Parere interlocutorio 28 febbraio 2012
Parere interlocutorio 3 febbraio 2014
Ordinanza cautelare 21 aprile 2023
Sentenza 12 dicembre 2023
Accoglimento
Sentenza 3 gennaio 2025
Parere definitivo 14 gennaio 2025
Ordinanza collegiale 26 giugno 2025
Accoglimento
Sentenza 6 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 06/10/2025, n. 7806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7806 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07806/2025REG.PROV.COLL.
N. 02853/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2853 del 2025, proposto da
Torre Viola S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Renato Ciamarra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Comune di GA, non costituito in giudizio;
RI NT e NT S.r.l., rappresentate e difese dall'avvocato Marco Tomassi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
per l'ottemperanza
della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. VII n. 34/2025, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di RI NT e di NT S.r.l.;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2025 il Cons. Marco Valentini e uditi per le parti gli avvocati Renato Ciamarra e Marco Tomassi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente ricorso, la società ricorrente chiede che questo Consiglio di Stato voglia disporre l’esecuzione integrale della propria sentenza n. 34/2025 e per l’effetto ordinare all’Amministrazione resistente di ottemperare al giudicato e, se del caso, che venga nominato un commissario ad acta , tenuto conto della riferita reiterata resistenza del Comune di GA, asseritamente rimasto inerte ed inadempiente anche alla precedente ordinanza cautelare di questo Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 2749/2023, con la quale è stato a suo tempo accolto l’appello cautelare della stessa attuale ricorrente.
Con la sentenza in epigrafe, di cui si chiede in questa sede l’esecuzione, in riforma della sentenza di primo grado che aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo integrato dai motivi aggiunti, è stato deciso che il Collegio “(.....) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, accoglie l 'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, annulla il provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo, rimettendo all'amministrazione ogni ulteriore valutazione sul prosieguo della procedura. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2024 (….)”.
Alla camera di consiglio del 24 giugno u.s., ove è venuta in discussione una prima richiesta dell’odierna ricorrente di esecuzione della richiamata sentenza, con ordinanza collegiale è stato disposto in via istruttoria quanto segue:
“ Rilevata la necessità di disporre di precisi elementi fattuali in ordine all’ottemperanza della sentenza di questo Consiglio di stato indicata in epigrafe, avuto particolare riguardo allo stato attuale della concessione di cui è causa e degli atti posti in essere dall’Amministrazione comunale a seguito di detta pronuncia giurisdizionale.
Ritenuto necessario, al fine del decidere, disporre i seguenti adempimenti istruttori:
- che il Comune di GA rassegni una relazione preordinata a rendere i necessari chiarimenti ai sensi dell’art. 64, co. 3, cod. proc amm., eventualmente con deposito di idonea documentazione, in ordine a quali sono stati gli atti posti essere dall’amministrazione al fine di dare esecuzione alla sentenza di questo Consiglio di Stato indicata in epigrafe;
- che il Comune di GA, in detta relazione, comunichi se la concessione di cui è causa sia ancora in essere e, in caso positivo, quale sia l’attuale concessionario.
Al predetto adempimento l'Amministrazione dovrà provvedere entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza.
Ritenuto di dover fissare l'udienza di discussione del merito alla data del 9 settembre 2025”.
Con nota depositata in data 30 luglio 2025 il Comune di GA ha rappresentato, in adempimento alla richiamata ordinanza:
“ (…) a seguito dell’annullamento dell’atto di subingresso ai sensi dell’art. 46 CdN, avvenuto con sentenza CDS n. 34/2025, la concessione marittima n. 4/2015 risulta ancora in essere in capo a NT RI in forza del DL n. 131/2024 e di tutti gli atti posti in essere dall’amministrazione comunale per lo svolgimento di gara ad evidenza pubblica, concessione attiva come da comunicazione di inizio attività 81801/2023 e che attualmente la stessa ditta risulta regolarmente titolare di PI come da verifica presso l’Agenzia delle Entrate (….)”.
Alla camera di consiglio del 9 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Espone la ricorrente, in diritto, che dalla sentenza del Consiglio di Stato in epigrafe, di cui si chiede l’esecuzione, sorgerebbe l'obbligo per l'amministrazione intimata di conformarsi al giudicato, essendo fino ad oggi l'Amministrazione stessa rimasta inerte e inadempiente, sia per commissione che per omissione, consentendo alle controinteressate, nonostante la palese violazione delle condizioni di cui alla convenzione sottoscritta con il Comune, di proseguire nella gestione della concessione.
Dall’inerzia e dall’inadempimento del Comune sarebbe nei fatti derivato che le controinteressate, in violazione di legge, di convenzione sottoscritta con il Comune, e perfino del giudicato cautelare di cui alla detta ordinanza n. 2749/2023 e di quello di merito di cui alla sentenza n. 34/2025, hanno gestito la concessione in argomento nelle stagioni 2023 e 2024, oltre che nella stagione 2022.
Quanto all’obbligo conformativo, la ricorrente specifica che l’Amministrazione, preso atto della sentenza ottemperanda, avrebbe dovuto dare seguito al procedimento avviato con Avviso prot. 27759 del 1° giugno 2022 a firma del Dirigente dell’Ufficio Demanio Turistico - “ Avviso per la manifestazione di interesse a concorrere all’affidamento a terzi ex art. 46 CdN della Concessione Demaniale n. 04/2015 – Concessionario: NT RI ” - e avrebbe dovuto quindi dare anche seguito alla domanda di cui alla comunicazione del 9 giugno 2022, ricevuta in data successiva da parte del Comune, con la quale la ricorrente rispose all’invito contenuto nel detto Avviso pubblico e con la quale manifestò espressamente il proprio interesse all’affidamento a mezzo sub-ingresso ai sensi dell’art. 46 del codice della navigazione della concessione demaniale n. 4/2015, allegando alla detta comunicazione tutta la documentazione richiesta dall’Avviso, alla stregua della documentazione in atti e nel rispetto dei principi di diritto di cui alla sentenza di cui si chiede l’ottemperanza.
Non potrebbe revocarsi in dubbio, secondo la ricorrente, che allo stato, alla stregua del giudicato di cui all’ottemperanda sentenza, il Comune di GA avrebbe dovuto procedere alla disposizione del sub ingresso ex art. 46 del codice della navigazione e che nell’esercizio del potere l’Amministrazione avrebbe dovuto attenersi alla documentazione acquisita all’esito dell’Avviso pubblico prot. 27759 del 1° giugno 2022 a firma del Dirigente dell’Ufficio Demanio Turistico.
In data 7 giugno 2025 ha depositato memoria NT RI, eccependo l’inammissibilità del ricorso per assenza di un obbligo preciso e vincolato per la P.A. e l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ex art. 35 c.p.a.
Quanto al primo profilo, detta memoria richiama la parte della sentenza ottemperanda nella quale si rimette “(…) all’amministrazione ogni ulteriore valutazione sul prosieguo della procedura (….)”, quindi, per la controinteressata, senza ulteriori statuizioni al prosieguo della procedura di cui all’Avviso prot. 27759 del 1° giugno 2022 a firma del Dirigente dell’Ufficio Demanio Turistico del Comune di GA.
Quanto al secondo profilo, si assume che a fare data dal 31 dicembre 2023 la concessione demaniale marittima n. 4 del 26 maggio 2015, intestata a RI NT, è definitivamente scaduta, con la conseguenza che il procedimento avviato con l’Avviso prot. 27759 del 1° giugno 2022 dal Dirigente dell’Ufficio Demanio Turistico del Comune di GA per individuare il subentrante nella predetta concessione e a cui la ricorrente chiede sia dato seguito, non può svolgersi, determinandosi l’improcedibilità del ricorso proposto dalla Torre Viola S.r.l. per sopravvenuta carenza di interesse.
Il ricorso per ottemperanza va accolto.
Osserva il Collegio, preliminarmente, che la circostanza che la sentenza di appello abbia espressamente rimesso all’amministrazione ogni valutazione sul prosieguo della procedura non consente di eludere il principio, affermato da consolidata giurisprudenza, che gli obblighi conformativi scaturenti dalla decisione di annullamento devono essere desunti dal complesso della motivazione e dalle statuizioni contenute in sentenza.
Al riguardo, merita sottolineare che l’ottemperanda sentenza ha affermato in modo chiaro che “(…) con l’Avviso pubblico, nel richiamare l’art. 53 bis della legge regionale Lazio n. 13/2007, comma 3, il Comune si è autovincolato ad attivare procedure di evidenza pubblica ai fini del rilascio di nuove concessioni, nonché nei casi di affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione e di subingresso ai sensi, rispettivamente, degli articoli 45 bis e 46 del codice della navigazione, e successive modifiche, precisando che la sub concessione a terzi da parte dell’affidatario non fosse ammessa (…)” .
Ritiene il Collegio, di conseguenza, che l’annullamento in sede giudiziale degli esiti di quella procedura evidenziale non comporta, come ritiene ora il Comune, la pura e semplice reviviscenza dell’originaria concessione demaniale marittima della NT del 2015, come se l’avvio della procedura evidenziale non fosse mai avvenuto.
Al contrario, quella decisione di appello, e le sue statuizioni, comportano che ciò che è stato annullato è l’esito della procedura evidenziale ma non certo l’obbligo in sé di dar corso a quella procedura ad evidenza pubblica.
Il ricorso per ottemperanza, pertanto, va accolto, contestualmente statuendo l’obbligo per il Comune di riavviare entro un breve termine la procedura alla quale si è autovincolato già dal 2022.
Le spese seguono la soccombenza e sono quantificate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima),
accoglie il ricorso per ottemperanza nei sensi di cui in motivazione.
Condanna il Comune di GA e NT RI alla refusione delle spese del presente giudizio in favore di Torre Viola s.r.l., quantificate in Euro 2000,00 (duemila/00) per ciascuna parte, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
Rosaria RI Castorina, Consigliere
Marco Valentini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Valentini | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO