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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 28/03/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Claudia De Santi, all'esito della trattazione cartolare del giudizio ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1470 del 2020 R.G., pendente tra
(C.F. , Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. e Pt_2 C.F._2 Parte_3
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Cosmina Silipo C.F._3
ed elettivamente domiciliati come in atti;
-parte ricorrente- contro
(C.F. ); CP_1 C.F._4
-parte resistente contumace-
Oggetto: comodato - rilascio immobile.
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3 dicembre 2020, Parte_1 [...]
e hanno adito l'intestato Tribunale al fine di Pt_2 Parte_3
sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito … accertare e dichiarare la nullità del contratto di comodato per i motivi esposti in narrativa o in subordine la cessazione del contratto di comodato per
1 scadenza del termine convenuto;
- Accertare, dichiarare e statuire che il sig.
non ha titolo per l'occupazione dell'unità immobiliare de qua CP_1
e, per l'effetto, ordinare e condannare quest'ultimo di rilasciarla immediatamente libera da persone e cose nella disponibilità dei ricorrenti;
- Condannare il sig. al pagamento dell'indennità di CP_1
occupazione pari ad euro 18.000,00 dal dì del dovuto fino all'effettivo rilascio, oltre interessi delle singole scadenze sino al soddisfo…”.
A sostegno della domanda, la difesa dei ricorrenti ha dedotto:
- che e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
sono comproprietari dell'immobile sito nel comune di Zaccanopoli Pt_4
(VV), alla via Olmo n. 22, identificato in Catasto al foglio 2, particella 24, subalterno 3;
- che, nel 2014, ha stipulato un contratto di comodato Parte_3
gratuito dell'immobile con , figlio di e nipote CP_1 Parte_4
degli odierni ricorrenti;
- che il suddetto contratto è privo di effetti giuridici perché non è stato sottoscritto da tutti i comproprietari dell'immobile e non è mai stato registrato;
- che, comunque, è anche scaduto il termine pattuito;
- che l'occupazione dell'immobile impedisce ai ricorrenti di godere e disporre del bene;
- che, in data 30 settembre 2020, è stata inoltrata a una lettera CP_1
raccomandata A/R con la quale è stato richiesto il rilascio dell'immobile.
Parte resistente non si è costituita in giudizio.
Esaurita l'attività istruttoria, il Tribunale ha rinviato la causa per la discussione.
Con note scritte depositate nel rispetto del termine perentorio assegnato in data 10 marzo 2025, il procuratore della parte ricorrente ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni.
Il giudice ha adottato la sentenza con contestuale motivazione nei termini di
2 seguito precisati.
***
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della parte resistente che, nonostante la regolarità della notifica, non si è costituita nel presente procedimento.
Ciò premesso, in primo luogo, va qualificata l'azione oggetto del giudizio.
Nella fattispecie in esame non può, invero, dubitarsi che i ricorrenti abbiano proposto una azione personale di restituzione dell'immobile in quanto gli stessi non hanno chiesto l'accertamento di un diritto reale sul bene in contestazione, ma solo la sua restituzione;
sicché la proprietà dell'immobile costituisce un mero requisito di legittimazione e, ai fini dell'accoglimento della domanda di restituzione, deve ritenersi sufficiente la dimostrazione con ogni mezzo, anche in via presuntiva, della sussistenza di un titolo per ottenere la restituzione del bene, titolo che può rinvenirsi dalla documentazione allegata in atti (cfr.: Cass.
Civ. n. 25052 del 2018: “L'azione personale di restituzione è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente trasmesso dall'attore al convenuto, in forza di negozi giuridici (tra i quali la locazione, il comodato ed il deposito) che non presuppongono necessariamente nel “tradens” la qualità di proprietario”).
Deve poi evidenziarsi che dall'analisi delle difese articolate dai ricorrenti e della documentazione in atti emergono i seguenti elementi:
1) il titolo originariamente posto a fondamento del godimento della res da parte del resistente è rappresentato da un contratto di comodato gratuito.
Tale contratto è stato stipulato da e da Parte_3 CP_1
per la durata di due anni, decorrenti dall'1 aprile 2014 all'1 aprile
[...]
2016, tacitamente rinnovabile salvo disdetta;
2) ai sensi dell'art. 1, comma 346, della legge n. 311 del 2004, l'obbligo di registrazione del contratto, a pena di nullità, è prevista anche per i contratti di comodato in ragione dell'ampio dettato normativo che
3 richiama, oltre ai contratti di locazione, anche i contratti che, comunque, costituiscono diritti relativi di godimento di unità immobiliari ovvero di loro porzioni;
3) il contratto in esame, stipulato in forma scritta, non è stato registrato;
4) dunque, non vi è dubbio che il contratto di comodato gratuito del 2014 non abbia trovato formalizzazione giuridica alcuna (non essendo intervenuta la successiva registrazione).
I dati in rilievo non sono stati smentiti dal resistente che, ritualmente intimato per l'udienza del 19 novembre 2021, non si è presentato per rendere l'interrogatorio formale senza giustificato motivo, con la conseguenza che tale circostanza, valutata unitamente alle risultanze istruttorie sopra esaminate, consente di ritenere ammessi i fatti di cui ai capitoli n. 3 e 4 ai sensi dell'art. 232 c.p.c.
Pertanto, la domanda di rilascio è meritevole di accoglimento in quanto, nella vicenda in esame, difettando la obbligatoria registrazione, anche tardiva, del contratto, deve affermarsi che la parte resistente ha occupato l'immobile sine titulo, non potendosi riconoscere a la qualità di detentore, ma CP_1
unicamente quella di occupante abusivo, mancando un valido contratto di comodato registrato.
La parte resistente va, quindi, condannata all'immediato rilascio dell'immobile oggetto di causa.
Resta assorbita ogni altra questione.
Quanto alla domanda di pagamento dell'indennità di occupazione va osservato che dall'esame della documentazione prodotta in atti si evince che la parte ricorrente solo con la lettera raccomandata ricevuta dal resistente in data 2 ottobre 2020 ha chiesto il rilascio dell'immobile. In atti non vi è prova che il rilascio sia stato richiesto precedentemente.
Alla luce di tale circostanza, la domanda di condanna al pagamento dell'indennità di occupazione può essere accolta per il periodo che va dal mese
4 di ottobre 2020 sino alla data dell'effettivo rilascio e la stessa può essere liquidata, in via equitativa, nella misura pari a euro 200,00 mensili, oltre interessi legali dalle singole scadenze sino al soddisfo (cfr. Cass. Civ. n. 11763 del 2013: “l'indennità di occupazione immobiliare costituisce l'oggetto di un'obbligazione extracontrattuale, connessa all'occupazione di fatto di un immobile (nella specie, un appartamento); ne consegue che gli interessi sulle somme liquidate a tale titolo decorrono dalla data del verificarsi del danno e, quindi, dalle scadenze mensili di occupazione”).
Sul punto, può affermarsi che i ricorrenti hanno dimostrato di avere subito una effettiva lesione per non avere potuto utilizzare il bene o, comunque, per non avere potuto, a causa dell'occupazione dell'immobile, ricavare reddito (cfr., in particolare, la lettera raccomandata con la quale, oltre al rilascio, è stato richiesto il pagamento di un canone nonché gli esiti della prova espletata).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo applicando i parametri minimi di cui al D.M. n. 147 del 2022 tenuto conto del valore della causa e dell'attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Claudia De Santi, definitivamente pronunciando nell'ambito del procedimento n. 1470 del 2020 R.G., disattesa o assorbita ogni altra domanda, così dispone:
-accoglie la domanda di accertamento dell'occupazione sine titulo per le ragioni indicate in parte motiva e, per l'effetto, ordina il rilascio immediato dell'immobile sito nel comune di Zaccanopoli (VV), alla via Olmo n. 22, identificato in Catasto al foglio 2, particella n. 24, subalterno n. 3;
-dichiara assorbita ogni altra domanda;
-condanna al pagamento, in favore dei ricorrenti, CP_1
dell'indennità di occupazione che liquida, in via equitativa, in euro 200,00 mensili con decorrenza da ottobre 2020 fino all'effettivo rilascio, oltre interessi
5 legali dalle singole scadenze sino al soddisfo;
-condanna al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese CP_1
processuali che liquida in euro 2.540,00 per compensi ed euro 290,46 per esborsi, oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Vibo Valentia in data 28 marzo 2025
Il giudice dott.ssa Claudia De Santi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Claudia De Santi, all'esito della trattazione cartolare del giudizio ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1470 del 2020 R.G., pendente tra
(C.F. , Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. e Pt_2 C.F._2 Parte_3
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Cosmina Silipo C.F._3
ed elettivamente domiciliati come in atti;
-parte ricorrente- contro
(C.F. ); CP_1 C.F._4
-parte resistente contumace-
Oggetto: comodato - rilascio immobile.
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3 dicembre 2020, Parte_1 [...]
e hanno adito l'intestato Tribunale al fine di Pt_2 Parte_3
sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito … accertare e dichiarare la nullità del contratto di comodato per i motivi esposti in narrativa o in subordine la cessazione del contratto di comodato per
1 scadenza del termine convenuto;
- Accertare, dichiarare e statuire che il sig.
non ha titolo per l'occupazione dell'unità immobiliare de qua CP_1
e, per l'effetto, ordinare e condannare quest'ultimo di rilasciarla immediatamente libera da persone e cose nella disponibilità dei ricorrenti;
- Condannare il sig. al pagamento dell'indennità di CP_1
occupazione pari ad euro 18.000,00 dal dì del dovuto fino all'effettivo rilascio, oltre interessi delle singole scadenze sino al soddisfo…”.
A sostegno della domanda, la difesa dei ricorrenti ha dedotto:
- che e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
sono comproprietari dell'immobile sito nel comune di Zaccanopoli Pt_4
(VV), alla via Olmo n. 22, identificato in Catasto al foglio 2, particella 24, subalterno 3;
- che, nel 2014, ha stipulato un contratto di comodato Parte_3
gratuito dell'immobile con , figlio di e nipote CP_1 Parte_4
degli odierni ricorrenti;
- che il suddetto contratto è privo di effetti giuridici perché non è stato sottoscritto da tutti i comproprietari dell'immobile e non è mai stato registrato;
- che, comunque, è anche scaduto il termine pattuito;
- che l'occupazione dell'immobile impedisce ai ricorrenti di godere e disporre del bene;
- che, in data 30 settembre 2020, è stata inoltrata a una lettera CP_1
raccomandata A/R con la quale è stato richiesto il rilascio dell'immobile.
Parte resistente non si è costituita in giudizio.
Esaurita l'attività istruttoria, il Tribunale ha rinviato la causa per la discussione.
Con note scritte depositate nel rispetto del termine perentorio assegnato in data 10 marzo 2025, il procuratore della parte ricorrente ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni.
Il giudice ha adottato la sentenza con contestuale motivazione nei termini di
2 seguito precisati.
***
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della parte resistente che, nonostante la regolarità della notifica, non si è costituita nel presente procedimento.
Ciò premesso, in primo luogo, va qualificata l'azione oggetto del giudizio.
Nella fattispecie in esame non può, invero, dubitarsi che i ricorrenti abbiano proposto una azione personale di restituzione dell'immobile in quanto gli stessi non hanno chiesto l'accertamento di un diritto reale sul bene in contestazione, ma solo la sua restituzione;
sicché la proprietà dell'immobile costituisce un mero requisito di legittimazione e, ai fini dell'accoglimento della domanda di restituzione, deve ritenersi sufficiente la dimostrazione con ogni mezzo, anche in via presuntiva, della sussistenza di un titolo per ottenere la restituzione del bene, titolo che può rinvenirsi dalla documentazione allegata in atti (cfr.: Cass.
Civ. n. 25052 del 2018: “L'azione personale di restituzione è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente trasmesso dall'attore al convenuto, in forza di negozi giuridici (tra i quali la locazione, il comodato ed il deposito) che non presuppongono necessariamente nel “tradens” la qualità di proprietario”).
Deve poi evidenziarsi che dall'analisi delle difese articolate dai ricorrenti e della documentazione in atti emergono i seguenti elementi:
1) il titolo originariamente posto a fondamento del godimento della res da parte del resistente è rappresentato da un contratto di comodato gratuito.
Tale contratto è stato stipulato da e da Parte_3 CP_1
per la durata di due anni, decorrenti dall'1 aprile 2014 all'1 aprile
[...]
2016, tacitamente rinnovabile salvo disdetta;
2) ai sensi dell'art. 1, comma 346, della legge n. 311 del 2004, l'obbligo di registrazione del contratto, a pena di nullità, è prevista anche per i contratti di comodato in ragione dell'ampio dettato normativo che
3 richiama, oltre ai contratti di locazione, anche i contratti che, comunque, costituiscono diritti relativi di godimento di unità immobiliari ovvero di loro porzioni;
3) il contratto in esame, stipulato in forma scritta, non è stato registrato;
4) dunque, non vi è dubbio che il contratto di comodato gratuito del 2014 non abbia trovato formalizzazione giuridica alcuna (non essendo intervenuta la successiva registrazione).
I dati in rilievo non sono stati smentiti dal resistente che, ritualmente intimato per l'udienza del 19 novembre 2021, non si è presentato per rendere l'interrogatorio formale senza giustificato motivo, con la conseguenza che tale circostanza, valutata unitamente alle risultanze istruttorie sopra esaminate, consente di ritenere ammessi i fatti di cui ai capitoli n. 3 e 4 ai sensi dell'art. 232 c.p.c.
Pertanto, la domanda di rilascio è meritevole di accoglimento in quanto, nella vicenda in esame, difettando la obbligatoria registrazione, anche tardiva, del contratto, deve affermarsi che la parte resistente ha occupato l'immobile sine titulo, non potendosi riconoscere a la qualità di detentore, ma CP_1
unicamente quella di occupante abusivo, mancando un valido contratto di comodato registrato.
La parte resistente va, quindi, condannata all'immediato rilascio dell'immobile oggetto di causa.
Resta assorbita ogni altra questione.
Quanto alla domanda di pagamento dell'indennità di occupazione va osservato che dall'esame della documentazione prodotta in atti si evince che la parte ricorrente solo con la lettera raccomandata ricevuta dal resistente in data 2 ottobre 2020 ha chiesto il rilascio dell'immobile. In atti non vi è prova che il rilascio sia stato richiesto precedentemente.
Alla luce di tale circostanza, la domanda di condanna al pagamento dell'indennità di occupazione può essere accolta per il periodo che va dal mese
4 di ottobre 2020 sino alla data dell'effettivo rilascio e la stessa può essere liquidata, in via equitativa, nella misura pari a euro 200,00 mensili, oltre interessi legali dalle singole scadenze sino al soddisfo (cfr. Cass. Civ. n. 11763 del 2013: “l'indennità di occupazione immobiliare costituisce l'oggetto di un'obbligazione extracontrattuale, connessa all'occupazione di fatto di un immobile (nella specie, un appartamento); ne consegue che gli interessi sulle somme liquidate a tale titolo decorrono dalla data del verificarsi del danno e, quindi, dalle scadenze mensili di occupazione”).
Sul punto, può affermarsi che i ricorrenti hanno dimostrato di avere subito una effettiva lesione per non avere potuto utilizzare il bene o, comunque, per non avere potuto, a causa dell'occupazione dell'immobile, ricavare reddito (cfr., in particolare, la lettera raccomandata con la quale, oltre al rilascio, è stato richiesto il pagamento di un canone nonché gli esiti della prova espletata).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo applicando i parametri minimi di cui al D.M. n. 147 del 2022 tenuto conto del valore della causa e dell'attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Claudia De Santi, definitivamente pronunciando nell'ambito del procedimento n. 1470 del 2020 R.G., disattesa o assorbita ogni altra domanda, così dispone:
-accoglie la domanda di accertamento dell'occupazione sine titulo per le ragioni indicate in parte motiva e, per l'effetto, ordina il rilascio immediato dell'immobile sito nel comune di Zaccanopoli (VV), alla via Olmo n. 22, identificato in Catasto al foglio 2, particella n. 24, subalterno n. 3;
-dichiara assorbita ogni altra domanda;
-condanna al pagamento, in favore dei ricorrenti, CP_1
dell'indennità di occupazione che liquida, in via equitativa, in euro 200,00 mensili con decorrenza da ottobre 2020 fino all'effettivo rilascio, oltre interessi
5 legali dalle singole scadenze sino al soddisfo;
-condanna al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese CP_1
processuali che liquida in euro 2.540,00 per compensi ed euro 290,46 per esborsi, oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Vibo Valentia in data 28 marzo 2025
Il giudice dott.ssa Claudia De Santi
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