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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 14/03/2025, n. 1041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1041 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
11326 /2015 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore
nella causa n.11326/2015 R.G., all'esito della discussione, ha emesso ai sensi dell'art.281sexies cpc la seguente
s e n t e n z a
viste le conclusioni delle parti come da verbale;
visti ed esaminati gli atti;
visto il decreto ingiuntivo del Tribunale di Brescia n.4990/2015 ruolo n.3480/2015 ordine del 12 maggio 2015 con cui veniva ingiunto alla società F.S.D. Frutta Parte_1
nonché ai signori e in qualità di fideiussori della società Parte_2 Parte_3
1 medesima di pagare alla società UBI Leasing spa la somma di euro 78.307,87 oltre gli interessi come da domanda e le spese;
rilevato che gli ingiunti proponevano rituale opposizione avverso il decreto ingiuntivo chiedendo in via pregiudiziale che venisse dichiarata l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Brescia in favore del Tribunale di Milano attesa la vessatorietà della clausola n.23 del contratto di locazione finanziaria stipulato con la società UBI Leasing, in via preliminare che venisse dichiarata l'assenza dei presupposti di cui agli articoli 633, 634 cpc e 50 d.lgas. n.385/1993 e 2709 cc e che per l'effetto venisse revocato il decreto ingiuntivo opposto in quanto illegittimo, in via principale e nel merito che venisse dichiarata la gratuità ex articolo 1815 comma 2 cc del contratto di leasing attesa la nullità della clausola contrattuale di cui alla lettera M) delle condizioni di contratto per usurarietà del tasso di mora applicato e la natura di derivato finanziario della clausola di indicizzazione pattuita,
ed infine, in via riconvenzionale, attesa la gratuità del contratto di leasing, che la società
ingiungente/opposta venisse condannata ai sensi dell'articolo 2033 cc a restituire alla società ingiunta/opponente la somma complessiva di euro 98.969,52 oltre interessi;
rilevato che si costituiva in giudizio la società UBI Leasing spa chiedendo in via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto,
nel merito il rigetto di tutte le domande proposte dagli opponenti in quanto infondate in fatto e in diritto con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna degli opponenti al pagamento della somma ingiunta a titolo di canoni di locazione scaduti e inadempiuti, e infine in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancata conferma del decreto ingiuntivo, che gli opponenti venissero comunque condannati al pagamento a
2 favore di essa società ingiungente della somma di euro 78.307,87, o della diversa somma risultante all'esito dell'istruttoria;
rilevato che alla prima udienza il giudice istruttore, ritenuta l'opposizione non fondata su prova scritta o di pronta soluzione, autorizzava la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, e successivamente invitava le parti a precisare le conclusioni ritenendo la causa matura per la decisione sulla base della documentazione prodotta agli atti;
rilevato che successivamente, alla luce della pronuncia delle sezioni unite della Suprema
Corte che con sentenza n.19597 del 18 settembre 2020 avevano statuito che la normativa antiusura si applicava anche agli interessi moratori, il giudice istruttore rimetteva la causa in istruzione e con ordinanza 14 dicembre 2021 disponeva CTU per verificare se “in
relazione al contratto di locazione finanziaria del 29 novembre 2007 tra le parti per cui è causa gli
interessi di mora come pattuiti alla lettera M) delle condizioni particolari fossero o meno usurari” e successivamente, espletata la CTU e ritenuta la causa matura per la decisione, invitava le parti a precisare le conclusioni;
ciò premesso, ritenuto quanto all'eccezione di incompetenza territoriale che essa va rigettata atteso che la clausola n.23 delle condizioni del contratto di leasing finanziario del
28 novembre 2007 non ha natura vessatoria ex articolo 1341 cc risultando essere stata debitamente sottoscritta da parte opponente a pagina 2 e a pagina 8 in calce alla condizioni di contratto e nuovamente nello specchietto riepilogativo ex articolo 1341 cc posto in calce alle condizioni generali di contratto, per cui la suddetta clausola deve intendersi valida ed
3 efficace e di conseguenza la presente controversia risulta correttamente instaurata presso il
Tribunale di Brescia;
ritenuto poi che va rigettata anche l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per carenza dei requisiti ex articolo 633 cpc, atteso che in sede monitoria, come risulta dal relativo fascicolo prodotto agli atti, la società ingiungente UBI Leasing ha fornito prova scritta del diritto azionato producendo in giudizio sia il contratto di leasing che l'estratto conto indicante i canoni lasciati insoluti dalla società ingiunta per cui chiedeva l'ingiunzione (cfr.
documenti n. 2 e 4 del fascicolo monitorio);
ritenuto poi nel merito che la causa può ben essere decisa sulla base delle risultanze della
CTU del dottor depositata in data 14 giugno 2022, che appare congrua e ben Persona_1
motivata;
rilevato in particolare circa l'asserita usurarietà degli interessi moratori applicati al contratto di leasing per cui è causa, che il CTU accertava che “il tasso degli interessi di mora è
stabilito nel contratto originario pari al tasso soglia vigente alla stipula + 3,5 punti percentuali... ed
è pertanto pari a 13,38%” (cfr. pag.9 della relazione del CTU dottor Persona_1
depositata in data 14 giugno 2022) mentre per quanto riguarda il tasso soglia di legge il
CTU verificava con riferimento al 4° semestre del 2007 che il tasso soglia era pari a 13,38%,
tenendo conto della classe d'importo (scaglione superiore ad euro 50.000,00), del TEGM
(pari a 6,82) e del tasso soglia (pari a 10,23), accertando dunque conclusivamente che “il
tasso degli interessi di mora alla stipula in data 29 novembre 2007, come pattuito alla lettera M)
delle condizioni particolari del contratto di leasing 20757/IM in accertamento, non evidenzia quindi
superamenti del tasso soglia comprensivo di mora” (cfr. pag.13 della relazione del CTU cit.)
4 rilevato poi quanto alla contestazione formulata da parte opponente circa la natura di derivato finanziario (IRS) dell'indicizzazione applicata al contratto di leasing che secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, che questo giudice condivide e fa proprio: “non costituisce un patto immeritevole di tutela ex art. 1322 c.c., né uno
strumento finanziario derivato implicito - con conseguente inapplicabilità delle disposizioni del
d.lgs. n. 58 del 1998 - la clausola di un contratto di leasing che preveda il mutamento della misura
del canone in funzione sia delle variazioni di un indice finanziario, sia delle fluttuazioni del tasso di
cambio tra la valuta domestica ed una valuta straniera, e l'invariabilità nominale dell'importo
mensile del canone con separata regolazione dei rapporti dare/avere tra le parti in base alle suddette
fluttuazioni” (cfr. Cass. 5657/2023, Cass. 2510/2024, Cass. 4659/2021);
ritenuto dunque che la clausola di indicizzazione, avendo natura accessoria, non altera lo schema tipico del contratto di leasing e pertanto non rende il contratto stesso uno strumento derivato;
ritenuto dunque che, dovendosi escludere per i motivi di cui sopra sia l'usurarietà degli interessi moratori che la natura di derivato finanziario della clausola di indicizzazione apposta al contratto di leasing, ne consegue che il contratto di leasing per cui è causa non può essere qualificato come gratuito ex articolo 1815 comma 2 cc, e quindi, per tutti i motivi sopra esposti, l'opposizione presentata dalla società Parte_4
nonchè dai signori e avverso il decreto ingiuntivo del Parte_2 Parte_3
Tribunale di Brescia n.4990/2015 ruolo n.3480/2015 ordine del 12 maggio 2015 va rigettata, così come di conseguenza va rigettata anche la domanda riconvenzionale formulata da parte opponente di restituzione delle somme già versate;
5 ritenuto infine quanto alle spese che esse seguono la soccombenza e pertanto parte opponente va condannata a rimborsare a parte opposta le spese legali che si liquidano come in dispositivo, nonché le spese di CTU come già liquidate dal giudice istruttore con ordinanza 21 giugno 2022;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione, così giudica:
a) rigetta l'opposizione presentata dalla società Parte_4
nonchè dai signori e avverso il decreto ingiuntivo Parte_2 Parte_3
del Tribunale di Brescia n.4990/2015 ruolo n.3480/2015 ordine del 12 maggio
2015 con cui veniva loro ingiunto di pagare alla società UBI Leasing spa la somma di euro 78.307,87 oltre gli interessi come da domanda e spese;
b) condanna la società nonchè i signori Parte_4 Parte_2
e , in solido, a rimborsare alla società UBI Leasing spa le spese di Parte_3
causa che si liquidano in euro 15.000,00 per compensi professionali oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge, nonché le spese di CTU come già
liquidate dal giudice istruttore con ordinanza 21 giugno 2022.
Così deciso in Brescia il 13 marzo 2025
Il giudice
Gianni Sabbadini
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore
nella causa n.11326/2015 R.G., all'esito della discussione, ha emesso ai sensi dell'art.281sexies cpc la seguente
s e n t e n z a
viste le conclusioni delle parti come da verbale;
visti ed esaminati gli atti;
visto il decreto ingiuntivo del Tribunale di Brescia n.4990/2015 ruolo n.3480/2015 ordine del 12 maggio 2015 con cui veniva ingiunto alla società F.S.D. Frutta Parte_1
nonché ai signori e in qualità di fideiussori della società Parte_2 Parte_3
1 medesima di pagare alla società UBI Leasing spa la somma di euro 78.307,87 oltre gli interessi come da domanda e le spese;
rilevato che gli ingiunti proponevano rituale opposizione avverso il decreto ingiuntivo chiedendo in via pregiudiziale che venisse dichiarata l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Brescia in favore del Tribunale di Milano attesa la vessatorietà della clausola n.23 del contratto di locazione finanziaria stipulato con la società UBI Leasing, in via preliminare che venisse dichiarata l'assenza dei presupposti di cui agli articoli 633, 634 cpc e 50 d.lgas. n.385/1993 e 2709 cc e che per l'effetto venisse revocato il decreto ingiuntivo opposto in quanto illegittimo, in via principale e nel merito che venisse dichiarata la gratuità ex articolo 1815 comma 2 cc del contratto di leasing attesa la nullità della clausola contrattuale di cui alla lettera M) delle condizioni di contratto per usurarietà del tasso di mora applicato e la natura di derivato finanziario della clausola di indicizzazione pattuita,
ed infine, in via riconvenzionale, attesa la gratuità del contratto di leasing, che la società
ingiungente/opposta venisse condannata ai sensi dell'articolo 2033 cc a restituire alla società ingiunta/opponente la somma complessiva di euro 98.969,52 oltre interessi;
rilevato che si costituiva in giudizio la società UBI Leasing spa chiedendo in via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto,
nel merito il rigetto di tutte le domande proposte dagli opponenti in quanto infondate in fatto e in diritto con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna degli opponenti al pagamento della somma ingiunta a titolo di canoni di locazione scaduti e inadempiuti, e infine in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancata conferma del decreto ingiuntivo, che gli opponenti venissero comunque condannati al pagamento a
2 favore di essa società ingiungente della somma di euro 78.307,87, o della diversa somma risultante all'esito dell'istruttoria;
rilevato che alla prima udienza il giudice istruttore, ritenuta l'opposizione non fondata su prova scritta o di pronta soluzione, autorizzava la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, e successivamente invitava le parti a precisare le conclusioni ritenendo la causa matura per la decisione sulla base della documentazione prodotta agli atti;
rilevato che successivamente, alla luce della pronuncia delle sezioni unite della Suprema
Corte che con sentenza n.19597 del 18 settembre 2020 avevano statuito che la normativa antiusura si applicava anche agli interessi moratori, il giudice istruttore rimetteva la causa in istruzione e con ordinanza 14 dicembre 2021 disponeva CTU per verificare se “in
relazione al contratto di locazione finanziaria del 29 novembre 2007 tra le parti per cui è causa gli
interessi di mora come pattuiti alla lettera M) delle condizioni particolari fossero o meno usurari” e successivamente, espletata la CTU e ritenuta la causa matura per la decisione, invitava le parti a precisare le conclusioni;
ciò premesso, ritenuto quanto all'eccezione di incompetenza territoriale che essa va rigettata atteso che la clausola n.23 delle condizioni del contratto di leasing finanziario del
28 novembre 2007 non ha natura vessatoria ex articolo 1341 cc risultando essere stata debitamente sottoscritta da parte opponente a pagina 2 e a pagina 8 in calce alla condizioni di contratto e nuovamente nello specchietto riepilogativo ex articolo 1341 cc posto in calce alle condizioni generali di contratto, per cui la suddetta clausola deve intendersi valida ed
3 efficace e di conseguenza la presente controversia risulta correttamente instaurata presso il
Tribunale di Brescia;
ritenuto poi che va rigettata anche l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per carenza dei requisiti ex articolo 633 cpc, atteso che in sede monitoria, come risulta dal relativo fascicolo prodotto agli atti, la società ingiungente UBI Leasing ha fornito prova scritta del diritto azionato producendo in giudizio sia il contratto di leasing che l'estratto conto indicante i canoni lasciati insoluti dalla società ingiunta per cui chiedeva l'ingiunzione (cfr.
documenti n. 2 e 4 del fascicolo monitorio);
ritenuto poi nel merito che la causa può ben essere decisa sulla base delle risultanze della
CTU del dottor depositata in data 14 giugno 2022, che appare congrua e ben Persona_1
motivata;
rilevato in particolare circa l'asserita usurarietà degli interessi moratori applicati al contratto di leasing per cui è causa, che il CTU accertava che “il tasso degli interessi di mora è
stabilito nel contratto originario pari al tasso soglia vigente alla stipula + 3,5 punti percentuali... ed
è pertanto pari a 13,38%” (cfr. pag.9 della relazione del CTU dottor Persona_1
depositata in data 14 giugno 2022) mentre per quanto riguarda il tasso soglia di legge il
CTU verificava con riferimento al 4° semestre del 2007 che il tasso soglia era pari a 13,38%,
tenendo conto della classe d'importo (scaglione superiore ad euro 50.000,00), del TEGM
(pari a 6,82) e del tasso soglia (pari a 10,23), accertando dunque conclusivamente che “il
tasso degli interessi di mora alla stipula in data 29 novembre 2007, come pattuito alla lettera M)
delle condizioni particolari del contratto di leasing 20757/IM in accertamento, non evidenzia quindi
superamenti del tasso soglia comprensivo di mora” (cfr. pag.13 della relazione del CTU cit.)
4 rilevato poi quanto alla contestazione formulata da parte opponente circa la natura di derivato finanziario (IRS) dell'indicizzazione applicata al contratto di leasing che secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, che questo giudice condivide e fa proprio: “non costituisce un patto immeritevole di tutela ex art. 1322 c.c., né uno
strumento finanziario derivato implicito - con conseguente inapplicabilità delle disposizioni del
d.lgs. n. 58 del 1998 - la clausola di un contratto di leasing che preveda il mutamento della misura
del canone in funzione sia delle variazioni di un indice finanziario, sia delle fluttuazioni del tasso di
cambio tra la valuta domestica ed una valuta straniera, e l'invariabilità nominale dell'importo
mensile del canone con separata regolazione dei rapporti dare/avere tra le parti in base alle suddette
fluttuazioni” (cfr. Cass. 5657/2023, Cass. 2510/2024, Cass. 4659/2021);
ritenuto dunque che la clausola di indicizzazione, avendo natura accessoria, non altera lo schema tipico del contratto di leasing e pertanto non rende il contratto stesso uno strumento derivato;
ritenuto dunque che, dovendosi escludere per i motivi di cui sopra sia l'usurarietà degli interessi moratori che la natura di derivato finanziario della clausola di indicizzazione apposta al contratto di leasing, ne consegue che il contratto di leasing per cui è causa non può essere qualificato come gratuito ex articolo 1815 comma 2 cc, e quindi, per tutti i motivi sopra esposti, l'opposizione presentata dalla società Parte_4
nonchè dai signori e avverso il decreto ingiuntivo del Parte_2 Parte_3
Tribunale di Brescia n.4990/2015 ruolo n.3480/2015 ordine del 12 maggio 2015 va rigettata, così come di conseguenza va rigettata anche la domanda riconvenzionale formulata da parte opponente di restituzione delle somme già versate;
5 ritenuto infine quanto alle spese che esse seguono la soccombenza e pertanto parte opponente va condannata a rimborsare a parte opposta le spese legali che si liquidano come in dispositivo, nonché le spese di CTU come già liquidate dal giudice istruttore con ordinanza 21 giugno 2022;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione, così giudica:
a) rigetta l'opposizione presentata dalla società Parte_4
nonchè dai signori e avverso il decreto ingiuntivo Parte_2 Parte_3
del Tribunale di Brescia n.4990/2015 ruolo n.3480/2015 ordine del 12 maggio
2015 con cui veniva loro ingiunto di pagare alla società UBI Leasing spa la somma di euro 78.307,87 oltre gli interessi come da domanda e spese;
b) condanna la società nonchè i signori Parte_4 Parte_2
e , in solido, a rimborsare alla società UBI Leasing spa le spese di Parte_3
causa che si liquidano in euro 15.000,00 per compensi professionali oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge, nonché le spese di CTU come già
liquidate dal giudice istruttore con ordinanza 21 giugno 2022.
Così deciso in Brescia il 13 marzo 2025
Il giudice
Gianni Sabbadini
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