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Articolo 3 della Legge 13 dicembre 1965, n. 1337
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Legge 13 dicembre 1965, n. 1337
Articolo 3 della Legge 13 dicembre 1965, n. 1337
Versione
17 dicembre 1965
Art. 3.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 17 dicembre 1965
Vedi fonte istituzionale
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