Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/04/2025, n. 1463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1463 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, dott.ssa Carmela Letizia Formaggio, all'esito dell'udienza del 2 aprile 2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 1894/2024
Promossa da
C.F. 1 ) rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONINO Parte 1 (c.f.
ANZALONE, nel cui studio in Misterbianco ha eletto domicilio, via Sacerdote Leocata, 6
-ricorrente-
Contro
CP 1 (c.f. P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, anche quale mandatario della Controparte_2 CP 3 rappresentato e difeso dall'avvocato VALENTINA SCHILIRO' giusta procura generale in Notar Persona 1 di Roma
Controparte_4 (c.f. P.IVA 2 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI DI SALVO, nel cui studio in Palermo ha eletto domicilio, via L. Ariosto, 12
-resistenti-
MOTIVI DELLA DECISIONE
l'illegittimità degli atti impugnati e ne chiedeva l'annullamento per violazione dell'art. 3, commi 9 e
10, della legge n. 335/1995; rilevava che, considerate le annualità dei contributi in oggetto, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento il termine di prescrizione previsto dalla norma fosse ampiamente decorso, con la conseguente decadenza dell'Amministrazione resistente dal potere impositivo. Puntualizzava che nella specie non trovasse applicazione la normativa emergenziale da covid-19 in quanto la stessa riguardasse solo l'attività di accertamento degli enti impositori e non anche l'attività di riscossione;
osservava pertanto che non si applicasse la sospensione del termine di prescrizione e che, quand'anche applicata, il termine di cinque anni fosse comunque decorso.
Eccepiva inoltre la violazione dell'art. 50, comma 2, del DPR 602/1973, osservando che la cartella di pagamento non fosse mai stata notifica ovvero che fosse stata notificata oltre il termine di legge, senza il compimento in detto arco di tempo di alcuna attività di riscossione;
rilevava più precisamente la mancata notifica di atti interruttivi quali gli avvisi di intimazione di cui al citato art. 50, con la conseguente maturazione della prescrizione. Invocava inoltre l'applicazione nella specie del termine di prescrizione quinquennale, conformemente a quanto affermato dalla Cassazione a Sezioni Unite
(sentenza n. 23397 del 17/11/2016), e chiedeva la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 24,
comma 6, del D.Lgs. 46/1999, stante la manifesta illegittimità degli atti impugnati ed il pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'iscrizione a ruolo. Chiedeva pertanto che, previa sospensione dell'esecuzione, in accoglimento del ricorso fossero annullati gli atti impugnati e fosse disposta la condanna alle spese.
Con decreto del 16/3/2024, ritenuta la sussistenza di gravi motivi ex art. 24, comma 6, del D.Lgs.
46/1999, veniva sospesa l'efficacia esecutiva degli atti impugnati e fissata l'udienza di comparizione. Instauratosi il contraddittorio, con memoria del 25/6/2024 si costituiva in giudizio l' CP_1, osservando innanzitutto che l'intimazione di pagamento riguardasse contributi dovuti alla gestione aziende, come da estratto di ruolo che allegava. Eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardivamente proposta, oltre il termine perentorio di quaranta giorni di cui all'art. 24 del D.Lgs. 46/1999, tenuto conto della regolare notifica della cartella come eseguita dall' CP_5 Rilevava, conseguentemente, la tardività ed inammissibilità dell'eccezione di prescrizione, osservando che non potesse essere più
sollevata alcuna eccezione per periodi pregressi alla notifica della cartella, per effetto della mancata impugnazione entro i suddetti termini perentori. Quanto alla prescrizione successiva ex art. 615 c.p.c.,
deduceva che all'eventuale accoglimento della stessa dovesse conseguire la declaratoria di insussistenza del diritto di procedere esecutivamente in forza del titolo ma non di annullamento dello stesso. Osservava inoltre che il termine di prescrizione dovesse ritenersi sospeso in considerazione di quanto disposto dalla normativa emergenziale emanata per gli eventi pandemici da Coronavirus e che, pertanto, nella specie, avuto riguardo alla data di notifica della cartella, salvi ulteriori atti interruttivi posti in essere medio tempore dall' il termine di prescrizione nonControparte_6
fosse ancora spirato, atteso anche il suddetto periodo di sospensione per un totale di 542 giorni.
Chiedeva in definitiva il rigetto del ricorso siccome inammissibile ed infondato e la conferma dei ruoli opposti;
in via istruttoria, chiedeva che fosse ordinata all' Controparte_4 la
produzione in giudizio degli atti esecutivi compiuti successivamente all'iscrizione a ruolo ex art. 421
c.p.c. o che, in subordine, l'CP 1 fosse ammesso a produrre la documentazione trasmessa dal concessionario.
Controparte_4Si costituiva in giudizio anche l' eccependo l'inammissibilità ed infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. Eccepiva in particolare l'inammissibilità
dell'opposizione all'intimazione di pagamento, non avendo la ricorrente impugnato nei termini la sottostante cartella, regolarmente notificata, quale atto prodromico all'intimazione stessa.
Evidenziava la regolarità della notifica della suddetta cartella che assumeva fosse stata eseguita in data 7/4/2008 (come indicata nell'atto impugnato), ai sensi dell'art. 140 c.p.c., mediante deposito alla casa comunale, affissione e invio della raccomandata informativa, regolarmente ricevuta, come da documentazione che allegava. Rilevava che pertanto la ricorrente fosse stata a conoscenza delle omissioni contributive in oggetto e che, in ogni caso, dovesse trovare applicazione l'istituto processuale della sanatoria del vizio dell'atto per il raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156
c.p.c., osservando che con la proposizione del ricorso fossero stati sanati eventuali vizi di nullità della notifica degli atti impugnati. Rilevava la tardività dell'eccezione di prescrizione, stante la mancata impugnazione della cartella nei termini di legge e dunque la definitività della stessa. Contestava detta eccezione anche alla luce della notifica di atti interruttivi posti in essere fra la notifica della cartella e la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, ed invocava l'applicazione nella specie nella normativa emergenziale che aveva previsto la sospensione dei termini di prescrizione. Chiedeva
pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, in ogni caso, il rigetto dello stesso siccome infondato e la condanna alle spese.
Con provvedimento del 17/9/2024 veniva confermata la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati e delegata la trattazione e decisione della causa al sottoscritto giudice onorario, previa concessione di termine per il deposito di note.
L'opponente ha depositato note conclusive, insistendo nell'eccezione di prescrizione, stante la tardiva notifica degli atti in questione e dunque l'intervenuta decadenza dal potere impositivo. Ha contestato inoltre l'eccepita sospensione della prescrizione, la notifica di atti interruttivi e la produzione documentale dell' CP_5 in quanto costituita da mere copie fotostatiche prive di validità giuridica. Sul
punto ha osservato che fosse necessaria la produzione dell'originale della cartella con l'allegata relata di notifica e che la conformità all'originale attestata dall' Controparte_6 in quanto non proveniente da un pubblico ufficiale, non fosse sufficiente a sanare la situazione di irregolarità. Ha
insistito pertanto nell'accoglimento delle conclusioni e nella condanna alle spese. Anche l' Controparte_4 ha depositato note conclusive, con le quali ha insistito nell'inammissibilità dell'opposizione e nella definitività della cartella e del debito iscritto a ruolo. Ha
inoltre evidenziato la regolarità della procedura di notificazione della cartella e di successivi atti interruttivi e la conseguente infondatezza dell'eccezione di prescrizione. Ha pertanto chiesto il rigetto del ricorso siccome inammissibile ed infondato e la condanna alle spese.
Con provvedimento comunicato alle parti, questo giudice ha disposto che l'udienza già fissata del 2
aprile 2025 fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni".
Le parti hanno regolarmente depositato le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., entro il termine assegnato, insistendo nelle rispettive conclusioni. La causa è stata dunque trattenuta per la decisione.
Occorre innanzitutto esaminare l'eccezione di omessa notifica della cartella e, unitamente ad essa,
l'eccezione sollevata dagli enti resistenti di inammissibilità dell'opposizione, la quale peraltro va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 46/1999,
avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza (Cass. 4506/2007; Cass.
8765/1997; Cass. 9912/2001; Cass. 17460/2007 e Cass. 3404/2004).
Occorre pertanto verificare se è stata eseguita e se risulti regolare la notifica della cartella di pagamento impugnata n. 29320070083770529, individuando l'effettiva data di notifica.
Al riguardo, si osserva che l' Controparte_4 ha prodotto il referto di notifica della stessa dal quale si evince che la notifica è stata ritualmente e validamente eseguita.
In particolare, dalla documentazione versata in atti inerente alla suddetta notifica, si evince che il messo notificatore, non avendo reperito il contribuente all'indirizzo indicato nell'atto notificando, ha eseguito la notifica secondo le formalità prescritte dall'art. 140 c.p.c., concernente i casi di momentanea irreperibilità del destinatario della notifica e delle persone indicate dall'art. 139 c.p.c.
In proposito, conformemente ad altre precedenti pronunzie di questo stesso Ufficio, si evidenzia che secondo costante giurisprudenza della Suprema Corte, cui va prestata adesione, “La notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dall'art. 60 del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 600, va effettuata secondo il rito previsto dall'art. 140 cod. proc. civ. quando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi (o ogni altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, per essere ivi temporaneamente irreperibile, mentre va effettuata secondo la disciplina di cui all'art. 60
cit., comma 1, lett. e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perché risulta trasferito in un luogo sconosciuto, accertamento, questo, cui il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov'è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso
Comune. Rispetto a tali principi, nulla ha innovato la sentenza della Corte Costituzionale del 22
novembre 2012, n. 258 la quale nel dichiarare "in parte qua", con pronuncia di natura "sostitutiva",
l'illegittimità costituzionale del terzo comma (corrispondente all'attualmente vigente quarto comma)
dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ovvero la disposizione concernente il procedimento di notifica delle cartelle di pagamento, ha soltanto uniformato le modalità di svolgimento di detto procedimento a quelle già previste per la notificazione degli atti di accertamento, eliminando una diversità di disciplina che non appariva assistita da alcuna valida "ratio" giustificativa e non risultava in linea con il fondamentale principio posto dall'art. 3 della Costituzione" (Cass. sez. 5,
sent. n. 16696 del 3/7/2013).
Per effetto di tale pronuncia, nei casi di irreperibilità “relativa” (cioè nei casi di cui all'art. 140 c.p.c.,
dovuta alla temporanea assenza dalla casa di abitazione, dall'ufficio o dall'azienda, nonché alla mancanza, incapacità o rifiuto di altri soggetti legittimati alla ricezione dell'atto), sarà applicabile,
con riguardo alla notificazione delle cartelle di pagamento, il disposto dell'ultimo comma del suddetto art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973 in forza del quale, per quanto non è regolato dal presente articolo,
si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto n. 600 del 1973 e, quindi, quelle dell'art. 140 c.p.c.
Pertanto, ai fini del perfezionamento della notificazione de qua occorrono: a) il deposito di copia dell'atto, da parte del notificatore, nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi;
b)
l'affissione dell'avviso di deposito, in busta chiusa e sigillata, alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario;
c) la comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell'avvenuto deposito nella casa comunale dell'atto di accertamento;
d) il ricevimento della lettera raccomandata informativa o, comunque, il decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata informativa (Corte Cost. 258/2012).
In ordine al momento perfezionativo della notifica ex art. 140 c.p.c., la Suprema Corte ha avuto modo di affermare, nell'ordinanza interlocutoria a S.U. n. 458 del 13/1/2005, che la notificazione nei confronti del destinatario si ha per eseguita con il compimento dell'ultimo degli adempimenti prescritti (spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento); tuttavia, poiché tale adempimento persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario, l'avviso di ricevimento deve essere allegato all'atto notificato e la sua eventuale mancanza comporta la nullità della notificazione (cfr. nello stesso senso, Cass. civ. sez. III,
sentenza 15 maggio 2009, n. 11331).
Ed ancora, la Corte Costituzionale nella sentenza n. 3/2010 ha dichiarato parzialmente illegittimo il sopra citato articolo 140 c.p.c., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario dell'atto, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla relativa spedizione (detto assunto è stato statuito dalla Corte
di Cassazione con la sentenza n. 8433 del 31/3/2017; ed anche: Cass. 14316/2011).
Venendo al caso di specie, la documentazione versata in atti dall' Controparte_4
deve ritenersi sufficiente ai fini probatori;
dalla stessa infatti si evince che la notifica della cartella in esame si sia perfezionata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., mediante il compimento di tutti gli adempimenti ivi previsti, incluso l'inoltro al destinatario della raccomandata informativa del deposito presso la casa comunale.
Ne consegue che, ricorrendo nella notifica il compimento di tutti i suddetti adempimenti, in assenza di asserite omissioni, non può ravvisarsi alcuna ipotesi di nullità della notificazione (sul punto: Cass.,
ordinanza n. 12753 del 23/5/2018). In particolare si evidenzia che la notifica si è perfezionata il 24/4/2008, quale data risultante dall'avviso di ricevimento della raccomandata informativa n. 606214810862 prodotta dall' CP_5 dal quale si evince la consegna dell'atto nella suddetta data.
Or, tenuto conto della suindicata data di notificazione della cartella, si osserva che il merito della pretesa contributiva - e il riferimento all'eccezione di prescrizione dei crediti ipoteticamente maturata prima della notifica della stessa - non è più contestabile.
Si osserva al riguardo che ogni questione inerente al merito della pretesa contributiva è ormai preclusa per l'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale a cagione dell'omessa proposta opposizione nel termine di cui all'art. 24 d.lgs. 46/99. Il detto termine, secondo il consolidato orientamento della
Cassazione, "deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, ed alla perentorietà del termine non ostano né l'inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l'iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore” (Cfr.: Cass. n. 2835/08; Cass. n. 4506/07; Cass.
n. 6674/08).
In breve, il riferito termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso è
diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire, così, una rapida riscossione del credito medesimo.
La mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza quindi definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito (che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacchè ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo).
Pertanto, nella specie, essendo stata comprovata la notifica della cartella impugnata e tenuto conto dell'inutile decorso dei termini di legge, risulta tardiva la proposizione dell'opposizione al ruolo (alla quale va ricondotta l'eccezione di prescrizione) nonché l'opposizione agli atti esecutivi (rappresentata dall'eccezione di omessa notifica della cartella).
Ciò posto, occorre in ogni caso valutare l'eventuale estinzione della pretesa contributiva per effetto del decorso del termine di prescrizione successivamente alla notifica della cartella, la quale integra un'opposizione all'esecuzione, vertendo su causa di estinzione del credito successiva alla formazione del titolo esecutivo. Non essendo sottoposta a termini decadenziali, la suddetta estinzione sopravvenuta può essere sempre esaminata nel merito. Occorre pertanto procedere all'accertamento del diritto a procedere in via esecutiva e verificare l'eventuale intervento di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo che potrebbero neutralizzare la pretesa creditoria fatta valere.
Controparte_4 ha prodotto anche l'intimazione diCiò detto, si osserva che l'
pagamento n. 29320179030920255000 riguardante, fra gli altri atti, anche la cartella impugnata,
nonché l'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale è stata eseguita la notifica;
da detto documento si evince che l'intimazione è stata notificata in data 26/2/2018 presso la residenza della ricorrente, in Mascalucia, via Riposto, 9, tramite consegna al "destinatario".
E' inoltre agli atti l'intimazione di pagamento impugnata n. 29320239014840142000 e la relata di notifica della stessa, dalla quale risulta (conformemente a quanto dichiarato dall'opponente) che detta notifica è stata eseguita in data 13/1/2024 presso la residenza della stessa in Mascalucia, via Milano,
23/A, mediante consegna a "figlio convivente".
Non risulta, invece, prodotta l'intimazione di pagamento n. 2932012905340877000 asseritamente notificata in data 15/3/2013, indicata dall' CP_5 come atto interruttivo della prescrizione;
in assenza di qualsivoglia produzione documentale inerente alla stessa, deve escludersi che detto atto abbia effettivamente interrotto il decorso della prescrizione.
Tutto ciò premesso, venendo dunque alla verifica dell'eventuale prescrizione successiva alla notifica della cartella, si rileva che detta prescrizione deve ritenersi maturata poiché, dalla data di notifica della cartella (24/4/2008) fino alla data di notifica dell'intimazione di pagamento n.
29320179030920255000 (26/2/2018) è ampiamente decorso il prescritto termine quinquennale, e ciò
anteriormente al periodo di sospensione dei termini di prescrizione previsto dalla richiamata normativa emergenziale.
Ne discende che i crediti di cui alla cartella di pagamento impugnata devono ritenersi prescritti e, con riferimento ad essi, deve essere escluso il diritto di procedere a riscossione coattiva.
Ne discende, altresì, l'inefficacia dell'intimazione di pagamento impugnata recante come unico atto sottostante la cartella indicata.
In ordine all'applicabilità del termine quinquennale di cui all'art. 3, comma 9, Legge 335/1995 si rinvia per relationem a quanto evidenziato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, secondo cui “la scadenza del termine - pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art.3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del
1995) a quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti,
si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' CP_1 che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art.30 del d.l. 31
maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122 del 2010)" (Cass. S.U. 17 novembre 2016, n.
23397). L'opposizione va pertanto accolta. Le spese di lite seguono la soccombenza e, in conformità ai più
recenti indirizzi giurisprudenziali (Cass., sentenza n. 7514 dell'8/3/2022), vanno poste a carico dell' CP_1 quale ente impositore.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così statuisce:
Con riguardo ai crediti portati dalla cartella di pagamento impugnata, dichiara inammissibile l'opposizione al ruolo;
in accoglimento dell'opposizione all'esecuzione, dichiara la prescrizione dei suddetti crediti e, per l'effetto, l'insussistenza del diritto di procedere a riscossione coattiva;
Conseguentemente, dichiara l'inefficacia dell'intimazione di pagamento impugnata;
Condanna l'CP_1 al pagamento delle spese processuali che liquida nella complessiva somma di euro
3.290,00, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge, e che distrae in favore del procuratore antistatario;
Compensa le spese fra l'opponente e l' Controparte_4
Così deciso in Catania il 2 aprile 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Carmela Letizia Formaggio