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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 08/09/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di SC PI, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 374/2021 introdotto con ricorso depositato in data 03.03.2021 da
(C.F.: nata il [...] in [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...]del Tronto (AP), rappresentata e difesa dall'Avv. Serena
Romandini del Foro di SC PI
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ) nato il [...] in [...] CP_1 C.F._2
e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Felice
Franchi del Foro di SC PI
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 01.07.2024 dichiarava “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PER LA RICORRENTE: “Voglia l'Ill. mo G.I. adito, disattesa ogni contraria istanza:
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2. affidare in via esclusiva la FI MI alla mamma stabilendo la residenza insieme alla Per_1 Parte_2
madre;
3. disporre degli accertamenti sulla idoneità e capacità genitoriale del Sig.
anche alla luce delle sentenze penali di condanna di recente riportate;
CP_1
4. disporre che il sig. versi l'assegno di mantenimento per la MI Controparte_2
nella misura di € 300,00 (euro trecento) mensili;
5. ripartire le spese Persona_2
straordinarie per la FI, così come per legge, nella misura del 50% previo accordo tra i genitori;
6. Condannare il sig. al pagamento tutto delle spese di CP_1
lite. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.”
PER IL RESISTENTE: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi accogliendo le seguenti conclusioni: disporre l'affido congiunto della FI MI , la quale verrà collocata presso l'abitazione del padre, Per_1
con obbligo in tal caso per la madre di corrispondere al resistente a titolo di contributo al mantenimento della stessa della somma di euro 100,00 mensili;
nel solo caso di conferma della collocazione della FI MI presso la madre, disporre che Per_1
il resistente versi la somma di euro 100,00 mensili quale contributo al mantenimento della FI MI . Le spese straordinarie per i figli minori saranno divise al Per_1
50% tra i coniugi. I genitori stabiliranno di comune accordo modalità e tempi delle visite, nonché delle vacanze pasquali, natalizie ed estive. Con vittoria di spese, diritti
e onorari di lite.” CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.03.2021 sulla premessa che: Parte_1
- in data 15.05.2007 contraeva matrimonio a Skopje (Macedonia del Nord) con matrimonio poi trascritto in Italia;
CP_1
- dalla loro unione sono nati i figli: , a San Severo (FG) il 16.07.2004, Per_3 CP_3
a Foggia il 17.05.2000, a Foggia il 14.11.2002 e ad SC Per_4 Per_1
PI l'11.11.2011;
- l'unione coniugale, sia materiale che spirituale, dopo un avvio felice, nel tempo era venuta meno unicamente causa del comportamento aggressivo del marito che durante il rapporto matrimoniale aveva più volte aggredito verbalmente la moglie giungendo altresì a picchiarla;
inoltre, egli si era disinteressato completamente della moglie e dei figli sia da un punto di vista affettivo che economico, il che denotava la mancanza di alcun minimo affetto e rispetto di nei riguardi CP_1
della sua famiglia;
tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di pronunciare sentenza di separazione personale dei coniugi, con addebito al marito alle seguenti condizioni: CP_1
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2) La moglie,
, rimarrà a vivere nella residenza coniugale sita in SC PI Parte_1
alla via Abruzzo n. 3; 3) L'appartamento ove attualmente vive la famiglia è occupato in seguito all'interessamento del Comune di SC PI, i beni mobili, i complementi di arredo e gli elettrodomestici vari ivi presenti restano nel pieno possesso e nella piena disponibilità della moglie;
4) I figli MInni,, , Parte_1 Per_5
e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, ma Per_4 Per_6
rimarranno a vivere con la madre nella residenza sita in SC PI alla via Abruzzo
n. 3; 5) allo stesso modo anche il figlio maggiorenne, rimarrà a vivere con la CP_3
madre nella predetta residenza. 6) a partire dal mese di Aprile CP_1
2021, corrisponderà a , per il mantenimento della moglie stessa Parte_1
e dei figli, la somma complessiva di € 900,00 (euro novecento) mensili, di cui € 100,00 mensili per la moglie ed € 800,00 (pari a €200,00 mensili per ciascun figlio) mensili per i figli, somma da aggiornare annualmente ed automaticamente, senza necessità di richiesta alcuna, in base agli indici ISTAT a partire dall'anno successivo rispetto alla data dell'udienza presidenziale;
7) il versamento dell'assegno di mantenimento dovrà avvenire entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato a di cui si fornirà in seguito il codice Parte_1
IBAN. 8) Tutte le spese straordinarie, a partire dal 1 Aprile 2021, di qualunque tipo esse siano, che verranno sostenute nell'interesse dei figli, saranno divise per metà tra
i coniugi stessi. 9) Le spese straordinarie sono determinate nel rispetto di quanto stabilito dal Protocollo d'intesa tra il Tribunale di SC PI e il Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Asoli PI per la determinazione e ripartizione delle spese straordinarie in favore dei figli. 10) Dette spese straordinarie dovranno essere rimborsate nella misura stabilita del 50% al genitore che le avrà sostenute, entro 15 giorni dalla avvenuta esibizione di documentazione fiscalmente valida attestante gli esborsi e in un'unica soluzione tramite operazione di bonifico bancario, o tramite assegno bancario o con denaro contante;
11) i genitori eserciteranno di comune accordo la potestà sui figli minori. Il padre potrà tenere con sé i figli minori nei giorni di martedì dalle ore 17 alle ore 19 e nel giorno di sabato dalle ore 15 alle ore 20, ciò sempre compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ludici dei figli. Qualora nei giorni e negli orari sopra indicati, il padre dovesse avere difficoltà a rispettare impegni con i figli, dovrà avvisare l'altro coniuge almeno 24 ore prima al fine di poter trovare una soluzione alternativa. In caso di malattia dei figli durante i giorni e gli orari stabiliti per il padre, quest'ultimo potrà visitarli presso la casa materna, previo accordo telefonico. 12) Per le vacanze natalizie i figli MInni trascorreranno il giorno 24 Dicembre dalle ore 12 alle ore 22 alternativamente un anno con la madre e un anno con il padre, e il giorno 25 Dicembre dalle ore 12 sino alle ore 22, alternativamente un anno con la madre e un anno con il padre;
a partire dal corrente anno 2021 i figli MInni trascorreranno il giorno 24 Dicembre dalle ore 12 alle ore
22 con il padre, e il giorno 25 Dicembre dalle ore 12 sino alle ore 22 con la madre. Per le vacanze pasquali i figli MInni trascorreranno la domenica di Pasqua dalle ore 12 alle ore 22 alternativamente un anno con la madre e un anno con il padre;
a partire dal corrente anno 2021 i figli MInni trascorreranno il suddetto giorno con il padre, mentre per l'anno successivo trascorreranno tale giorno con la madre;
anche tale giorno della domenica di Pasqua verrà alternato di anno in anno tra la madre e il padre. Per il periodo estivo (compreso tra Giugno e Settembre) il padre potrà avere con se' i figli MInni per 7 giorni consecutivi o anche non consecutivi, ogni qualvolta dovesse godere di un periodo feriale. 13) Ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione ed alla salute dei figli (scuola, cure mediche, sport, tempo libero, ecc.) verrà presa di comune accordo tra i coniugi. 14) ha CP_1
l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre
a conoscenza la moglie di eventuali spostamenti in altre località quando ha con sé i figli MInni.”
Con decreto del 10.03.2021 il Presidente del Tribunale fissava, per la comparizione delle parti innanzi a sé, l'udienza del 09.06.2021.
In data 27.05.2021 si costituiva in giudizio il resistente, impugnando e contestando quanto ex adverso chiesto, dedotto ed eccepito, in particolare con riferimento alla richiesta di pronuncia della separazione personale dei coniugi con addebito nei propri confronti.
All'udienza del 09.06.2021 i procuratori delle parti, dopo aver rappresentato che il resistente non era presente in udienza in quanto sottoposto ad un divieto di avvicinamento disposto dal GIP di SC PI, chiedevano breve rinvio al fine di poter pervenire ad una separazione consensuale;
il Presidente del Tribunale, pertanto, disponeva il rinvio della causa al 07.07.2021. A tale udienza, il Presidente, preso atto che le parti avevano raggiunto un accordo e che il resistente non aveva potuto sottoscriverlo stante la misura cautelare disposta nei suoi confronti, rinviava l'udienza al 22.09.2021, la quale veniva ulteriormente rinviata, per i medesimi incombenti, al
22.12.2021 e, successivamente, al 09.03.2022. In occasione di tale ultima udienza, il
Presidente del Tribunale procedeva all'ascolto della ricorrente, la quale si riportava al ricorso in atti e ne chiedeva l'accoglimento; veniva quindi disposto il rinvio della causa all'udienza dell'11.05.2022 per procedere all'audizione del resistente.
A scioglimento della riserva assunta all'ultima udienza, il Presidente del Tribunale, con ordinanza datata 26.05.2025, emetteva i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
“1) Autorizza i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2)
Dispone l'affido condiviso della FI MI ad entrambi i genitori, con suo Per_1
collocamento presso la madre nell'abitazione sita in SC PI, Largo delle
Camelie n. 11; 3) Dispone che l'esercizio del diritto di visita paterno alla FI MI
avvenga, allo stato, secondo le modalità di visita protetta quali stabilite dal Per_1
Tribunale per i Minorenni di Ancona al riguardo, con incontri padre-FI previsti presso il NS di SC PI ed i Servizi Sociali di SC PI;
4) Dispone che il resistente corrisponda alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese ed a titolo di contributo al mantenimento della FI MI , un assegno determinato Per_1
nella misura di € 200,00 mensili, con previsione di rivalutazione automatica annuale della misura del suddetto assegno secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di giugno 2023; 5) Dispone che entrambi i genitori contribuiscano, ciascuno nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse della FI MI , il tutto secondo i tempi, le modalità e le voci Per_1
di cui al vigente Protocollo d'Intesa stipulato, al riguardo, tra il Tribunale di SC
PI ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di SC PI;
6) Dichiara non luogo a provvedere sulla richiesta di assegno di mantenimento per sé inizialmente avanzata dalla ricorrente” e nominava il Giudice istruttore della causa fissando, per la comparizione delle parti innanzi allo stesso, l'udienza del 29.09.2022. In occasione di quest'ultima udienza , svoltasi in modalità cartolare, il GI assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 numeri 1, 2 e 3 c.p.c. e fissava, per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova, l'udienza del 25.05.2023, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte.
A scioglimento della riserva, il GI, con ordinanza datata 24.10.2023, preso atto della mancata riproposizione, nella prima memoria ex art. 183 sesto comma cpc, della domanda di addebito della colpa della separazione formulata nel ricorso introduttivo
, dichiarava inammissibili e comunque rigettava le istanze relative ai Parte_1
capitoli di prova orale proposte dalle parti;
disponeva che, a cura della Cancelleria, fosse richiesta al Tribunale per i Minorenni delle Marche la copia del procedimento relativo a disponeva che, tramite la Guardia di Finanza fossero Persona_2
compiuti accertamenti sulle condizioni economiche delle parti, e Parte_1
nonché dei due figli maggiorenni e CP_1 Persona_7 Persona_8
nati, rispettivamente, il 14/11/2002 e il 17/05/2000; disponeva, infine, che la parte più diligente provvedesse alla trascrizione dell'atto di matrimonio presso il Comune di
SC PI (luogo di residenza delle parti);fissava, acquisiti gli atti e i dati richiesti,
l'udienza del 20.06.2024 per la precisazione delle conclusioni. In data 24.06.2024 il
Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Osserva il Collegio che la domanda relativa alla separazione giudiziale va accolta in quanto dagli atti del procedimento risulta che è venuto meno ogni vincolo affettivo e che la convivenza tra i coniugi è ormai da tempo cessata a causa della sua intollerabilità.
La ricorrente, nel corso della sua audizione, ha dichiarato al Presidente del Tribunale che la FI è deceduta;
che il figlio ive con lei e che l'altro figlio, ormai Per_9 CP_3
economicamente autosufficiente, vive con il padre, aggiungendo di non avere rapporti con alcuno di questi ultimi. All'epoca (9/3/2022), la ricorrente viveva in una casa protetta, il cui personale provvedeva ad accompagnare la FI agli incontri Per_1
protetti con il padre. Il resistente, in data 11/5/2022, ha confermato di incontrare la FI solo in modalità protetta, aggiungendo che tale situazione era causa di dolore per la bambina, che avvertiva la mancanza del padre dei fratelli ( non ha CP_1
fatto alcun accenno alla morte della FI ). Per_9 Osserva il Collegio che il Tribunale per i Minorenni è intervenuto ripetutamente, disponendo, nel procedimento n. 96/2018, l'affido di tutti i figli all'epoca minori al
Servizio sociale del Comune di SC PI in collaborazione con il NS di
SC PI (in data 15/2/2018); la prescrizione, ad entrambi i genitori, di avvalersi di un percorso di sostegno alla genitorialità (in data 4/12/2018); l'allontanamento di dalla casa coniugale (in data 12/2/2020); la sospensione degli incontri CP_1
protetti tra il padre e la FI anche telefonici (in data 13/5/2020); la nomina Per_1
di una curatrice speciale della MI (ed , in seguito deceduta) con Per_1 Per_9
compiti di gestione degli aspetti economici e degli aspetti sanitari, nella persona dell'avv. Anna Giacomini.
Dalle relazioni del NS SC PI e del Servizio Sociale, emerge che entrambi i genitori sono originari della Macedonia del nord e che sono di etnia rom;
dopo il loro arrivo in Italia, l'inserimento socio-economico del nucleo familiare non è stato semplice e tuttora non può dirsi pienamente avvenuto. Pur se ha CP_1
svolto (e forse tuttora svolge) un'attività lavorativa, sembra che egli , a differenza della moglie e dei figli, non sia incline all'adozione di uno stile di vita diverso da quello originario, mentre la ricorrente appare maggiormente desiderosa di ambientarsi nell'ambiente sociale in cui vive;
in proposito, ella ha ricordato che, subito dopo il suo arrivo in Italia, quando era appena quindicenne, non era molto consapevole della sua vita, in quanto viveva in solitudine e “faceva figli”.
Il rapporto di coppia è stato contrassegnato da vicende estremamente dolorose ed allarmanti, con apertura di diversi procedimenti penali a carico di nei CP_1
cui confronti il Tribunale per i Minorenni, in data 19/5/2021, ha dichiarato la sospensione dalla responsabilità genitoriale sulle figlie e con divieto Per_9 Per_1
di avvicinamento. Sono stati adottati vari provvedimenti a tutela della MI;
in data
7/7/2021, il Tribunale per i Minorenni stabiliva di collocare la MI in una Per_1
struttura protetta, con facoltà, per la madre, di seguirla (il 18/12/2021 Per_9
decedeva); in data 21/9/22, il Tribunale per i Minorenni dava incarico al Servizio
Sociale di verificare eventuali modalità atte a predisporre un progetto di graduali dimissioni della MI e della madre dalla struttura protetta e di verificare la Per_1
possibilità di una liberalizzazione degli incontri tra la MI e il padre con tutte le cautele del caso, valutato anche il pericolo di violenze da parte del nucleo familiare, anche allargato.
Attualmente, come detto, una FI è deceduta e due figli sono divenuti maggiorenni, sicché possono essere adottati provvedimenti solo relativamente all'affido della FI più piccola, Per_1
Dalla copia degli atti trasmessi dal Tribunale per i Minorenni su richiesta del GI, risulta, come detto, che la MI, unitamente ai fratelli, all'epoca MInni, è stata affidata al Servizio Sociale del Comune di SC PI ed al NS AST di SC
PI, ma non è dato evincere dagli atti suddetti, se il provvedimento di sospensione degli incontri protetti tra la MI e il padre sia stata oggetto di revoca, pur Per_1
se, dalle dichiarazioni rese dalle parti al Presidente del Tribunale, sembrerebbe che esso non sia stato revocato.
Dai medesimi atti, risulta che è che stata contestata l'azione ex art. 330, 330 cod. civ., stata esercitata dal parte del PM in data 7/2/2018; di conseguenza, essendo applicabile il criterio di riparto della competenza tra il Tribunale per i Minorenni e il Tribunale ordinario di cui all'art. 38 disp. att. cod. civ. all'epoca vigente sino alla riforma di cui alla L. 206/2021 (e sino, quindi, al 22/6/2022), si deve ritenere che la competenza in materia di affido e collocamento della MI appartenga il Tribunale per i Minorenni, come pure il diritto di visita del padre perché la pendenza del procedimento davanti al
Tribunale per i Minorenni risale al deposito del ricorso del PM (7/2/2018), mentre in questo procedimento il ricorso è stato depositato successivamente, e precisamente in data 3/3/2021.
Ne deriva che l'ordinanza del Presidente del Tribunale, contenente i provvedimenti temporanei ed urgenti, deve essere, sul punto, revocata.
Quanto agli aspetti economici, va osservato che la Guardia di Finanza risulta che la ricorrente negli anni 2021 e 2022, 2022, ha percepito redditi modesti e di natura occasionale e che la medesima è proprietaria di due veicoli di remota immatricolazione. Risulta, inoltre, che ha percepito redditi di circa 17.000 € solo nel 2020, CP_1
mentre, negli altri anni (dal 2019 al 2022), i suoi redditi sono stati di entità modesta e che egli è proprietario di ben cinque veicoli che sono anch'essi di remota immatricolazione;
che ha percepito, nel 2019, redditi modesti e Persona_8
occasionali, mentre, nei due anni successivi, i redditi complessivi sono più consistenti
(oltre 13.000 € nel 2021 e oltre 18.000 € nel 2022); che ha percepito Persona_7
circa 9.500 € nel 2021 e circa 15.500 € nel 2022, che risulta essere proprietario di tre immobili a Sant'Egidio alla Vibrata e che è intestatario di 5 veicoli, alcuni di quali di remota immatricolazione.
Si deve comunque ritenere, benché gli ultimi redditi che figurano dagli accertamenti della Guardia di Finanza con riferimento ad entrambi i fratelli provengano CP_1
dall'Inps (il che fa supporre una crisi quanto alla conservazione del rapporto di lavoro), che essi siano autosufficienti economicamente;
inoltre, per quanto attiene alle determinazioni di carattere economico relative al contributo al mantenimento della FI da parte di entrambi i genitori, si deve osservare che è opportuno Per_1
accertare se i figli in questione vivano con uno dei genitori per valutare se essi possano contribuire alle spese generali. Sotto altro aspetto, si osserva che non si hanno notizie più recenti relativamente all'attuale collocazione della MI, sicché, non essendo questo Tribunale competente a decidere in merito all'affido e alla collocazione della medesima, appare necessario acquisire le notizie più precise e circostanziate al riguardo per provvedere sugli aspetti economici in maniera adeguata.
PQM
Il Tribunale di SC PI, non definitivamente pronunciando nella causa n. R.G.
374/2021 come sopra promossa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
- dispone che questa sentenza, quando sia divenuta definitiva, sia comunicata, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SC PI, quale
Comune di residenza dei due coniugi;
- dichiara la propria incompetenza quanto all'affido, al collocamento della MI
e all'esercizio del diritto di visita da parte del padre, essendo competente Per_1
il Tribunale per i Minorenni e, conseguentemente, revoca, sul punto, l'ordinanza del Presidente del Tribunale emessa in data 26/5/2022 relativamente alle sopra indicate statuizioni;
- provvede sulla prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
- Spese al definitivo.
Così deciso ad SC PI nella camera di consiglio dell'8/9/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di SC PI, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 374/2021 introdotto con ricorso depositato in data 03.03.2021 da
(C.F.: nata il [...] in [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...]del Tronto (AP), rappresentata e difesa dall'Avv. Serena
Romandini del Foro di SC PI
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ) nato il [...] in [...] CP_1 C.F._2
e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Felice
Franchi del Foro di SC PI
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 01.07.2024 dichiarava “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PER LA RICORRENTE: “Voglia l'Ill. mo G.I. adito, disattesa ogni contraria istanza:
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2. affidare in via esclusiva la FI MI alla mamma stabilendo la residenza insieme alla Per_1 Parte_2
madre;
3. disporre degli accertamenti sulla idoneità e capacità genitoriale del Sig.
anche alla luce delle sentenze penali di condanna di recente riportate;
CP_1
4. disporre che il sig. versi l'assegno di mantenimento per la MI Controparte_2
nella misura di € 300,00 (euro trecento) mensili;
5. ripartire le spese Persona_2
straordinarie per la FI, così come per legge, nella misura del 50% previo accordo tra i genitori;
6. Condannare il sig. al pagamento tutto delle spese di CP_1
lite. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.”
PER IL RESISTENTE: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi accogliendo le seguenti conclusioni: disporre l'affido congiunto della FI MI , la quale verrà collocata presso l'abitazione del padre, Per_1
con obbligo in tal caso per la madre di corrispondere al resistente a titolo di contributo al mantenimento della stessa della somma di euro 100,00 mensili;
nel solo caso di conferma della collocazione della FI MI presso la madre, disporre che Per_1
il resistente versi la somma di euro 100,00 mensili quale contributo al mantenimento della FI MI . Le spese straordinarie per i figli minori saranno divise al Per_1
50% tra i coniugi. I genitori stabiliranno di comune accordo modalità e tempi delle visite, nonché delle vacanze pasquali, natalizie ed estive. Con vittoria di spese, diritti
e onorari di lite.” CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.03.2021 sulla premessa che: Parte_1
- in data 15.05.2007 contraeva matrimonio a Skopje (Macedonia del Nord) con matrimonio poi trascritto in Italia;
CP_1
- dalla loro unione sono nati i figli: , a San Severo (FG) il 16.07.2004, Per_3 CP_3
a Foggia il 17.05.2000, a Foggia il 14.11.2002 e ad SC Per_4 Per_1
PI l'11.11.2011;
- l'unione coniugale, sia materiale che spirituale, dopo un avvio felice, nel tempo era venuta meno unicamente causa del comportamento aggressivo del marito che durante il rapporto matrimoniale aveva più volte aggredito verbalmente la moglie giungendo altresì a picchiarla;
inoltre, egli si era disinteressato completamente della moglie e dei figli sia da un punto di vista affettivo che economico, il che denotava la mancanza di alcun minimo affetto e rispetto di nei riguardi CP_1
della sua famiglia;
tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di pronunciare sentenza di separazione personale dei coniugi, con addebito al marito alle seguenti condizioni: CP_1
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2) La moglie,
, rimarrà a vivere nella residenza coniugale sita in SC PI Parte_1
alla via Abruzzo n. 3; 3) L'appartamento ove attualmente vive la famiglia è occupato in seguito all'interessamento del Comune di SC PI, i beni mobili, i complementi di arredo e gli elettrodomestici vari ivi presenti restano nel pieno possesso e nella piena disponibilità della moglie;
4) I figli MInni,, , Parte_1 Per_5
e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, ma Per_4 Per_6
rimarranno a vivere con la madre nella residenza sita in SC PI alla via Abruzzo
n. 3; 5) allo stesso modo anche il figlio maggiorenne, rimarrà a vivere con la CP_3
madre nella predetta residenza. 6) a partire dal mese di Aprile CP_1
2021, corrisponderà a , per il mantenimento della moglie stessa Parte_1
e dei figli, la somma complessiva di € 900,00 (euro novecento) mensili, di cui € 100,00 mensili per la moglie ed € 800,00 (pari a €200,00 mensili per ciascun figlio) mensili per i figli, somma da aggiornare annualmente ed automaticamente, senza necessità di richiesta alcuna, in base agli indici ISTAT a partire dall'anno successivo rispetto alla data dell'udienza presidenziale;
7) il versamento dell'assegno di mantenimento dovrà avvenire entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato a di cui si fornirà in seguito il codice Parte_1
IBAN. 8) Tutte le spese straordinarie, a partire dal 1 Aprile 2021, di qualunque tipo esse siano, che verranno sostenute nell'interesse dei figli, saranno divise per metà tra
i coniugi stessi. 9) Le spese straordinarie sono determinate nel rispetto di quanto stabilito dal Protocollo d'intesa tra il Tribunale di SC PI e il Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Asoli PI per la determinazione e ripartizione delle spese straordinarie in favore dei figli. 10) Dette spese straordinarie dovranno essere rimborsate nella misura stabilita del 50% al genitore che le avrà sostenute, entro 15 giorni dalla avvenuta esibizione di documentazione fiscalmente valida attestante gli esborsi e in un'unica soluzione tramite operazione di bonifico bancario, o tramite assegno bancario o con denaro contante;
11) i genitori eserciteranno di comune accordo la potestà sui figli minori. Il padre potrà tenere con sé i figli minori nei giorni di martedì dalle ore 17 alle ore 19 e nel giorno di sabato dalle ore 15 alle ore 20, ciò sempre compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ludici dei figli. Qualora nei giorni e negli orari sopra indicati, il padre dovesse avere difficoltà a rispettare impegni con i figli, dovrà avvisare l'altro coniuge almeno 24 ore prima al fine di poter trovare una soluzione alternativa. In caso di malattia dei figli durante i giorni e gli orari stabiliti per il padre, quest'ultimo potrà visitarli presso la casa materna, previo accordo telefonico. 12) Per le vacanze natalizie i figli MInni trascorreranno il giorno 24 Dicembre dalle ore 12 alle ore 22 alternativamente un anno con la madre e un anno con il padre, e il giorno 25 Dicembre dalle ore 12 sino alle ore 22, alternativamente un anno con la madre e un anno con il padre;
a partire dal corrente anno 2021 i figli MInni trascorreranno il giorno 24 Dicembre dalle ore 12 alle ore
22 con il padre, e il giorno 25 Dicembre dalle ore 12 sino alle ore 22 con la madre. Per le vacanze pasquali i figli MInni trascorreranno la domenica di Pasqua dalle ore 12 alle ore 22 alternativamente un anno con la madre e un anno con il padre;
a partire dal corrente anno 2021 i figli MInni trascorreranno il suddetto giorno con il padre, mentre per l'anno successivo trascorreranno tale giorno con la madre;
anche tale giorno della domenica di Pasqua verrà alternato di anno in anno tra la madre e il padre. Per il periodo estivo (compreso tra Giugno e Settembre) il padre potrà avere con se' i figli MInni per 7 giorni consecutivi o anche non consecutivi, ogni qualvolta dovesse godere di un periodo feriale. 13) Ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione ed alla salute dei figli (scuola, cure mediche, sport, tempo libero, ecc.) verrà presa di comune accordo tra i coniugi. 14) ha CP_1
l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre
a conoscenza la moglie di eventuali spostamenti in altre località quando ha con sé i figli MInni.”
Con decreto del 10.03.2021 il Presidente del Tribunale fissava, per la comparizione delle parti innanzi a sé, l'udienza del 09.06.2021.
In data 27.05.2021 si costituiva in giudizio il resistente, impugnando e contestando quanto ex adverso chiesto, dedotto ed eccepito, in particolare con riferimento alla richiesta di pronuncia della separazione personale dei coniugi con addebito nei propri confronti.
All'udienza del 09.06.2021 i procuratori delle parti, dopo aver rappresentato che il resistente non era presente in udienza in quanto sottoposto ad un divieto di avvicinamento disposto dal GIP di SC PI, chiedevano breve rinvio al fine di poter pervenire ad una separazione consensuale;
il Presidente del Tribunale, pertanto, disponeva il rinvio della causa al 07.07.2021. A tale udienza, il Presidente, preso atto che le parti avevano raggiunto un accordo e che il resistente non aveva potuto sottoscriverlo stante la misura cautelare disposta nei suoi confronti, rinviava l'udienza al 22.09.2021, la quale veniva ulteriormente rinviata, per i medesimi incombenti, al
22.12.2021 e, successivamente, al 09.03.2022. In occasione di tale ultima udienza, il
Presidente del Tribunale procedeva all'ascolto della ricorrente, la quale si riportava al ricorso in atti e ne chiedeva l'accoglimento; veniva quindi disposto il rinvio della causa all'udienza dell'11.05.2022 per procedere all'audizione del resistente.
A scioglimento della riserva assunta all'ultima udienza, il Presidente del Tribunale, con ordinanza datata 26.05.2025, emetteva i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
“1) Autorizza i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2)
Dispone l'affido condiviso della FI MI ad entrambi i genitori, con suo Per_1
collocamento presso la madre nell'abitazione sita in SC PI, Largo delle
Camelie n. 11; 3) Dispone che l'esercizio del diritto di visita paterno alla FI MI
avvenga, allo stato, secondo le modalità di visita protetta quali stabilite dal Per_1
Tribunale per i Minorenni di Ancona al riguardo, con incontri padre-FI previsti presso il NS di SC PI ed i Servizi Sociali di SC PI;
4) Dispone che il resistente corrisponda alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese ed a titolo di contributo al mantenimento della FI MI , un assegno determinato Per_1
nella misura di € 200,00 mensili, con previsione di rivalutazione automatica annuale della misura del suddetto assegno secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di giugno 2023; 5) Dispone che entrambi i genitori contribuiscano, ciascuno nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse della FI MI , il tutto secondo i tempi, le modalità e le voci Per_1
di cui al vigente Protocollo d'Intesa stipulato, al riguardo, tra il Tribunale di SC
PI ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di SC PI;
6) Dichiara non luogo a provvedere sulla richiesta di assegno di mantenimento per sé inizialmente avanzata dalla ricorrente” e nominava il Giudice istruttore della causa fissando, per la comparizione delle parti innanzi allo stesso, l'udienza del 29.09.2022. In occasione di quest'ultima udienza , svoltasi in modalità cartolare, il GI assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 numeri 1, 2 e 3 c.p.c. e fissava, per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova, l'udienza del 25.05.2023, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte.
A scioglimento della riserva, il GI, con ordinanza datata 24.10.2023, preso atto della mancata riproposizione, nella prima memoria ex art. 183 sesto comma cpc, della domanda di addebito della colpa della separazione formulata nel ricorso introduttivo
, dichiarava inammissibili e comunque rigettava le istanze relative ai Parte_1
capitoli di prova orale proposte dalle parti;
disponeva che, a cura della Cancelleria, fosse richiesta al Tribunale per i Minorenni delle Marche la copia del procedimento relativo a disponeva che, tramite la Guardia di Finanza fossero Persona_2
compiuti accertamenti sulle condizioni economiche delle parti, e Parte_1
nonché dei due figli maggiorenni e CP_1 Persona_7 Persona_8
nati, rispettivamente, il 14/11/2002 e il 17/05/2000; disponeva, infine, che la parte più diligente provvedesse alla trascrizione dell'atto di matrimonio presso il Comune di
SC PI (luogo di residenza delle parti);fissava, acquisiti gli atti e i dati richiesti,
l'udienza del 20.06.2024 per la precisazione delle conclusioni. In data 24.06.2024 il
Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Osserva il Collegio che la domanda relativa alla separazione giudiziale va accolta in quanto dagli atti del procedimento risulta che è venuto meno ogni vincolo affettivo e che la convivenza tra i coniugi è ormai da tempo cessata a causa della sua intollerabilità.
La ricorrente, nel corso della sua audizione, ha dichiarato al Presidente del Tribunale che la FI è deceduta;
che il figlio ive con lei e che l'altro figlio, ormai Per_9 CP_3
economicamente autosufficiente, vive con il padre, aggiungendo di non avere rapporti con alcuno di questi ultimi. All'epoca (9/3/2022), la ricorrente viveva in una casa protetta, il cui personale provvedeva ad accompagnare la FI agli incontri Per_1
protetti con il padre. Il resistente, in data 11/5/2022, ha confermato di incontrare la FI solo in modalità protetta, aggiungendo che tale situazione era causa di dolore per la bambina, che avvertiva la mancanza del padre dei fratelli ( non ha CP_1
fatto alcun accenno alla morte della FI ). Per_9 Osserva il Collegio che il Tribunale per i Minorenni è intervenuto ripetutamente, disponendo, nel procedimento n. 96/2018, l'affido di tutti i figli all'epoca minori al
Servizio sociale del Comune di SC PI in collaborazione con il NS di
SC PI (in data 15/2/2018); la prescrizione, ad entrambi i genitori, di avvalersi di un percorso di sostegno alla genitorialità (in data 4/12/2018); l'allontanamento di dalla casa coniugale (in data 12/2/2020); la sospensione degli incontri CP_1
protetti tra il padre e la FI anche telefonici (in data 13/5/2020); la nomina Per_1
di una curatrice speciale della MI (ed , in seguito deceduta) con Per_1 Per_9
compiti di gestione degli aspetti economici e degli aspetti sanitari, nella persona dell'avv. Anna Giacomini.
Dalle relazioni del NS SC PI e del Servizio Sociale, emerge che entrambi i genitori sono originari della Macedonia del nord e che sono di etnia rom;
dopo il loro arrivo in Italia, l'inserimento socio-economico del nucleo familiare non è stato semplice e tuttora non può dirsi pienamente avvenuto. Pur se ha CP_1
svolto (e forse tuttora svolge) un'attività lavorativa, sembra che egli , a differenza della moglie e dei figli, non sia incline all'adozione di uno stile di vita diverso da quello originario, mentre la ricorrente appare maggiormente desiderosa di ambientarsi nell'ambiente sociale in cui vive;
in proposito, ella ha ricordato che, subito dopo il suo arrivo in Italia, quando era appena quindicenne, non era molto consapevole della sua vita, in quanto viveva in solitudine e “faceva figli”.
Il rapporto di coppia è stato contrassegnato da vicende estremamente dolorose ed allarmanti, con apertura di diversi procedimenti penali a carico di nei CP_1
cui confronti il Tribunale per i Minorenni, in data 19/5/2021, ha dichiarato la sospensione dalla responsabilità genitoriale sulle figlie e con divieto Per_9 Per_1
di avvicinamento. Sono stati adottati vari provvedimenti a tutela della MI;
in data
7/7/2021, il Tribunale per i Minorenni stabiliva di collocare la MI in una Per_1
struttura protetta, con facoltà, per la madre, di seguirla (il 18/12/2021 Per_9
decedeva); in data 21/9/22, il Tribunale per i Minorenni dava incarico al Servizio
Sociale di verificare eventuali modalità atte a predisporre un progetto di graduali dimissioni della MI e della madre dalla struttura protetta e di verificare la Per_1
possibilità di una liberalizzazione degli incontri tra la MI e il padre con tutte le cautele del caso, valutato anche il pericolo di violenze da parte del nucleo familiare, anche allargato.
Attualmente, come detto, una FI è deceduta e due figli sono divenuti maggiorenni, sicché possono essere adottati provvedimenti solo relativamente all'affido della FI più piccola, Per_1
Dalla copia degli atti trasmessi dal Tribunale per i Minorenni su richiesta del GI, risulta, come detto, che la MI, unitamente ai fratelli, all'epoca MInni, è stata affidata al Servizio Sociale del Comune di SC PI ed al NS AST di SC
PI, ma non è dato evincere dagli atti suddetti, se il provvedimento di sospensione degli incontri protetti tra la MI e il padre sia stata oggetto di revoca, pur Per_1
se, dalle dichiarazioni rese dalle parti al Presidente del Tribunale, sembrerebbe che esso non sia stato revocato.
Dai medesimi atti, risulta che è che stata contestata l'azione ex art. 330, 330 cod. civ., stata esercitata dal parte del PM in data 7/2/2018; di conseguenza, essendo applicabile il criterio di riparto della competenza tra il Tribunale per i Minorenni e il Tribunale ordinario di cui all'art. 38 disp. att. cod. civ. all'epoca vigente sino alla riforma di cui alla L. 206/2021 (e sino, quindi, al 22/6/2022), si deve ritenere che la competenza in materia di affido e collocamento della MI appartenga il Tribunale per i Minorenni, come pure il diritto di visita del padre perché la pendenza del procedimento davanti al
Tribunale per i Minorenni risale al deposito del ricorso del PM (7/2/2018), mentre in questo procedimento il ricorso è stato depositato successivamente, e precisamente in data 3/3/2021.
Ne deriva che l'ordinanza del Presidente del Tribunale, contenente i provvedimenti temporanei ed urgenti, deve essere, sul punto, revocata.
Quanto agli aspetti economici, va osservato che la Guardia di Finanza risulta che la ricorrente negli anni 2021 e 2022, 2022, ha percepito redditi modesti e di natura occasionale e che la medesima è proprietaria di due veicoli di remota immatricolazione. Risulta, inoltre, che ha percepito redditi di circa 17.000 € solo nel 2020, CP_1
mentre, negli altri anni (dal 2019 al 2022), i suoi redditi sono stati di entità modesta e che egli è proprietario di ben cinque veicoli che sono anch'essi di remota immatricolazione;
che ha percepito, nel 2019, redditi modesti e Persona_8
occasionali, mentre, nei due anni successivi, i redditi complessivi sono più consistenti
(oltre 13.000 € nel 2021 e oltre 18.000 € nel 2022); che ha percepito Persona_7
circa 9.500 € nel 2021 e circa 15.500 € nel 2022, che risulta essere proprietario di tre immobili a Sant'Egidio alla Vibrata e che è intestatario di 5 veicoli, alcuni di quali di remota immatricolazione.
Si deve comunque ritenere, benché gli ultimi redditi che figurano dagli accertamenti della Guardia di Finanza con riferimento ad entrambi i fratelli provengano CP_1
dall'Inps (il che fa supporre una crisi quanto alla conservazione del rapporto di lavoro), che essi siano autosufficienti economicamente;
inoltre, per quanto attiene alle determinazioni di carattere economico relative al contributo al mantenimento della FI da parte di entrambi i genitori, si deve osservare che è opportuno Per_1
accertare se i figli in questione vivano con uno dei genitori per valutare se essi possano contribuire alle spese generali. Sotto altro aspetto, si osserva che non si hanno notizie più recenti relativamente all'attuale collocazione della MI, sicché, non essendo questo Tribunale competente a decidere in merito all'affido e alla collocazione della medesima, appare necessario acquisire le notizie più precise e circostanziate al riguardo per provvedere sugli aspetti economici in maniera adeguata.
PQM
Il Tribunale di SC PI, non definitivamente pronunciando nella causa n. R.G.
374/2021 come sopra promossa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
- dispone che questa sentenza, quando sia divenuta definitiva, sia comunicata, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SC PI, quale
Comune di residenza dei due coniugi;
- dichiara la propria incompetenza quanto all'affido, al collocamento della MI
e all'esercizio del diritto di visita da parte del padre, essendo competente Per_1
il Tribunale per i Minorenni e, conseguentemente, revoca, sul punto, l'ordinanza del Presidente del Tribunale emessa in data 26/5/2022 relativamente alle sopra indicate statuizioni;
- provvede sulla prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
- Spese al definitivo.
Così deciso ad SC PI nella camera di consiglio dell'8/9/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi