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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/11/2025, n. 15470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15470 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8453/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile
in persona del giudice onorario Maria Gabriella Zimpo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8453 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Simona Parte_1 C.F._1
LL (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in C.F._2
Roma alla via Riccardo Grazioli Lante n. 76, giusta procura alle liti depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione
-parte opponente-
e
(già , C.F. e P. IVA con sede legale in Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
Torino, 10137, Corso Orbassano n. 367, Capitale Sociale € 700.000.000 i.v., Società a socio unico, iscritta all'Albo delle banche al n. 5764, quale Capogruppo del Gruppo Bancario - CP_1 iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari Cod. ABI 3445, numero di iscrizione RUI D000164561, in persona dell'Amministratore Delegato Sig. in virtù dei poteri conferitigli dal Parte_2
Consiglio di Amministrazione con delibera del 25.03.2020, depositata al Registro delle Imprese di Torino, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Biondi (C.F. ed C.F._3 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Via di Ripetta n. 121, giusta procura notarile del 30.09.2020, rilasciata dinanzi il Dott. Notaio in Torino, rep. n. 120.513, Persona_1
Racc. n. 21954, allegata alla comparsa di risposta
-parte opposta-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 19235/2023 – contratto di finanziamento.
Conclusioni: come in atti.
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio avanti Parte_1 all'intestato Tribunale la , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 19235/2023, N.R.G. 52611/2023, emesso dal Tribunale di Roma in data 20/12/2023, con cui gli era stato intimato il pagamento in favore della controparte della somma di Euro 27.263,67, oltre interessi e spese del procedimento, in virtù del contratto di finanziamento n. 5000241609 stipulato tra la e l'odierno opposto. Parte_1
Parte opponente contestava l'inesigibilità del credito vantato da parte opposta, stante l'asserita mancata erogazione dello stesso, oltre all'illegittimità del calcolo degli interessi.
Con comparsa del 15/7/2024 si costituiva in giudizio in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, la quale domandava il rigetto delle avverse pretese, in quanto infondate in fatto e in diritto.
Esperiti gli incombenti preliminari, all'udienza del 14/5/2025 il Giudice procedente concedeva la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto e rinviava all'udienza del 15/10/2025 per la rimessione della causa in decisione.
DIRITTO
L'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Innanzitutto, giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, comma 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).
Dunque, il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Ebbene, nel caso in esame risulta per tabulas che in data 10/4/2022 ha Parte_1 stipulato contratto di finanziamento n. 5000241609 per il complessivo importo di Euro 27.565,00, oltre interessi e spese, con la con obbligazione assunta di restituire tale Controparte_1 somma mediante il pagamento di n. 96 rate mensili di pari importo, con la previsione del TAN pari al 5,95% e del TAEG del 6,47%.
Il credito vantato e il tasso di interesse risultano, dunque, documentalmente provati e ben determinati (cfr. doc nn. 1-2-3 allegati da parte opponente).
Ne consegue che l'eccezione sollevata dall'opponente in merito alla inesigibilità del credito non può trovare accoglimento. Quanto all'eccezione relativa alla asserita illegittimità dei tassi di interesse indicati in contratto, se ne rileva l'estrema genericità.
Parte opponente, infatti, neppure deduce quali sarebbero le clausole contrattuali contenenti interessi ritenuti usurari, limitandosi a richiamare succintamente i principi normativi in materia e senza applicarli alla fattispecie concreta.
Pertanto, l'eccezione deve essere rigettata, attesa la sua genericità con finalità chiaramente dilatorie rispetto all'azione intrapresa.
Tutto quanto ciò considerato, l'opposizione proposta da deve essere rigettata, Parte_1 confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Le superiori osservazioni sono da ritenersi assorbenti di ogni ulteriore questione sollevata dalle parti.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
visto l'art. 281-quinquies c.p.c.; il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando sulle domande proposte con atto di citazione ritualmente notificato da avverso la , in persona del Parte_1 Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, contrariis reiectis:
-rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, CONFERMA il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 19235/2023, N.R.G. 52611/2023, emesso dal Tribunale di Roma in data 20/12/2023;
-condanna al pagamento in favore della controparte delle spese processuali, Parte_1 che liquida in Euro 3.809,00, oltre IVA e CPA.
Così deciso in Roma, lì 5 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Zimpo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile
in persona del giudice onorario Maria Gabriella Zimpo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8453 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Simona Parte_1 C.F._1
LL (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in C.F._2
Roma alla via Riccardo Grazioli Lante n. 76, giusta procura alle liti depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione
-parte opponente-
e
(già , C.F. e P. IVA con sede legale in Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
Torino, 10137, Corso Orbassano n. 367, Capitale Sociale € 700.000.000 i.v., Società a socio unico, iscritta all'Albo delle banche al n. 5764, quale Capogruppo del Gruppo Bancario - CP_1 iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari Cod. ABI 3445, numero di iscrizione RUI D000164561, in persona dell'Amministratore Delegato Sig. in virtù dei poteri conferitigli dal Parte_2
Consiglio di Amministrazione con delibera del 25.03.2020, depositata al Registro delle Imprese di Torino, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Biondi (C.F. ed C.F._3 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Via di Ripetta n. 121, giusta procura notarile del 30.09.2020, rilasciata dinanzi il Dott. Notaio in Torino, rep. n. 120.513, Persona_1
Racc. n. 21954, allegata alla comparsa di risposta
-parte opposta-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 19235/2023 – contratto di finanziamento.
Conclusioni: come in atti.
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio avanti Parte_1 all'intestato Tribunale la , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 19235/2023, N.R.G. 52611/2023, emesso dal Tribunale di Roma in data 20/12/2023, con cui gli era stato intimato il pagamento in favore della controparte della somma di Euro 27.263,67, oltre interessi e spese del procedimento, in virtù del contratto di finanziamento n. 5000241609 stipulato tra la e l'odierno opposto. Parte_1
Parte opponente contestava l'inesigibilità del credito vantato da parte opposta, stante l'asserita mancata erogazione dello stesso, oltre all'illegittimità del calcolo degli interessi.
Con comparsa del 15/7/2024 si costituiva in giudizio in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, la quale domandava il rigetto delle avverse pretese, in quanto infondate in fatto e in diritto.
Esperiti gli incombenti preliminari, all'udienza del 14/5/2025 il Giudice procedente concedeva la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto e rinviava all'udienza del 15/10/2025 per la rimessione della causa in decisione.
DIRITTO
L'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Innanzitutto, giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, comma 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).
Dunque, il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Ebbene, nel caso in esame risulta per tabulas che in data 10/4/2022 ha Parte_1 stipulato contratto di finanziamento n. 5000241609 per il complessivo importo di Euro 27.565,00, oltre interessi e spese, con la con obbligazione assunta di restituire tale Controparte_1 somma mediante il pagamento di n. 96 rate mensili di pari importo, con la previsione del TAN pari al 5,95% e del TAEG del 6,47%.
Il credito vantato e il tasso di interesse risultano, dunque, documentalmente provati e ben determinati (cfr. doc nn. 1-2-3 allegati da parte opponente).
Ne consegue che l'eccezione sollevata dall'opponente in merito alla inesigibilità del credito non può trovare accoglimento. Quanto all'eccezione relativa alla asserita illegittimità dei tassi di interesse indicati in contratto, se ne rileva l'estrema genericità.
Parte opponente, infatti, neppure deduce quali sarebbero le clausole contrattuali contenenti interessi ritenuti usurari, limitandosi a richiamare succintamente i principi normativi in materia e senza applicarli alla fattispecie concreta.
Pertanto, l'eccezione deve essere rigettata, attesa la sua genericità con finalità chiaramente dilatorie rispetto all'azione intrapresa.
Tutto quanto ciò considerato, l'opposizione proposta da deve essere rigettata, Parte_1 confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Le superiori osservazioni sono da ritenersi assorbenti di ogni ulteriore questione sollevata dalle parti.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
visto l'art. 281-quinquies c.p.c.; il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando sulle domande proposte con atto di citazione ritualmente notificato da avverso la , in persona del Parte_1 Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, contrariis reiectis:
-rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, CONFERMA il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 19235/2023, N.R.G. 52611/2023, emesso dal Tribunale di Roma in data 20/12/2023;
-condanna al pagamento in favore della controparte delle spese processuali, Parte_1 che liquida in Euro 3.809,00, oltre IVA e CPA.
Così deciso in Roma, lì 5 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Zimpo