Sentenza 9 marzo 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 09/03/2023, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/03/2023
N. 00752/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00427/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di CA (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 427 del 2021, proposto da CO ET Billorello, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Vassallo, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Floridia, Gino Madonia, Tiziana Giovanna Norrito e Gaetana Angela Marchese, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
per l’annullamento
del provvedimento, comunicato a mezzo pec del 22 dicembre 2020, con cui l’I.N.P.S ha rigettato l’istanza con la quale il ricorrente ha chiesto il ricalcolo della buonuscita includendo nella base di computo sei scatti stipendiali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica dell’8 marzo 2023, il Presidente Aurora Lento e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato.
FATTO e DIRITTO
Premesso che il ricorrente, maresciallo aiutante della Guardia di finanza collocato a riposo per dimissioni volontarie, ha chiesto l’annullamento del provvedimento dell’INPS di rigetto dell’istanza di ricalcolo della buonuscita;
Ritenuto di riqualificare l’azione in termini di accertamento del diritto del ricorrente ai benefici economici di cui all’art. 6 bis del d.l. n. 387 del 1987 e del conseguente obbligo dell’Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, includendo nella base di computo sei scatti stipendiali;
Rilevato che si è costituita l’INPS che, eccepito il difetto di legittimazione passiva e chiesto il rinvio della decisione a data successiva a quella del 28 febbraio 2023 al fine di attendere la decisione del Consiglio di Stato sul ricorso RG n. 3317 del 2022 relativo a fattispecie sovrapponibile a quella in esame, ha chiesto il rigetto del ricorso, vinte le spese;
Ritenuto di rigettare la richiesta di differimento della trattazione avanzata dall’INPS avuto riguardo: al disposto dell’art. 73, comma 1 bis, c.p.a., che lo consente solo in casi eccezionali, tra cui non rientra il pronunciamento a breve del Consiglio di Stato su questione analoga; alla conferma in appello dell’orientamento della sezione favorevole a parte ricorrente;
Ritenuto di non accogliere la richiesta di estromissione avanzata dall’INPS Stato in quanto l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è il competente Ente previdenziale (C.G.A., sez. giur., 28 luglio 2022, n. 865 con richiamo a Cons. St., sez. III, 22 febbraio 2019 n. 1231 e sez. VI, 6 settembre 2010 n. 6465, nonché 31 gennaio 2006 n. 329);
Ritenuto di accogliere il ricorso per le articolate ed esaustive ragioni contenute nella recente sentenza del CGA n. 865 del 2022, a cui, per esigenze di sintesi si rinvia, che ha confermato l’orientamento della sezione secondo cui, precisato che occorre risolvere la questione relativa all’intervenuta o meno abrogazione dell’art. 1, comma 15-bis, del decreto legge n. 397/1987:
- l’originaria disposizione contenuta in tale previsione normativa è stata sostituita dall’art. 11, primo comma, della legge n. 231/1990 e la successiva abrogazione di tale norma, per effetto art. 11 per effetto dell’art. 2268, comma 872, del decreto legislativo numero 66/2010, non determina la reviviscenza dell’art. 1, comma 15-bis, nella sua formulazione iniziale;
- la disposizione iniziale contenuta in tale norma - cioè il suo contenuto precettivo o, in altri termini, la specifica statuizione dettata dal legislatore – è venuta meno a seguito dell’art. 11, primo comma, della legge n. 231/1990, il quale ha quindi abrogato la previsione iniziale sostituendola con una nuova disciplina;
- la successiva abrogazione della nuova disciplina non può interpretarsi nel senso che il legislatore abbia voluto reintrodurre la disciplina iniziale e tutti i richiami normativi all’art. 1, comma 15-bis, del decreto-legge n. 397/1987 devono, quindi, intendersi effettuati alla disciplina di cui all’art. 11, primo comma, della legge n. 231/1990, ancorché la formale intestazione della norma resti quella originaria - cioè: art. 1, comma 15-bis (ma nel testo contemplato dall’articolo 11) - e, pertanto, i richiami normativi siano stati effettuati con riferimento all’art. 1, comma 15-bis, e non con riferimento all’art. 11, primo comma;
- identiche considerazioni vanno fatte per quanto attiene allo specifico riferimento compiuto dall’ente previdenziale all’art. 4 del decreto legislativo n. 165/1987, poiché il richiamo ivi contenuto all’art. 1, comma 15-bis, del decreto-legge n. 379/1987 si riferisce ad una disposizione abrogata e che, pertanto, risulta ormai “tamquam non esset”;
Richiamata, altresì, la sentenza del CGA n. 1329 del 2022 nella quale si è precisato che l’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987 può trovare applicazione solo nei confronti degli appartenenti alla Polizia di Stato e alle altre forze di polizia, come individuate dall’art. 16 della l. n. 121 del 1981, ovverosia Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di finanza, Corpo degli agenti di custodia e Corpo forestale dello Stato, con conseguente esclusione della Marina militare e dell’Aeronautica;
Richiamata, per quanto riguarda la questione relativa alla data entro la quale deve essere presentata la domanda, la sentenza del Consiglio di Stato n. 1231 del 2019;
Ritenuto, conclusivamente di accogliere il ricorso e, per l’effetto, disporsi che l’istituto previdenziale corrisponda a parte ricorrente quanto dovuto in applicazione del menzionato art. 6-bis, oltre rivalutazione ed interessi, secondo quanto previsto dall’art. 16, sesto comma, della legge n. 724/1994, a far data dal momento della maturazione del diritto sino all’effettivo soddisfo;
Ritenuto di compensare le spese come fatto nei precedenti conformi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di CA (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in CA nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 con l’intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente, Estensore
Francesco Bruno, Consigliere
Valeria Ventura, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Aurora Lento |
IL SEGRETARIO