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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 17286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17286 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DODICESIMA CIVILE
in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 7912 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, riservata in decisione con provvedimento del 23.05.2025, vertente tra:
l' Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Corrado Bartolotta giusta procura in atti;
- appellante -
E la Controparte_1
elettivamente domiciliata in Roma, in via Carlo Poma n. 4, presso lo studio dell'avv. Paolo Gelli, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- appellata-
E
; Controparte_2
- appellato contumace -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace n. 15134/2020 – domanda di risarcimento dei danni derivanti da sinistro stradale.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 22 maggio 2025 pagina 1 di 5
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La ha proposto appello avverso la sentenza Parte_2 del Giudice di Pace di Roma n. 15134/2020, con la quale sono state rigettate le domande avanzate dalla società, nella qualità di cessionaria del credito vantato da nei confronti della Controparte_3 CP_1
e di , al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti per effetto del sinistro
[...] Controparte_2 verificatosi il 17.07.2017, in via della Giustiniana a Roma, dove il veicolo Mercedes Classe A targato
FH773RA, condotto dal proprietario, veniva attinto dal veicolo Volkswagen Passat Controparte_3 targato CK536EA, condotto dal proprietario , il quale provenendo da via Concesio Controparte_2 impegnava l'intersezione con via della Giustiniana senza concedere la dovuta precedenza al veicolo in transito.
Il giudice di prime cure, ritenendo non superata la presunzione disciplinata dall'art. 2054 comma secondo c.c., rigettava le domande proposte dall'attrice.
Avverso tale statuizione ha proposto gravame l' Parte_2 rilevando l'erroneità della sentenza di prime cure per non aver adeguatamente valutato le prove offerte, costituite dal modulo di constatazione amichevole del sinistro, sottoscritto dai conducenti dei veicoli coinvolti, e dalle dichiarazioni rese dal teste escusso, , elementi istruttori dai quali Testimone_1 emergerebbe l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Volkswagen Passat nella causazione del sinistro.
L'appellante ha quindi chiesto la condanna dell'assicurazione al risarcimento di tutti i danni subiti da nella misura accertata dal CTU nel corso del giudizio di prime cure, oltre al rimborso Controparte_3 delle spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale, per la consulenza tecnica di parte e per la CTU.
La ha chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato, avendo il primo giudice Controparte_1 correttamente ritenuto non provato il nesso di casualità tra il danno asseritamente subito da CP_3
e la dinamica dell'incidente.
[...]
è rimasto contumace nel giudizio di appello. Controparte_2
2. L'appello deve essere dichiarato inammissibile
Non risulta infatti depositata in atti copia della sentenza impugnata, nonostante la stessa risulti indicata, nell'indice degli allegati, in calce all'atto di citazione, con il numero 1.
La costituzione dell' nel giudizio di appello si è Parte_2
pagina 2 di 5 perfezionata con modalità telematica;
dall'esame del fascicolo telematico emerge che gli allegati non sono stati numerati e, in ogni caso, nessuno di essi è costituto dalla sentenza impugnata, che non risulta depositata neppure dall'assicurazione.
Tale omissione di per sé non è idonea ad incidere sulla procedibilità del gravame, alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, per la quale: “Il deposito della sentenza impugnata non è più richiesto a pena di inammissibilità o di improcedibilità dell'appello, in seguito alla modifica dell'art. 347, comma 2, c.p.c. disposta dalla l. n. 353 del 1990, che non lo considera come adempimento formale indispensabile alla rituale costituzione in giudizio” (Cass. n. 24461/2020).
La mancanza in atti della sentenza impugnata non comporta la declaratoria d'improcedibilità dell'appello, non essendo questa prevista dall'art. 347 c.p.c., sicché al giudice non è preclusa la decisione di merito ove il contenuto della sentenza impugnata sia desumibile in modo non equivoco dall'atto di appello (Cass. n. 12751/2021). Se dunque la sentenza appellata non è stata prodotta, ma il giudice è comunque in condizione di individuare con sicurezza il suo contenuto, perché risultante dagli atti di causa, e di rapportare ad esso le censure spiegate con l'atto d'appello, egli deve comunque pronunciare in proposito. Se, viceversa, la mancata produzione della sentenza appellata impedisce il raffronto tra i motivi d'appello e le rationes decidendi ivi contenute, la conseguenza sarà quella dell'inammissibilità dell'impugnazione poiché aspecifica.
La Corte di Cassazione ha quindi chiarito che è imposta: “al giudice di appello l'emissione di una decisione di merito, ove questa sia possibile sulla base degli atti, ovvero, se il contenuto della sentenza impugnata non sia desumibile in modo inequivoco dall'atto di appello, di una decisione di inammissibilità per carenza degli elementi essenziali di tale atto e, segnatamente, della specificità dei motivi sotto il profilo della loro pertinenza alle rationes decidendi” (Cass. n. 23713/2016; Cass. n.
27536/2013; Cass. n. 27536/2013; Cass. n. 238/2010).
Nella specie, le parti hanno descritto in maniera diversa il contenuto della sentenza impugnata.
L'appellante ha infatti dedotto che il giudice di prime cure avrebbe rigettato le domande proposte, facendo erronea applicazione, con riferimento alla dinamica del sinistro, della presunzione disciplinata dall'art. 2054 comma secondo c.c.
In riforma della sentenza impugnata, l'appellante ha quindi chiesto accertarsi l'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro e la condanna dell'assicurazione al risarcimento dei Controparte_3 danni subiti, da quantificarsi sulla base delle risultanze della CTU.
Premesso che non è chiaro come l'applicazione della presunzione disciplinata dall'art. 2054 comma secondo c.c. abbia determinato il rigetto integrale delle domande proposte, in difetto di prova del pagamento di qualsiasi somma da parte dell'assicurazione, a titolo di risarcimento del danno, va pagina 3 di 5 evidenziato che la ha ricostruito in maniera diversa il contenuto della sentenza di prime Controparte_1 cure. Secondo la prospettazione difensiva dell'assicurazione, infatti, il giudice di prime cure avrebbe ritenuto non accertato il nesso eziologico tra i danni subiti dal veicolo Mercedes Classe A targato
FH773RA e il sinistro.
Il Giudice di Pace, secondo le deduzioni difensive della avrebbe disatteso le risultanze Controparte_1 della CTU tecnica, stante l'assoluta incompatibilità (e in ogni caso stante la mancanza di prova della compatibilità) altimetrica tra i danni accertati sul veicolo di proprietà di e quelli Controparte_3 raffigurati sul veicolo del convenuto.
Le significative divergenze che emergono dalle prospettazioni difensive delle parti in ordine al contenuto stesso della sentenza impugnata precludono un esame nel merito del gravame, che deve essere dichiarato inammissibile.
È evidente infatti, nella specie, la carenza di prova in ordine alla pertinenza dei motivi di gravame rispetto alle rationes decidendi sottese alla sentenza gravata, considerato che, ove fosse corretta la deduzione difensiva dell'assicurazione, per la quale il giudice di prime cure avrebbe ritenuto non accertato il nesso eziologico tra i danni subiti dal veicolo Mercedes Classe A targato FH773RA e il sinistro, l'omessa specifica impugnazione di tale statuizione e il suo conseguente passaggio in giudicato, renderebbe irrilevante in base al principio della ragione più liquida l'esame della contestazione relativa all'accertamento della dinamica del sinistro.
In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello deve essere dichiarato inammissibile.
3. La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche trattate e detratta la fase istruttoria in quanto non svolta, segue la soccombenza dell'appellante.
Le spese processuali devono invece essere dichiarate irripetibili nei confronti di Controparte_2 attesa la contumacia.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del disposto di cui all'articolo 13, comma 1 quater, del T.U.
30 maggio 2002 n. 115 in materia di spese di giustizia.
PQM
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'
[...] avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 15134/2020, ogni Parte_2 diversa istanza eccezione, deduzione, disattesa così provvede: pagina 4 di 5 dichiara inammissibile l'appello; condanna l'appellante al rimborso delle spese processuali nei confronti della liquidate Controparte_1 in euro 900,00 per compensi oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;
si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del disposto di cui all'articolo 13, comma
1 quater, del T.U. 30 maggio 2002 n. 115 in materia di spese di giustizia.
Roma, 10.12.2025 Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
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