TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 17/12/2025, n. 1935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1935 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
Seconda Sezione Civile
Proc. n. 2344 /2025 RG
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, composto dai Sigg. Magistrati: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Giusi Ianni giudice rel. dott.ssa Ermanna Grossi giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2344 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Roberto Terenzio ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Rende (CS), alla via
Giovanni XXIII n. 43
- RICORRENTE -
E
(c.f. ), rappresentato e difeso, anche Controparte_1 C.F._2 con facoltà disgiunta e giusta procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione, dagli avv.ti Pasquale Vaccaro e FR Greco ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo avvocato, sito in Cosenza, alla Piazza
Loreto n. 35
- RESISTENTE -
NONCHÈ
P.M. presso la Procura della Repubblica in sede.
- INTERVENIENTE NECESSARIO - 2
OGGETTO: separazione personale tra i coniugi.
CONCLUSIONI
All'udienza dell'1.12.2025 dinanzi al relatore, i difensori delle parti chiedevano pronunciarsi la separazione personale alle condizioni oggetto dell'accordo intervenuto tra i coniugi nel corso della medesima udienza. Il PM, ricevuti gli atti, nulla opponeva all'accoglimento della domanda.
PREMESSO IN FATTO
Il presente procedimento nasce dal ricorso proposto da la quale Parte_1
- premesso di aver contratto matrimonio concordatario con in data Controparte_1
29.06.2002 e premesso, altresì, che dall'unione coniugale era nato un figlio (
[...]
, maggiorenne ed economicamente non autosufficiente) - chiedeva Per_1 pronunciarsi la separazione personale dei coniugi sul presupposto del determinarsi di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza, rilevante ex art. 151 c.c. La ricorrente deduceva, in particolare, una violazione dell'obbligo di fedeltà e invocava l'addebito della separazione in capo al marito. Sotto il profilo delle statuizioni accessorie, la domandava l'assegnazione in proprio favore Pt_1 della casa coniugale in ragione della convivenza della stessa con il figlio maggiorenne, economicamente non autosufficiente;
la previsione in capo al resistente di un assegno per il mantenimento ordinario del figlio FR nella misura di euro 600,00 mensili oltre concorso alle spese straordinarie nella misura del 50%. La chiedeva, inoltre, dichiararsi lo scioglimento della comunione Pt_1 dei beni tra i coniugi;
attribuirsi a sé la proprietà esclusiva dell'immobile adibito a casa coniugale ovvero, in via subordinata, condannarsi il resistente alla restituzione della somma di euro 76.500,00 (pari alla metà del valore del suddetto immobile); porsi a carico di ciascuno dei coniugi la metà delle rate del contratto di mutuo stipulato per l'acquisto della casa;
disporsi la corresponsione in proprio favore del
50% di quanto percepito dal resistente a titolo di TFR e delle ulteriori somme incassate da quest'ultimo a titolo di fondo pensione (tutte confluite in comunione dei beni).
Si costituiva non opponendosi alla pronuncia di separazione Controparte_1 personale, ma chiedendone - in via riconvenzionale - l'addebito alla ricorrente in ragione degli atteggiamenti ostili e prevaricatori asseritamente tenuti dalla Pt_1 in danno del marito, tali da determinare l'insorgenza di un grave stato di ansia in capo a quest'ultimo. Parte resistente aderiva alla domanda di assegnazione della 3
casa coniugale formulata dalla coniuge e chiedeva fissarsi in euro 300,00 la misura dell'assegno di mantenimento del figlio FR, con versamento diretto nei confronti dello stesso e ripartizione paritaria delle spese straordinarie tra i genitori.
Quanto alle ulteriori statuizioni a contenuto patrimoniale invocate dalla il Pt_1 ne rilevava l'inammissibilità per ragioni di rito, chiedendone - in subordine CP_1
- il rigetto in quanto infondate.
All'udienza dell'1.12.2025 dinanzi al relatore, le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e raggiungevano un accordo in punto di statuizioni accessorie, chiedendone il recepimento per mezzo dei rispettivi difensori. Adottati, quindi, provvedimenti temporanei e urgenti conformi all'intesa raggiunta, la causa era rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla domanda di separazione personale.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale dei coniugi, proposta da e alla quale ha aderito anche va senza dubbio Parte_1 Controparte_1 accolta, in quanto le deduzioni contenute nei rispettivi scritti difensivi e le dichiarazioni rese all'udienza dinanzi al relatore dimostrano che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta obiettivamente intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
2. Sulle statuizioni accessorie alla domanda sullo status.
In punto di statuizioni accessorie, le parti rinunciavano alle rispettive domande di addebito (parte ricorrente riservava, tuttavia, autonoma azione in relazione alle ulteriori domande a contenuto patrimoniale, aderendo al rilievo di inammissibilità nel presente giudizio per ragioni di rito) e chiedevano al collegio di recepire l'accordo tra le stesse intervenuto, il quale prevede l'imposizione a carico del sig. dell'obbligo di corrispondere alla sig.ra per il mantenimento del CP_1 Pt_1 figlio FR la somma mensile di euro 400,00 oltre concorso alle spese straordinarie nella misura del 50%.
Trattasi di intesa che può certamente essere recepita dal Tribunale in quanto rispondente all'interesse del figlio FR, rispetto al quale l'obbligo di mantenimento gravante sui genitori appare congruo in relazione all'età dello stesso
(divenuto maggiorenne nel mese di gennaio 2025 e ancora non autosufficiente sotto il profilo economico), ai suo prevedibili bisogni (trattandosi di studente universitario iscritto al primo anno della facoltà di Psicologia presso l'Università 4
della Calabria) nonché alle condizioni patrimoniali di entrambe le parti.
L'assegnazione alla ricorrente del godimento della casa coniugale trova la sua giustificazione in ragione della convivenza del figlio FR, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, con la madre.
3. Sulle spese e competenze di lite.
Gli interessi sottesi alla domanda e l'accordo raggiunto tra i coniugi in corso di causa legittimano l'integrale compensazione tra le parti delle spese e competenze di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione giudiziale proposta da nei confronti di Parte_1
sentito il giudice relatore, ogni contraria istanza, eccezione e Controparte_1 deduzione disattese, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale tra i coniugi alle condizioni dagli stessi concordate e per l'effetto:
a) assegna a il godimento della casa coniugale, sita in Parte_1
Rende (CS), alla via Donatello n. 28 in ragione della convivenza di quest'ultima con il figlio FR, maggiorenne ma non economicamente non autosufficiente;
b) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 [...]
, per il mantenimento del figlio FR, la somma mensile di Parte_1 euro 400,00 oltre rivalutazione monetaria annuale come per legge e concorso alle spese straordinarie nella misura del 50%;
2) dispone che, a cura dell'ufficiale di stato civile competente, l'odierna sentenza sia annotata nell'atto di matrimonio dei coniugi, ai sensi dell'art. 69, comma I, lett. d, DPR 3 novembre 2000, n. 396;
3) dichiara cessata la materia del contendere restanti domande delle parti;
4) dichiara compensate tra le parti le spese e competenze di lite;
5) manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 17.12.2025
Il giudice est. Il Presidente dott.ssa Giusi Ianni dott. Andrea Palma