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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 12/06/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GORIZIA
N. 867/2023 R.G.
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott.ssa Martina Ponzin ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 867/2023 R.G. promossa da:
Parte_1
[...]
[...]
tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Del Torre Carlo e Ficarra Fabio attori, contro rappresentata e difesa dagli Avv.ti Elena Fabretto e Alessandro Giorda Controparte_1
convenuta
CONCLUSIONI
Conclusioni degli attori:
“Nel merito:
accertarsi e dichiararsi l'intervenuto acquisto per usucapione del diritto di proprietà della P.T. 13353 c.t. 1 sub 8 e della
P.T. 13355 c.t. 1 sub 10 entrambe in C.C. di Grado, al N.C.E.U. sub 12 su p.c.n. 190/74, foglio 38, sez. urb. A di via
Giacomo Leopardi n. 4 piano T-1, in capo agli odierni attori, quali possessori ed eredi del sig. SO
rigettarsi la domanda riconvenzionale ex adverso spiegata siccome infondata.
In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale avversaria,
pagina 1 di 7 condannarsi la parte resistente al rimborso ed all'indennizzo a favore dei ricorrenti, delle migliorie e delle spese di manutenzione sostenute nel corso del possesso del bene nella misura che risulterà dall'espletanda istruttoria e che sarà ritenuta di giustizia.
In ogni caso:
condannare parte resistente alla rifusione delle spese di lite.”
In via istruttoria come da nota di precisazione delle conclusioni depositata in data 11.2.2025.
Conclusioni del convenuto:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
- nel merito, rigettare la domanda esposta da controparte in quanto infondata in fatto e diritto per le ragioni esposte nella comparsa di risposta e nelle sottoesposte note conclusive;
- in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che i ricorrenti tutti occupano sine titulo, l'immobile sito in Grado, al primo piano di via Leopardi n.
4. PT 13353 del C.C. di Grado.
- per l'effetto, condannare i ricorrenti tutti all'immediato rilascio dell'immobile stesso.
Con vittoria di onorari e spese, oltre accessori di legge.”
In via istruttoria come da nota di precisazione delle conclusioni depositata in data 10.2.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.10.2023 gli attori, agendo in qualità di eredi del defunto SO
(rispettivamente marito e padre degli stessi), hanno chiesto che venisse accertato in capo agli stessi l'acquisto per usucapione dell'immobile meglio descritto nelle conclusioni, di proprietà della resistente, madre del defunto , e utilizzata da quest'ultimo e dagli attori come abitazione famigliare SO
quantomeno dal 2001.
In particolare, hanno dedotto che l'immobile oggetto di causa era, prima, di proprietà di SO
che nel 2001 lo aveva ceduto alla madre al solo fine di evitare che lo stesso potesse essere aggredito dai suoi creditori.
Di fatto, continuava a vivere nell'immobile come se fosse suo, unitamente alla sua famiglia, che ha continuato a possedere l'immobile anche successivamente alla prematura morte del marito e padre
, avvenuta a novembre 2021. SO
pagina 2 di 7 Si è costituita la convenuta contestando la sussistenza dei presupposti per l'acquisto Controparte_1
per usucapione dell'immobile e anzi formulando domanda riconvenzionale di rilascio dell'immobile in quanto occupato senza titolo dalla nuora e dai nipoti.
In sede di prima udienza è stato disposto il mutamento da rito semplificato a rito ordinario e sono stati concessi i termini per il deposito delle memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c..
A fronte della difesa della convenuta, gli attori hanno tempestivamente formulato in via subordinata una domanda riconvenzionale di condanna della convenuta al pagamento di una somma a titolo di indennizzo per le migliorie apportate all'immobile e di rimborso per le spese di manutenzione sostenute.
Rigettate le istanze di prova formulate da entrambe le parti, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 quinquies c.p.c..
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
La domanda di usucapione non è fondata e deve essere rigettata.
Come noto, ai sensi dell'art. 1158 c.c. la proprietà dei beni immobili si acquista in virtù del possesso continuato per venti anni.
Ai sensi dell'art. 1140 c.c., il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà.
Ai sensi dell'art. 1146 c.c., il possesso continua nell'erede con effetto dall'apertura della successione.
Infine, ai sensi dell'art. 1144 c.c., gli atti compiuti con l'altrui tolleranza non possono servire di fondamento all'acquisto del possesso.
Si ritiene che gli attori non abbiano dimostrato gli elementi costitutivi, sia di tipo oggettivo che soggettivo, della propria domanda.
Invero, mentre è pacifico che almeno dal 2001 e la sua famiglia (attuali attori) hanno SO
abitato nell'immobile oggetto di causa, non è per nulla accertato che e poi i suoi famigliari SO
abbiano avuto la disponibilità materiale dell'immobile comportandosi come proprietari dello stesso.
In disparte da ogni considerazione in merito all'asserita natura simulatoria della compravendita del 2001, circostanza irrilevante ai fini della decisione, è emerso dagli atti del processo che la permanenza di _1
e della sua famiglia nell'immobile è stata frutto della concessione in tal senso da parte dei genitori di
[...]
. _1
pagina 3 di 7 Dalle allegazioni degli attori non emerge alcun atto o fatto, ulteriore rispetto alla mera permanenza nello stesso, che faccia intendere che e la sua famiglia si siano comportati come proprietari _1
dell'immobile.
Anzi, la convenuta, madre di , ha dettagliatamente riferito alcune precise circostanze di fatto SO
dalle quali si deduce che la permanenza di e della sua famiglia nell'immobile di proprietà SO
della madre era meramente tollerata e, tra l'altro, frutto di non pochi screzi in famiglia.
Risulta infatti che la madre abbia chiesto più volte al figlio di corrispondere una qualche somma a titolo di corrispettivo per l'occupazione dell'appartamento, somma che il figlio molto spesso ha negato, giustificandosi però adducendo carenza di liquidità e non tanto opponendo un possesso come proprietario,
e talvolta ha invece corrisposto (doc. n. 8, p. 7 costituzione convenuta). Gli attori hanno contestato la genuinità e la capacità probatoria del documento n. 8 in quanto auto-confezionato dalla stessa convenuta e non facente riferimento né a né agli attori: a ben vedere, tuttavia, non hanno affatto SO
contestato i fatti allegati dalla convenuta ma si sono limitati a disconoscere l'efficacia probatoria del documento.
In ogni caso, sempre in ordine alla mera tolleranza delle convenuta circa l'occupazione dell'immobile, la convenuta ha precisamente riferito ulteriori circostanze certamente rilevanti: nel 2010, a fronte di un nuovo scontro tra la convenuta e la famiglia del figlio, sono addirittura intervenute le sorelle di , SO
figlie della convenuta, per ricordare al fratello che l'immobile era della madre e che pertanto, in futuro, anche loro stesse avrebbero avuto diritti sull'immobile e che se non avesse pagato un affitto alla madre allora una delle figlie stesse lo avrebbe occupato. versò allora alla madre 3.000 € a giugno SO
2010 e altri 3.000 € a dicembre dello stesso anno. Quanto dedotto rende altresì palese l'assenza dell'animus possidendi in capo a che, se avesse ritenuto di essere proprietario dell'immobile, nulla SO
avrebbe pagato alla madre.
Ancora una volta queste circostanze non sono state contestate specificamente dagli attori.
Gli attori allegano altresì che avrebbe continuato a rimborsare la rata del mutuo SO
dell'appartamento alla madre, divenutane proprietaria. Sul punto, tuttavia, la convenuta ha contro dedotto che il mutuo è stato invece pagato da lei, visto l'accollo a seguito della compravendita. A fronte della contestazione, gli attori non hanno fornito alcuna pezza giustificativa, limitandosi a formulare un capitolo pagina 4 di 7 di prova orale che tuttavia non è stato ammesso in quanto, comunque, facente riferimento a una “quota” (e non l'intera rata) del mutuo (e pertanto in ogni caso inconferente, se la tesi degli attori è che solo _1
fosse il reale possessore dell'immobile). Non solo, appare in effetti assai poco plausibile sia che a
[...]
fronte del pagamento del mutuo non vi fosse alcuna pezza giustificativa a riscontro degli ingenti pagamenti sia che una volta estinto il mutuo la proprietà dell'immobile sia rimasta formalmente in capo alla madre, nonostante le asserite pretese circa la reale proprietà rimasta in capo a . SO
In altre parole, sono emerse circostanze tutte idonee a fondare la presunzione che la disponibilità materiale dell'appartamento da parte di e la sua famiglia non fosse affatto corrispondente all'esercizio SO
di un potere di fatto sulla cosa corrispondente al diritto di proprietà, in quanto, invece, meramente tollerato dalla legittima proprietaria, ossia la madre.
Si conferma il rigetto delle istanze istruttorie. In particolare, si appalesa infondata la contestazione degli attori circa la tempestività delle allegazioni circa l'esecuzione di lavori sull'immobile asseritamente idonei a costituire atti corrispondenti ad attività riconducibili all'esercizio del diritto di proprietà. Invero, l'unica deduzione sul punto proveniente dagli attori è quella che si rinviene nel ricorso introduttivo dove, a p. 3, si legge che gli stessi hanno commissionato “svariati interventi di manutenzione, di restauro e di efficientamento a proprie spese”. Appare evidente l'assoluta inconsistenza di tale deduzione: quali interventi di manutenzione?
Quali interventi di restauro? Quali interventi di efficientamento? In che anno (visto che il possesso si sarebbe prolungato sin dal 2001)? A quali ditte sono stati commissionati? Qual è stata la spesa sostenuta?
Tra l'altro, la documentazione che è stata prodotta a supporto dei capitoli di prova inerenti agli asseriti interventi fa riferimento a lavori eseguiti nel 2023 e nel 2024, evidentemente un lasso di tempo praticamente irrilevante, che copre appena due anni sui venti necessari ai fini dell'accertamento del possesso ad usucapionem.
In conclusione, gli attori non hanno nemmeno allegato circostanze idonee a delineare un possesso ad usucapionem, se non il fatto materiale di abitare nell'immobile. D'altro canto, invece, la convenuta ha allegato in maniera assai puntuale e precisa plurime circostanze sufficienti a dar conto del fatto che la permanenza di e la sua famiglia nell'appartamento di sua proprietà era conseguenza della mera SO
tolleranza della madre stessa.
pagina 5 di 7 Anche la giurisprudenza sul punto corrobora quanto detto. Al fine di stabilire se la relazione di fatto con il bene costituisca una situazione di possesso ovvero di semplice detenzione dovuta a mera tolleranza di chi potrebbe opporvisi, come tale inidonea, ai sensi dell'art. 1144 c.c., a fondare la domanda di usucapione, la circostanza che l'attività svolta sul bene abbia avuto durata non transitoria e sia stata di non modesta entità, cui normalmente può attribuirsi il valore di elemento presuntivo per escludere che vi sia stata tolleranza, è destinata a perdere tale efficacia nel caso in cui i rapporti tra le parti siano caratterizzati da vincoli particolari, quali quelli di parentela o di società (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9661 del 27/04/2006; Cass. Sez.
2, Sentenza n. 4327 del 20/02/2008; Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 17880 del 03/07/2019).
Pertanto, se è pur vero che il fatto che il compimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà sia conseguenza di atti di tolleranza di chi ha il diritto di impedirli (nel caso di specie, il proprietario) è circostanza che integra fatto impeditivo della domanda di usucapione e così deve essere provato da chi chiede il rigetto di tale domanda, è altresì vero che nel caso di specie la convenuta ha abbondantemente allegato circostanze idonee a sostenere tale prospettazione, circostanze che gli attori non hanno, di fatto, contestato.
In definitiva, la domanda di usucapione deve essere rigettata in quanto è accertato che, pur a fronte dell'oggettiva permanenza nell'immobile da parte di , fino alla sua morte, e poi dalla sua sola SO
famiglia, tale condotta non integra i requisiti del possesso ad usucapionem, essendo frutto di mera tolleranza da parte della proprietaria dell'immobile, madre dell'occupante.
Di converso, la domanda riconvenzionale della convenuta deve essere accolta.
A fronte dell'assenza di alcun titolo idoneo a giustificare la permanenza degli attori nell'appartamento, lo stesso deve essere riconsegnato alla proprietaria convenuta.
Come già detto, gli attori hanno svolto una controdomanda (c.d. reconventio reconventionis) avente ad oggetto il rimborso e/o indennizzo per migliorie e manutenzioni svolte sull'appartamento.
Ci si riporta a quanto osservato poco sopra ossia che le allegazioni sul punto sono state sostanzialmente inesistenti, avendo gli attori fatto generico riferimento a “svariati interventi di manutenzione, di restauro e di efficientamento a proprie spese” e, letteralmente, null'altro.
La domanda riconvenzionale degli attori deve pertanto essere rigettata in quanto infondata.
pagina 6 di 7 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo il DM 55/2014, aggiornato al DM 147/2022, valori medi dello scaglione di valore delle cause di valore indeterminabile di bassa complessità (26.000€-52.000€), applicati i valori minimi per le fasi di istruttoria/trattazione e decisoria vista la ridotta attività difensiva, riconosciute anche le competenze per la fase di mediazione obbligatoria
(valori medi per attivazione, minimi per negoziazione).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa n. 867/2023 R.G., ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
- rigetta le domande formulate dagli attori;
- accoglie la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta e, per l'effetto, accertata
l'occupazione senza titolo dell'immobile oggetto di causa da parte degli attori, condanna
ed Parte_1 Parte_1 Parte_1
all'immediato rilascio dell'immobile meglio descritto in parte motiva in favore di
[...]
CP_1
- condanna altresì ed Parte_1 Parte_1 [...]
a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in € Pt_1 Controparte_1
5.260 per compensi per il giudizio di cognizione e 1.072 € per compensi per la fase di mediazione, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
Gorizia, 12 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Martina Ponzin
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