Art. 2.
Per l'uso degli arredi delle ricevitorie e' dovuto ai gestori proprietari degli arredi stessi un canone forfettario di lire ventimila mensili da corrispondersi con le modalita' di cui all'articolo 1.
All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo, valutato in lire quattrocento milioni in ragione d'anno, si provvede, per l'anno 1984, a carico del capitolo 2744 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario medesimo e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Per l'uso degli arredi delle ricevitorie e' dovuto ai gestori proprietari degli arredi stessi un canone forfettario di lire ventimila mensili da corrispondersi con le modalita' di cui all'articolo 1.
All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo, valutato in lire quattrocento milioni in ragione d'anno, si provvede, per l'anno 1984, a carico del capitolo 2744 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario medesimo e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.