Articolo 4 della Legge 29 febbraio 1980, n. 31
Articolo 3Articolo 5
Versione
1 marzo 1980
Art. 4.
Nell'ultimo comma dell' articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , come modificato dall' articolo 12 della legge 13 aprile 1977, n. 114 , le parole "L. 20.000" sono sostituite con le seguenti: "L. 50.000".
La disposizione di cui al comma precedente si applica ai compensi corrisposti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 1 marzo 1980
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