Art. 6.
Dalla data di accoglimento della domanda di cui all'articolo 2 e fino al trasferimento dell'alloggio in proprieta' del richiedente, quest'ultimo e' tenuto a corrispondere mensilmente al comune di Firenze il canone minimo di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 8 agosto 1977, n. 513 . E' tenuto inoltre a corrispondere le spese condominiali e quant'altro previsto dalle vigenti disposizioni.
In caso di inadempimento degli obblighi di cui al precedente comma, e previa diffida a provvedere da parte del sindaco del comune di Firenze nei termini contestualmente assegnati, l'atto di accoglimento della domanda perde la propria efficacia. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 4, ultimo comma.
Dalla data di accoglimento della domanda di cui all'articolo 2 e fino al trasferimento dell'alloggio in proprieta' del richiedente, quest'ultimo e' tenuto a corrispondere mensilmente al comune di Firenze il canone minimo di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 8 agosto 1977, n. 513 . E' tenuto inoltre a corrispondere le spese condominiali e quant'altro previsto dalle vigenti disposizioni.
In caso di inadempimento degli obblighi di cui al precedente comma, e previa diffida a provvedere da parte del sindaco del comune di Firenze nei termini contestualmente assegnati, l'atto di accoglimento della domanda perde la propria efficacia. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 4, ultimo comma.