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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/11/2025, n. 5062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5062 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Udienza del 19/11/2025 N. 2881/2025 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr Riccardo Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa
da
rappresentato e difeso dall'Avv.to CARMELI ALBERTO nonchè Parte_1 [...]
( VIA MONTE GRAPPA, 3 20062 Parte_2 C.F._1
CASSANO D'ADDA; ed elett.te dom.to presso lo studio in
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dall'Avv.to CORNA Controparte_1
NN RI e TRIFIRO' AL VIA SAN BARNABA, 32 C.F._2
20122 MILANO;
ed elett.te dom.to presso lo studio in VIA S. BARNABA, 32 20122 MILANO
RESISTENTE
OGGETTO: diritto assunzione
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti
1/5 Dott. Riccardo Atanasio IN FATTO
Con ricorso depositato in data 12.3.25 la ricorrente ha convenuto in giudizio la Parte_1 società chiedendo al Giudice: Controparte_2
“Nel merito:
In via principale: accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra ad essere assunta con contratto di Parte_1 lavoro a tempo indeterminato presso quale addetta allo smistamento o Controparte_2 quale addetta allo sportello a far tempo dalla fine dell'anno 2020; per l'effetto, condannare all'assunzione a tempo indeterminato della Controparte_2
Sig.ra quale addetta allo smistamento presso il CMP di Milano o altro CMP Parte_1 disponibile oppure quale addetta allo sportello presso qualsiasi ufficio postale di Milano o
Provincia; per l'effetto, condannare al risarcimento dei danni medio tempore subiti Controparte_2 dalla ricorrente e ad oggi quantificati nella somma di € 100.018,36 o nella diversa somma, maggiore o minore, che, accertata in corso di causa, sarà ritenuta di giustizia;
In via subordinata: accertata e dichiarata l'illegittimità della condotta posta in essere da Controparte_2 condannare la medesima convenuta allo sblocco del profilo della Sig.ra al fine di Parte_1 consentirle la fattiva partecipazione alle campagne di stabilizzazione in programma nei mesi di giugno e luglio 2025; condannare al risarcimento dei danni medio tempore subiti dalla Controparte_2 ricorrente e ad oggi quantificati nella somma di € 100.018,36 o nella diversa somma, maggiore o minore, che, accertata in corso di causa, sarà ritenuta di giustizia;
In ulteriore subordine: condannare al risarcimento dei danni da parte di chance subiti dalla Controparte_2 ricorrente, da quantificarsi in via equitativa secondo i criteri indicati nel presente ricorso.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa”.
Si è costituita la parte resistente contestando le avverse deduzioni e domande delle quali ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.
All'udienza di discussione, i procuratori hanno concluso come in atti.
IN DIRITTO
I fatti sono pacifici
2/5 Dott. Riccardo Atanasio La ricorrente ha prestato attività lavorativa per conto della società resistente con rapporto di lavoro a tempo determinato dal 15 dicembre 2016 al 31 gennaio 2017 poi prorogato fino al 31 ottobre 2018 come addetta produzione junior, presso il centro di smistamento di Milano
Roserio.
Ciò le ha dato diritto a partecipare alle selezioni per assunzione a tempo indeterminato nel ruolo di portalettere.
La ricorrente partecipava effettivamente a tale procedura e veniva inserita nella graduatoria provvisoria;
veniva quindi convocata per la presentazione dei documenti e per sostenere la prova pratica - ed in particolare la prova automezzo - per il giorno 16 luglio 2019.
Avendo subito un incidente in scooter inviava certificazione medica, in data 15 luglio 2019, manifestandolo sua impossibilità a presenziare alla prova.
Veniva successivamente di nuovo convocata - a mezzo contatto telefonico con il dottor
- per il giorno 22 luglio 2019 alle 08:30 presso il CMP di Peschiera Borromeo Per_1
Impossibilitata ad inviare - per motivi legati al cattivo funzionamento della piattaforma telematica - documentazione giustificativa della sua impossibilità a sostenere anche la prova fissata per il giorno 22 luglio, la ricorrente si recava personalmente presso il CMP di Roserio il giorno 22 luglio 19.
Depositava la documentazione necessaria nonché certificazione medica attestante la sua pretesa impossibilità a sostenere la prova per quella giornata.
, tuttavia, non giustificava il suo rifiuto a sostenere la prova in quanto il CP_2 certificato medico consegnato dalla ricorrente risultava scaduto il giorno precedente.
La società pertanto - ritenuto di parificare quel rifiuto di sostenere la prova al rifiuto di partecipare alle selezioni per le quali aveva fatto domanda – ha bloccato il profilo della ricorrente sulla piattaforma ai fini di qualsiasi partecipazione anche alle future successive selezioni
La conseguenza di ciò è stato che me la ricorrente non ha più potuto partecipare a nessun'altra selezione per tutti gli anni successivi nonostante la sua volontà di farlo e nonostante i solleciti numerosi inviati alla società . CP_2
Del tutto escluso il diritto della ricorrente ad essere assunta a tempo indeterminato per non avere la stessa sostenuto le prove e quindi infondata la domanda principale, occorre esaminare esclusivamente la domanda subordinata proposta dalla ricorrente.
3/5 Dott. Riccardo Atanasio Ciò che divide le parti è la interpretazione delle cause di esclusione previste dagli accordi sindacali sottoscritti negli anni 2018/2019/2020 con riferimento alla fattispecie dell'esclusione definitiva, una volta per tutte, dalle selezioni di cui si discute.
Occorre pertanto esaminare la fattispecie dell'esclusione regolata dagli accordi predetti.
Ebbene nell'accordo del 2018 si legge testualmente che “colui che avendo manifestato la disponibilità rifiuti la proposta di assunzione a tempo indeterminato sarà considerato rinunciatario relativamente a tutte le assunzioni a tempo indeterminato realizzate in virtù del presente accordo”.
Il successivo accordo del 2019 dispone invece che “non potranno concorrere le risorse convocate dall'azienda ai sensi del punto uno lettera A o lettera B dell'accordo 13 giugno
2018 che abbiano rifiutato la proposta di assunzione oppure non si siano presentate alla convocazione oppure per le quali non si sia concluso l'iter assunzionale per carenza di uno o più dei requisiti previsti dalle disposizioni legali e contrattuali e dalla regolamentazione aziendale”.
Infine, occorre rimarcare che l'accordo del 29 luglio 2020 dispone che “le parti convengono inoltre sull'opportunità di consentire la partecipazione al processo di assunzione a tempo indeterminato per attività di produzione anche alle risorse già convocate nell'ambito del percorso di stabilizzazione su attività di recapito che non abbiano superato la prova automezzo purché risultino in possesso degli ulteriori requisiti previsti in fase assunzionale….
Ebbene tali disposizioni normative tutte considerate non prevedono affatto che il lavoratore, il quale si sia rifiutato anche senza alcuna valida giustificazione di sottoporsi alla prova pratica della guida dell'automezzo, possa essere considerato sic et simpliciter quale rinunciatario a qualsiasi altra assunzione.
La società avrebbe dovuto fornire la prova che la ricorrente avesse del tutto rifiutata la proposta di assunzione, ciò che poteva giustificare la sua esclusione anche per tutte le successive possibili selezioni che fossero state organizzate dalla società poste.
Al contrario, è pacifico che la ricorrente si fosse recata presso CMP di Roserio manifestando la sua impossibilità a rendere la prova per ragioni fisiche seppure non supportate da alcuna certificazione in quanto quella presentata era già scaduta.
In ogni caso tale comportamento doveva essere qualificato dalla società come rifiuto a sostenere la prova e quindi lasciava aperta qualsiasi possibilità futura di partecipare ad ulteriori selezioni.
4/5 Dott. Riccardo Atanasio E' pacifico tra le parti ed anche documentato dalla ricorrente che vi sono state periodiche successive ulteriori selezioni, anche da ultimo predisposte con comunicato del 28 ottobre
2025.
Ciò rende pertanto attuale il diritto della ricorrente a essere sottoposta e a partecipare alle selezioni in corso ed a quelle future fatta salva naturalmente la sua idoneità a quel tipo di attività da dimostrare con idonea certificazione.
Va pertanto riconosciuto il diritto della ricorrente a partecipare alle successive selezioni - e prima fra tutta a quella bandita con comunicato del 28 ottobre 2025 - in quanto va qualificata come illegittima la condotta di di bloccare il profilo della ricorrente per le future CP_2 partecipazioni ad ulteriori selezioni successive a quella esauritasi in data 22 luglio 2019.
Vanno respinte le domande di risarcimento del danno proposte sia in via principale (non avendo la ricorrente acquisito il diritto all'assunzione), sia in via subordinata (in quanto la ricorrente non ha affatto provato in che misura avesse subito il pregiudizio per la perdita di chance per la mancata partecipazione alle prove successive).
Compensati tra le parti i tre quarti delle spese di lite, società va condannata Controparte_2
a rimborsare alla ricorrente il restante quarto delle spese determinate in euro Parte_1
1000 oltre accessori oltre 15% per spese generali.
Sentenza esecutiva
PQM
Dichiara la illegittimità della condotta di consistita nel blocco del profilo della CP_2 ricorrente ai fini della sua partecipazione alle selezioni successive a quella per lei Pt_1 esauritasi in data 22 luglio 2019; condanna a consentire alla ricorrente di partecipare alle future Controparte_2 Pt_1 selezioni tra le quali quella, in corso, bandita con comunicato del 28 ottobre 2025; rigetta tutte le altre domande.
Compensati tra le parti i tre quarti delle spese di lite condanna la società a Controparte_2 rimborsare alla ricorrente il restante quarto delle spese liquidate in euro 1000 Parte_1 oltre accessori oltre 15% per spese generali.
Sentenza esecutiva
Milano, 19/11/2025 il Giudice del Lavoro
Dott. Riccardo Atanasio
5/5 Dott. Riccardo Atanasio
SEZIONE LAVORO
Udienza del 19/11/2025 N. 2881/2025 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr Riccardo Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa
da
rappresentato e difeso dall'Avv.to CARMELI ALBERTO nonchè Parte_1 [...]
( VIA MONTE GRAPPA, 3 20062 Parte_2 C.F._1
CASSANO D'ADDA; ed elett.te dom.to presso lo studio in
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dall'Avv.to CORNA Controparte_1
NN RI e TRIFIRO' AL VIA SAN BARNABA, 32 C.F._2
20122 MILANO;
ed elett.te dom.to presso lo studio in VIA S. BARNABA, 32 20122 MILANO
RESISTENTE
OGGETTO: diritto assunzione
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti
1/5 Dott. Riccardo Atanasio IN FATTO
Con ricorso depositato in data 12.3.25 la ricorrente ha convenuto in giudizio la Parte_1 società chiedendo al Giudice: Controparte_2
“Nel merito:
In via principale: accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra ad essere assunta con contratto di Parte_1 lavoro a tempo indeterminato presso quale addetta allo smistamento o Controparte_2 quale addetta allo sportello a far tempo dalla fine dell'anno 2020; per l'effetto, condannare all'assunzione a tempo indeterminato della Controparte_2
Sig.ra quale addetta allo smistamento presso il CMP di Milano o altro CMP Parte_1 disponibile oppure quale addetta allo sportello presso qualsiasi ufficio postale di Milano o
Provincia; per l'effetto, condannare al risarcimento dei danni medio tempore subiti Controparte_2 dalla ricorrente e ad oggi quantificati nella somma di € 100.018,36 o nella diversa somma, maggiore o minore, che, accertata in corso di causa, sarà ritenuta di giustizia;
In via subordinata: accertata e dichiarata l'illegittimità della condotta posta in essere da Controparte_2 condannare la medesima convenuta allo sblocco del profilo della Sig.ra al fine di Parte_1 consentirle la fattiva partecipazione alle campagne di stabilizzazione in programma nei mesi di giugno e luglio 2025; condannare al risarcimento dei danni medio tempore subiti dalla Controparte_2 ricorrente e ad oggi quantificati nella somma di € 100.018,36 o nella diversa somma, maggiore o minore, che, accertata in corso di causa, sarà ritenuta di giustizia;
In ulteriore subordine: condannare al risarcimento dei danni da parte di chance subiti dalla Controparte_2 ricorrente, da quantificarsi in via equitativa secondo i criteri indicati nel presente ricorso.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa”.
Si è costituita la parte resistente contestando le avverse deduzioni e domande delle quali ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.
All'udienza di discussione, i procuratori hanno concluso come in atti.
IN DIRITTO
I fatti sono pacifici
2/5 Dott. Riccardo Atanasio La ricorrente ha prestato attività lavorativa per conto della società resistente con rapporto di lavoro a tempo determinato dal 15 dicembre 2016 al 31 gennaio 2017 poi prorogato fino al 31 ottobre 2018 come addetta produzione junior, presso il centro di smistamento di Milano
Roserio.
Ciò le ha dato diritto a partecipare alle selezioni per assunzione a tempo indeterminato nel ruolo di portalettere.
La ricorrente partecipava effettivamente a tale procedura e veniva inserita nella graduatoria provvisoria;
veniva quindi convocata per la presentazione dei documenti e per sostenere la prova pratica - ed in particolare la prova automezzo - per il giorno 16 luglio 2019.
Avendo subito un incidente in scooter inviava certificazione medica, in data 15 luglio 2019, manifestandolo sua impossibilità a presenziare alla prova.
Veniva successivamente di nuovo convocata - a mezzo contatto telefonico con il dottor
- per il giorno 22 luglio 2019 alle 08:30 presso il CMP di Peschiera Borromeo Per_1
Impossibilitata ad inviare - per motivi legati al cattivo funzionamento della piattaforma telematica - documentazione giustificativa della sua impossibilità a sostenere anche la prova fissata per il giorno 22 luglio, la ricorrente si recava personalmente presso il CMP di Roserio il giorno 22 luglio 19.
Depositava la documentazione necessaria nonché certificazione medica attestante la sua pretesa impossibilità a sostenere la prova per quella giornata.
, tuttavia, non giustificava il suo rifiuto a sostenere la prova in quanto il CP_2 certificato medico consegnato dalla ricorrente risultava scaduto il giorno precedente.
La società pertanto - ritenuto di parificare quel rifiuto di sostenere la prova al rifiuto di partecipare alle selezioni per le quali aveva fatto domanda – ha bloccato il profilo della ricorrente sulla piattaforma ai fini di qualsiasi partecipazione anche alle future successive selezioni
La conseguenza di ciò è stato che me la ricorrente non ha più potuto partecipare a nessun'altra selezione per tutti gli anni successivi nonostante la sua volontà di farlo e nonostante i solleciti numerosi inviati alla società . CP_2
Del tutto escluso il diritto della ricorrente ad essere assunta a tempo indeterminato per non avere la stessa sostenuto le prove e quindi infondata la domanda principale, occorre esaminare esclusivamente la domanda subordinata proposta dalla ricorrente.
3/5 Dott. Riccardo Atanasio Ciò che divide le parti è la interpretazione delle cause di esclusione previste dagli accordi sindacali sottoscritti negli anni 2018/2019/2020 con riferimento alla fattispecie dell'esclusione definitiva, una volta per tutte, dalle selezioni di cui si discute.
Occorre pertanto esaminare la fattispecie dell'esclusione regolata dagli accordi predetti.
Ebbene nell'accordo del 2018 si legge testualmente che “colui che avendo manifestato la disponibilità rifiuti la proposta di assunzione a tempo indeterminato sarà considerato rinunciatario relativamente a tutte le assunzioni a tempo indeterminato realizzate in virtù del presente accordo”.
Il successivo accordo del 2019 dispone invece che “non potranno concorrere le risorse convocate dall'azienda ai sensi del punto uno lettera A o lettera B dell'accordo 13 giugno
2018 che abbiano rifiutato la proposta di assunzione oppure non si siano presentate alla convocazione oppure per le quali non si sia concluso l'iter assunzionale per carenza di uno o più dei requisiti previsti dalle disposizioni legali e contrattuali e dalla regolamentazione aziendale”.
Infine, occorre rimarcare che l'accordo del 29 luglio 2020 dispone che “le parti convengono inoltre sull'opportunità di consentire la partecipazione al processo di assunzione a tempo indeterminato per attività di produzione anche alle risorse già convocate nell'ambito del percorso di stabilizzazione su attività di recapito che non abbiano superato la prova automezzo purché risultino in possesso degli ulteriori requisiti previsti in fase assunzionale….
Ebbene tali disposizioni normative tutte considerate non prevedono affatto che il lavoratore, il quale si sia rifiutato anche senza alcuna valida giustificazione di sottoporsi alla prova pratica della guida dell'automezzo, possa essere considerato sic et simpliciter quale rinunciatario a qualsiasi altra assunzione.
La società avrebbe dovuto fornire la prova che la ricorrente avesse del tutto rifiutata la proposta di assunzione, ciò che poteva giustificare la sua esclusione anche per tutte le successive possibili selezioni che fossero state organizzate dalla società poste.
Al contrario, è pacifico che la ricorrente si fosse recata presso CMP di Roserio manifestando la sua impossibilità a rendere la prova per ragioni fisiche seppure non supportate da alcuna certificazione in quanto quella presentata era già scaduta.
In ogni caso tale comportamento doveva essere qualificato dalla società come rifiuto a sostenere la prova e quindi lasciava aperta qualsiasi possibilità futura di partecipare ad ulteriori selezioni.
4/5 Dott. Riccardo Atanasio E' pacifico tra le parti ed anche documentato dalla ricorrente che vi sono state periodiche successive ulteriori selezioni, anche da ultimo predisposte con comunicato del 28 ottobre
2025.
Ciò rende pertanto attuale il diritto della ricorrente a essere sottoposta e a partecipare alle selezioni in corso ed a quelle future fatta salva naturalmente la sua idoneità a quel tipo di attività da dimostrare con idonea certificazione.
Va pertanto riconosciuto il diritto della ricorrente a partecipare alle successive selezioni - e prima fra tutta a quella bandita con comunicato del 28 ottobre 2025 - in quanto va qualificata come illegittima la condotta di di bloccare il profilo della ricorrente per le future CP_2 partecipazioni ad ulteriori selezioni successive a quella esauritasi in data 22 luglio 2019.
Vanno respinte le domande di risarcimento del danno proposte sia in via principale (non avendo la ricorrente acquisito il diritto all'assunzione), sia in via subordinata (in quanto la ricorrente non ha affatto provato in che misura avesse subito il pregiudizio per la perdita di chance per la mancata partecipazione alle prove successive).
Compensati tra le parti i tre quarti delle spese di lite, società va condannata Controparte_2
a rimborsare alla ricorrente il restante quarto delle spese determinate in euro Parte_1
1000 oltre accessori oltre 15% per spese generali.
Sentenza esecutiva
PQM
Dichiara la illegittimità della condotta di consistita nel blocco del profilo della CP_2 ricorrente ai fini della sua partecipazione alle selezioni successive a quella per lei Pt_1 esauritasi in data 22 luglio 2019; condanna a consentire alla ricorrente di partecipare alle future Controparte_2 Pt_1 selezioni tra le quali quella, in corso, bandita con comunicato del 28 ottobre 2025; rigetta tutte le altre domande.
Compensati tra le parti i tre quarti delle spese di lite condanna la società a Controparte_2 rimborsare alla ricorrente il restante quarto delle spese liquidate in euro 1000 Parte_1 oltre accessori oltre 15% per spese generali.
Sentenza esecutiva
Milano, 19/11/2025 il Giudice del Lavoro
Dott. Riccardo Atanasio
5/5 Dott. Riccardo Atanasio