Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 20 novembre 2005 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 20 novembre 2005 |
Commentari • 15
- 1. Il deposito delle principali sentenze del giornoAccesso limitatohttps://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/ · 21 ottobre 2024
- 2. Vaccini, vitalizio aggiunto nel 2005 a indennizzo decorre dall’entrata in vigore della leggeAccesso limitatohttps://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/ · 21 ottobre 2024
- 3. Decorrenza dell'indennizzo aggiuntivo ex legge 229/2005 per i titolari dell'indennizzo basehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 4. risarcimento dannihttps://www.osservatoriofamiglia.it/
- 5. Danno prenatale da somministrazione di un farmaco e termine di prescrizione (Cass. civ. 2375/24)Studio Legale Calvello · https://www.studiolegalecalvello.it/articoli/ · 23 febbraio 2024
Il caso riguarda un danno provocato dal talidomide, un farmaco che veniva prescritto e somministrato decine di anni fa alle donne in gravidanza per evitare aborti spontanei. Negli anni successivi si scoprì però che questo farmaco produceva danni gravissimi al feto essendo causa di focomelia: nascevano cioè bambini senza arti o con arti malformati. Tanto più che con la legge 29 ottobre 2005, n. 229 venne prescritto un indennizzo – ispirato al principio della solidarietà sociale e posto a carico dello Stato -, a beneficio di coloro che fossero in grado di dimostrare il semplice nesso di causalità tra la propria patologia e l'assunzione da parte della madre del farmaco in parola. Leggi …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Vibo Valentia, sentenza 17/09/2025, n. 1561Provvedimento: N. 1182/2023 Reg. Gen. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'esito della trattazione scritta tenuta nella data del 10/09/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa TRA rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Marcello Stanca (PEC: giusta procura in atti. Email_1 RICORRENTE E e , in persona TE Controparte_2 dei Ministri e legale rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro (PEC: giusta procura in Email_2 atti. RESISTENTE Oggetto: …Leggi di più...
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- 2. Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/10/2024, n. 3332Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Piero Francesco De Pietro Presidente dott. Stefania Basso Consigliere rel. dott. Anna Rita Motti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 20/09/2024 la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 247 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2022 TRA in persona del Ministro pro tempore nonché Parte_1 in persona del Parte_2 Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui domiciliano ope legis in …Leggi di più...
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- 3. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 11/04/2025, n. 3157Provvedimento: Pubblicato il 11/04/2025 N. 03157/2025REG.PROV.COLL. N. 09444/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9444 del 2024, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Colagrande, Berardino Terra, con domicilio eletto presso lo studio Roberto Colagrande in Roma, viale Liegi 35/B; contro Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; per …Leggi di più...
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- 4. Corte d'Appello Milano, sentenza 05/09/2025, n. 345Provvedimento: SENTENZA n. N.R.G. 180 / 2025 REPUBBLICA ITALIANA ALLA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO Composta dai Magistrati Dott. MARIA ROSARIA CUOMO PRESIDENTE Dott. SERENA SOMMARIVA CONSIGLIERE Dott. LAURA BOVE GIUDICE AUSILIARIO Rel. Nella pubblica udienza del 15 Aprile 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di rinvio, promossa DA - (c.f. ), , Parte_1 C.F._1 Parte_2 (c.f. ), e , (c.f. C.F._2 Parte_3 ), con il patrocinio dell'Avv. Marcello Stanca e dell'Avv. C.F._3 Piero Moreschino e domiciliati presso i loro indirizzi di posta elettronica certificata …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. 1. Ai soggetti di cui all' articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 , e' riconosciuto, in relazione alla categoria gia' loro assegnata dalla competente commissione medico-ospedaliera, di cui all'articolo 165 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , un ulteriore indennizzo. Tale ulteriore indennizzo consiste in un assegno mensile vitalizio, di importo pari a sei volte la somma percepita dal danneggiato ai sensi dell' articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 , per le categorie dalla prima alla quarta della tabella A annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , e successive modificazioni, a cinque volte per le categorie quinta e sesta, e a quattro volte per le categorie settima e ottava. Esso e' corrisposto per la meta' al soggetto danneggiato e per l'altra meta' ai congiunti che prestano o abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa. Se il danneggiato e' minore di eta' o incapace di intendere e di volere l'indennizzo e' corrisposto per intero ai congiunti conviventi di cui al precedente periodo. Rimane fermo il diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante da fatto illecito.
2. In caso di morte dei congiunti di cui al comma 1, l'indennizzo e' erogato al danneggiato e, se minore o incapace di intendere e di volere, ai familiari conviventi che prestano assistenza in maniera prevalente e continuativa, per tutto il periodo di esistenza in vita del danneggiato.
3. Qualora a causa della vaccinazione obbligatoria sia derivato il decesso in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge, l'avente diritto puo' optare tra l'ulteriore indennizzo di cui al comma 1 e un assegno una tantum pari a 150.000 euro, da corrispondere in cinque rate annuali di 30.000 euro ciascuna. Ai fini della presente legge sono considerati aventi diritto nell'ordine i seguenti soggetti a carico: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro.
4. L'intero importo dell'indennizzo, stabilito ai sensi del presente articolo, e' rivalutato annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Rerpubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo, fini di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'articolo 1
Comma 1
- Il testo dell' art. 1, comma 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati) e' il seguente:
«Art. 1. - 1. Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorita' sanitaria italiana, lesioni o infermita', dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrita' psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge».
- Il testo dell'art. 165 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , «Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato» e' il seguente:
«Art. 165 (Commissioni mediche ospedaliere). - Il giudizio sanitario sulle cause e sull'entita' delle menomazioni dell'integrita' fisica del dipendente ovvero sulle cause della sua morte e' espresso dalle commissioni mediche ospedaliere istituite:
a) presso gli ospedali militari principali o secondari dei comandi militari territoriali di regione;
b) presso gli ospedali militari marittimi e le infermerie autonome militari marittime;
c) presso gli istituti medico legali dell'Aeronautica militare.»
- Il testo dell' art. 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 e' il seguente:
«Art. 2 - 1. L'indennizzo di cui all'art. 1, comma 1, consiste in un assegno, reversibile per quindici anni, determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177 , come modificata dall' art. 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111 .
L'indennizzo e' cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito ed e' rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato.
2. L'indennizzo di cui al comma 1 e' integrato da una somma corrispondente all'importo dell'indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 , e successive modificazioni, prevista per la prima qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato, ed ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda ai sensi dell'art. 3. La predetta somma integrativa e' cumulabile con l'indennita' integrativa speciale o altra analoga indennita' collegata alla variazione del costo della vita. Ai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 1, anche nel caso in cui l'indennizzo sia stato gia' concesso, e' corrisposto, a domanda, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo previsto dalla presente legge, un assegno una tantum nella misura pari, per ciascun anno, al 30 per cento dell'indennizzo dovuto ai sensi del comma 1 e del primo periodo del presente comma, con esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria.
3. Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla presente legge sia derivata la morte, l'avente diritto puo' optare fra l'assegno reversibile di cui al comma 1 e un assegno una tantum di lire 150 milioni.
Ai fini della presente legge, sono considerati aventi diritto nell'ordine i seguenti soggetti a carico: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro. I benefici di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia.
4. Qualora la persona sia deceduta in eta' minore, l'indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la potesta' parentale.
5. I soggetti di cui all'art. 1 sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 dell'art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , e successive modificazioni, nonche' dal pagamento della quota fissa per ricetta di cui al comma 16-ter del medesimo articolo 8 della citata legge n. 537 del 1993 , introdotto dall' articolo 1 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , limitatamente alle prestazioni sanitarie necessarie per la diagnosi e la cura delle patologie previste dalla presente legge.
6. I benefici di cui alla presente legge spettano altresi' al coniuge che risulti contagiato da uno dei soggetti di cui all'articolo 1, nonche' al figlio contagiato durante la gestazione.
7. Ai soggetti danneggiati che contraggono piu' di una malattia ad ognuna delle quali sia conseguito un esito invalidante distinto e' riconosciuto, in aggiunta ai benefici previsti dal presente articolo, un indennizzo aggiuntivo, stabilito dal Ministro della sanita' con proprio decreto, in misura non superiore al 50 per cento di quello previsto ai commi 1 e 2».
- Il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 concerne: «Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra». - Art. 2. 1. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, una commissione per la definizione degli importi da erogare di cui agli articoli 1 e 4.
2. All'istituzione e al funzionamento della commissione di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. La partecipazione all'attivita' della commissione non da' luogo alla corresponsione di alcun compenso o rimborso spese. - Art. 3. 1. I soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che usufruiscono dei benefici di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 , aventi in corso contenziosi giudiziali, ai sensi della medesima legge, in qualsiasi stato e grado del giudizio, ivi compresa la fase esecutiva, i quali intendono accedere ai benefici previsti dalla presente legge, debbono rinunciare con atto formale alla prosecuzione del giudizio.
2. Gli atti di rinuncia degli interessati sono trasmessi alla commissione di cui all'articolo 2.
Note all' art. 3
Comma 1
La legge 25 febbraio 1992, n. 210 concerne «Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati».