Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 17/06/2025, n. 856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 856 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere relatore
Dott. Cesare Marziali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 327/2024RG vertente tra p. IVA: ATU49846804), con sede in Endach Parte_1
30, 6330 Kufstein (Austria), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Davide Dalla Francesca (c.f. ) e Andrea C.F._1
Salesi (c.f. con domicilio eletto presso il loro Studio in Via degli Orombelli C.F._2
n. 7, 20131 Milano;
-parte TE
e
(Socio Unico Direzione e coordinamento: Controparte_1 Controparte_2
C.F. ), in persona del Vicepresidente del Consiglio di
[...] P.IVA_1
Amministrazione Dott.ssa corrente in 61025 - Montelabbate (PU), Via Risara Controparte_3
nn. 60/70-74/78, C.F. iscritta al Registro delle imprese di Pesaro al n. , P.IVA_2 P.IVA_2 capitale sociale € 10.000.000,00 i.v., rappresentata e difesa dall'Avv. Piero Bassi (C.F.
; PEC del Foro di Pesaro e dall'Avv. C.F._3 Email_1
Maurizio Barbieri (C.F. ; PEC . C.F._4 Email_2 [...]
del Foro di Ancona, elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo Email_3
in 60121 - Ancona, Piazza del Plebiscito n. 55;
-parte appellata e
legale in Pesaro (Pu) in Via G. Branca n. 116 (61121), in persona dell'amministratore unico e del legale rappresentante (C.F.: ) rappresentata e difesa Controparte_5 C.F._5 dall'Avv. Federico Gori (C.F.: del Foro di Pesaro ed elettivamente C.F._6
domiciliata in Pesaro (Pu) in Piazza Lazzarini n. 35 (61121) (Pec:
Fax: 0721/395566); Email_4
-parte appellata
Conclusioni delle parti: come da memoria di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015.
2.La richiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo per la somma Parte_1 di € 7.700,00 oltre spese e competenze nei confronti di adducendo di aver provveduto CP_1 ad effettuare il trasporto di merci in favore di quest'ultima.
Il decreto ingiuntivo di cui sopra, individuato dal n. 538/2021 emesso dal Tribunale di Pesaro in data 8.7.21 e notificato in pari data, riportante l'ingiunzione al pagamento di € 7.700,00 oltre spese e competenze veniva ritualmente opposto dall'ingiunta Scavolini S.p.A., la quale deduceva: -
l'inammissibilità della domanda in quanto non rientrante l'ingiungente tra i soggetti ammessi all'azione diretta nei confronti del soggetto che ha commissionato il trasporto come previsto dal
Dlgs. 286/2005; - e comunque eccepiva la prescrizione del diritto avanzato in via monitoria. -
Eccepiva inoltre, via preliminare, la nullità della procura rilasciata dall'opponente in ricorso.
Assegnato all'opponente termine per procedere alla sanatoria dei vizi della procura e sanati gli stessi, nonché rigettata l'istanza di provvisoria esecutività del decreto opposto, veniva ammessa la chiamata del terzo che affermava di trovarsi in dichiarato Concordato Controparte_4
Preventivo ex art. 186 bis L.F. come da documentazione che depositava. Affermava altresì di aver commissionato il servizio di trasporto al vettore che a sua volta Controparte_6
sub-commissionava il servizio di trasporto ai subvettori e Controparte_7 [...]
. CP_8 La causa veniva assunta in decisione senza ulteriore istruttoria.
3.Con la sentenza impugnata il Tribunale motivava e decideva come segue
“Deve osservarsi che intende agire ex art. 7 ter Dlgs Controparte_9
286/2005 affermandosi esecutrice dei trasporti effettuati nell'interesse del committente CP_1
Deve allora ulteriormente osservarsi che il vettore che ha svolto un trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o con il mittente mandante della consegna, ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti gli ordinanti il trasporto, che rimangono obbligati in solido per le sole prestazioni ricevute e per la quota di corrispettivo pattuita, salva la rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale.
Come per altro rilevato in altre decisioni in merito, si ritiene che la norma sopra citata intenda tutelare i soli trasportatori che abbiano concretamente attuato il trasporto e non anche coloro che ne abbiano semplicemente disposto la subvezione e la cui posizione e quella di mero soggetto interposto.
L'aspetto appare con evidenza allorché si ponga mente al fatto che, la norma richiede, espressamente, che la titolarità dello specifico diritto all'azione diretta ingeneri dall'aver “svolto un servizio di trasporto” il quale, anche in ragione delle definizioni di cui all'art 2 stesso Dlgs, non può che essere l'effettivo trasportatore, ponendosi ogni soggetto intermedio quale mero ulteriore committente.
I vettori intermedi, quindi, possono solo rivalersi nei confronti della propria controparte contrattuale diretta.
L'attrice in monitorio non nega di aver dato vita a rapporti di subvezione tanto che eccepisce la surrogazione nei diritti dei sub vettori finali avendo provveduto al loro pagamento.
Deve tuttavia qui osservarsi che non può neppure darsi luogo alla ipotesi di surrogazione nel senso inteso da parte attrice in monitorio, giacché, l'aver soddisfatto le pretese dei trasportatori effettivi, che evidentemente hanno richiesto il pagamento in regresso e non ex art 7ter Dlgs 286/2005, non consente alla opposta di pervenire al trasferimento di un diritto di credito in via diretta che, per previsione normativa, è connaturato ad una posizione soggettiva specifica e caratterizzante, come appunto quella riservata al subvettore che abbia materialmente eseguito il trasporto, rimanendo semmai, essa opposta, legittimata alla richiesta in regresso. L'aver assolto il proprio rapporto con i subvettori finali non consente quindi la surroga del diritto di agire ex art 7ter trattandosi di diritto riservato a coloro i quali versino in una specifica condizione soggettiva.
L'opposizione viene pertanto accolta e revocato il decreto opposto.
Spese a carico della opposta ed in favore della opponente.
Compensa integralmente le ulteriori diverse posizioni.
P.Q.M.
il Tribunale di Pesaro, in composizione monocratica, provvedendo sul giudizio introdotto da
, per le motivazioni tutte sovra espresse, così decide CP_1
1) accoglie l'opposizione e revoca il decreto opposto n. 538/2021 emesso dal Tribunale di Pesaro in data 8.7.21 e notificato in pari data
2) condanna alle spese di giudizio che si liquidano in Controparte_9 favore di in € 2.540,00 oltre 15% spese generali forfettarie ed oltre cassa CP_1
previdenziale ed iva come per legge
3) compensa integralmente le spese di giudizio tra le altre parti”.
4.Il primo motivo di appello, con cui si deduce l'erroneità dell'affermazione del Tribunale secondo cui l'art. 7ter d.lgs. 286/2005 limita il proprio ambito di applicazione al solo soggetto che ha materialmente effettuato il trasporto, è infondato.
5.La Corte di Appello di Ancona nella sentenza n. 817/2024 ha già chiarito quanto segue:
“E' noto che l'art. 7ter del d. lgs n. 286/2005: prevede un'eccezionale azione diretta nei confronti di soggetto diverso dalla propria controparte contrattuale in funzione di tutela del contraente ritenuto in concreto più debole;
tende a garantire la parte che ha impiegato il lavoro proprio o dei propri dipendenti e utilizzato i propri mezzi al fine di garantire l'esecuzione della prestazione, sostenendo i relativi oneri per portare a concreto compimento l'incarico ricevuto. La ratio di tale disposizione è quella sottostante ad ogni obbligazione solidale passiva cioè quella di rafforzare la posizione del creditore consentendogli di agire per l'adempimento dell'intero nei confronti di uno qualsiasi dei più coobbligati. Il sub-vettore in tal modo può agire per ottenere il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti i soggetti che hanno ordinato il trasporto, i quali sono tenuti in solido all'adempimento dell'obbligazione (nei limiti delle sole prestazioni ricevute).
10.L'eccezionale attribuzione di una atecnica forma di garanzia a favore del sub-vettore impone tuttavia che quest'ultimo, per vedere accolta la propria domanda nei confronti del committente (oltre che alla propria controparte contrattuale/vettore principale), debba provare l'esistenza : del contratto di trasporto con il proprio ordinante/vettore principale con indicazione del prezzo concordato, degli ordini di trasporto, delle fatture e dei documenti di trasporto sottoscritti dal vettore e/o dal destinatario da cui risulti la derivazione contrattuale. L'esistenza, l'oggetto e l'esecuzione dell'incarico ricevuto dal vettore principale (concernente le prestazioni di trasporto commissionate da parte del committente nei confronti del quale si propone la domanda) costituiscono fatti costitutivi della pretesa. In tal modo il sub-vettore che agisce ex art. 7ter del d. lgs n. 286/2005 deve provare l'esistenza del rapporto con il vettore principale, l'esatta natura e consistenza delle prestazioni e il loro svolgimento nonché il corrispettivo a riguardo pattuito. Tali sono gli elementi costitutivi della domanda”.
6.Dunque legittimato ad avvalersi dell'azione speciale è solo il vettore finale che ha effettivamente svolto il rapporto come si desume anche da Cost. n. 93/2020:
“(…)la disposizione censurata, relativa alla stessa «materia» sulla quale incide l'atto con forza di legge da convertire, cioè il trasporto, prevede un intervento a favore delle imprese di autotrasporto
(in particolare dei vettori finali, nell'ambito del trasporto di merci su strada), e perciò condivide con il decreto-legge originario la "comune natura" (sentenza n. 251 del 2014) di misura finalizzata alla risoluzione di una situazione di crisi, sicché, sia dal punto di vista oggettivo o materiale, sia dal punto di vista funzionale e finalistico, deve essere esclusa l'evidente o manifesta mancanza di un nesso di interrelazione tra le disposizioni incorporate nella legge di conversione e quelle dell'originario decreto-legge”;
7.Si richiama la giurisprudenza di merito menzionata dalla difesa della e si riporta, a CP_1
conferma dell'orientamento, App Bolzano n. 187/2021:
“Quanto alla scarna disciplina normativa dettata dall'art.7 ter del D.lgs. 286/2005, va osservato che la giurisprudenza di merito è stata chiamata ad individuarne gli elementi caratterizzanti inespressi con molteplici interventi.
In particolare, ai fini del fruttuoso esperimento dell'azione è stato ritenuto necessario (e sufficiente), che il sub-vettore fornisca prova:
1) dell'incarico da parte del committente al vettore principale;
2) dell'affidamento da parte di quest'ultimo del medesimo incarico o parte di esso;
3) del proprio credito nei confronti del vettore;
4) delle prestazioni imputabili al committente nell'ambito del credito vantato verso il vettore;
5) dell'effettiva esecuzione del trasporto.
L'azione in parola è ritenuta esperibile anche nel caso in cui tra il sub-vettore che promuove il giudizio e il committente nei confronti del quale le domande sono proposte si siano inseriti, oltre a quello tra mittente e vettore principale, ulteriori rapporti contrattuali tra quest'ultimo e ulteriori sub-vettori, in una concatenazione di contratti nella quale l'attore ex art. 7 ter D.Lgs. 286/2005 è parte del contratto più ''a valle'' e materiale esecutore del trasporto. A conferma della vocazione di tutela del soggetto più debole della filiera del trasporto, la norma introdotta dal d.l. n. 103/2010 ha espressamente previsto la possibilità, per il vettore che ha effettuato il trasporto, di agire nei confronti di uno qualsiasi dei soggetti che lo hanno ordinato, risalendo ''tutti gli anelli della catena fino al mittente originario'' (Trib. Novara, 23.3.2018)”.
Il primo motivo di gravame è dunque disatteso.
8.Va di seguito esaminato il secondo motivo di appello con cui si censura la pronuncia di primo grado per aver escluso il diritto della quale surrogataria dei vettori effettivi ad ottenere CP_9 il pagamento da parte della (“Fermo quanto sopra espresse, la intende CP_1 CP_9
impugnare la sentenza del Tribunale di Pesaro anche nel punto in cui non ha riconosciuto in capo alla – in virtù della surroga nei diritti dei soggetti che hanno materialmente effettuato i CP_9 trasporti – il diritto di ottenere il pagamento da parte della (…)Si chiede che l'Ecc.ma CP_1
Corte riconosca l'erroneità delle affermazioni del Tribunale sopra riportate ed accerti che la
, a fronte del pagamento in favore dei soggetti che hanno materialmente effettuato i CP_9
trasporti di cui è causa ed in applicazione dell'art. 1203, comma 1, n. 3), c.c., si è surrogata nei diritti di detti vettori, ivi compreso quello di ottenere il pagamento da parte del committente dei trasporti ”).
Il motivo è infondato.
9.L'TE, nel pagare il corrispettivo ai trasportatori finali, ha adempiuto una obbligazione contrattuale, diretta, propria, derivante dal rapporto di subtrasporto con i trasportatori effettivi.
Pertanto, non trova applicazione la disciplina della surroga ex art. 1203, 1° comma, n. 3.
10.La disciplina di cui all'art. 7 ter cit. consente solo la rivalsa dei vari soggetti coinvolti nei confronti della propria controparte contrattuale e nella fattispecie non esiste un rapporto contrattuale diretto tra l'TE (che non è la trasportatrice finale) e la CP_1 11.In altri termini:
• l'invocata surroga (ex art. 1203 n.3 c.c.) richiede che il soggetto che paga non sia debitore principale ma obbligato con altri o per altri e che abbia interesse a pagare;
• nella presente fattispecie l'TE era debitrice diretta dei trasportatori finali in forza di obbligazione contrattuale;
• l'TE ha pagato il proprio debito in adempimento dell'obbligazione contrattuale che le imponeva di corrispondere ai trasportatori effettivi/finali il prezzo del sub-trasporto;
• l'TE non ha pagato un debito altrui;
• non si è verificata una concreta situazione di solidarietà ex art. 7 ter cit. perché la parte tutelata da tale norma (i trasportatori finali) non risulta che abbia utilizzato tale strumento limitandosi a ricevere il corrispettivo dovuto dalla propria parte contrattuale;
• l'TE si è trovata esposta all'inadempimento della propria subappaltante ed ha azione solo contro di essa.
12.L'appello è respinto.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo (quelle della sono da distrarsi in favore del procuratore Avv. Federico Gori dichiaratosi Controparte_4
antistatario).
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'TE dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnativa, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
PQM
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA definitivamente pronunziando , ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:
1-respinge l'appello;
2-condanna l'TE a rifondere alla le spese del presente grado di giudizio CP_1
liquidate in euro 5809,00 per compensi professionali oltre magg. spese forfett., cap e iva come per legge;
3-condanna l'TE alle spese del presente grado di giudizio nei confronti della
[...]
liquidate in euro 4000,00 per compensi professionali oltre magg. spese forfett., cap CP_4
e iva come per legge da distrarsi in favore dell'Avv. Federico Gori dichiaratosi antistatario;
4-ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'TE dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello in data 10 giugno 2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele Marcelli
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. Pier Giorgio Palestini