Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 25/02/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
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N. 662/2022 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Gorizia – Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Riccardo Merluzzi - Presidente -
2) Dott.ssa Laura Di Lauro - Giudice -
3) Dott.ssa Francesca Di Donato - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 662 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: divorzio giudiziale vertente
TRA
c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
BANDELLI ROBERTA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Gorizia al
Corso Del Popolo n. 4, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
c.f. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“1) Affidare i figli minori e alle cure esclusive della madre, con loro collocazione Per_1 Per_2 presso la sua residenza;
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2) Disporre che il sig. corrisponda alla sig.ra l'importo di Controparte_1 Parte_1
€ 400,00 mensili (€ 200,00 ciascuno) o il diverso importo, maggiore o minore che risulterà di giustizia, quale contributo al mantenimento dei figli e da versare entro e non oltre Per_1 Per_2 il giorno 15 di ogni mese, in via anticipata e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come dal Protocollo d'Intesa tra Magistrati ed Avvocati sulle spese straordinarie relative alla prole, dell'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia,
Sezione Territoriale di Gorizia dd. 01/06/2016 prot. n. 720/2016.;
3) Autorizzare i coniugi al rilascio e al rinnovo dei documenti necessari per l'espatrio, anche in favore dei figli minori;
4) Condannare al rimborso di tutte le spese del giudizio.” Controparte_1
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.7.2022, chiedeva, per le ragioni indicate Parte_1
nell'atto introduttivo, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , sulla premessa dell'intervenuta separazione giudiziale Controparte_1
dal coniuge pronunciata dal Tribunale di Gorizia con decreto omologato in data 26.5.2015.
Quanto alle statuizioni accessorie, parte ricorrente chiedeva l'affido esclusivo dei figli minori, nata a [...] il [...] e , nato a [...] il [...], la Per_1 Per_2
previsione di un assegno di mantenimento, a carico del resistente e in favore dei figli, pari a complessivi € 400,00 mensili, rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al contributo per le spese straordinarie nella misura del 50%.
In sede di comparizione personale dinanzi al Presidente del Tribunale avvenuta all'udienza del 20.9.2022, il coniuge ricorrente ribadiva la domanda, mentre parte resistente non si costituiva. Il Presidente, in esito alla audizione personale di parte ricorrente, dato atto dell'impossibilità del tentativo di conciliazione, confermava le condizioni stabilite in sede di separazione consensuale con decreto di omologa del 26 maggio 2015 dal Tribunale di Gorizia. Quindi ha rimesso le parti davanti al giudice istruttore per l'udienza del 25.1.2023.
Con istanza ex art. 709 ter, comma 4 c.p.c. parte ricorrente chiedeva disporsi, in modifica dell'ordinanza presidenziale, l'affido esclusivo dei minori stante l'impossibilità per il figlio di intraprendere un necessario percorso psicologico in assenza del consenso Per_2
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paterno, oltre che per problematiche di gestione attinenti ad entrambi i minori, considerato che da circa quattro anni il resistente non vedeva né sentiva i figli, non versando loro alcun mantenimento.
Il G.I. in sede di prima udienza, tenutasi in data 25.1.2023, dato atto del mancato perfezionamento della notifica del provvedimento presidenziale nei confronti di parte resistente, rinviava per consentire la rinotifica all'udienza del 23 marzo 2023.
In tale sede, verificata l'integrità del contraddittorio, parte ricorrente reiterava la predetta richiesta di modifica dell'ordinanza presidenziale chiedendo, altresì, la pronuncia sullo status e la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c..
La causa, attesa la richiesta pronuncia sullo status, veniva rimessa al Collegio per la decisione, insieme alle altre domande, il quale con provvedimento dell'11.5.2023, previa dichiarazione di contumacia di , pronunciava la cessazione degli Controparte_1
effetti civili del matrimonio tra le parti e con ordinanza di rimessione sul ruolo modificava parzialmente il provvedimento presidenziale adottato in data 20 settembre 2022 affidando i figli minori e in via esclusiva alla madre , stante Per_1 Per_2 Parte_1
l'irreperibilità del resistente, concedendo i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c..
All'esito del deposito delle memorie da parte ricorrente in G.I disponeva d'ufficio ex art. 213 c.p.c. l'acquisizione di informazione da parte dell' territorialmente competente CP_2
in ordine alla posizione lavorativa, contributiva e all'eventuale percezione di emolumenti o sussidi del . Controparte_1
Ciò detto, acquisita la documentazione da parte dell' il giudice istruttore rinviava CP_2
la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza dell'11.7.2024, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, sulle conclusioni della parte ricorrente, la causa era rimessa al Collegio per la decisione, con i termini ex art. 190 c.p.c. previa trasmissione al Pm per le determinazioni di competenza.
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Sul punto il Tribunale si è già pronunciato con provvedimento adottato in data 11.5.2023, residuando le questioni relative all'affidamento, al collocamento e al mantenimento dei figli minori.
Sul regime di affidamento dei figli minorenni, sulla loro collocazione abitativa e sul diritto di visita del genitore non convivente
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Con provvedimento collegiale dell'11.5.2023 il Tribunale disponeva in via provvisoria l'affido esclusivo di e alla madre così pronunciando: Per_1 Per_2 Parte_1
“Ebbene, sulla base degli elementi emergenti dagli atti, il Tribunale ritiene di modificare il regime di affidamento dei figli minori e da condiviso a esclusivo, militando a sostegno di tale Per_1 Per_2 decisione il disinteresse dimostrato dal nei confronti dei bambini;
il infatti, CP_1 CP_1 risulta irreperibile, come evidenziato dalle rituali notifiche effettuate nei suoi confronti ai sensi dell'art. 143 c.p.c.. Pertanto, il regime di affidamento condiviso appare contrario all'interesse dei minori, potendo comportare una paralisi nella loro gestione da parte della signora ”. Pt_1
Ebbene, deve confermarsi quanto già disposto con il predetto provvedimento atteso che non vi è stato un mutamento delle circostanze che possa oggi portare il Tribunale a ritenere l'affido condiviso conforme agli interessi dei minori.
Invero, è nota la pacifica la preferenza accordata dal legislatore all'affidamento condiviso, regime dal quale il giudice potrà discostarsi, al limite giungendo ad una decisione favorevole all'affidamento esclusivo ad uno dei genitori, soltanto qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
Ne consegue che al giudice è imposto di valutare, a contrario, sulla premessa della preferenza accordata dal legislatore all'affidamento condiviso, se nel caso oggetto del suo esame sussistano circostanze tali da far ritenere contrario all'interesse del minore il regime di affidamento condiviso. E, infatti, “il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore” (art. 337 quater, co. 1, c.c.).
Orbene, sulla base degli elementi emergenti dagli atti, il Tribunale ritiene che il resistente si sia mostrato del tutto indifferente alle sorti dei figli e che, pertanto, il regime di affidamento condiviso appaia contrario all'interesse dei minori. Tanto è in particolare desumibile da quanto già evidenziato in sede di provvedimento provvisorio. In particolare, il risulta irreperibile, seppur ritualmente citato non si è costituito e CP_1
risulta non vedere e sentire i figli da anni, non provvedendo ad alcun sostegno economico.
Peraltro, il contegno processuale del conferma il manifestato disinteresse attesa CP_1 la non costituzione in giudizio, nonostante la ritualità della notifica.
Appare evidente, quindi, che il resistente si è disinteressato dei figli, sia sul piano morale che su quello materiale, lasciandoli alle cure della madre. Pertanto, si giustifica
(cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 26587 del 17/12/2009 e successive conformi, in ordine alla
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violazione degli obblighi di assistenza e cura valorizzabile dal giudice di merito per la decisione in ordine al regime di affidamento) la previsione dell'affidamento esclusivo dei minori alla madre, con collocazione abitativa presso quest'ultima, con esercizio sia per le questioni di ordinaria amministrazione che per quelle di straordinaria amministrazione, tenuto conto delle esigenze di cura dei minori e . Per_1 Per_2
Quanto al regime di visite del padre, ritiene il Tribunale che, allo stato, stante quanto sopra rappresentato non possa essere previsto un calendario di visite padre figli.
Va pertanto disposto che il padre potrà incontrare i figli soltanto dopo la concreta e seria manifestazione di interesse – da indirizzare ai Servizi Sociali competenti per territorio – ad instaurare con gli stessi una relazione affettiva significativa e tenuto conto della volontà dei minori.
Sul punto, i Servizi Sociali, allorquando tale manifestazione di interesse dovesse intervenire, avranno cura di predisporre un percorso di rafforzamento delle capacità genitoriali del resistente, soltanto all'esito del quale, nel caso in cui non emergessero criticità, potrà essere attivato un regime di incontri nelle modalità ritenute opportune, secondo il calendario di incontri che gli stessi Servizi Sociali disporranno.
Sull'obbligo di mantenimento dei figli minorenni e sull'obbligo di contribuzione alle spese straordinarie
Va, senz'altro, riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento dei figli.
Pertanto, la madre, convivendo con i figli, provvederà direttamente al loro sostentamento, mentre va posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere un assegno periodico per il mantenimento.
Ai fini della quantificazione dell'assegno va considerata, in primo luogo, l'età dei figli,
nata a [...] il [...] e , nato a [...] il [...] ed i relativi Per_1 Per_2 impegni di studio, di vita e di relazione degli stessi che hanno determinato un inevitabile, quanto notorio, incremento delle loro esigenze rispetto all'epoca della separazione, avvenuta nell'anno 2015 e, dunque, delle spese per il loro mantenimento.
In secondo luogo, i tempi di permanenza dei figli presso il genitore non convivente, considerato il regime di visite previsto, appaiono non valutabili, così come la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dal padre.
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Infine, quanto alla condizione reddituale del resistente, va detto che lo stesso, non costituendosi in giudizio, non ha offerto al Tribunale dati reddituali aggiornati all'attualità. Tuttavia, a seguito, dell'acquisizione della documentazione richiesta ex art
213 c.p.c. da parte dell' è emerso che il ha sempre svolto attività CP_2 CP_1
lavorativa, salvo un breve periodo di percezione della SP (anni 2017 – 2018).
Pertanto, alla luce di quanto esposto, considerata l'età dei minori e l'incremento delle loro esigenze, l'assenza di tempi di permanenza presso il padre, tenuto conto della piena capacità del resistente di produrre reddito, seppur appare sussistere una contrazione delle disponibilità stipendiale del rispetto all'epoca della separazione, si ritiene CP_1
congruo stabilire a carico del resistente un assegno di euro 400,00 (euro 200,00 in ragione di ciascun figlio) confermando le pattuizioni stabilite in sede di separazione. Tale assegno dovrà essere versato alla entro il giorno 5 di ciascun mese e che andrà Pt_1
annualmente rivalutato secondo indici ISTAT FOI.
Va, altresì, prevista la partecipazione di , nella misura del 50%, alle Controparte_1 spese straordinarie, in applicazione del Protocollo in uso al Tribunale di Gorizia.
Sulle spese del giudizio
Venendo infine al governo delle spese processuali vista l'assenza di opposizione di alla richiesta di divorzio le stesse vanno compensate nella misura del Controparte_1
50% ponendo il residuo 50% a carico di parte resistente. Tali spese sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore indeterminato o indeterminabile della controversia in cui è stata espletata l'attività difensiva, sulla base di quelli medi relativi allo scaglione di riferimento-valore della causa tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00 di cui ai D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/22, per tutte le fasi del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Gorizia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) dispone l'affidamento esclusivo dei figli minorenni e alla madre, con Per_1 Per_2
collocazione abitativa presso la stessa ed esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale da parte di , sia per le questioni di ordinaria Parte_1
amministrazione sia per quelle di straordinaria amministrazione;
2) dispone che il padre potrà incontrare e tenere con sé i figli soltanto alle condizioni di cui alla parte motiva;
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3) Dispone che versi a , quale contributo per il Controparte_1 Parte_1
mantenimento dei figli minorenni e , un assegno di euro 400,00 Per_1 Per_2
mensili (euro 200,00 per ciascun figlio) da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese, somma annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT;
4) Pone a carico di l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, Controparte_1
alle spese straordinarie in applicazione del Protocollo in uso al Tribunale di Gorizia;
5) Compensa le spese di lite nella misura del 50% e condanna al Controparte_1
pagamento del residuo 50%, in favore di che liquida in complessivi Parte_1 euro 2.636,50 di cui euro 98,00 per esborsi ed euro 2.538,50 per compensi, oltre Iva se dovuta, Cpa e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso)
Così deciso in camera di consiglio del 23.1.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Di Donato
Il Presidente
Dott. Riccardo Merluzzi
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