Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 18/03/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di BRINDISI Causa n. 3653/2019 R.G.
Verbale di constatazione esito udienza mediante trattazione scritta
Il giorno 18.3.25 il Giudice Onorario designato avv. Tonia ROSSI
premesso che è stata disposta la celebrazione dell'udienza nella forma della trattazione scritta;
preso atto che le parti costituite, entro il termine all'uopo assegnato, hanno depositato note scritte;
verificata la regolarità del contraddittorio;
preso atto che sono state depositate note conclusive autorizzate;
pronunzia sentenza ex art. art.281 sexies cpc., dando lettura del dispositivo e della motivazione che seguono.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario Avv. Tonia Rossi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G.C. n.3653/19 fra le parti:
, rappresentata e difesa dall'avv. V. Vitale Parte_1
ATTORE
Contro
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti M. G. Chiamarulo e R. Farnelli
CONVENUTA
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta omettendo di riportare lo svolgimento del processo a norma dell' art. 132, comma 1, n.4, c.p.c. per come novellato dall' art. 45, comma 17, della legge 69/2009 ed alla luce di quanto disposto dall' art. 118, comma
1 , disp. att. cpc. Si osserva che, per consolidata giurisprudenza, il giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le tesi prospettate e le prove prodotte o acquisite dalle parti, ben potendosi limitare ad esporre in maniera
La causa ha ad oggetto la fattura n.00119001702937 del 31.5.2019 dell'importo di
€11216,35 emessa dalla società convenuta per consumo accertato dal 13.11.2018 al 10.5.2019.
Pacifico il rapporto inter partes di fornitura di servizio idrico in Ceglie Messapica alla via Piersanti Mattarella s.n., giova anzitutto premettere, ai fini dell'individuazione dei parametri normativi di riferimento dal punto di vista sostanziale, che il rapporto di utenza idrica, rinveniente la propria fonte costitutiva in un atto privatistico di natura contrattuale stipulato in regime di pubblico servizio, riconducibile allo schema del contratto tipico di somministrazione di cui agli art.1559 e ss. c.c., è soggetto ad una disciplina uniforme ed integrata, anche in deroga alle disposizioni codicistiche, dal regolamento e dalla carta del servizio idrico predisposti dal gestore, approvati dalla competente autorità amministrativa ed accettati dagli utenti con efficacia di condizioni generali di contratto ex art. 1341 c.c., secondo il meccanismo della conclusione per adesione mediante la sottoscrizione del modulo per la richiesta di allaccio ex art. 1342 cod. civ..
Tanto premesso, si osserva che nessuna delle parti ha prodotto il contratto di fornitura né il regolamento del servizio idrico né la carta del servizio idrico integrato, che fissa principi e criteri per l'erogazione del servizio e costituisce elemento integrativo dei contratti di fornitura e che non può dettare disposizioni difformi dai principi generali fissati dal DPCM 29 aprile 1999, cui dunque dovrà farsi riferimento.
Va precisato, ancora, che ai fini della risoluzione del tipo di controversia che qui ci occupa, il criterio generale viene declinato dalla giurisprudenza nel senso che, qualora l'utente lamenti l'addebito di un consumo anomalo, eccedente il suo normale fabbisogno o spropositato rispetto ai consumi "ordinari" solitamente registrati, è esclusa l'esistenza di qualsivoglia privilegio probatorio in capo al gestore fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, assistito da una mera presunzione semplice di veridicità.
Tanto premesso in linea generale, nello specifico va precisato che l'attore ha ricevuto, prima della fattura in contestazione, la fattura (transatta con il versamento della somma di €5670,00) del 11.12.2018 di €8.101,25 per conguaglio consumi dal 17.11.2017 al 12.11.2018 e la fattura del 13.3.2019 di €300,56 per consumo stimato di 144 mc.
E' seguita la fattura oggetto di causa nella quale soltanto risulta la segnalazione di anomalia nei consumi, recando essa espressamente la dicitura: il suo consumo accertato è particolarmente elevato rispetto a quelli rilevati nei periodi precedenti. Le consigliamo di verificare il buon funzionamento del suo impianto.
Anomalia per perdita nella rete idrica interna dell'attore che, resosi conto della rottura della tubazione solo dopo aver ricevuto la fattura transatta, aveva diligentemente incaricato un tecnico di fiducia e provveduto alla riparazione in data 16.1.19.
Orbene, se è pur vero che l'utente è obbligato a verificare la funzionalità delle proprie tubazioni, non sono stati offerti elementi che indicano alcuna responsabilità in capo all'attore che solo dopo la prima fattura di importo esorbitante incaricò un idraulico di fiducia che riparò la perdita sino ad allora occulta. Contro Sussiste invece una condotta omissiva di che non ha tempestivamente informato l'utente dei dati anomali registrati così contravvenendo non solo agli obblighi contrattuali ma anche al precetto della buona fede nell'esecuzione del contratto.
Ed invero, il D.P.C.M. del 29.4.99, che si è detto, è fonte normativa del contratto, impone al gestore del servizio idrico di predisporre procedure per la rilevazione e segnalazione di consumi anomali onde suggerire agli utenti miglioramenti sull'utilizzo tecnico contrattuale del servizio;
AQP pur avendo l'obbligo di segnalare i consumi anomali già rilevati con la prima bolletta di €8.101,25, ne ha emessa una per consumo stimato e solo dopo 5 mesi quella in contestazione con la quale allerta l'utente dell'anomalia nei consumi.
La buona fede ex art.1375c.c, inoltre, impone di eseguire anche prestazioni non contrattualmente previste qualora si concretizzino in attività utili a salvaguardare l'utilità e le ragioni della controparte, se non comportino un apprezzabile sacrificio economico a chi le pone in essere.
Vale sul punto richiamare quanto affermato dalla Suprema Corte con ordinanza n.24904/2021, che, richiamando gli obblighi di correttezza e buona fede gravanti sulle parti del contratto di somministrazione idrica, ha affermato che il semplice invio di una fattura commerciale relativa ai consumi anomali registrati, a distanza di oltre due mesi dalla rilevazione degli stessi e senza alcuna espressa segnalazione del loro carattere anomalo, non consente di ritenere correttamente adempiuto l'obbligo previsto per l'azienda fornitrice dalla Carta del Servizio Idrico Integrato.
Ha inoltre osservato che l'adempimento o meno dell'utente all'onere di verificare il regolare funzionamento dell'impianto e del contatore, nonchè di effett uare la cd. autolettura, non esclude, di per sè, la sussistenza dell'inadempimento dell'azienda somministrante al proprio (distinto) obbligo di segnalazione dei consumi anomali.
La domanda va pertanto accolta e la fattura impugnata annullata.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbite.
P.Q.M.
il Tribunale di Brindisi, definitivamente pronunciando sulla domanda, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa o assorbita,, così provvede:
- in accoglimento della domanda proposta da annulla la Parte_1 fattura n.00119001702937 del 31.5.2019 dell'importo di €11216,35 emessa dalla società convenuta;
- condanna a rifondere le spese di lite al ricorrente che Controparte_1 liquida nel complessivo importo di €1500,00 oltre rimb. Forf. e accessori di legge se dovuti.
Brindisi,18/03/2025
Il Giudice Onorario avv. Tonia Rossi