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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/06/2025, n. 4614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4614 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
III SEZIONE LAVORO
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Paolo Coppola, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa civile n. 28808/24 R.G. avente ad oggetto opposizione ad avviso di addebito decisa all'udienza del 10.6.25
TRA
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso, giusta Parte_1 procura in atti, dall'avv. dall'Avv. Vincenzo Santoro cf: C.F._1
-RICORRENTE -
E
, in persona del Presidente p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Anna di Stefano, giusta CP_1
procura generale alle liti per Notar in ROMA rep. N. 37875/7313 del Persona_1
22/03/2024 -RESISTENTE-
ha dato lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice di Napoli, dott. Paolo Coppola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Dichiara inammissibile la domanda con richiesta di sospendere ed annullare in autotutela tutti gli avvisi di addebito in corso per la medesima indebita iscrizione alla gestione commercianti per il sig. ; Parte_1
2) Rigetta il ricorso nel resto;
3) Condanna l'istante al pagamento delle spese di giudizio dell' che si liquidano in CP_1
€. 1312,00 oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 30.12.24 il ricorrente conveniva in giudizio l e CP_1 CP_2 opponendosi all'avviso di addebito n. opposizione e contestuale richiesta di sospensione dell'avviso di addebito n.371 20240014121741000, notificato in data 19/11/2024, dell' CP_1 per € 4776,71 riguardante il periodo dal 01/2022 al 12/2023 e relativo ai contributi per
Gestione Commercianti, eccependo la decadenza ex art. 25 del D. Lgs. 46/1999; sul punto rilevava che non era mai stato dipendente della Società in cui ricopriva il ruolo di amministratore, non svolgendo alcuna attività materiale ed esecutiva, ma esclusivamente un' attività intellettuale di coordinamento e direzione, senza percepire retribuzione;
esponeva di essere iscritto all'Ordine dei Praticanti Avvocati di Napoli e di svolgere l'attività di legale presso lo studio Legale AU Santoro in Mugnano di Napoli, sua attività principale che non gli consentiva un' abituale e duratura attività esecutiva e materiale all'interno dell'azienda. Rilevato il mancato assolvimento dell'onere della prova del fatto costitutivo della pretesa chiedeva che questo giudice volesse:
1.in via preliminare nell'ipotesi in cui non sia stata sospesa inaudita altera parte, sospendere
l'esecutorietà dell'impugnato avviso di addebito n. 371 2024 0014121741000 , onde evitare un ingiusto pregiudizio alla ricorrente, sussistendone i gravi motivi di cui sopra;
2.in via preliminare in rito: accertare e dichiararare che la notifica dell'avviso di addebito opposto è inesistente /nulla dal momen to che risulta non conforme ai requisiti previsti dalla
CP_ legge e per l'effetto dichiarare l' carente del titolo legittimante all'esecuzione;
3. Nel merito accogliere l'opposizione e, per l'effetto, annullare, revocare e dichiarare nullo
e/o inefficace l 'opposto avviso di addebito n.371 2024 0014121741000 per i motivi esposti nel presente ricorso
4.Nel merito accertare e dichiarare non dovute le somme così come richieste con l'avviso di addebito n.371 2024 0014121741000 per tutti i motivi esposti nel p resente ricorso e per
l'effetto annullarlo, revocarlo, dichiararlo nullo e/o inefficace;
5.condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre spese forfettarie, Cassa ed Iva come per legge.
6.sospendere ed annullare in autotutela tutti gli avvisi di addebito in corso per la medesima indebita iscrizione alla gestione commercianti per il sig. . Parte_1
Si costituiva in giudizio l eccependo il difetto di legittimazione passiva di CP_1 CP_2 la inconferenza del richiamo all'art 25 del d.lgs. 46/99, visto l'art 30 D.L. 78/2010, la correttezza della notifica dell'avviso di addebito e la dovutezza della pretesa.
Tanto premesso chiedeva che questo giudice volesse rigettare l'opposizione, in quanto infondata in fatto e diritto, ed accertare e dichiarare l'obbligazione del ricorrente nei confronti CP_ dell' di cui all'avviso di addebito impugnato, dichiarando altresì il difetto di legittimazione passiva della con vittoria di spese. Controparte_2 Parte istante non notificava il ricorso tempestivamente a nonostante CP_2
remissione in termini, di tal chè il ricorso veniva dichiarato improcedibile verso la stessa.
*****
Quanto alla assenza di contraddittorio con deve rilevarsi la assenza di CP_2
legittimazione passiva di posto che la cessione e cartolarizzazione dei crediti CP_2
CP_
(art. 13 della l. 448/98 come modificato all'art. 1 del D.L. 6 settembre 1999, n. 308, convertito dalla legge 5 novembre, n. 402) riguarda solo i crediti maturati e accertati fino alla data del 31 dicembre 2005) ad eccezione dei crediti contributivi del settore agricolo. L'avviso di addebito è relativo a contributi anno 2022/2023 per cui non sussiste il litisconsorzio necessario con Controparte_2
Quanto alla notifica dell'avviso di addebito non si comprende da quale vizio essa sarebbe affetta posto che nessuna deduzione è effettuata sul punto. In ogni caso qualsivoglia vizio
è sanato dal raggiungimento dello scopo.
Quanto al dedotto decorso del termine di decadenza del ruolo previsto dall'art. 25 comma
1, lett. a) D.Lgs. 26.02.1999, n. 46, deve solo ricordarsi che A decorrere dal 1° gennaio
2011, l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute
CP_ all' , anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo (art 30 dl 78/10) per cui non vi è alcuna iscrizione a ruolo e l'eccezione è destituita di fondamento.
Quanto alla richiesta di sospendere ed annullare in autotutela tutti gli avvisi di addebito in corso per la medesima indebita iscrizione alla gestione commercianti per il sig.
[...]
la stessa non appare facilmente intellegibile perché non è dato comprendersi Parte_1 avverso quali avvisi di addebito si riferisca;
inoltre l'autotutela è svolta dalla PA convenuta in giudizio ma l'istanza lungi dall'essere rivolta alla controparte è rivolta al giudicante, di tal chè la tale domanda è inammissibile.
Venendo al merito ai sensi dell'art 1, comma 203, della L. n. 662/96, l'iscrizione alla gestione commercianti è obbligatoria laddove ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti: 1) la titolarità o gestione di imprese organizzate e/o dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
2) la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione proprio per i soci di;
3) la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e Pt_2
prevalenza; 4) il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali. L'istante era socio di maggioranza ed amministratore di impresa commerciale e, quale amministratore, non poteva che essere diretta con il lavoro proprio, con propria piena responsabilità.
L'abitualità e la prevalenza della partecipazione al lavoro aziendale, richieste dall'art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996 ai fini dell'insorgenza dell'obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, si concretano nel carattere continuativo e non occasionale della partecipazione stessa (Cass Sez. L, Sentenza n. 11804 del 12/07/2012) e l'istante, essendo titolare di una impresa con un apprendista, un cuoco- pizzaiolo , un fattorino ed un cameriere di sala non poteva che fornire un apporto non occasionale alla sua gestione non potendo che essere lui a dirigere il personale.
Quanto alla misura del credito, trattandosi di contributi previdenziali commercianti entro il minimale, essi sono automaticamente dovuti per il solo fatto della iscrizione a tale gestione ex art 1 l. 233/90 (cfr ad es Cass. civ., Sez.lav., 23/12/1999, n.14498), con presunzione iuris et de iure di reddito minimo. L'importo è pari al 20.09% del reddito minimo presunto
(aumento delle aliquote deciso con l'art. 1, comma 768, della L. n. 296/2006, cui va sommato per i commercianti l'aliquota aggiuntiva dello 0,09% come da D.Lgs n. 207/1996, ai fini dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale). Alla somma deve inoltre essere aggiunta la contribuzione per le prestazioni di maternità, dovuta per effetto di quanto disposto dall'art.49, comma 1, della legge 23 dicembre 1999 n. 488 (oggi artt. 78, 83 ed in particolare 82 del testo unico approvato con D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151). Non vi è contestazione di erroneità del calcolo del reddito minimo.
Ne deriva il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Napoli lì 10.6.25
IL GIUDICE
Dott. Paolo Coppola
III SEZIONE LAVORO
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Paolo Coppola, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa civile n. 28808/24 R.G. avente ad oggetto opposizione ad avviso di addebito decisa all'udienza del 10.6.25
TRA
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso, giusta Parte_1 procura in atti, dall'avv. dall'Avv. Vincenzo Santoro cf: C.F._1
-RICORRENTE -
E
, in persona del Presidente p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Anna di Stefano, giusta CP_1
procura generale alle liti per Notar in ROMA rep. N. 37875/7313 del Persona_1
22/03/2024 -RESISTENTE-
ha dato lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice di Napoli, dott. Paolo Coppola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Dichiara inammissibile la domanda con richiesta di sospendere ed annullare in autotutela tutti gli avvisi di addebito in corso per la medesima indebita iscrizione alla gestione commercianti per il sig. ; Parte_1
2) Rigetta il ricorso nel resto;
3) Condanna l'istante al pagamento delle spese di giudizio dell' che si liquidano in CP_1
€. 1312,00 oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 30.12.24 il ricorrente conveniva in giudizio l e CP_1 CP_2 opponendosi all'avviso di addebito n. opposizione e contestuale richiesta di sospensione dell'avviso di addebito n.371 20240014121741000, notificato in data 19/11/2024, dell' CP_1 per € 4776,71 riguardante il periodo dal 01/2022 al 12/2023 e relativo ai contributi per
Gestione Commercianti, eccependo la decadenza ex art. 25 del D. Lgs. 46/1999; sul punto rilevava che non era mai stato dipendente della Società in cui ricopriva il ruolo di amministratore, non svolgendo alcuna attività materiale ed esecutiva, ma esclusivamente un' attività intellettuale di coordinamento e direzione, senza percepire retribuzione;
esponeva di essere iscritto all'Ordine dei Praticanti Avvocati di Napoli e di svolgere l'attività di legale presso lo studio Legale AU Santoro in Mugnano di Napoli, sua attività principale che non gli consentiva un' abituale e duratura attività esecutiva e materiale all'interno dell'azienda. Rilevato il mancato assolvimento dell'onere della prova del fatto costitutivo della pretesa chiedeva che questo giudice volesse:
1.in via preliminare nell'ipotesi in cui non sia stata sospesa inaudita altera parte, sospendere
l'esecutorietà dell'impugnato avviso di addebito n. 371 2024 0014121741000 , onde evitare un ingiusto pregiudizio alla ricorrente, sussistendone i gravi motivi di cui sopra;
2.in via preliminare in rito: accertare e dichiararare che la notifica dell'avviso di addebito opposto è inesistente /nulla dal momen to che risulta non conforme ai requisiti previsti dalla
CP_ legge e per l'effetto dichiarare l' carente del titolo legittimante all'esecuzione;
3. Nel merito accogliere l'opposizione e, per l'effetto, annullare, revocare e dichiarare nullo
e/o inefficace l 'opposto avviso di addebito n.371 2024 0014121741000 per i motivi esposti nel presente ricorso
4.Nel merito accertare e dichiarare non dovute le somme così come richieste con l'avviso di addebito n.371 2024 0014121741000 per tutti i motivi esposti nel p resente ricorso e per
l'effetto annullarlo, revocarlo, dichiararlo nullo e/o inefficace;
5.condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre spese forfettarie, Cassa ed Iva come per legge.
6.sospendere ed annullare in autotutela tutti gli avvisi di addebito in corso per la medesima indebita iscrizione alla gestione commercianti per il sig. . Parte_1
Si costituiva in giudizio l eccependo il difetto di legittimazione passiva di CP_1 CP_2 la inconferenza del richiamo all'art 25 del d.lgs. 46/99, visto l'art 30 D.L. 78/2010, la correttezza della notifica dell'avviso di addebito e la dovutezza della pretesa.
Tanto premesso chiedeva che questo giudice volesse rigettare l'opposizione, in quanto infondata in fatto e diritto, ed accertare e dichiarare l'obbligazione del ricorrente nei confronti CP_ dell' di cui all'avviso di addebito impugnato, dichiarando altresì il difetto di legittimazione passiva della con vittoria di spese. Controparte_2 Parte istante non notificava il ricorso tempestivamente a nonostante CP_2
remissione in termini, di tal chè il ricorso veniva dichiarato improcedibile verso la stessa.
*****
Quanto alla assenza di contraddittorio con deve rilevarsi la assenza di CP_2
legittimazione passiva di posto che la cessione e cartolarizzazione dei crediti CP_2
CP_
(art. 13 della l. 448/98 come modificato all'art. 1 del D.L. 6 settembre 1999, n. 308, convertito dalla legge 5 novembre, n. 402) riguarda solo i crediti maturati e accertati fino alla data del 31 dicembre 2005) ad eccezione dei crediti contributivi del settore agricolo. L'avviso di addebito è relativo a contributi anno 2022/2023 per cui non sussiste il litisconsorzio necessario con Controparte_2
Quanto alla notifica dell'avviso di addebito non si comprende da quale vizio essa sarebbe affetta posto che nessuna deduzione è effettuata sul punto. In ogni caso qualsivoglia vizio
è sanato dal raggiungimento dello scopo.
Quanto al dedotto decorso del termine di decadenza del ruolo previsto dall'art. 25 comma
1, lett. a) D.Lgs. 26.02.1999, n. 46, deve solo ricordarsi che A decorrere dal 1° gennaio
2011, l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute
CP_ all' , anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo (art 30 dl 78/10) per cui non vi è alcuna iscrizione a ruolo e l'eccezione è destituita di fondamento.
Quanto alla richiesta di sospendere ed annullare in autotutela tutti gli avvisi di addebito in corso per la medesima indebita iscrizione alla gestione commercianti per il sig.
[...]
la stessa non appare facilmente intellegibile perché non è dato comprendersi Parte_1 avverso quali avvisi di addebito si riferisca;
inoltre l'autotutela è svolta dalla PA convenuta in giudizio ma l'istanza lungi dall'essere rivolta alla controparte è rivolta al giudicante, di tal chè la tale domanda è inammissibile.
Venendo al merito ai sensi dell'art 1, comma 203, della L. n. 662/96, l'iscrizione alla gestione commercianti è obbligatoria laddove ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti: 1) la titolarità o gestione di imprese organizzate e/o dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
2) la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione proprio per i soci di;
3) la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e Pt_2
prevalenza; 4) il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali. L'istante era socio di maggioranza ed amministratore di impresa commerciale e, quale amministratore, non poteva che essere diretta con il lavoro proprio, con propria piena responsabilità.
L'abitualità e la prevalenza della partecipazione al lavoro aziendale, richieste dall'art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996 ai fini dell'insorgenza dell'obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, si concretano nel carattere continuativo e non occasionale della partecipazione stessa (Cass Sez. L, Sentenza n. 11804 del 12/07/2012) e l'istante, essendo titolare di una impresa con un apprendista, un cuoco- pizzaiolo , un fattorino ed un cameriere di sala non poteva che fornire un apporto non occasionale alla sua gestione non potendo che essere lui a dirigere il personale.
Quanto alla misura del credito, trattandosi di contributi previdenziali commercianti entro il minimale, essi sono automaticamente dovuti per il solo fatto della iscrizione a tale gestione ex art 1 l. 233/90 (cfr ad es Cass. civ., Sez.lav., 23/12/1999, n.14498), con presunzione iuris et de iure di reddito minimo. L'importo è pari al 20.09% del reddito minimo presunto
(aumento delle aliquote deciso con l'art. 1, comma 768, della L. n. 296/2006, cui va sommato per i commercianti l'aliquota aggiuntiva dello 0,09% come da D.Lgs n. 207/1996, ai fini dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale). Alla somma deve inoltre essere aggiunta la contribuzione per le prestazioni di maternità, dovuta per effetto di quanto disposto dall'art.49, comma 1, della legge 23 dicembre 1999 n. 488 (oggi artt. 78, 83 ed in particolare 82 del testo unico approvato con D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151). Non vi è contestazione di erroneità del calcolo del reddito minimo.
Ne deriva il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Napoli lì 10.6.25
IL GIUDICE
Dott. Paolo Coppola