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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 09/05/2025, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Prima Sezione Civile, composto dei magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6203 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
nata in [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. LEONE MARIA CHIARA, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale,
ricorrente
contro
, nato in [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. TISO MARIA PAOLA, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
resistente
e con la partecipazione del
1 Pubblico Ministero
Intervenuto per legge
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale adito così provvedere:
Le parti dichiarano di concordare affinché il figlio possa pernottare presso il padre secondo il seguente schema:
a) quando lavora di mattina: dall'uscita di scuola (alle ore 14,00) sino alla mattina successiva,
allorché lo riporterà a scuola;
b) quando lavora il pomeriggio: non lo prende, ma potrà sentirlo telefonicamente;
c) quando lavora la notte: dall'uscita di scuola (alle ore 14,00) alle ore 19,00, allorché lo riporterà
a casa della madre prima di andare a lavoro;
d) nei tre giorni liberi: dall'uscita di scuola del primo giorno, fino al dopo cena del terzo giorno.
La ricorrente dichiara di rinunciare alle richieste economiche in ragione degli incrementati tempi di permanenza del figlio presso il padre.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 6/10/2024, premesso che con decreto del Parte_1
21/04/2023, il Tribunale di Cagliari, in accoglimento del ricorso congiunto delle parti, aveva stabilito l'affidamento condiviso del figlio nato il [...], il suo Persona_1
collocamento prevalente presso la madre in Portoscuso località Baccu Ollastu, con disciplina delle visite del padre secondo i turni di lavoro del medesimo (quando lavora la mattina-
dall'uscita di scuola ore 16,45-17,00 alle ore 19,00 allorchè lo riporterà dalla madre;
2) quando
lavora il pomeriggio non lo prende ma potrà sentirlo telefonicamente quando lavora la notte- 2 dall'uscita di scuola ore 16,45-17,00 alle ore 19,00 allorchè lo riporterà dalla madre;
nei tre
giorni liberi _ due giorni su tre dall'uscita di scuola fino a dopo cena , qualora i giorni di
spettanza del padre dovessero coincidere con i giorni di chiusura della scuola – sabato,
domenica o festivo egli potrà tenere con sé il minore dalla mattina, prima di pranzo), l'alternanza annuale durante le festività, e 15 giorni anche non consecutivi d'estate, prevedendo il versamento di euro 225,00 mensili in capo al padre per il mantenimento del figlio, spese straordinarie al 50%,
e Assegno Unico al 50 %; che la disciplina del diritto di visita, tuttavia, non era mai stata rispettata dal padre che mai aveva tenuto il figlio per il pernottamento, gravando quindi sulla sola madre l'onere della cura del minore;
di svolgere il lavoro di badante presso famiglie con anziani e di occuparsi di due persone disabili;
di essere impegnata a giorni alterni dal lunedì alla domenica per sei ore giornaliere e talvolta se necessario anche il pomeriggio o la notte in sostituzione di altre badanti che svolgono prevalentemente orario pomeridiano o notturno;
di avere quindi necessità, stante il disimpegno del di assumere una babysitter con adeguamento CP_1
dell'importo dell'assegno di mantenimento;
di percepire circa 600/700 euro, mentre il reddito del impiegato con mezzi meccanici presso la ditta Maureddu, impresa esterna alla CP_1
Portovesme srl, era ignoto;
ciò premesso, ha chiesto l'aumento dell'assegno all'importo di euro
350,00, oltre assegno unico, o in subordine euro 500,00 con assegno unico condiviso.
Con comparsa depositata in data 24/03/2025, si è costituito in giudizio , Controparte_1
contestando i fatti affermati a fondamento della domanda, sostenendo in particolare di avere sempre rispettato i tempi di visita concordati, che escludevano il pernottamento del minore presso il padre, e di avere tentato di tenere maggiormente con sé il figlio, senza ricevere collaborazione dalla madre, chiedendo pertanto che fosse disposto l'ampliamento dei tempi di visita al pernottamento.
3 All'udienza del 30/04/2024, le parti si sono accordate per la modifica della disciplina di visita del padre secondo quanto trascritto in epigrafe, confermando per il resto il decreto del 2023.
Nella successiva udienza del 7/05/2025, il giudice delegato, tenuto conto delle difficoltà emerse nella gestione del figlio e nella esecuzione degli accordi, ha disposto che le parti intraprendano un percorso di mediazione familiare presso il Consultorio Familiare territoriale, rimettendo gli atti al
Collegio per la decisione sull'accordo confermato dalle parti.
Gli accordi raggiunti a modifica delle condizioni di permanenza e visita del minore presso i genitori devono essere recepiti in quanto equilibrati e conformi all'interesse del minore.
Le spese devono essere compensate.
PQM
Il Tribunale, a modifica del decreto del tribunale di Cagliari in data 21/04/2023, procedimento n.
1541/2023 VG, definitivamente decidendo:
Sull'accordo delle parti:
1. dispone che il figlio possa pernottare presso il padre secondo il seguente schema:
a) quando lavora di mattina: dall'uscita di scuola (alle ore 14,00) sino alla mattina successiva,
allorché lo riporterà a scuola;
b) quando lavora il pomeriggio: non lo prende, ma potrà sentirlo telefonicamente;
c) quando lavora la notte: dall'uscita di scuola (alle ore 14,00) alle ore 19,00, allorché lo riporterà
a casa della madre prima di andare a lavoro;
d) nei tre giorni liberi: dall'uscita di scuola del primo giorno, fino al dopo cena del terzo giorno.
2. conferma per il resto il decreto del 2023;
3. compensa le spese del giudizio.
4 Così deciso il 07/05/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale in
Cagliari.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Francesca Lucchesi Dott. Giorgio Latti
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