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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/01/2025, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEDICESIMA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe Di Salvo Presidente dott. Maurizio Manzi Giudice
dott. Paolo Goggi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 8747 Ruolo Generale dell'anno 2021, e rimessa per la decisione al collegio a seguito dell'udienza cartolare del 14.05.2024, vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ), elettivamente C.F._2 Parte_3 C.F._3 domiciliati in Roma, via G. Mazzini n. 140, presso lo studio legale dell'Avv. Pierluigi
Lucattoni, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Daniela Sabelli e Fabrizio Vismara, giusta procura in calce all'atto di citazione attori
E
(C.F. e P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore Dott. e Controparte_2 Controparte_3
(iscritta presso il registro delle imprese di Versailles con numero ), in persona
[...] P.IVA_2
del legale rappresentante pro-tempore rappresentate e difese dagli Avv.ti CP_4
Giorgio Altieri e Benedetto Blasi ed elettivamente domiciliate digitalmente agli indirizzi:
e , giusta Email_1 Email_2
procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta convenute/attrici in riconvenzionale
1 OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità contrattuale e precontrattuale.
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni, i procuratori delle parti così concludevano:
• La difesa degli attori: “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza, difesa, deduzione ed eccezione, anche istruttoria, così giudicare
1. in via principale:
a. condannare le convenute, in solido tra loro e/o in via alternativa e/o pro quota in relazione alle rispettive responsabilità accertate in corso di causa, a corrispondere agli attori
la somma di Euro 75.000,00 ai Sig.ri e ciascuno ed Euro 72.000,00 al Parte_1 Parte_2
Sig. , o in quella diversa somma accertata in corso di causa o di giustizia o da Parte_3
determinarsi in via equitativa, oltre accessori, inclusi gli interessi da ritardato pagamento ai sensi del d.lgs. 231/2002 a decorrere dal 15 aprile 2020 sino al saldo effettivo, nonché gli
ulteriori danni quantificati in corso di causa, ovvero anche in via equitativa;
e
b. accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta delle convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, nella trattativa svoltasi con gli odierni attori, dalla
quale le convenute hanno receduto immotivatamente e comunque senza giusta causa, in violazione degli obblighi di correttezza e buona fede di cui all'art. 1337 c.c. e, di conseguenza, accertare e dichiarare la relativa responsabilità per le ragioni tutte, di fatto e di diritto esposte;
e per l'effetto, condannare le convenute, in solido tra loro e/o in via alternativa e/o pro quota in
relazione alle rispettive responsabilità accertate in corso di causa, in persona dei rispettivi
legali rappresentanti pro tempore, al risarcimento di tutti i danni sofferti dagli attori, da quantificarsi:
i. con riferimento al danno emergente, in una somma pari ad Euro 4.688,66 ciascuno per i
Sig.ri e ed Euro 4.688,67 per il Sig. per costi esterni e, Parte_1 Parte_2 Parte_3
per costi interni, in quella somma accertata in corso di causa e/o equativamente determinata, anche in considerazione del valore complessivo dell'Operazione, di oltre Euro 700.000,00 per ciascuno dei Soci Fondatori e, in ogni caso, in un importo non inferiore al valore di quanto
effettivamente lavorato e realizzato dai Soci Fondatori con riferimento alla Piattaforma B2B, comunque non inferiore ad Euro 75.000,00 per i Sig.ri e ciascuno ed Parte_1 Parte_2
Euro 72.000,00 per il Sig. , oltre rivalutazione ed interessi;
Parte_3
pag. 2/21 ii. con riferimento al lucro cessante, nella somma determinata, occorrendo a mezzo di valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., sulla base dei criteri indicati in atti, oltre a interessi dal
dovuto al saldo e rivalutazione monetaria;
2. in subordine: condannare in ogni caso le convenute, in solido tra loro e/o in via alternativa e/o pro quota in relazione alle rispettive responsabilità accertate in corso di causa,
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, a corrispondere agli attori la somma di Euro 75.000,00 per i Sig.ri e ciascuno ed Euro 72.000,00 Parte_1 Parte_2
per il Sig. , o in quella diversa somma accertata in corso di causa o ritenuta di Parte_3
giustizia o da determinarsi in via equitativa, oltre accessori, inclusi gli interessi da ritardato
pagamento ai sensi del d.lgs. 231/2002 a decorrere dal 15 aprile 2020 sino al saldo effettivo,
nonché gli ulteriori danni quantificati in corso di causa, ovvero anche in via equitativa;
e
3. sempre in subordine: accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta delle
convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, nella trattativa svoltasi con gli odierni attori, dalla quale le convenute hanno receduto immotivatamente e comunque
senza giusta causa, in violazione degli obblighi di correttezza e buona fede di cui all'art. 1337
c.c. e, di conseguenza, accertare e dichiarare la relativa responsabilità per le ragioni tutte, di
fatto e di diritto esposte;
e per l'effetto, condannare le convenute, in solido tra loro e/o in via alternativa e/o pro quota in relazione alle rispettive responsabilità accertate in corso di causa,
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al risarcimento di tutti i danni
sofferti dagli attori, da quantificarsi:
a. con riferimento al danno emergente in una somma pari ad Euro 4.688,66 ciascuno per i
Sig.ri e ed Euro 4.688,67 per il Sig. , per costi esterni e, Parte_1 Parte_2 Parte_3
per costi interni, in quella somma accertata in corso di causa e/o equativamente determinata, anche in considerazione del valore complessivo dell'Operazione, di oltre Euro 700.000,00 per ciascuno dei Soci Fondatori e, in ogni caso, in un importo non inferiore al valore di quanto
effettivamente lavorato e realizzato dai Soci Fondatori con riferimento alla Piattaforma B2B, comunque non inferiore ad Euro 75.000,00 per i Sig.ri e ciascuno ed Parte_1 Parte_2
Euro 72.000,00 per il Sig. , oltre rivalutazione ed interessi;
Parte_3
b. con riferimento al lucro cessante, nella somma determinata, occorrendo a mezzo di valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., sulla base dei criteri indicati in atti, oltre a interessi dal
dovuto al saldo e rivalutazione monetaria;
e
4. in ogni caso: rigettare integralmente la domanda riconvenzionale (così come ogni altra
domanda e istanza) formulata ex adverso in quanto inammissibile, infondata e comunque
pag. 3/21 indimostrata e, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale formulata ex adverso ridurre la somma richiesta da anche ai sensi Parte_4 dell'art. 1384 c.c.;
5. sempre in ogni caso: con vittoria di spese e compensi (…)”.
• La difesa delle convenute: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, cotrariis reiectis¸ per tutti i motivi sin qui illustrati, salvo ulteriori:
1. In via preliminare e/o pregiudiziale: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della nel presente giudizio e disporne l'estromissione, Controparte_3
con ogni conseguenza di legge;
2. In via principale: respingere integralmente le avverse domande poiché inammissibili, improcedibili, invalide e/o infondate in fatto e diritto.
3. In via riconvenzionale: accertare e dichiarare il diritto di credito vantato da
[...]
nei confronti dei IG.ri , e in virtù Controparte_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3 dell“Annex 2 – Special Undertakings of the Founders” allegato al contratto c.d. “Bridge
Loan” per l'importo di Euro 700.000,00 e/o per la diversa somma così come risulterà provata
e/o comunque accertata per le obbligazioni assunte dagli attori in detto accordo e per l'effetto
condannare questi ultimi al pagamento di detta somma a favore della società convenuta, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al soddisfo.
In ogni caso: con vittoria di spese, compensi ed onorari del presente giudizio.”.
Premesso in fatto che
Con atto di citazione ritualmente notificato , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
convenivano in giudizio la e la esponendo: Controparte_3 Controparte_1
-che la società fondata nel 2013 dagli attori, operava nel settore turistico e Controparte_5
dell'organizzazione di viaggi, sviluppando piattaforme informatiche per la prenotazione di viaggi;
-che il capitale sociale di era detenuto, al momento dell'instaurazione del CP_5
giudizio, per il 6,13% dai Soci Fondatori, per il 2,04% dai Soci ( e Parte_5 Parte_6
) e per il restante 69% da appartenente al gruppo Parte_7 Controparte_1
Controparte_6
-che aveva acquistato una partecipazione in nel 2016, Controparte_1 CP_5
aumentando progressivamente la sua quota fino a detenere il 92% del capitale sociale;
pag. 4/21 -che aveva supportato i piani di investimento di , integrando le sue CP_1 CP_5
attività in quelle della controllante e svolgendo il ruolo di socio di Controparte_3
riferimento;
-che nella seconda metà di maggio 2019 avviava negoziazioni per Controparte_3
acquisire, per il tramite della controllata , le restanti partecipazioni in Wanderio, CP_1
stante il suo interesse di divenire socio unico di detta società;
-che le prime negoziazioni erano state condotte dal Sig. Finance Director Persona_1
di con i Soci Fondatori e i Soci Lavoratori;
CP_6
-che diverse proposte erano state fatte e modificate nel corso delle trattative, come dettagliatamente riportato nella narrativa dell'atto di citazione, con l'obiettivo finalizzato all'acquisizione del capitale sociale rimanente e al coinvolgimento degli attori nella gestione della società;
-che gli accordi prevedevano il pagamento di somme fisse e differite in favore degli attori, correlate al raggiungimento di specifici obiettivi, tra cui lo sviluppo di una piattaforma B2B;
-che le proposte erano state modificate più volte, con dettagli specifici riguardanti il
Management Equity Package (MEP) e gli obiettivi da raggiungere;
-che essi attori avevano rispettato tutti gli impegni assunti in sede di negoziazione, ma aveva interrotto le trattative senza giustificato motivo, causando danni economici CP_1
e professionali;
-che, in particolare, aveva richiesto ad essi attori di sviluppare la piattaforma CP_1
B2B entro il primo trimestre del 2020, ma aveva poi interrotto le trattative, le quali avevano raggiunto un punto tale da determinare un ragionevole affidamento circa la conclusione dell'Operazione;
-che, pertanto, doveva essere accertata l'illegittimità della condotta delle convenute e la loro responsabilità contrattuale o, comunque, precontrattuale, con condanna delle stesse al pagamento delle somme dovute e al risarcimento dei danni emergenti e del lucro cessante.
Tanto premesso, gli attori rassegnavano le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, difesa, deduzione ed eccezione, anche istruttoria, così giudicare
1. in via principale: a. condannare le convenute, in solido tra loro e/o in via alternativa e/o
pro quota in relazione alle rispettive responsabilità che saranno accertate in corso di causa, a corrispondere agli attori la somma di Euro 75.000,00 ai Sig.ri e Parte_1 Parte_2
ciascuno ed Euro 72.000,00 al Sig. , o in quella diversa somma che verrà accertata Parte_3
pag. 5/21 in corso di causa o di giustizia o da determinarsi in via equitativa, oltre accessori, inclusi gli interessi da ritardato pagamento ai sensi del d.lgs. 231/2002 a decorrere dal 15 aprile 2020
sino al saldo effettivo, nonché gli ulteriori danni da quantificarsi in corso di causa, anche in via
equitativa; e
b. accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta delle convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, nella trattativa svoltasi con gli odierni attori, dalla quale le convenute hanno receduto immotivatamente e comunque senza giusta causa, in violazione degli obblighi di correttezza e buona fede di cui all'art. 1337 c.c. e, di conseguenza, accertare e dichiarare la relativa responsabilità per le ragioni tutte, di fatto e di diritto esposte;
e per l'effetto, condannare le convenute, in solido tra loro e/o in via alternativa e/o pro quota in
relazione alle rispettive responsabilità che saranno accertate in corso di causa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al risarcimento di tutti i danni sofferti dagli attori,
da quantificarsi:
i. con riferimento al danno emergente, in una somma pari ad Euro 4.688,66 ciascuno per i
Sig.ri e ed Euro 4.688,67 per il Sig. per costi esterni e, Parte_1 Parte_2 Parte_3
per costi interni, in quella somma che verrà accertata in corso di causa e/o equativamente
determinata, anche in considerazione del valore complessivo dell'Operazione, di oltre Euro
700.000,00 per ciascuno dei Soci Fondatori e, in ogni caso, in un importo non inferiore al
valore di quanto effettivamente lavorato e realizzato dai Soci Fondatori con riferimento alla
Piattaforma B2B, comunque non inferiore ad Euro 75.000,00 per i Sig.ri e Parte_1 Pt_2
ciascuno ed Euro 72.000,00 per il Sig. , oltre rivalutazione ed interessi;
[...] Parte_3
ii. con riferimento al lucro cessante, nella somma determinata, occorrendo a mezzo di valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., sulla base dei criteri indicati in atti, oltre a interessi dal
dovuto al saldo e rivalutazione monetaria;
2. in subordine, condannare in ogni caso le convenute, in solido tra loro e/o in via
alternativa e/o pro quota in relazione alle rispettive responsabilità che saranno accertate in corso di causa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, a corrispondere agli
attori la somma di Euro 75.000,00 per i Sig.ri e ciascuno ed Euro Parte_1 Parte_2
72.000,00 per il Sig. , o in quella diversa somma che verrà accertata in corso di Parte_3
causa o ritenuta di giustizia o da determinarsi in via equitativa, oltre accessori, inclusi gli
interessi da ritardato pagamento ai sensi del d.lgs. 231/2002 a decorrere dal 15 aprile 2020 sino al saldo effettivo, nonché gli ulteriori danni da quantificarsi in corso di causa, anche in via
equitativa; e
pag. 6/21
3. sempre in subordine, accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta delle convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, nella trattativa svoltasi
con gli odierni attori, dalla quale le convenute hanno receduto immotivatamente e comunque senza giusta causa, in violazione degli obblighi di correttezza e buona fede di cui all'art. 1337
c.c. e, di conseguenza, accertare e dichiarare la relativa responsabilità per le ragioni tutte, di
fatto e di diritto esposte;
e per l'effetto, condannare le convenute, in solido tra loro e/o in via alternativa e/o pro quota in relazione alle rispettive responsabilità che saranno accertate in
corso di causa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al risarcimento di tutti i danni sofferti dagli attori, da quantificarsi:
a. con riferimento al danno emergente in una somma pari ad Euro 4.688,66 ciascuno per i
Sig.ri e ed Euro 4.688,67 per il Sig. , per costi esterni e, Parte_1 Parte_2 Parte_3
per costi interni, in quella somma che verrà accertata in corso di causa e/o equativamente
determinata, anche in considerazione del valore complessivo dell'Operazione, di oltre Euro
700.000,00 per ciascuno dei Soci Fondatori e, in ogni caso, in un importo non inferiore al
valore di quanto effettivamente lavorato e realizzato dai Soci Fondatori con riferimento alla
Piattaforma B2B, comunque non inferiore ad Euro 75.000,00 per i Sig.ri e Parte_1 Pt_2
ciascuno ed Euro 72.000,00 per il Sig. , oltre rivalutazione ed interessi;
[...] Parte_3
b. con riferimento al lucro cessante, nella somma determinata, occorrendo a mezzo di
valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., sulla base dei criteri indicati in atti, oltre a interessi dal
dovuto al saldo e rivalutazione monetaria;
4. con vittoria di spese e compensi (…)”.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio la e la Controparte_3
esponendo: Controparte_1
-che era una società italiana parte del gruppo , Controparte_1 Controparte_3
attiva nello sviluppo di software per la mobilità;
-che Wanderio S.r.l., fondata dagli attori, era una start-up innovativa nel settore delle agenzie di viaggio online;
-che aveva investito notevoli capitali in tra il 2016 e il 2017, per un CP_1 CP_5
totale di 1.825.000 euro;
-che gli investimenti erano finalizzati allo sviluppo di due progetti specifici: il "Local
Mobility Ecosystem" (LME) e la "Ground Transportation Platform" (GTP);
-che nonostante gli investimenti, aveva continuato a manifestare esigenze di CP_5
cassa e non era riuscita a generare utili;
pag. 7/21 -che, nel giugno 2018, aveva concesso a un prestito di 700.000 CP_1 CP_5
euro, che non era stato restituito nei termini previsti;
-che i avevano rassicurato circa un imminente investimento di 8 Pt_8 CP_1
milioni di euro da parte di terzi, che non si era mai concretizzato;
-che nell'agosto 2019, aveva avviato trattative per acquisire il 100% del CP_1
capitale sociale di Wanderio;
-che le trattative erano state lunghe e difficoltose, con continue richieste di revisione da parte dei Pt_8
-che aveva cercato di venire incontro alle richieste dei ma non era CP_1 Pt_8
stato raggiunto un accordo definitivo;
-che la pandemia di COVID-19 aveva avuto un impatto devastante sul settore dell'autonoleggio e del turismo, costringendo a rivedere i propri investimenti;
CP_1
-che aveva comunicato ai la necessità di sospendere le trattative a CP_1 Pt_8
causa della crisi economica globale;
-che a seguito della crisi economica e della mancata restituzione del prestito, era CP_5
stata messa in liquidazione nel luglio 2020;
-che aveva continuato a sostenere finanziariamente durante la fase CP_1 CP_5
di liquidazione, versando ulteriori 530.000 euro;
-che non aveva legittimazione passiva rispetto alle domande Controparte_3
di parte attrice, in quanto era una società distinta da e non aveva Controparte_1
condotto le trattative né, secondo le allegazioni attoree, aveva sottoscritto il contratto oggetto della controversia;
-che le domande degli attori erano contraddittorie e indeterminate, in quanto chiedevano sia il risarcimento per responsabilità contrattuale che precontrattuale per gli stessi fatti, il che era logicamente e giuridicamente incompatibile, atteso che, se un contratto era stato concluso,
l'unica responsabilità configurabile era quella contrattuale, mentre, se non era stato concluso, poteva configurarsi solo responsabilità precontrattuale;
-che nessun contratto era stato concluso nell'ottobre 2019, poiché nessuna proposta era stata accettata formalmente dai le trattative erano ancora in corso e nessun documento Pt_8
definitivo era stato sottoscritto;
-che nessuna responsabilità precontrattuale era configurabile nella fattispecie, atteso che la sospensione delle trattative era stata giustificata dalla crisi economica globale causata dalla pandemia di COVID-19, che aveva reso necessario rivedere gli investimenti anche per la pag. 8/21 capogruppo;
inoltre, le trattative non erano in uno stato avanzato tale da giustificare un affidamento legittimo degli attori sulla loro conclusione;
-che, in via riconvenzionale, aveva diritto ad ottenere il Controparte_1 pagamento dell'importo di 700.000 euro a titolo di penale contrattuale per l'inadempimento del prestito concesso a , come da accordo specifico sottoscritto dai che stabiliva CP_5 Pt_8
il pagamento di una penale in caso di mancato rimborso del prestito.
Tanto premesso, le convenute rassegnavano le conclusioni dettagliatamente riportate in epigrafe.
La causa, dopo il rigetto delle istanze istruttorie di prova orale formulata dalle parti, in quanto vertenti su circostanze documentali, era istruita tramite l'acquisizione della documentazione dalle medesime prodotta e, a seguito dell'udienza cartolare del 14.5.2024, era trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
OSSERVA IN DIRITTO
1. Inquadramento della fattispecie.
In apertura di motivazione, ai fini della delimitazione del thema decidendum, occorre rilevare che gli attori, come precisato con la memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c., hanno inteso agire, in via principale, contestualmente: 1) con un'azione di responsabilità contrattuale nei confronti delle convenute, per il mancato pagamento dei corrispettivi relativi alle attività
professionali e di consulenza commissionate ai Soci Fondatori, dalle convenute, per la realizzazione della Piattaforma B2B; 2) con un'azione di responsabilità precontrattuale nei confronti delle convenute, per avere queste illegittimamente interrotto le negoziazioni relative all'Operazione, nonostante lo stato avanzato raggiunto dalle parti, il legittimo affidamento ingenerato nei Soci e le ingenti risorse spese da questi ultimi nel corso della Parte_9
negoziazione.
Gli attori hanno altresì avanzato, questa volta in via subordinata, ma di pari grado, sebbene separatamente, le medesime domande formulate in via principale contestualmente.
Manifestando in tal modo di voler azionare le domande di accertamento dell'inadempimento delle controparti all'accordo raggiunto, con conseguente responsabilità contrattuale e di recesso ingiustificato dalle trattative, con conseguente responsabilità
precontrattuale, non in via alternativa o subordinata, ma in modo contestuale, sia nelle domande principali che in quelle subordinate, con conseguente incertezza sull'effettiva portata del petitum della domanda, tale da pregiudicare non soltanto la delimitazione e l'effettiva pag. 9/21 estensione del thema decidendum, sia per le controparti che per il giudice, ma anche l'accertamento della sussistenza del vincolo di alternatività o contestualità delle domande condannatorie risarcitorie, formulate unitamente a quelle di accertamento. E ciò, avendo gli attori chiesto, nel primo caso, la condanna delle convenute a corrispondere la somma di Euro
75.000,00 ciascuno a e ed Euro 72.000,00 a , di cui Parte_1 Parte_2 Parte_3 all'accordo asseritamente raggiunto nel mese di ottobre 2019 (Euro 50.000,00 in favore di ciascuno di essi, oltre ad Euro 25.000,00 a titolo di upfront fissa in favore di e Parte_1
ed Euro 22.000,00 in favore di ), nel secondo caso, la condanna delle Parte_2 Parte_3
controparti al risarcimento, oltre che del lucro cessante, del danno emergente, pari ad Euro
4.688,66 ciascuno per i e ed Euro 4.688,67 per , per costi Parte_1 Parte_2 Parte_3 esterni e, “per costi interni, in quella somma che verrà accertata in corso di causa e/o equativamente determinata, anche in considerazione del valore complessivo dell'Operazione,
di oltre Euro 700.000,00 per ciascuno dei Soci Fondatori e, in ogni caso, in un importo non inferiore al valore di quanto effettivamente lavorato e realizzato dai Soci con Parte_9
riferimento alla Piattaforma B2B, comunque non inferiore ad Euro 75.000,00 per i Sig.ri
e ciascuno ed Euro 72.000,00 per il Sig. ”. Parte_1 Parte_2 Parte_3
Con conseguente coesistenza di ipotesi di responsabilità contrattuale e precontrattuale a fondamento di domande formulate non in via alternativa o subordinata, ma contestuale e,
altresì, di commistione di richieste risarcitorie che presuppongono il medesimo parametro di quantificazione (la prestazione effettivamente svolta in esecuzione del presunto accordo contrattuale raggiunto tra le parti), sebbene fondate su titoli giuridici diversi e tra di loro incompatibili (responsabilità contrattuale e precontrattuale).
2. Eccezione delle convenute di carenza di legittimazione passiva della
[...]
Controparte_3
L'eccezione de qua è infondata, atteso che gli attori hanno allegato la responsabilità per danni asseritamente cagionati ai Soci tanto in via di responsabilità contrattuale, Parte_9
quanto in via di responsabilità precontrattuale, sul presupposto che la Controparte_3
tramite le proprie figure interne, avrebbe condotto in prima persona le negoziazioni
[...] relative all'Operazione, con conseguente legittimazione passiva, secondo la prospettazione dei fatti formulata dagli attori, di entrambe le convenute.
3. Domanda volta ad ottenere l'accertamento della avvenuta conclusione dell'accordo contrattuale e della condanna delle convenute al risarcimento del relativo danno da
inadempimento.
pag. 10/21 Gli attori hanno inteso, innanzitutto, invocare la responsabilità contrattuale delle convenute, sul presupposto che, nell'ottobre 2019, le parti avrebbero raggiunto un accordo che prevedeva, a fronte del raggiungimento di determinati risultati (realizzazione della Piattaforma B2B) entro il
1° aprile 2020, il pagamento a favore di ciascuno di essi della somma di Euro 50.000,00, oltre alla componente di corrispettivo upfront fissa di Euro 25.000,00 ciascuno per e Parte_1
ed Euro 22.000,00 per e che, ciò nonostante, le convenute si siano rese Parte_2 Parte_3
del tutto inadempienti alle obbligazioni gravanti a loro carico in forza di tale accordo.
La domanda è infondata, non emergendo dagli atti di causa evidenze dalle quali inferire che le parti abbiano sottoscritto un contratto che preveda il diritto degli attori a percepire le somme oggetto delle domande sin qui esaminate, né che sia stato raggiunto sul punto, tra le medesime,
un accordo, seppure in forma tacita o per fatti concludenti.
Basti considerare che ogni testo delle proposte scambiate tra le parti nel corso delle trattative svoltesi tra l'agosto ed il novembre 2019 recava quale dicitura “subject to contract”, il che rende palese come le stesse parti ritenessero non essersi perfezionato l'accordo vincolante il cui contenuto era stato formulato, mediante mere proposte, tra i rispettivi consulenti e legali.
Per tabulas risulta, in particolare, che una prima bozza di proposta era stata inviata da parte della il 13.8.2019. Tale bozza prevedeva una prima presentazione del c.d. “MEP” CP_1
(“Management Equity Package), ovvero il pacchetto di incentivi in favore dei per il Pt_8
coinvolgimento nella gestione della società mediante il riconoscimento di una somma CP_5 fissa a titolo di anticipo (“upfront”) e di un importo da versarsi in via differita (“deferred equity amount”) (cfr. doc. 3 parte attrice). Tale pacchetto, tuttavia, costituiva solo parte delle previsioni negoziali che dovevano confluire nella formalizzazione del cd. SPA (“Sale and
Purchase Agreement”), vale a dire il contratto di acquisizione delle partecipazioni azionarie di ancora detenute dai Founders e dai Soci Lavoratori, che costituiva l'elemento CP_5 centrale dell'operazione, il quale tuttavia non risulta essersi mai perfezionato, essendo le parti, ancora in data 17 gennaio 2020, in fase di trattative sul testo dell'accordo, come si evince dallo scambio di corrispondenza a mezzo mail, in tale data, tra i rispettivi consulenti, in cui si fa
Cont riferimento ad una nuova versione aggiornata della bozza di , non contenente gli allegati,
oggetto di separata revisione (doc. 35 parte attrice).
Contr Pur ipotizzando poi che le parti abbiano voluto concepire il come dotato di una propria autonomia rispetto alla formalizzazione dello SPA, anche in tal caso non vi è prova che nel mese di ottobre 2019, data in cui si sarebbe perfezionato l'accoro secondo la tesi di parte attrice, tale pacchetto sia stato redatto e scambiato tra le parti nella sua versione definitiva pag. 11/21 confluita in un qualche testo contrattuale (cfr. testi revisionati all'1.10.2019 e al 27.11.2019, in cui ancora si fa riferimento alla definizione di “subject to contract”, ossia di bozza contrattuale, senza che risulti l'approvazione delle parti: cfr. docc. 13 e 20 parte attrice).
Tant'è vero che, con riguardo alla bozza del 27.11.2019, comunicata da CP_1
tramite mail il 2.12.2019, e ritenuta valida fino al 4.12.2019, gli attori si limitavano a dare atto che tale bozza rifletteva la proposta della convenuta di modificare l'offerta precedente (“I may confirm that the last draft of memorandum circulated by you yesterday reflects your proposal to modify the previous offer and our conversation”), senza tuttavia manifestare la volontà di accettare l'offerta ivi contenuta, in attesa di ricevere l'ulteriore documentazione attinente allo
SPA e ai contratti di lavoro (“employment agreements”) e che era molto importante per loro revisionare tutti i termini e le condizioni dell'intera operazione (cfr. doc. 21 parte attrice).
D'altro canto, gli attori - gravati dall'onere di provare l'avvenuta conclusione del contratto invocato - non hanno offerto univoci elementi da cui inferire che lo stesso sia stato concluso, eventualmente anche con contenuto diverso da quello originariamente proposto.
Né può ritenersi che la prova del dedotto accordo, asseritamente intervenuto nell'ottobre
2019, possa desumersi dalla comunicazione inviata da il 27.3.2020, a distanza Parte_1 dunque di cinque mesi, con la quale l'attore comunicava lo stato della implementazione della piattaforma B2B, sull'assunto di parte attrice secondo il quale, sebbene non fosse intervenuta un'accettazione formale della proposta, si sarebbe verificata un'accettazione tacita da parte delle convenute (doc. 43 parte attrice). E ciò in quanto tale comunicazione faceva seguito a quella a mezzo mail del 7.2.2020 con la quale dava atto che le trattative dovevano CP_1
intendersi sospese a fronte del mutamento dello scenario economico globale a causa dell'avvento della pandemia da Covid-19 e che l'operazione era ancora sottoposta alla valutazione del Management Board della capogruppo (EMG: Controparte_3
cfr. doc. 41 parte attrice), non potendo dunque la predetta comunicazione del 27.3.2020
costituire la prova del raggiungimento di un accordo tacito tramite la realizzazione di una prestazione sul cui contenuto non era ancora stata raggiunta la volontà concorde delle parti.
4. Domanda volta a far valere la responsabilità precontrattuale delle convenute per
ingiustificato recesso dalle trattative.
Ritiene, poi, il Tribunale che vadano rigettate anche le domande di parte attrice volte a far valere l'avversa responsabilità precontrattuale, per ingiustificato recesso dalle trattative.
Invero, gli attori hanno formulato la domanda in questione ed articolato le pretese risarcitorie sul presupposto che le trattative svoltesi - e documentate in atti - fossero tali da pag. 12/21 ingenerare il ragionevole affidamento circa la successiva conclusione dell'operazione e da confidare nella conclusione dello SPA, tanto da continuare a svolgere la propria attività
investendo (in termini di tempo e di professionalità) nella società.
Senonché - anche a voler prescindere da ogni considerazione circa il ruolo effettivo assunto, nella vicenda, dai consulenti e dai professionisti intervenuti nelle trattative ed in merito alla vincolatività o meno, per le parti, delle dichiarazioni e delle condotte concludenti dei predetti - il mero esame del testo delle proposte scambiate tra le parti nel corso della negoziazione rende palese come le trattative in concreto condotte, fino al recesso asseritamente ingiustificato, non fossero idonee ad ingenerare, negli odierni attori, un ragionevole affidamento circa la successiva conclusione della operazione in questione.
Prima di procedere all'esame delle emergenze in atti, par d'uopo svolgere brevi considerazioni in tema di responsabilità precontrattuale e di ingiustificato recesso dalle trattative, anche in considerazione della pretesa risarcitoria in concreto azionata dagli odierni attori (che hanno singolarmente parametrato al medesimo importo tanto il titolo di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale che il titolo di ristoro del danno per responsabilità precontrattuale per i quali hanno agito in giudizio).
Orbene, come certo noto, il codice civile vigente, a differenza di quello del 1865, con gli artt. 1337 e 1338 c.c. pone specifiche norme volte a disciplinare la fase delle trattative che precede la conclusione del contratto, onde assicurare adeguata tutela della libertà negoziale.
In particolare, in forza del disposto dell'art. 1337 c.c., ciascuna parte, nella fase delle trattative, deve comportarsi secondo buona fede (da intendersi come buona fede oggettiva), in modo da non ledere l'interesse della controparte alla valida conclusione del contratto.
E', poi, indubbio che, anche con riferimento alle trattative, debba trovare applicazione la clausola generale di cui all'art. 1175 c.c., con susseguente obbligo dei potenziali contraenti di conformare la propria condotta alle regole di correttezza.
Ciò posto, par d'uopo rammentare che gli obblighi di correttezza e di buona fede si concretano nel dovere di informazione nonché nel dovere di cooperare al fine di addivenire alla stipula del contratto ed, ancora, nell'obbligo di attivarsi per salvaguardare l'interesse dell'altra parte nello svolgimento delle trattative.
Segnatamente, costituisce specificazione dei cennati doveri di correttezza e buona fede,
l'obbligo di comunicare alla controparte eventuali riserve circa la futura conclusione del contratto, onde non ingenerare nell'altro potenziale contraente un affidamento passibile di rimanere frustrato.
pag. 13/21 Pertanto, se è vero che le mere trattative, di per sé, non possono mai ingenerare un obbligo di contrarre passibile di esecuzione in forma specifica, è pur vero che l'eventuale violazione, ad opera dei potenziali contraenti, dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede e correttezza è fonte di responsabilità cd. precontrattuale.
Quanto alla natura della cennata responsabilità, ritiene questo Giudice di aderire all'indirizzo espresso dalla costante giurisprudenza di legittimità, che riconduce la stessa al genus della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., posto che detta responsabilità
insorge prima ed in difetto di un vincolo negoziale, originando dalla violazione del principio del neminem laedere.
Deve, infatti, ritenersi che nel nostro ordinamento la libertà negoziale assurga a diritto assoluto, la cui lesione – conseguente all'altrui condotta contraria ai doveri di buona fede e di correttezza – è foriera di un danno ingiusto risarcibile.
Con riferimento, poi, alla misura e portata del pregiudizio risarcibile, va rammentato che la responsabilità precontrattuale comporta l'obbligo di risarcimento del danno nei limiti dell'interesse negativo. Quest'ultimo comprende sia il danno emergente, consistente nelle spese sostenute in relazione alle trattative intraprese, sia il lucro cessante, individuato nei vantaggi che la parte danneggiata avrebbe potuto conseguire se, nella ragionevole previsione che il contratto sarebbe stato concluso, non avesse rifiutato o lasciato cadere occasioni di stipulare con altri un contratto identico o simile a quello non concluso.
Non è, per contro, risarcibile il cd. interesse positivo, da intendersi come interesse della parte all'adempimento del contratto, atteso che lo stesso postula la valida conclusione del negozio e si colloca, dunque, in un momento successivo alla fase delle trattative.
Premesso quanto sopra, va ora osservato – per quanto d'interesse nella fattispecie all'attenzione - che integra un'ipotesi di responsabilità precontrattuale la rottura ingiustificata delle trattative, che si verifica quando uno dei potenziali contraenti recede, senza un valido motivo, da trattative condotte fino al punto da indurre l'altra parte a confidare ragionevolmente nella conclusione del contratto.
Orbene, perché possa dirsi integrata tale ipotesi di responsabilità precontrattuale, occorre innanzitutto accertare che tra le parti fossero pendenti delle trattative, da intendersi come attività preliminari alla conclusione del contratto e connotate da una serie di contatti volti all'accertamento della idoneità dell'accordo non ancora perfezionato a soddisfare le esigenze delle parti sulla base di valutazioni di opportunità e convenienza.
pag. 14/21 E', poi, necessario che le trattative fossero giunte ad uno stadio idoneo a far sorgere, nella parte che invoca l'altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto.
Infine, affinché sia configurabile la responsabilità precontrattuale occorre che il recesso dalle trattative non sia fondato su una giusta causa.
Resta, poi, fermo che – come del resto in ogni ipotesi di responsabilità extracontrattuale – è sulla parte che invoca il risarcimento dei danni che grava l'onere di provare la sussistenza degli elementi integranti la cennata species di illecito, i pregiudizi concretamente sofferti (nei limiti dell'interesse negativo) ed il nesso eziologico tra l'altrui condotta ed i danni allegati.
Fatte tali considerazioni e passando all'esame della fattispecie concreta, deve rimarcarsi che nessun elemento utile può essere desunto, al riguardo, dalla lunghezza delle trattative che, secondo l'assunto attoreo, in quanto protrattesi per oltre sei mesi, avrebbero rivelato, sintomaticamente, lo “stato avanzato” delle stesse. Senonché, dalla corrispondenza intercorsa tra le parti si evince che la lunghezza della negoziazione, piuttosto che manifestare uno stato di pendenza delle trattative prossimo alla definizione, denota che le stesse si sono arenate,
Contr principalmente, sulla definizione del contenuto del che, come sopra esaminato, rappresentava solo una parte dei termini dell'accordo, inerente al coinvolgimento diretto dei
Founders e dei Soci Lavoratori nella gestione della società e alla quantificazione del relativo corrispettivo. Ed al riguardo è agevole osservare come l'allungamento dei tempi è dipeso essenzialmente dalle numerose richieste di revisione inoltrate dagli attori alle bozze di proposte inoltrate da , senza che le parti raggiungessero un'intesa sul contenuto principale CP_1 della negoziazione (il contratto per l'acquisto di quote: cd. “SPA”).
Parimenti infondata è la circostanza, dedotta dagli attori, secondo la quale diversi documenti contrattuali fossero stati “definiti” tra le parti e che parte dell'Operazione fosse stata
“implementata”.
Invero, come sopra osservato, nel corso delle trattative sono state scambiate esclusivamente
Contr Cont
“bozze” di e di , caratterizzate dalle diciture “Subject To Contract”, “For discussions purposes only and subject to review/comments” e “Draft” (cfr. docc. 3, 9, 11, 13, 20, 25, 26, 28
e 37 parte attrice), senza alcuna definizione tra le parti del relativo contenuto, sino al momento della sospensione della negoziazione nel febbraio 2020.
Nemmeno può ritenersi configurabile il dedotto legittimo affidamento maturato dagli attori circa il buon esito della negoziazione.
pag. 15/21 E ciò tenuto conto: 1) che l'acquisto da parte di delle partecipazioni degli CP_1
azionisti di minoranza della società , come riconosciuto dagli stessi attori, è CP_5 circostanza del tutto indipendente dalle intese relative all'operazione che doveva perfezionarsi con i (acquisto delle loro quote, reinserimento nell'organigramma societario con Pt_8
conseguente definizione dei relativi incentivi e sviluppo della piattaforma B2B); 2) che la copiosa corrispondenza intercorsa tra le parti non può ritenersi di per sé idonea a legittimare un affidamento incolpevole degli attori in ordine alla conclusione positiva della negoziazione e alla formalizzazione dell'operazione, considerato che le trattative si sono svolte attraverso l'inoltro di mere proposte di bozze contrattuali, con richiesta di riscontri da parte delle convenute e di revisione da parte degli attori, senza pervenire alla predisposizione di un contenuto concordemente accettato dalle parti, nonostante la volontà delle convenute di revisionare le originarie proposte e di pervenire alla definizione di alcuni punti fermi sullo stato di avanzamento delle trattative e sui possibili termini entro i quali l'operazione avrebbe potuto concludersi (cfr. doc. 16 parte attrice), con indicazione da parte delle convenute di termini ultimi solo ai fini della validità delle proposte, non anche della definizione dell'operazione (cfr. doc. 19 parte attrice); 3) che l'attività di sviluppo della piattaforma B2B da parte dei Pt_8 con l'ausilio di collaboratori esterni – ed i costi sostenuti, nella negoziazione, per i consulenti - non possono essere fonte di legittimo affidamento incolpevole da parte degli attori, sia in quanto non vi è prova che, a fronte della contestazione delle convenute, l'implementazione della piattaforma sia stata eseguita dagli stessi in proprio (e, comunque, non per conto e nell'interesse della società , finanziata dalla socia di maggioranza ), CP_5 CP_1
piuttosto che dai collaboratori in esecuzione dei contratti di lavoro stipulati con la società, sia perché il dedotto conseguimento dei risultati indicati nel MEP, in difetto di sottoscrizione dell'accordo, come non può denotare, come sopra osservato, il conseguimento di una tacita intesa tra le parti, così, allo stesso modo, non può fondare una qualche ragionevole aspettativa degli attori sul buon fine delle trattative;
4) che anche l'uscita dei dal Consiglio di Pt_8
Amministrazione di non può reputarsi elemento fondante l'affidamento incolpevole CP_5 degli attori sul buon fine delle trattative, sull'asserito presupposto che la stessa si sarebbe verificata in vista del loro successivo coinvolgimento all'interno del management della società, tenuto conto che, comunque, il Consiglio di Amministrazione di di cui facevano parte CP_5
i era già scaduto l'8.4.2019, quando ancora le trattative erano in uno stato embrionale, Pt_8
e la sostituzione dell'organo amministrativo era stata rinviata solo in ragione delle difficoltà economiche della società ed al fine di consentire la ricapitalizzazione da parte del socio di pag. 16/21 maggioranza (cfr. doc. 12 parte convenuta); 5) che la sospensione delle trattative CP_1 nel febbraio 2020 e la comunicazione che l'operazione era soggetta ad ulteriore consenso da Contr parte del “Management Board” di per poi comunicare il 21.4.2020 l'abbandono del tavolo negoziale, non possono essere ritenuti, come sostenuto da parte attrice, un repentino ed improvviso rallentamento delle attività di negoziazione, atteso, per un verso, che la sopravvenienza degli effetti della pandemia da Covid-19, i cui primi segnali si erano già verificati nel gennaio 2020, avrebbe determinato, come è noto, una crisi economica globale in ogni settore imprenditoriale, con particolare riferimento al mercato dell'autonoleggio e del turismo, attività di cui si occupavano le convenute, circostanza tempestivamente evidenziata nella citata mail del 7.2.2020 (cfr. doc. 41 parte attrice); per altro verso, che gli attori erano al corrente che la conclusione dell'operazione fosse oggetto di approvazione, nel suo complesso, Contr da parte del Management Board della controllante prova ne è la circostanza che già nel mese di settembre 2019, la aveva rappresentato ai che la revisione del CP_1 Pt_8
Contr da ultimo effettuata rappresentava il massimo del mandato ricevuto dal Management
Board, tenuto conto del valore totale dell'operazione (cfr. doc. 8 parte attrice). Mentre non può ritenersi rilevante, al riguardo, quanto contenuto nella presunta conversazione intercorsa il
14.1.2020 tra gli attori ed il Sig. per conto di , in merito alla CP_9 CP_1 comunicazione da parte di quest'ultimo che non vi fosse necessità di ottenere ulteriori autorizzazioni da parte della controllante, in quanto - in disparte la contestazione delle convenute sull'efficacia probatoria della trascrizione della conversazione, in quanto documento di formazione unilaterale contenente diversi omissis (doc. 64 parte attrice) e della relativa registrazione audio (doc. 72 parte attrice), in quanto di difficile verificazione circa l'integrità e l'attendibilità delle riproduzioni e la paternità delle dichiarazioni - il contenuto delle CP_ dichiarazioni del non restituisce con inequivoca evidenza la circostanza, dedotta dagli attori, della non necessità di ulteriori attività di supervisione da parte del Management Board della capogruppo ai fini dell'approvazione dell'operazione nel suo complesso, come per contro sembra evincersi dall'inciso, contenuto nella medesima trascrizione, “What happens, as you know how big companies work, […] before they do hold the pen and pick it up to sign, I have to send a memorandum to tell them “this is the deal we finally agreed. […] Obviously when you send those, one can say “what are we doing there? but generally they don't, so there's no…going back to the supervisory board, just writing this memorandum […]”, tenuto conto, peraltro, dell'incidenza che poteva avere, in quel frangente, la sopravvenienza della crisi pandemica succitata.
pag. 17/21 In conclusione, dunque, va rigettata anche la domanda di parte attrice volta a far valere la responsabilità precontrattuale, per ingiustificato recesso delle convenute dalle trattative.
E', quindi, per mera completezza di argomentazione che si osserva che, anche nella quantificazione del dovuto a titolo risarcitorio, gli attori hanno ricompreso voci di danno che esulano dal novero dei pregiudizi risarcibili nel caso di recesso ingiustificato dalle trattative.
Invero - come sopra accennato - la responsabilità precontrattuale prevista dall'art. 1337 c.c. copre, nei limiti del cosiddetto interesse negativo, tutte e solo le conseguenze immediate e dirette della violazione del dovere di comportarsi secondo buona fede nella fase preparatoria del contratto, secondo i criteri stabiliti dagli artt. 1223 e 2056 c.c..
Pertanto, come anche di ribadito dalla Suprema Corte - “il pregiudizio patrimoniale
suscettibile di ristoro, in caso di responsabilità precontrattuale, comprende tanto le spese inutilmente sostenute in relazione alle trattative, quanto la perdita subita dalla parte per non
aver usufruito delle occasioni presentatesi nel corso delle trattative, di stipulare un altro contratto. Il primo pregiudizio - che integra un danno emergente - si configura anche
nell'ipotesi in cui abbia luogo la semplice contrazione dì un impegno di spesa, dal momento che
l'assunzione del debito nei confronti del terzo incide negativamente sulla sfera del soggetto che
si è obbligato, riducendo la consistenza del patrimonio di questo per effetto del sovvenire di una nuova passività” (in tal senso, ex plurimis, Cass. Civ., Sez. II, 10 marzo 2016, n. 4718).
Per converso, posto che le trattative, pur affidanti, non comportano, di per sé, l'obbligo di concludere il contratto, e che - ferma la libertà negoziale di entrambe le parti - la responsabilità precontrattuale deriva dalla violazione della regola di condotta posta dall'art. 1337 c.c. a tutela del corretto dipanarsi dell'iter formativo del negozio, tra i pregiudizi risarcibili nel caso di ingiustificato recesso dalle trattative non può ricomprendersi la “perdita” delle utilità ritraibili dalla conclusione dell'affare oggetto della medesima trattativa.
Nel caso di specie, tuttavia, gli attori hanno quantificato la loro pretesa risarcitoria ricomprendendo, tra le voci di danno, le utilità che avrebbero potuto ritrarre - peraltro, secondo una quantificazione dagli stessi unilateralmente predisposta (tenendo conto del valore complessivo dell'Operazione di oltre Euro 700.000,00, per ciascuno dei in un Pt_8
importo comunque non inferiore al valore di quanto lavorato e realizzato dagli stessi e, in ogni caso, in una somma non inferiore ad Euro 75.000,00 per e ed Euro Parte_1 Parte_2
72.000,00 per ) - dalla conclusione dell'affare programmato e, dunque, dalla Parte_3
implementazione della piattaforma B2B, omettendo di considerare che un pregiudizio di tal pag. 18/21 fatta non potrebbe mai riguardarsi come conseguenza immediata e diretta della inosservanza degli obblighi di correttezza e buona fede nella fase delle trattative.
5. Domanda riconvenzionale formulata dalle convenute avente ad oggetto la condanna degli attori al pagamento, a titolo di penale contrattuale, dell'importo del finanziamento di euro 700.000,00
Con la domanda riconvenzionale le convenute hanno chiesto accertarsi il diritto di credito vantato dalla nei confronti degli attori , e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
in virtù dell'“Annex 2 – Special Undertakings of the Founders” allegato al Parte_3 contratto c.d. “Bridge Loan”, per Euro 700.000,00, con condanna dei medesimi al pagamento del relativo importo, oltre interessi e rivalutazione.
Tale domanda riconvenzionale è inammissibile e, comunque, infondata nel merito.
In data 11.6.2018 sottoscriveva con il c.d. “Bridge Controparte_1 CP_5
Loan” (cfr. doc. 13 parte convenuta), accordo contrattuale tramite il quale la stessa, si impegnava a prestare a l'importo di Euro 700.000,00, con l'impegno di di CP_5 CP_5 restituire tale importo dapprima entro la c.d. “Repayment Window” (dall'1.1.2019 al 31.1.
2019) e successivamente entro la c.d. “Final Maturity Date” (31.7.2019).
In sede di sottoscrizione del Bridge Loan, i di assumevano a loro volta Pt_8 CP_5
l'obbligazione specifica nei confronti di , quale allegato 2 identificato con il nome CP_1 di “Annex 2 – Special Undertakings of the di versare, in caso di inadempimento di Pt_8
ai termini del Bridge Loan, un importo a titolo di penale pari ad Euro 700.000,00. CP_5
Ebbene, non avendo asseritamente mai rimborsato alla l'importo CP_5 CP_1 da quest'ultima prestato nei termini convenuti contrattualmente, le convenute, sul presupposto dell'inadempimento dell'obbligata principale all'impegno assunto con il Bridge Loan, hanno chiesto la condanna degli attori, quale Founders garanti, al pagamento dell'importo di Euro
700.000,00 a titolo di penale contrattuale.
Senonché, ai sensi dell'art. 36 c.p.c., “il giudice competente per la causa principale conosce anche delle domande riconvenzionali che dipendono dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione (…)”.
Come precisato dalla Suprema Corte, “L'ammissibilità della domanda riconvenzionale del convenuto è subordinata, ai sensi dell'art. 36 c.p.c., alla comunanza del titolo già dedotto in
giudizio dall'attore o di quello che appartiene alla causa come mezzo di eccezione, purché non ecceda la competenza per materia o per valore del giudice adito;
tuttavia, se la domanda
riconvenzionale non comporta lo spostamento di competenza, è sufficiente un qualsiasi
pag. 19/21 rapporto o situazione giuridica in cui sia ravvisabile un collegamento oggettivo con la domanda principale, tale da rendere consigliabile e opportuna la celebrazione del simultaneus
processus, secondo la valutazione discrezionale del giudice di merito, cui è richiesto di motivare al riguardo” (cfr. ex multis, Cass. civ., n. 5484/2024, Cass. civ. n. 533 del
15/01/2020).
Nel caso di specie, non è dato ravvisare alcun collegamento oggettivo tra le domande formulate dagli attori, quali Soci e la domanda riconvenzionale formulata dalle Parte_9
convenute.
Invero, il Bridge Loan è stato sottoscritto nel giugno 2018, quindi, un anno prima dell'avvio delle negoziazioni per cui è causa, con la società e non con i CP_5 Pt_8 intervenuti solo per garantire l'eventuale pagamento della penale contrattuale in caso di inadempimento della società. Nel contratto non si fa riferimento all'intenzione della CP_1
di acquisire il capitale sociale di Wanderio né tantomeno delle partecipazioni dei Soci
[...]
Fondatori, oggetto delle trattative per il perfezionamento dell'Operazione per cui è causa.
Parimenti estranea al contenuto degli accordi contrattuali è l'attività di sviluppo della piattaforma B2B, oggetto delle domande avanzate dagli attori in via diretta. In difetto, dunque,
di un qualche oggettivo collegamento cronologico, negoziale e funzionale del rapporto dedotto dalle convenute rispetto a quello su cui si fondano le domande attoree, non è ravvisabile l'opportunità di celebrazione del simultaneus processus, con conseguente inammissibilità della domanda riconvenzionale.
Tale domanda è comunque infondata anche nel merito e deve essere rigettata.
Ed invero, come eccepito dagli attori nelle note di trattazione scritta del 30.6.2021 e come meglio precisato e documentato con la memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c., nessun inadempimento è ascrivibile a nè ai Soci Fondatori, in quanto il credito vantato dalla CP_5
è stato estinto attraverso: 1) la sottoscrizione da parte della convenuta di un CP_1 aumento di capitale deliberato dall'assemblea della in data 08/04/2019 (cfr. doc. 50 CP_5
parte attrice), onorato attraverso la compensazione del relativo importo con i crediti vantati nei confronti di per Euro 322.882,43 (circostanza non contestata); 2) l'espressa rinuncia CP_5
da parte di al residuo credito di Euro 377.117,57, nonché agli interessi maturati CP_1
(pari ad Euro 41.462,14) comunicata in data 10.10.2019 (cfr. doc. 51 parte attrice).
Al riguardo, occorre rilevare la natura non controversa dell'obbligo di garanzia per l'adempimento della debitrice principale assunto dai Soci a titolo di penale Parte_9
contrattuale, con l'allegato “Annex 2” al Bridge Loan. Per cui, come precisato dalla pag. 20/21 giurisprudenza della Suprema Corte, stante la natura accessoria della clausola penale rispetto al contratto che la prevede, l'obbligo che da essa deriva non può sussistere autonomamente rispetto all'obbligazione principale. Ne consegue che, se il debitore è liberato dall'obbligo di adempimento della prestazione per una qualsiasi causa estintiva (ad es. prescrizione del diritto del creditore a riceverla o inadempimento della controparte), il creditore perde anche il diritto alla prestazione risarcitoria prevista in caso di mancato adempimento del predetto obbligo (cfr.
Cass. Sez. 3, sent. n. 18779 del 26/09/2005; Cass. Sez. 2, sent. n. 11748 del 01/08/2003). E ciò
indipendentemente, quindi, dalla circostanza, dedotta dalle convenute, che al momento della rinuncia fosse già scaduto il termine previsto contrattualmente per l'adempimento dell'obbligata principale, la quale denota, semmai, la piena consapevolezza e volontarietà della rinuncia al credito residuo da parte di . CP_1
Si ravvisano giustificati motivi, attesa la soccombenza reciproca delle parti, per disporre l'integrale compensazione tra le stesse delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma – Sezione specializzata in materia d'impresa, come sopra composto,
definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, disattesa od assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
- rigetta tutte le domande proposte dagli attori , e;
Parte_1 Parte_2 Parte_3
- dichiara l'inammissibilità e, comunque, rigetta nel merito la domanda riconvenzionale formulata dalle convenute e Controparte_1 Controparte_3
- dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 14 gennaio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Paolo Goggi dott. Giuseppe Di Salvo
pag. 21/21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEDICESIMA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe Di Salvo Presidente dott. Maurizio Manzi Giudice
dott. Paolo Goggi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 8747 Ruolo Generale dell'anno 2021, e rimessa per la decisione al collegio a seguito dell'udienza cartolare del 14.05.2024, vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ), elettivamente C.F._2 Parte_3 C.F._3 domiciliati in Roma, via G. Mazzini n. 140, presso lo studio legale dell'Avv. Pierluigi
Lucattoni, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Daniela Sabelli e Fabrizio Vismara, giusta procura in calce all'atto di citazione attori
E
(C.F. e P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore Dott. e Controparte_2 Controparte_3
(iscritta presso il registro delle imprese di Versailles con numero ), in persona
[...] P.IVA_2
del legale rappresentante pro-tempore rappresentate e difese dagli Avv.ti CP_4
Giorgio Altieri e Benedetto Blasi ed elettivamente domiciliate digitalmente agli indirizzi:
e , giusta Email_1 Email_2
procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta convenute/attrici in riconvenzionale
1 OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità contrattuale e precontrattuale.
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni, i procuratori delle parti così concludevano:
• La difesa degli attori: “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza, difesa, deduzione ed eccezione, anche istruttoria, così giudicare
1. in via principale:
a. condannare le convenute, in solido tra loro e/o in via alternativa e/o pro quota in relazione alle rispettive responsabilità accertate in corso di causa, a corrispondere agli attori
la somma di Euro 75.000,00 ai Sig.ri e ciascuno ed Euro 72.000,00 al Parte_1 Parte_2
Sig. , o in quella diversa somma accertata in corso di causa o di giustizia o da Parte_3
determinarsi in via equitativa, oltre accessori, inclusi gli interessi da ritardato pagamento ai sensi del d.lgs. 231/2002 a decorrere dal 15 aprile 2020 sino al saldo effettivo, nonché gli
ulteriori danni quantificati in corso di causa, ovvero anche in via equitativa;
e
b. accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta delle convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, nella trattativa svoltasi con gli odierni attori, dalla
quale le convenute hanno receduto immotivatamente e comunque senza giusta causa, in violazione degli obblighi di correttezza e buona fede di cui all'art. 1337 c.c. e, di conseguenza, accertare e dichiarare la relativa responsabilità per le ragioni tutte, di fatto e di diritto esposte;
e per l'effetto, condannare le convenute, in solido tra loro e/o in via alternativa e/o pro quota in
relazione alle rispettive responsabilità accertate in corso di causa, in persona dei rispettivi
legali rappresentanti pro tempore, al risarcimento di tutti i danni sofferti dagli attori, da quantificarsi:
i. con riferimento al danno emergente, in una somma pari ad Euro 4.688,66 ciascuno per i
Sig.ri e ed Euro 4.688,67 per il Sig. per costi esterni e, Parte_1 Parte_2 Parte_3
per costi interni, in quella somma accertata in corso di causa e/o equativamente determinata, anche in considerazione del valore complessivo dell'Operazione, di oltre Euro 700.000,00 per ciascuno dei Soci Fondatori e, in ogni caso, in un importo non inferiore al valore di quanto
effettivamente lavorato e realizzato dai Soci Fondatori con riferimento alla Piattaforma B2B, comunque non inferiore ad Euro 75.000,00 per i Sig.ri e ciascuno ed Parte_1 Parte_2
Euro 72.000,00 per il Sig. , oltre rivalutazione ed interessi;
Parte_3
pag. 2/21 ii. con riferimento al lucro cessante, nella somma determinata, occorrendo a mezzo di valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., sulla base dei criteri indicati in atti, oltre a interessi dal
dovuto al saldo e rivalutazione monetaria;
2. in subordine: condannare in ogni caso le convenute, in solido tra loro e/o in via alternativa e/o pro quota in relazione alle rispettive responsabilità accertate in corso di causa,
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, a corrispondere agli attori la somma di Euro 75.000,00 per i Sig.ri e ciascuno ed Euro 72.000,00 Parte_1 Parte_2
per il Sig. , o in quella diversa somma accertata in corso di causa o ritenuta di Parte_3
giustizia o da determinarsi in via equitativa, oltre accessori, inclusi gli interessi da ritardato
pagamento ai sensi del d.lgs. 231/2002 a decorrere dal 15 aprile 2020 sino al saldo effettivo,
nonché gli ulteriori danni quantificati in corso di causa, ovvero anche in via equitativa;
e
3. sempre in subordine: accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta delle
convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, nella trattativa svoltasi con gli odierni attori, dalla quale le convenute hanno receduto immotivatamente e comunque
senza giusta causa, in violazione degli obblighi di correttezza e buona fede di cui all'art. 1337
c.c. e, di conseguenza, accertare e dichiarare la relativa responsabilità per le ragioni tutte, di
fatto e di diritto esposte;
e per l'effetto, condannare le convenute, in solido tra loro e/o in via alternativa e/o pro quota in relazione alle rispettive responsabilità accertate in corso di causa,
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al risarcimento di tutti i danni
sofferti dagli attori, da quantificarsi:
a. con riferimento al danno emergente in una somma pari ad Euro 4.688,66 ciascuno per i
Sig.ri e ed Euro 4.688,67 per il Sig. , per costi esterni e, Parte_1 Parte_2 Parte_3
per costi interni, in quella somma accertata in corso di causa e/o equativamente determinata, anche in considerazione del valore complessivo dell'Operazione, di oltre Euro 700.000,00 per ciascuno dei Soci Fondatori e, in ogni caso, in un importo non inferiore al valore di quanto
effettivamente lavorato e realizzato dai Soci Fondatori con riferimento alla Piattaforma B2B, comunque non inferiore ad Euro 75.000,00 per i Sig.ri e ciascuno ed Parte_1 Parte_2
Euro 72.000,00 per il Sig. , oltre rivalutazione ed interessi;
Parte_3
b. con riferimento al lucro cessante, nella somma determinata, occorrendo a mezzo di valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., sulla base dei criteri indicati in atti, oltre a interessi dal
dovuto al saldo e rivalutazione monetaria;
e
4. in ogni caso: rigettare integralmente la domanda riconvenzionale (così come ogni altra
domanda e istanza) formulata ex adverso in quanto inammissibile, infondata e comunque
pag. 3/21 indimostrata e, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale formulata ex adverso ridurre la somma richiesta da anche ai sensi Parte_4 dell'art. 1384 c.c.;
5. sempre in ogni caso: con vittoria di spese e compensi (…)”.
• La difesa delle convenute: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, cotrariis reiectis¸ per tutti i motivi sin qui illustrati, salvo ulteriori:
1. In via preliminare e/o pregiudiziale: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della nel presente giudizio e disporne l'estromissione, Controparte_3
con ogni conseguenza di legge;
2. In via principale: respingere integralmente le avverse domande poiché inammissibili, improcedibili, invalide e/o infondate in fatto e diritto.
3. In via riconvenzionale: accertare e dichiarare il diritto di credito vantato da
[...]
nei confronti dei IG.ri , e in virtù Controparte_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3 dell“Annex 2 – Special Undertakings of the Founders” allegato al contratto c.d. “Bridge
Loan” per l'importo di Euro 700.000,00 e/o per la diversa somma così come risulterà provata
e/o comunque accertata per le obbligazioni assunte dagli attori in detto accordo e per l'effetto
condannare questi ultimi al pagamento di detta somma a favore della società convenuta, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al soddisfo.
In ogni caso: con vittoria di spese, compensi ed onorari del presente giudizio.”.
Premesso in fatto che
Con atto di citazione ritualmente notificato , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
convenivano in giudizio la e la esponendo: Controparte_3 Controparte_1
-che la società fondata nel 2013 dagli attori, operava nel settore turistico e Controparte_5
dell'organizzazione di viaggi, sviluppando piattaforme informatiche per la prenotazione di viaggi;
-che il capitale sociale di era detenuto, al momento dell'instaurazione del CP_5
giudizio, per il 6,13% dai Soci Fondatori, per il 2,04% dai Soci ( e Parte_5 Parte_6
) e per il restante 69% da appartenente al gruppo Parte_7 Controparte_1
Controparte_6
-che aveva acquistato una partecipazione in nel 2016, Controparte_1 CP_5
aumentando progressivamente la sua quota fino a detenere il 92% del capitale sociale;
pag. 4/21 -che aveva supportato i piani di investimento di , integrando le sue CP_1 CP_5
attività in quelle della controllante e svolgendo il ruolo di socio di Controparte_3
riferimento;
-che nella seconda metà di maggio 2019 avviava negoziazioni per Controparte_3
acquisire, per il tramite della controllata , le restanti partecipazioni in Wanderio, CP_1
stante il suo interesse di divenire socio unico di detta società;
-che le prime negoziazioni erano state condotte dal Sig. Finance Director Persona_1
di con i Soci Fondatori e i Soci Lavoratori;
CP_6
-che diverse proposte erano state fatte e modificate nel corso delle trattative, come dettagliatamente riportato nella narrativa dell'atto di citazione, con l'obiettivo finalizzato all'acquisizione del capitale sociale rimanente e al coinvolgimento degli attori nella gestione della società;
-che gli accordi prevedevano il pagamento di somme fisse e differite in favore degli attori, correlate al raggiungimento di specifici obiettivi, tra cui lo sviluppo di una piattaforma B2B;
-che le proposte erano state modificate più volte, con dettagli specifici riguardanti il
Management Equity Package (MEP) e gli obiettivi da raggiungere;
-che essi attori avevano rispettato tutti gli impegni assunti in sede di negoziazione, ma aveva interrotto le trattative senza giustificato motivo, causando danni economici CP_1
e professionali;
-che, in particolare, aveva richiesto ad essi attori di sviluppare la piattaforma CP_1
B2B entro il primo trimestre del 2020, ma aveva poi interrotto le trattative, le quali avevano raggiunto un punto tale da determinare un ragionevole affidamento circa la conclusione dell'Operazione;
-che, pertanto, doveva essere accertata l'illegittimità della condotta delle convenute e la loro responsabilità contrattuale o, comunque, precontrattuale, con condanna delle stesse al pagamento delle somme dovute e al risarcimento dei danni emergenti e del lucro cessante.
Tanto premesso, gli attori rassegnavano le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, difesa, deduzione ed eccezione, anche istruttoria, così giudicare
1. in via principale: a. condannare le convenute, in solido tra loro e/o in via alternativa e/o
pro quota in relazione alle rispettive responsabilità che saranno accertate in corso di causa, a corrispondere agli attori la somma di Euro 75.000,00 ai Sig.ri e Parte_1 Parte_2
ciascuno ed Euro 72.000,00 al Sig. , o in quella diversa somma che verrà accertata Parte_3
pag. 5/21 in corso di causa o di giustizia o da determinarsi in via equitativa, oltre accessori, inclusi gli interessi da ritardato pagamento ai sensi del d.lgs. 231/2002 a decorrere dal 15 aprile 2020
sino al saldo effettivo, nonché gli ulteriori danni da quantificarsi in corso di causa, anche in via
equitativa; e
b. accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta delle convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, nella trattativa svoltasi con gli odierni attori, dalla quale le convenute hanno receduto immotivatamente e comunque senza giusta causa, in violazione degli obblighi di correttezza e buona fede di cui all'art. 1337 c.c. e, di conseguenza, accertare e dichiarare la relativa responsabilità per le ragioni tutte, di fatto e di diritto esposte;
e per l'effetto, condannare le convenute, in solido tra loro e/o in via alternativa e/o pro quota in
relazione alle rispettive responsabilità che saranno accertate in corso di causa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al risarcimento di tutti i danni sofferti dagli attori,
da quantificarsi:
i. con riferimento al danno emergente, in una somma pari ad Euro 4.688,66 ciascuno per i
Sig.ri e ed Euro 4.688,67 per il Sig. per costi esterni e, Parte_1 Parte_2 Parte_3
per costi interni, in quella somma che verrà accertata in corso di causa e/o equativamente
determinata, anche in considerazione del valore complessivo dell'Operazione, di oltre Euro
700.000,00 per ciascuno dei Soci Fondatori e, in ogni caso, in un importo non inferiore al
valore di quanto effettivamente lavorato e realizzato dai Soci Fondatori con riferimento alla
Piattaforma B2B, comunque non inferiore ad Euro 75.000,00 per i Sig.ri e Parte_1 Pt_2
ciascuno ed Euro 72.000,00 per il Sig. , oltre rivalutazione ed interessi;
[...] Parte_3
ii. con riferimento al lucro cessante, nella somma determinata, occorrendo a mezzo di valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., sulla base dei criteri indicati in atti, oltre a interessi dal
dovuto al saldo e rivalutazione monetaria;
2. in subordine, condannare in ogni caso le convenute, in solido tra loro e/o in via
alternativa e/o pro quota in relazione alle rispettive responsabilità che saranno accertate in corso di causa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, a corrispondere agli
attori la somma di Euro 75.000,00 per i Sig.ri e ciascuno ed Euro Parte_1 Parte_2
72.000,00 per il Sig. , o in quella diversa somma che verrà accertata in corso di Parte_3
causa o ritenuta di giustizia o da determinarsi in via equitativa, oltre accessori, inclusi gli
interessi da ritardato pagamento ai sensi del d.lgs. 231/2002 a decorrere dal 15 aprile 2020 sino al saldo effettivo, nonché gli ulteriori danni da quantificarsi in corso di causa, anche in via
equitativa; e
pag. 6/21
3. sempre in subordine, accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta delle convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, nella trattativa svoltasi
con gli odierni attori, dalla quale le convenute hanno receduto immotivatamente e comunque senza giusta causa, in violazione degli obblighi di correttezza e buona fede di cui all'art. 1337
c.c. e, di conseguenza, accertare e dichiarare la relativa responsabilità per le ragioni tutte, di
fatto e di diritto esposte;
e per l'effetto, condannare le convenute, in solido tra loro e/o in via alternativa e/o pro quota in relazione alle rispettive responsabilità che saranno accertate in
corso di causa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al risarcimento di tutti i danni sofferti dagli attori, da quantificarsi:
a. con riferimento al danno emergente in una somma pari ad Euro 4.688,66 ciascuno per i
Sig.ri e ed Euro 4.688,67 per il Sig. , per costi esterni e, Parte_1 Parte_2 Parte_3
per costi interni, in quella somma che verrà accertata in corso di causa e/o equativamente
determinata, anche in considerazione del valore complessivo dell'Operazione, di oltre Euro
700.000,00 per ciascuno dei Soci Fondatori e, in ogni caso, in un importo non inferiore al
valore di quanto effettivamente lavorato e realizzato dai Soci Fondatori con riferimento alla
Piattaforma B2B, comunque non inferiore ad Euro 75.000,00 per i Sig.ri e Parte_1 Pt_2
ciascuno ed Euro 72.000,00 per il Sig. , oltre rivalutazione ed interessi;
[...] Parte_3
b. con riferimento al lucro cessante, nella somma determinata, occorrendo a mezzo di
valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., sulla base dei criteri indicati in atti, oltre a interessi dal
dovuto al saldo e rivalutazione monetaria;
4. con vittoria di spese e compensi (…)”.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio la e la Controparte_3
esponendo: Controparte_1
-che era una società italiana parte del gruppo , Controparte_1 Controparte_3
attiva nello sviluppo di software per la mobilità;
-che Wanderio S.r.l., fondata dagli attori, era una start-up innovativa nel settore delle agenzie di viaggio online;
-che aveva investito notevoli capitali in tra il 2016 e il 2017, per un CP_1 CP_5
totale di 1.825.000 euro;
-che gli investimenti erano finalizzati allo sviluppo di due progetti specifici: il "Local
Mobility Ecosystem" (LME) e la "Ground Transportation Platform" (GTP);
-che nonostante gli investimenti, aveva continuato a manifestare esigenze di CP_5
cassa e non era riuscita a generare utili;
pag. 7/21 -che, nel giugno 2018, aveva concesso a un prestito di 700.000 CP_1 CP_5
euro, che non era stato restituito nei termini previsti;
-che i avevano rassicurato circa un imminente investimento di 8 Pt_8 CP_1
milioni di euro da parte di terzi, che non si era mai concretizzato;
-che nell'agosto 2019, aveva avviato trattative per acquisire il 100% del CP_1
capitale sociale di Wanderio;
-che le trattative erano state lunghe e difficoltose, con continue richieste di revisione da parte dei Pt_8
-che aveva cercato di venire incontro alle richieste dei ma non era CP_1 Pt_8
stato raggiunto un accordo definitivo;
-che la pandemia di COVID-19 aveva avuto un impatto devastante sul settore dell'autonoleggio e del turismo, costringendo a rivedere i propri investimenti;
CP_1
-che aveva comunicato ai la necessità di sospendere le trattative a CP_1 Pt_8
causa della crisi economica globale;
-che a seguito della crisi economica e della mancata restituzione del prestito, era CP_5
stata messa in liquidazione nel luglio 2020;
-che aveva continuato a sostenere finanziariamente durante la fase CP_1 CP_5
di liquidazione, versando ulteriori 530.000 euro;
-che non aveva legittimazione passiva rispetto alle domande Controparte_3
di parte attrice, in quanto era una società distinta da e non aveva Controparte_1
condotto le trattative né, secondo le allegazioni attoree, aveva sottoscritto il contratto oggetto della controversia;
-che le domande degli attori erano contraddittorie e indeterminate, in quanto chiedevano sia il risarcimento per responsabilità contrattuale che precontrattuale per gli stessi fatti, il che era logicamente e giuridicamente incompatibile, atteso che, se un contratto era stato concluso,
l'unica responsabilità configurabile era quella contrattuale, mentre, se non era stato concluso, poteva configurarsi solo responsabilità precontrattuale;
-che nessun contratto era stato concluso nell'ottobre 2019, poiché nessuna proposta era stata accettata formalmente dai le trattative erano ancora in corso e nessun documento Pt_8
definitivo era stato sottoscritto;
-che nessuna responsabilità precontrattuale era configurabile nella fattispecie, atteso che la sospensione delle trattative era stata giustificata dalla crisi economica globale causata dalla pandemia di COVID-19, che aveva reso necessario rivedere gli investimenti anche per la pag. 8/21 capogruppo;
inoltre, le trattative non erano in uno stato avanzato tale da giustificare un affidamento legittimo degli attori sulla loro conclusione;
-che, in via riconvenzionale, aveva diritto ad ottenere il Controparte_1 pagamento dell'importo di 700.000 euro a titolo di penale contrattuale per l'inadempimento del prestito concesso a , come da accordo specifico sottoscritto dai che stabiliva CP_5 Pt_8
il pagamento di una penale in caso di mancato rimborso del prestito.
Tanto premesso, le convenute rassegnavano le conclusioni dettagliatamente riportate in epigrafe.
La causa, dopo il rigetto delle istanze istruttorie di prova orale formulata dalle parti, in quanto vertenti su circostanze documentali, era istruita tramite l'acquisizione della documentazione dalle medesime prodotta e, a seguito dell'udienza cartolare del 14.5.2024, era trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
OSSERVA IN DIRITTO
1. Inquadramento della fattispecie.
In apertura di motivazione, ai fini della delimitazione del thema decidendum, occorre rilevare che gli attori, come precisato con la memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c., hanno inteso agire, in via principale, contestualmente: 1) con un'azione di responsabilità contrattuale nei confronti delle convenute, per il mancato pagamento dei corrispettivi relativi alle attività
professionali e di consulenza commissionate ai Soci Fondatori, dalle convenute, per la realizzazione della Piattaforma B2B; 2) con un'azione di responsabilità precontrattuale nei confronti delle convenute, per avere queste illegittimamente interrotto le negoziazioni relative all'Operazione, nonostante lo stato avanzato raggiunto dalle parti, il legittimo affidamento ingenerato nei Soci e le ingenti risorse spese da questi ultimi nel corso della Parte_9
negoziazione.
Gli attori hanno altresì avanzato, questa volta in via subordinata, ma di pari grado, sebbene separatamente, le medesime domande formulate in via principale contestualmente.
Manifestando in tal modo di voler azionare le domande di accertamento dell'inadempimento delle controparti all'accordo raggiunto, con conseguente responsabilità contrattuale e di recesso ingiustificato dalle trattative, con conseguente responsabilità
precontrattuale, non in via alternativa o subordinata, ma in modo contestuale, sia nelle domande principali che in quelle subordinate, con conseguente incertezza sull'effettiva portata del petitum della domanda, tale da pregiudicare non soltanto la delimitazione e l'effettiva pag. 9/21 estensione del thema decidendum, sia per le controparti che per il giudice, ma anche l'accertamento della sussistenza del vincolo di alternatività o contestualità delle domande condannatorie risarcitorie, formulate unitamente a quelle di accertamento. E ciò, avendo gli attori chiesto, nel primo caso, la condanna delle convenute a corrispondere la somma di Euro
75.000,00 ciascuno a e ed Euro 72.000,00 a , di cui Parte_1 Parte_2 Parte_3 all'accordo asseritamente raggiunto nel mese di ottobre 2019 (Euro 50.000,00 in favore di ciascuno di essi, oltre ad Euro 25.000,00 a titolo di upfront fissa in favore di e Parte_1
ed Euro 22.000,00 in favore di ), nel secondo caso, la condanna delle Parte_2 Parte_3
controparti al risarcimento, oltre che del lucro cessante, del danno emergente, pari ad Euro
4.688,66 ciascuno per i e ed Euro 4.688,67 per , per costi Parte_1 Parte_2 Parte_3 esterni e, “per costi interni, in quella somma che verrà accertata in corso di causa e/o equativamente determinata, anche in considerazione del valore complessivo dell'Operazione,
di oltre Euro 700.000,00 per ciascuno dei Soci Fondatori e, in ogni caso, in un importo non inferiore al valore di quanto effettivamente lavorato e realizzato dai Soci con Parte_9
riferimento alla Piattaforma B2B, comunque non inferiore ad Euro 75.000,00 per i Sig.ri
e ciascuno ed Euro 72.000,00 per il Sig. ”. Parte_1 Parte_2 Parte_3
Con conseguente coesistenza di ipotesi di responsabilità contrattuale e precontrattuale a fondamento di domande formulate non in via alternativa o subordinata, ma contestuale e,
altresì, di commistione di richieste risarcitorie che presuppongono il medesimo parametro di quantificazione (la prestazione effettivamente svolta in esecuzione del presunto accordo contrattuale raggiunto tra le parti), sebbene fondate su titoli giuridici diversi e tra di loro incompatibili (responsabilità contrattuale e precontrattuale).
2. Eccezione delle convenute di carenza di legittimazione passiva della
[...]
Controparte_3
L'eccezione de qua è infondata, atteso che gli attori hanno allegato la responsabilità per danni asseritamente cagionati ai Soci tanto in via di responsabilità contrattuale, Parte_9
quanto in via di responsabilità precontrattuale, sul presupposto che la Controparte_3
tramite le proprie figure interne, avrebbe condotto in prima persona le negoziazioni
[...] relative all'Operazione, con conseguente legittimazione passiva, secondo la prospettazione dei fatti formulata dagli attori, di entrambe le convenute.
3. Domanda volta ad ottenere l'accertamento della avvenuta conclusione dell'accordo contrattuale e della condanna delle convenute al risarcimento del relativo danno da
inadempimento.
pag. 10/21 Gli attori hanno inteso, innanzitutto, invocare la responsabilità contrattuale delle convenute, sul presupposto che, nell'ottobre 2019, le parti avrebbero raggiunto un accordo che prevedeva, a fronte del raggiungimento di determinati risultati (realizzazione della Piattaforma B2B) entro il
1° aprile 2020, il pagamento a favore di ciascuno di essi della somma di Euro 50.000,00, oltre alla componente di corrispettivo upfront fissa di Euro 25.000,00 ciascuno per e Parte_1
ed Euro 22.000,00 per e che, ciò nonostante, le convenute si siano rese Parte_2 Parte_3
del tutto inadempienti alle obbligazioni gravanti a loro carico in forza di tale accordo.
La domanda è infondata, non emergendo dagli atti di causa evidenze dalle quali inferire che le parti abbiano sottoscritto un contratto che preveda il diritto degli attori a percepire le somme oggetto delle domande sin qui esaminate, né che sia stato raggiunto sul punto, tra le medesime,
un accordo, seppure in forma tacita o per fatti concludenti.
Basti considerare che ogni testo delle proposte scambiate tra le parti nel corso delle trattative svoltesi tra l'agosto ed il novembre 2019 recava quale dicitura “subject to contract”, il che rende palese come le stesse parti ritenessero non essersi perfezionato l'accordo vincolante il cui contenuto era stato formulato, mediante mere proposte, tra i rispettivi consulenti e legali.
Per tabulas risulta, in particolare, che una prima bozza di proposta era stata inviata da parte della il 13.8.2019. Tale bozza prevedeva una prima presentazione del c.d. “MEP” CP_1
(“Management Equity Package), ovvero il pacchetto di incentivi in favore dei per il Pt_8
coinvolgimento nella gestione della società mediante il riconoscimento di una somma CP_5 fissa a titolo di anticipo (“upfront”) e di un importo da versarsi in via differita (“deferred equity amount”) (cfr. doc. 3 parte attrice). Tale pacchetto, tuttavia, costituiva solo parte delle previsioni negoziali che dovevano confluire nella formalizzazione del cd. SPA (“Sale and
Purchase Agreement”), vale a dire il contratto di acquisizione delle partecipazioni azionarie di ancora detenute dai Founders e dai Soci Lavoratori, che costituiva l'elemento CP_5 centrale dell'operazione, il quale tuttavia non risulta essersi mai perfezionato, essendo le parti, ancora in data 17 gennaio 2020, in fase di trattative sul testo dell'accordo, come si evince dallo scambio di corrispondenza a mezzo mail, in tale data, tra i rispettivi consulenti, in cui si fa
Cont riferimento ad una nuova versione aggiornata della bozza di , non contenente gli allegati,
oggetto di separata revisione (doc. 35 parte attrice).
Contr Pur ipotizzando poi che le parti abbiano voluto concepire il come dotato di una propria autonomia rispetto alla formalizzazione dello SPA, anche in tal caso non vi è prova che nel mese di ottobre 2019, data in cui si sarebbe perfezionato l'accoro secondo la tesi di parte attrice, tale pacchetto sia stato redatto e scambiato tra le parti nella sua versione definitiva pag. 11/21 confluita in un qualche testo contrattuale (cfr. testi revisionati all'1.10.2019 e al 27.11.2019, in cui ancora si fa riferimento alla definizione di “subject to contract”, ossia di bozza contrattuale, senza che risulti l'approvazione delle parti: cfr. docc. 13 e 20 parte attrice).
Tant'è vero che, con riguardo alla bozza del 27.11.2019, comunicata da CP_1
tramite mail il 2.12.2019, e ritenuta valida fino al 4.12.2019, gli attori si limitavano a dare atto che tale bozza rifletteva la proposta della convenuta di modificare l'offerta precedente (“I may confirm that the last draft of memorandum circulated by you yesterday reflects your proposal to modify the previous offer and our conversation”), senza tuttavia manifestare la volontà di accettare l'offerta ivi contenuta, in attesa di ricevere l'ulteriore documentazione attinente allo
SPA e ai contratti di lavoro (“employment agreements”) e che era molto importante per loro revisionare tutti i termini e le condizioni dell'intera operazione (cfr. doc. 21 parte attrice).
D'altro canto, gli attori - gravati dall'onere di provare l'avvenuta conclusione del contratto invocato - non hanno offerto univoci elementi da cui inferire che lo stesso sia stato concluso, eventualmente anche con contenuto diverso da quello originariamente proposto.
Né può ritenersi che la prova del dedotto accordo, asseritamente intervenuto nell'ottobre
2019, possa desumersi dalla comunicazione inviata da il 27.3.2020, a distanza Parte_1 dunque di cinque mesi, con la quale l'attore comunicava lo stato della implementazione della piattaforma B2B, sull'assunto di parte attrice secondo il quale, sebbene non fosse intervenuta un'accettazione formale della proposta, si sarebbe verificata un'accettazione tacita da parte delle convenute (doc. 43 parte attrice). E ciò in quanto tale comunicazione faceva seguito a quella a mezzo mail del 7.2.2020 con la quale dava atto che le trattative dovevano CP_1
intendersi sospese a fronte del mutamento dello scenario economico globale a causa dell'avvento della pandemia da Covid-19 e che l'operazione era ancora sottoposta alla valutazione del Management Board della capogruppo (EMG: Controparte_3
cfr. doc. 41 parte attrice), non potendo dunque la predetta comunicazione del 27.3.2020
costituire la prova del raggiungimento di un accordo tacito tramite la realizzazione di una prestazione sul cui contenuto non era ancora stata raggiunta la volontà concorde delle parti.
4. Domanda volta a far valere la responsabilità precontrattuale delle convenute per
ingiustificato recesso dalle trattative.
Ritiene, poi, il Tribunale che vadano rigettate anche le domande di parte attrice volte a far valere l'avversa responsabilità precontrattuale, per ingiustificato recesso dalle trattative.
Invero, gli attori hanno formulato la domanda in questione ed articolato le pretese risarcitorie sul presupposto che le trattative svoltesi - e documentate in atti - fossero tali da pag. 12/21 ingenerare il ragionevole affidamento circa la successiva conclusione dell'operazione e da confidare nella conclusione dello SPA, tanto da continuare a svolgere la propria attività
investendo (in termini di tempo e di professionalità) nella società.
Senonché - anche a voler prescindere da ogni considerazione circa il ruolo effettivo assunto, nella vicenda, dai consulenti e dai professionisti intervenuti nelle trattative ed in merito alla vincolatività o meno, per le parti, delle dichiarazioni e delle condotte concludenti dei predetti - il mero esame del testo delle proposte scambiate tra le parti nel corso della negoziazione rende palese come le trattative in concreto condotte, fino al recesso asseritamente ingiustificato, non fossero idonee ad ingenerare, negli odierni attori, un ragionevole affidamento circa la successiva conclusione della operazione in questione.
Prima di procedere all'esame delle emergenze in atti, par d'uopo svolgere brevi considerazioni in tema di responsabilità precontrattuale e di ingiustificato recesso dalle trattative, anche in considerazione della pretesa risarcitoria in concreto azionata dagli odierni attori (che hanno singolarmente parametrato al medesimo importo tanto il titolo di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale che il titolo di ristoro del danno per responsabilità precontrattuale per i quali hanno agito in giudizio).
Orbene, come certo noto, il codice civile vigente, a differenza di quello del 1865, con gli artt. 1337 e 1338 c.c. pone specifiche norme volte a disciplinare la fase delle trattative che precede la conclusione del contratto, onde assicurare adeguata tutela della libertà negoziale.
In particolare, in forza del disposto dell'art. 1337 c.c., ciascuna parte, nella fase delle trattative, deve comportarsi secondo buona fede (da intendersi come buona fede oggettiva), in modo da non ledere l'interesse della controparte alla valida conclusione del contratto.
E', poi, indubbio che, anche con riferimento alle trattative, debba trovare applicazione la clausola generale di cui all'art. 1175 c.c., con susseguente obbligo dei potenziali contraenti di conformare la propria condotta alle regole di correttezza.
Ciò posto, par d'uopo rammentare che gli obblighi di correttezza e di buona fede si concretano nel dovere di informazione nonché nel dovere di cooperare al fine di addivenire alla stipula del contratto ed, ancora, nell'obbligo di attivarsi per salvaguardare l'interesse dell'altra parte nello svolgimento delle trattative.
Segnatamente, costituisce specificazione dei cennati doveri di correttezza e buona fede,
l'obbligo di comunicare alla controparte eventuali riserve circa la futura conclusione del contratto, onde non ingenerare nell'altro potenziale contraente un affidamento passibile di rimanere frustrato.
pag. 13/21 Pertanto, se è vero che le mere trattative, di per sé, non possono mai ingenerare un obbligo di contrarre passibile di esecuzione in forma specifica, è pur vero che l'eventuale violazione, ad opera dei potenziali contraenti, dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede e correttezza è fonte di responsabilità cd. precontrattuale.
Quanto alla natura della cennata responsabilità, ritiene questo Giudice di aderire all'indirizzo espresso dalla costante giurisprudenza di legittimità, che riconduce la stessa al genus della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., posto che detta responsabilità
insorge prima ed in difetto di un vincolo negoziale, originando dalla violazione del principio del neminem laedere.
Deve, infatti, ritenersi che nel nostro ordinamento la libertà negoziale assurga a diritto assoluto, la cui lesione – conseguente all'altrui condotta contraria ai doveri di buona fede e di correttezza – è foriera di un danno ingiusto risarcibile.
Con riferimento, poi, alla misura e portata del pregiudizio risarcibile, va rammentato che la responsabilità precontrattuale comporta l'obbligo di risarcimento del danno nei limiti dell'interesse negativo. Quest'ultimo comprende sia il danno emergente, consistente nelle spese sostenute in relazione alle trattative intraprese, sia il lucro cessante, individuato nei vantaggi che la parte danneggiata avrebbe potuto conseguire se, nella ragionevole previsione che il contratto sarebbe stato concluso, non avesse rifiutato o lasciato cadere occasioni di stipulare con altri un contratto identico o simile a quello non concluso.
Non è, per contro, risarcibile il cd. interesse positivo, da intendersi come interesse della parte all'adempimento del contratto, atteso che lo stesso postula la valida conclusione del negozio e si colloca, dunque, in un momento successivo alla fase delle trattative.
Premesso quanto sopra, va ora osservato – per quanto d'interesse nella fattispecie all'attenzione - che integra un'ipotesi di responsabilità precontrattuale la rottura ingiustificata delle trattative, che si verifica quando uno dei potenziali contraenti recede, senza un valido motivo, da trattative condotte fino al punto da indurre l'altra parte a confidare ragionevolmente nella conclusione del contratto.
Orbene, perché possa dirsi integrata tale ipotesi di responsabilità precontrattuale, occorre innanzitutto accertare che tra le parti fossero pendenti delle trattative, da intendersi come attività preliminari alla conclusione del contratto e connotate da una serie di contatti volti all'accertamento della idoneità dell'accordo non ancora perfezionato a soddisfare le esigenze delle parti sulla base di valutazioni di opportunità e convenienza.
pag. 14/21 E', poi, necessario che le trattative fossero giunte ad uno stadio idoneo a far sorgere, nella parte che invoca l'altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto.
Infine, affinché sia configurabile la responsabilità precontrattuale occorre che il recesso dalle trattative non sia fondato su una giusta causa.
Resta, poi, fermo che – come del resto in ogni ipotesi di responsabilità extracontrattuale – è sulla parte che invoca il risarcimento dei danni che grava l'onere di provare la sussistenza degli elementi integranti la cennata species di illecito, i pregiudizi concretamente sofferti (nei limiti dell'interesse negativo) ed il nesso eziologico tra l'altrui condotta ed i danni allegati.
Fatte tali considerazioni e passando all'esame della fattispecie concreta, deve rimarcarsi che nessun elemento utile può essere desunto, al riguardo, dalla lunghezza delle trattative che, secondo l'assunto attoreo, in quanto protrattesi per oltre sei mesi, avrebbero rivelato, sintomaticamente, lo “stato avanzato” delle stesse. Senonché, dalla corrispondenza intercorsa tra le parti si evince che la lunghezza della negoziazione, piuttosto che manifestare uno stato di pendenza delle trattative prossimo alla definizione, denota che le stesse si sono arenate,
Contr principalmente, sulla definizione del contenuto del che, come sopra esaminato, rappresentava solo una parte dei termini dell'accordo, inerente al coinvolgimento diretto dei
Founders e dei Soci Lavoratori nella gestione della società e alla quantificazione del relativo corrispettivo. Ed al riguardo è agevole osservare come l'allungamento dei tempi è dipeso essenzialmente dalle numerose richieste di revisione inoltrate dagli attori alle bozze di proposte inoltrate da , senza che le parti raggiungessero un'intesa sul contenuto principale CP_1 della negoziazione (il contratto per l'acquisto di quote: cd. “SPA”).
Parimenti infondata è la circostanza, dedotta dagli attori, secondo la quale diversi documenti contrattuali fossero stati “definiti” tra le parti e che parte dell'Operazione fosse stata
“implementata”.
Invero, come sopra osservato, nel corso delle trattative sono state scambiate esclusivamente
Contr Cont
“bozze” di e di , caratterizzate dalle diciture “Subject To Contract”, “For discussions purposes only and subject to review/comments” e “Draft” (cfr. docc. 3, 9, 11, 13, 20, 25, 26, 28
e 37 parte attrice), senza alcuna definizione tra le parti del relativo contenuto, sino al momento della sospensione della negoziazione nel febbraio 2020.
Nemmeno può ritenersi configurabile il dedotto legittimo affidamento maturato dagli attori circa il buon esito della negoziazione.
pag. 15/21 E ciò tenuto conto: 1) che l'acquisto da parte di delle partecipazioni degli CP_1
azionisti di minoranza della società , come riconosciuto dagli stessi attori, è CP_5 circostanza del tutto indipendente dalle intese relative all'operazione che doveva perfezionarsi con i (acquisto delle loro quote, reinserimento nell'organigramma societario con Pt_8
conseguente definizione dei relativi incentivi e sviluppo della piattaforma B2B); 2) che la copiosa corrispondenza intercorsa tra le parti non può ritenersi di per sé idonea a legittimare un affidamento incolpevole degli attori in ordine alla conclusione positiva della negoziazione e alla formalizzazione dell'operazione, considerato che le trattative si sono svolte attraverso l'inoltro di mere proposte di bozze contrattuali, con richiesta di riscontri da parte delle convenute e di revisione da parte degli attori, senza pervenire alla predisposizione di un contenuto concordemente accettato dalle parti, nonostante la volontà delle convenute di revisionare le originarie proposte e di pervenire alla definizione di alcuni punti fermi sullo stato di avanzamento delle trattative e sui possibili termini entro i quali l'operazione avrebbe potuto concludersi (cfr. doc. 16 parte attrice), con indicazione da parte delle convenute di termini ultimi solo ai fini della validità delle proposte, non anche della definizione dell'operazione (cfr. doc. 19 parte attrice); 3) che l'attività di sviluppo della piattaforma B2B da parte dei Pt_8 con l'ausilio di collaboratori esterni – ed i costi sostenuti, nella negoziazione, per i consulenti - non possono essere fonte di legittimo affidamento incolpevole da parte degli attori, sia in quanto non vi è prova che, a fronte della contestazione delle convenute, l'implementazione della piattaforma sia stata eseguita dagli stessi in proprio (e, comunque, non per conto e nell'interesse della società , finanziata dalla socia di maggioranza ), CP_5 CP_1
piuttosto che dai collaboratori in esecuzione dei contratti di lavoro stipulati con la società, sia perché il dedotto conseguimento dei risultati indicati nel MEP, in difetto di sottoscrizione dell'accordo, come non può denotare, come sopra osservato, il conseguimento di una tacita intesa tra le parti, così, allo stesso modo, non può fondare una qualche ragionevole aspettativa degli attori sul buon fine delle trattative;
4) che anche l'uscita dei dal Consiglio di Pt_8
Amministrazione di non può reputarsi elemento fondante l'affidamento incolpevole CP_5 degli attori sul buon fine delle trattative, sull'asserito presupposto che la stessa si sarebbe verificata in vista del loro successivo coinvolgimento all'interno del management della società, tenuto conto che, comunque, il Consiglio di Amministrazione di di cui facevano parte CP_5
i era già scaduto l'8.4.2019, quando ancora le trattative erano in uno stato embrionale, Pt_8
e la sostituzione dell'organo amministrativo era stata rinviata solo in ragione delle difficoltà economiche della società ed al fine di consentire la ricapitalizzazione da parte del socio di pag. 16/21 maggioranza (cfr. doc. 12 parte convenuta); 5) che la sospensione delle trattative CP_1 nel febbraio 2020 e la comunicazione che l'operazione era soggetta ad ulteriore consenso da Contr parte del “Management Board” di per poi comunicare il 21.4.2020 l'abbandono del tavolo negoziale, non possono essere ritenuti, come sostenuto da parte attrice, un repentino ed improvviso rallentamento delle attività di negoziazione, atteso, per un verso, che la sopravvenienza degli effetti della pandemia da Covid-19, i cui primi segnali si erano già verificati nel gennaio 2020, avrebbe determinato, come è noto, una crisi economica globale in ogni settore imprenditoriale, con particolare riferimento al mercato dell'autonoleggio e del turismo, attività di cui si occupavano le convenute, circostanza tempestivamente evidenziata nella citata mail del 7.2.2020 (cfr. doc. 41 parte attrice); per altro verso, che gli attori erano al corrente che la conclusione dell'operazione fosse oggetto di approvazione, nel suo complesso, Contr da parte del Management Board della controllante prova ne è la circostanza che già nel mese di settembre 2019, la aveva rappresentato ai che la revisione del CP_1 Pt_8
Contr da ultimo effettuata rappresentava il massimo del mandato ricevuto dal Management
Board, tenuto conto del valore totale dell'operazione (cfr. doc. 8 parte attrice). Mentre non può ritenersi rilevante, al riguardo, quanto contenuto nella presunta conversazione intercorsa il
14.1.2020 tra gli attori ed il Sig. per conto di , in merito alla CP_9 CP_1 comunicazione da parte di quest'ultimo che non vi fosse necessità di ottenere ulteriori autorizzazioni da parte della controllante, in quanto - in disparte la contestazione delle convenute sull'efficacia probatoria della trascrizione della conversazione, in quanto documento di formazione unilaterale contenente diversi omissis (doc. 64 parte attrice) e della relativa registrazione audio (doc. 72 parte attrice), in quanto di difficile verificazione circa l'integrità e l'attendibilità delle riproduzioni e la paternità delle dichiarazioni - il contenuto delle CP_ dichiarazioni del non restituisce con inequivoca evidenza la circostanza, dedotta dagli attori, della non necessità di ulteriori attività di supervisione da parte del Management Board della capogruppo ai fini dell'approvazione dell'operazione nel suo complesso, come per contro sembra evincersi dall'inciso, contenuto nella medesima trascrizione, “What happens, as you know how big companies work, […] before they do hold the pen and pick it up to sign, I have to send a memorandum to tell them “this is the deal we finally agreed. […] Obviously when you send those, one can say “what are we doing there? but generally they don't, so there's no…going back to the supervisory board, just writing this memorandum […]”, tenuto conto, peraltro, dell'incidenza che poteva avere, in quel frangente, la sopravvenienza della crisi pandemica succitata.
pag. 17/21 In conclusione, dunque, va rigettata anche la domanda di parte attrice volta a far valere la responsabilità precontrattuale, per ingiustificato recesso delle convenute dalle trattative.
E', quindi, per mera completezza di argomentazione che si osserva che, anche nella quantificazione del dovuto a titolo risarcitorio, gli attori hanno ricompreso voci di danno che esulano dal novero dei pregiudizi risarcibili nel caso di recesso ingiustificato dalle trattative.
Invero - come sopra accennato - la responsabilità precontrattuale prevista dall'art. 1337 c.c. copre, nei limiti del cosiddetto interesse negativo, tutte e solo le conseguenze immediate e dirette della violazione del dovere di comportarsi secondo buona fede nella fase preparatoria del contratto, secondo i criteri stabiliti dagli artt. 1223 e 2056 c.c..
Pertanto, come anche di ribadito dalla Suprema Corte - “il pregiudizio patrimoniale
suscettibile di ristoro, in caso di responsabilità precontrattuale, comprende tanto le spese inutilmente sostenute in relazione alle trattative, quanto la perdita subita dalla parte per non
aver usufruito delle occasioni presentatesi nel corso delle trattative, di stipulare un altro contratto. Il primo pregiudizio - che integra un danno emergente - si configura anche
nell'ipotesi in cui abbia luogo la semplice contrazione dì un impegno di spesa, dal momento che
l'assunzione del debito nei confronti del terzo incide negativamente sulla sfera del soggetto che
si è obbligato, riducendo la consistenza del patrimonio di questo per effetto del sovvenire di una nuova passività” (in tal senso, ex plurimis, Cass. Civ., Sez. II, 10 marzo 2016, n. 4718).
Per converso, posto che le trattative, pur affidanti, non comportano, di per sé, l'obbligo di concludere il contratto, e che - ferma la libertà negoziale di entrambe le parti - la responsabilità precontrattuale deriva dalla violazione della regola di condotta posta dall'art. 1337 c.c. a tutela del corretto dipanarsi dell'iter formativo del negozio, tra i pregiudizi risarcibili nel caso di ingiustificato recesso dalle trattative non può ricomprendersi la “perdita” delle utilità ritraibili dalla conclusione dell'affare oggetto della medesima trattativa.
Nel caso di specie, tuttavia, gli attori hanno quantificato la loro pretesa risarcitoria ricomprendendo, tra le voci di danno, le utilità che avrebbero potuto ritrarre - peraltro, secondo una quantificazione dagli stessi unilateralmente predisposta (tenendo conto del valore complessivo dell'Operazione di oltre Euro 700.000,00, per ciascuno dei in un Pt_8
importo comunque non inferiore al valore di quanto lavorato e realizzato dagli stessi e, in ogni caso, in una somma non inferiore ad Euro 75.000,00 per e ed Euro Parte_1 Parte_2
72.000,00 per ) - dalla conclusione dell'affare programmato e, dunque, dalla Parte_3
implementazione della piattaforma B2B, omettendo di considerare che un pregiudizio di tal pag. 18/21 fatta non potrebbe mai riguardarsi come conseguenza immediata e diretta della inosservanza degli obblighi di correttezza e buona fede nella fase delle trattative.
5. Domanda riconvenzionale formulata dalle convenute avente ad oggetto la condanna degli attori al pagamento, a titolo di penale contrattuale, dell'importo del finanziamento di euro 700.000,00
Con la domanda riconvenzionale le convenute hanno chiesto accertarsi il diritto di credito vantato dalla nei confronti degli attori , e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
in virtù dell'“Annex 2 – Special Undertakings of the Founders” allegato al Parte_3 contratto c.d. “Bridge Loan”, per Euro 700.000,00, con condanna dei medesimi al pagamento del relativo importo, oltre interessi e rivalutazione.
Tale domanda riconvenzionale è inammissibile e, comunque, infondata nel merito.
In data 11.6.2018 sottoscriveva con il c.d. “Bridge Controparte_1 CP_5
Loan” (cfr. doc. 13 parte convenuta), accordo contrattuale tramite il quale la stessa, si impegnava a prestare a l'importo di Euro 700.000,00, con l'impegno di di CP_5 CP_5 restituire tale importo dapprima entro la c.d. “Repayment Window” (dall'1.1.2019 al 31.1.
2019) e successivamente entro la c.d. “Final Maturity Date” (31.7.2019).
In sede di sottoscrizione del Bridge Loan, i di assumevano a loro volta Pt_8 CP_5
l'obbligazione specifica nei confronti di , quale allegato 2 identificato con il nome CP_1 di “Annex 2 – Special Undertakings of the di versare, in caso di inadempimento di Pt_8
ai termini del Bridge Loan, un importo a titolo di penale pari ad Euro 700.000,00. CP_5
Ebbene, non avendo asseritamente mai rimborsato alla l'importo CP_5 CP_1 da quest'ultima prestato nei termini convenuti contrattualmente, le convenute, sul presupposto dell'inadempimento dell'obbligata principale all'impegno assunto con il Bridge Loan, hanno chiesto la condanna degli attori, quale Founders garanti, al pagamento dell'importo di Euro
700.000,00 a titolo di penale contrattuale.
Senonché, ai sensi dell'art. 36 c.p.c., “il giudice competente per la causa principale conosce anche delle domande riconvenzionali che dipendono dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione (…)”.
Come precisato dalla Suprema Corte, “L'ammissibilità della domanda riconvenzionale del convenuto è subordinata, ai sensi dell'art. 36 c.p.c., alla comunanza del titolo già dedotto in
giudizio dall'attore o di quello che appartiene alla causa come mezzo di eccezione, purché non ecceda la competenza per materia o per valore del giudice adito;
tuttavia, se la domanda
riconvenzionale non comporta lo spostamento di competenza, è sufficiente un qualsiasi
pag. 19/21 rapporto o situazione giuridica in cui sia ravvisabile un collegamento oggettivo con la domanda principale, tale da rendere consigliabile e opportuna la celebrazione del simultaneus
processus, secondo la valutazione discrezionale del giudice di merito, cui è richiesto di motivare al riguardo” (cfr. ex multis, Cass. civ., n. 5484/2024, Cass. civ. n. 533 del
15/01/2020).
Nel caso di specie, non è dato ravvisare alcun collegamento oggettivo tra le domande formulate dagli attori, quali Soci e la domanda riconvenzionale formulata dalle Parte_9
convenute.
Invero, il Bridge Loan è stato sottoscritto nel giugno 2018, quindi, un anno prima dell'avvio delle negoziazioni per cui è causa, con la società e non con i CP_5 Pt_8 intervenuti solo per garantire l'eventuale pagamento della penale contrattuale in caso di inadempimento della società. Nel contratto non si fa riferimento all'intenzione della CP_1
di acquisire il capitale sociale di Wanderio né tantomeno delle partecipazioni dei Soci
[...]
Fondatori, oggetto delle trattative per il perfezionamento dell'Operazione per cui è causa.
Parimenti estranea al contenuto degli accordi contrattuali è l'attività di sviluppo della piattaforma B2B, oggetto delle domande avanzate dagli attori in via diretta. In difetto, dunque,
di un qualche oggettivo collegamento cronologico, negoziale e funzionale del rapporto dedotto dalle convenute rispetto a quello su cui si fondano le domande attoree, non è ravvisabile l'opportunità di celebrazione del simultaneus processus, con conseguente inammissibilità della domanda riconvenzionale.
Tale domanda è comunque infondata anche nel merito e deve essere rigettata.
Ed invero, come eccepito dagli attori nelle note di trattazione scritta del 30.6.2021 e come meglio precisato e documentato con la memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c., nessun inadempimento è ascrivibile a nè ai Soci Fondatori, in quanto il credito vantato dalla CP_5
è stato estinto attraverso: 1) la sottoscrizione da parte della convenuta di un CP_1 aumento di capitale deliberato dall'assemblea della in data 08/04/2019 (cfr. doc. 50 CP_5
parte attrice), onorato attraverso la compensazione del relativo importo con i crediti vantati nei confronti di per Euro 322.882,43 (circostanza non contestata); 2) l'espressa rinuncia CP_5
da parte di al residuo credito di Euro 377.117,57, nonché agli interessi maturati CP_1
(pari ad Euro 41.462,14) comunicata in data 10.10.2019 (cfr. doc. 51 parte attrice).
Al riguardo, occorre rilevare la natura non controversa dell'obbligo di garanzia per l'adempimento della debitrice principale assunto dai Soci a titolo di penale Parte_9
contrattuale, con l'allegato “Annex 2” al Bridge Loan. Per cui, come precisato dalla pag. 20/21 giurisprudenza della Suprema Corte, stante la natura accessoria della clausola penale rispetto al contratto che la prevede, l'obbligo che da essa deriva non può sussistere autonomamente rispetto all'obbligazione principale. Ne consegue che, se il debitore è liberato dall'obbligo di adempimento della prestazione per una qualsiasi causa estintiva (ad es. prescrizione del diritto del creditore a riceverla o inadempimento della controparte), il creditore perde anche il diritto alla prestazione risarcitoria prevista in caso di mancato adempimento del predetto obbligo (cfr.
Cass. Sez. 3, sent. n. 18779 del 26/09/2005; Cass. Sez. 2, sent. n. 11748 del 01/08/2003). E ciò
indipendentemente, quindi, dalla circostanza, dedotta dalle convenute, che al momento della rinuncia fosse già scaduto il termine previsto contrattualmente per l'adempimento dell'obbligata principale, la quale denota, semmai, la piena consapevolezza e volontarietà della rinuncia al credito residuo da parte di . CP_1
Si ravvisano giustificati motivi, attesa la soccombenza reciproca delle parti, per disporre l'integrale compensazione tra le stesse delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma – Sezione specializzata in materia d'impresa, come sopra composto,
definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, disattesa od assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
- rigetta tutte le domande proposte dagli attori , e;
Parte_1 Parte_2 Parte_3
- dichiara l'inammissibilità e, comunque, rigetta nel merito la domanda riconvenzionale formulata dalle convenute e Controparte_1 Controparte_3
- dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 14 gennaio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Paolo Goggi dott. Giuseppe Di Salvo
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