioni del ctu nominato nel giudizio di a.t.p. sottolineando che il quadro patologico presentato è di gravità tale da consentire la concessione dell'indennità di accompagnamento e del beneficio di cui all'art.3, comma3, L.104/1992, al riguardo però non ha fornito valide argomentazioni scientifiche di segno contrario, limitandosi a dedurre che la perizia ha sottovalutato la gravità delle proprie patologie.
Pag. 2 di 5 Tutto ciò in contrasto con la perizia svolta dal consulente tecnico in cui si valutano adeguatamente tutte le patologie da cui è affetta la parte ricorrente.
In particolare, l'opponente ha contestato la valutazione del consulente del Tribunale con riguardo all'adenocarcinoma prostatico e, facendo propria la consulenza del c.t.p. dott. ha dedotto che Persona_2
l'esame di tale patologia avrebbe dovuto comportare il riconoscimento delle prestazioni richieste.
A titolo di premessa, deve osservarsi che l'indennità di accompagnamento è una prestazione economica, erogata a domanda, a favore degli invalidi civili totali a causa di minorazioni fisiche o psichiche per i quali è stata accertata l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita, intendendosi, questi ultimi, “quelle azioni elementari che espleta quotidianamente un soggetto normale di corrispondente età che rendono il minorato, che non è in grado di compierle, bisognevole di assistenza (vestizione, nutrizione, igiene personale, espletamento dei bisogni fisiologici, spostamenti nell'ambiente domestico).
Nel caso di specie, il consulente del Tribunale, dopo un attento esame obiettivo, pur riconoscendo il ricorrente invalido al 100% in quanto affetto da “adenocarcinoma prostatico trattato con radioterapia nel 2022 ed attualmente in follow-up, allo stato senza secondarismi, in terapia ormonale;
iniziale cardiopatia ipertensiva in buon compenso funzionale e segni clinici di artrosi diffusa con modesto impegno funzionale”, non ha ritenuto il quadro patologico sufficiente ad integrare i requisiti necessari per le prestazioni sanitarie richieste.
Dall'esame obiettivo il ctu non ha riscontrato l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore né l'impossibilità di svolgere in maniera autonoma gli atti della vita quotidiana.
Lo stesso, difatti, quanto all'apparato osteo-artro muscolare ha accertato: “modesta accentuazione della cifosi dorsale (dorso curvo senile); spinalgia pressoria o percussoria alla digitopressione sul rachide lombare;
validi i movimenti del capo e del tronco;
non significative alterazioni anatomiche o limitazioni funzionali delle grandi e piccole articolazioni.
L'esaminando durante la visita si sposta aiutandosi con un bastone ma non vi sono limitazioni funzionali né sono state riferite patologie che possano giustificare franche zoppia o deficit funzionali degli arti e buono e anche il trofismo degli arti inferiori” (cfr. perizia in atti).
Tale diagnosi, è stata ulteriormente confermata nelle considerazioni medico-legali, infatti, si legge:
“non vi è nessuna patologia che impedisca all'esaminato di deambulare autonomamente e in sicurezza o di compiere, in autonomia ed in altrettanta sicurezza, i cambi posturali;
l'esaminando non presenta limitazioni neuromotorie di gravità tale da impedirgli di accudire se stesso è, cioè, in grado di lavarsi da solo, di mangiare, di prepararsi un semplice pasto, di vestirsi
e svestirsi, riordinare l'ambiente in cui vive, uscire per le piccole spese o per una passeggiata, eccetera” (cfr. perizia in atti).
Nessun rilievo significativo neanche per quanto concerne l'apparato neurologico. Invero, il consulente del Tribunale ha evidenziato che: “l'esame neurologico non mostra deficit dei nervi cranici. Non segni di lato. Buona la forza degli arti. Non disturbi dell'equilibrio. Non tremori. Non dismetrie nei movimenti. L'esame psichico, condotto con la metodica del libero colloquio, evidenzia un soggetto lucido, pronto ad evidenziare le patologie sofferte e le limitazioni funzionali presentate, che ben comprende i motivi della visita ed i risvolti economici che potrebbero derivare dalla
Pag. 3 di 5 stessa. Non significative turbe della memoria (di fissazione e di rievocazione) (tanto che dallo stesso esaminando si raccoglie
l'intera anamnesi) e dei poteri di logica e di critica;
grado culturale conforme alla scolarità conseguita ed alle esperienze lavorative. Non deflessione del tono dell'umore” (cfr. perizia in atti).
Anche, in questo caso, dall'esame obiettivo il ctu non ha accertato una minorazione fisica, psichica, di relazione o di integrazione tale da determinare svantaggio sociale o emarginazione. Infatti, nelle considerazioni medico-legali, infatti, si legge: “non è presente nessuna patologia neuro-psichiatrica che ne renda necessaria una sorveglianza più o meno continua” (cfr. perizia in atti).
Conseguentemente, il ctu ha concluso, correttamente, per il mancato riconoscimento dei requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento e del beneficio di cui all'art.3, comma3, L.104/1992.
In conclusione, alla luce delle censure sollevate dalla parte ricorrente, non si ritiene di dover rinnovare, come richiesto, la consulenza tecnica medico-legale.
La stessa è priva di qualsiasi contraddizione e può essere fatta propria dallo scrivente magistrato.
Con riferimento alla nuova documentazione medica allegata al ricorso introduttivo, si osserva che la stessa non denota un aggravamento del quadro patologico tale consentire la rinnovazione delle operazioni peritali. In particolare, il certificato del 04.04.2022 a firma del dott. è precedente rispetto Persona_3 all'accesso peritale avvenuto il 05.05.2023 e, pertanto, deve ritenersi superato dall'approfondito esame obiettivo condotto dal Consulente del Tribunale.
Infine, il certificato oncologico a firma della dott.ssa e il certificato dell Persona_4 CP_2
del 19.06.2023, hanno una funzione per lo più descrittiva e ripetitiva del quadro patologico già
[...] valutato dal ctu;
si tratta di una visita di controllo in cui le condizioni cliniche risultano essere buone ed
è previsto il rinnovo del programma terapeutico (cfr. certificato in atti).
Né ad una diversa conclusione si può giungere considerando i nuovi certificati medici depositati unitamente alle note di trattazione scritta del 04.02.2025. In particolare, il certificato del 08.08.2023 e del
26.10.2023, a firma del Dott. si basano sul medesimo quadro patologico valutato dal Persona_5 ctu e, pertanto, da tali certificati emerge solo una semplice prescrizione di farmaci da assumere e successivi controlli da effettuare.
In conclusione, alla luce delle censure sollevate dalla parte ricorrente, non si ritiene di dover rinnovare, come richiesto, la consulenza tecnica medico-legale.
La stessa è priva di qualsiasi contraddizione e può essere fatta propria dallo scrivente magistrato.
Per tutte le ragioni suesposte, l'opposizione deve essere rigettata e va dichiarato Parte_1 soggetto non avente diritto all'indennità di accompagnamento e al beneficio di cui all'art.3, comma 3, della L.104/92.
Le spese del giudizio atp e del presente giudizio di opposizione sono irripetibili atteso il deposito di rituale ed idonea dichiarazione sottoscritta ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese della ctu redatta nel procedimento a.t.p., separatamente liquidate con decreto, sono poste a
Pag. 4 di 5 CP_ carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Maria
Viola, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione respinta, così provvede:
1) rigetta il ricorso in opposizione e, per l'effetto, dichiara che non sussiste in capo a Parte_1 il requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento e del beneficio di cui all'art.3,
[...] comma3, L.104/1992;
2) dichiara irripetibili le spese del giudizio atp e del giudizio di opposizione;
CP_
3) pone le spese della ctu, separatamente liquidate con decreto, a carico dell'
SI COMUNICHI.
Nola, 04.02.2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
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