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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/04/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BARI I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati: Dr. Giuseppe DISABATO - Presidente Dr.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice Dr.ssa Sara MAZZOTTA - Giudice relatore nel procedimento iscritto al N. 4805/2024 R.G. V.G., avente ad oggetto “Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)”, come da nota di iscrizione a ruolo, ha pronunciato la seguente SENTENZA
a seguito di ricorso a firma congiunta presentato in data 19.09.2024 da: TRA
, nato ad [...] il [...] e Parte_1 Parte_2
, nata ad [...] il [...], entrambi rappresentati e difesi,
[...] giusta mandato in atti, dall'avv. Pietro Cacciapaglia;
-RICORRENTI- MOTIVAZIONE
-esaminato il ricorso congiunto, proposto in data 19.09.2024, finalizzato alla modifica delle condizioni di divorzio, attualmente vigenti tra le parti, giusta sentenza del Tribunale di Bari n.
3715/2016, pubblicata il 06/07/2016, con la quale è stato definito il procedimento civile divorzile, distinto dal n. R.G. 3928/2016 e, successivamente, modificata con “accordo di modifica delle condizioni di divorzio in base a negoziazione assistita (art. 6 D.L. 29.8.14 n. 132 convert. L. n. 162/2014)” del 27.06.2019;
-rilevato che la summenzionata sentenza divorzile prevedeva: -l'obbligo, posto a carico di Pt_1
, del versamento alla genitrice , dell'assegno mensile di € 400,00, a titolo
[...] Parte_2 di contributo per il mantenimento ordinario del figlio (06.02.2005), oltre al 50% delle Per_1 spese straordinarie, da corrispondere con le modalità e i termini già concordati;
-l'obbligo, posto a carico di , del versamento di un assegno divorzile di importo pari a € 300,00 Parte_1 mensili;
- rilevato che le parti, con “accordo di modifica delle condizioni di divorzio in base a negoziazione assistita (art. 6 D.L. 29.8.14 n. 132 convert. L. n. 162/2014)” del 27.06.2019, hanno modificato la suddetta sentenza prevedendo: -l'obbligo, posto a carico di , del Parte_1 versamento alla genitrice , dell'assegno mensile di € 400,00, a titolo di contributo Parte_2 per il mantenimento ordinario del figlio (06.02.2005), oltre al 50% delle spese Per_1 straordinarie, da corrispondere con le modalità e i termini già concordati;
-l'obbligo, posto a carico di , del versamento di un assegno divorzile di importo pari a € 140,00 mensili;
Parte_1
-rilevato che le parti, con il presente ricorso, rappresentavano la circostanza sopravvenuta del raggiungimento dell'autonomia economica da parte del suddetto figlio, ormai maggiorenne, a seguito di assunzione presso la SIGBA s.r.l., con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con la qualifica di operaio qualificato meccatronico Classe 4^, a far data dall'11 settembre 2023; - rilevato che, pertanto, a fronte della predetta sopravvenienza, le parti hanno raggiunto un nuovo accordo volto all'elisione del contributo paterno al mantenimento del figlio maggiorenne Per_1
(06.02.2005), nonché, correlativamente, alla revoca dell'obbligo del medesimo padre di concorrere alle spese straordinarie afferenti allo stesso figlio;
-rilevato che nulla osta alla ratifica della pattuizione di cui trattasi;
-rilevato che, in data 10.10.2024, il PM esprimeva parere favorevole all'accoglimento delle richieste già congiuntamente rassegnate nel ricorso introduttivo;
-rilevato che, in data 20.03.2025, le parti, presenti personalmente in udienza, con l'assistenza del comune difensore fiduciario Pietro Cacciapaglia, insistevano nell'accoglimento delle richieste già congiuntamente rassegnate nel ricorso introduttivo;
-rilevato che nulla va statuito sulle spese del procedimento, per essere lo stesso nato da un ricorso congiunto;
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento introdotto con ricorso a firma congiunta, proposto, in data 19.09.2024, da e Parte_1
così provvede, in integrale accoglimento della domanda introduttiva: Parte_2
-DICHIARA la definitiva cessazione dell'obbligo, oggi posto a carico di , di Parte_1 concorrere al mantenimento, ordinario e straordinario, del figlio maggiorenne Per_1
-REVOCA, quindi, con effetto a decorrere dal mese di settembre dell'anno 2024, quale mese di proposizione della domanda mediante deposito del ricorso introduttivo, l'assegno perequativo attualmente dovuto da , alla genitrice , a titolo di concorso paterno Parte_1 Parte_2 al mantenimento del ridetto figlio comune, ; Persona_2
-NULLA per le spese. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il 15 aprile 2025.
Il Giudice estensore
Dr.ssa Sara Mazzotta
Il Presidente
Dr. Giuseppe Disabato
Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati: Dr. Giuseppe DISABATO - Presidente Dr.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice Dr.ssa Sara MAZZOTTA - Giudice relatore nel procedimento iscritto al N. 4805/2024 R.G. V.G., avente ad oggetto “Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)”, come da nota di iscrizione a ruolo, ha pronunciato la seguente SENTENZA
a seguito di ricorso a firma congiunta presentato in data 19.09.2024 da: TRA
, nato ad [...] il [...] e Parte_1 Parte_2
, nata ad [...] il [...], entrambi rappresentati e difesi,
[...] giusta mandato in atti, dall'avv. Pietro Cacciapaglia;
-RICORRENTI- MOTIVAZIONE
-esaminato il ricorso congiunto, proposto in data 19.09.2024, finalizzato alla modifica delle condizioni di divorzio, attualmente vigenti tra le parti, giusta sentenza del Tribunale di Bari n.
3715/2016, pubblicata il 06/07/2016, con la quale è stato definito il procedimento civile divorzile, distinto dal n. R.G. 3928/2016 e, successivamente, modificata con “accordo di modifica delle condizioni di divorzio in base a negoziazione assistita (art. 6 D.L. 29.8.14 n. 132 convert. L. n. 162/2014)” del 27.06.2019;
-rilevato che la summenzionata sentenza divorzile prevedeva: -l'obbligo, posto a carico di Pt_1
, del versamento alla genitrice , dell'assegno mensile di € 400,00, a titolo
[...] Parte_2 di contributo per il mantenimento ordinario del figlio (06.02.2005), oltre al 50% delle Per_1 spese straordinarie, da corrispondere con le modalità e i termini già concordati;
-l'obbligo, posto a carico di , del versamento di un assegno divorzile di importo pari a € 300,00 Parte_1 mensili;
- rilevato che le parti, con “accordo di modifica delle condizioni di divorzio in base a negoziazione assistita (art. 6 D.L. 29.8.14 n. 132 convert. L. n. 162/2014)” del 27.06.2019, hanno modificato la suddetta sentenza prevedendo: -l'obbligo, posto a carico di , del Parte_1 versamento alla genitrice , dell'assegno mensile di € 400,00, a titolo di contributo Parte_2 per il mantenimento ordinario del figlio (06.02.2005), oltre al 50% delle spese Per_1 straordinarie, da corrispondere con le modalità e i termini già concordati;
-l'obbligo, posto a carico di , del versamento di un assegno divorzile di importo pari a € 140,00 mensili;
Parte_1
-rilevato che le parti, con il presente ricorso, rappresentavano la circostanza sopravvenuta del raggiungimento dell'autonomia economica da parte del suddetto figlio, ormai maggiorenne, a seguito di assunzione presso la SIGBA s.r.l., con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con la qualifica di operaio qualificato meccatronico Classe 4^, a far data dall'11 settembre 2023; - rilevato che, pertanto, a fronte della predetta sopravvenienza, le parti hanno raggiunto un nuovo accordo volto all'elisione del contributo paterno al mantenimento del figlio maggiorenne Per_1
(06.02.2005), nonché, correlativamente, alla revoca dell'obbligo del medesimo padre di concorrere alle spese straordinarie afferenti allo stesso figlio;
-rilevato che nulla osta alla ratifica della pattuizione di cui trattasi;
-rilevato che, in data 10.10.2024, il PM esprimeva parere favorevole all'accoglimento delle richieste già congiuntamente rassegnate nel ricorso introduttivo;
-rilevato che, in data 20.03.2025, le parti, presenti personalmente in udienza, con l'assistenza del comune difensore fiduciario Pietro Cacciapaglia, insistevano nell'accoglimento delle richieste già congiuntamente rassegnate nel ricorso introduttivo;
-rilevato che nulla va statuito sulle spese del procedimento, per essere lo stesso nato da un ricorso congiunto;
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento introdotto con ricorso a firma congiunta, proposto, in data 19.09.2024, da e Parte_1
così provvede, in integrale accoglimento della domanda introduttiva: Parte_2
-DICHIARA la definitiva cessazione dell'obbligo, oggi posto a carico di , di Parte_1 concorrere al mantenimento, ordinario e straordinario, del figlio maggiorenne Per_1
-REVOCA, quindi, con effetto a decorrere dal mese di settembre dell'anno 2024, quale mese di proposizione della domanda mediante deposito del ricorso introduttivo, l'assegno perequativo attualmente dovuto da , alla genitrice , a titolo di concorso paterno Parte_1 Parte_2 al mantenimento del ridetto figlio comune, ; Persona_2
-NULLA per le spese. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il 15 aprile 2025.
Il Giudice estensore
Dr.ssa Sara Mazzotta
Il Presidente
Dr. Giuseppe Disabato