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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 29/03/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Federico Grillo Pasquarelli PRESIDENTE
Caterina Baisi CONSIGLIERA Rel.
Maria Grazia Cassia CONSIGLIERA ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 136/2024 R.G.L. promossa da:
, c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dagli Avv.ti Massimo Menna e Dario Ardizzone per procura allegata al ricorso in appello. APPELLANTE
CONTRO
, Controparte_1
c.f. , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e P.IVA_1
difeso dall'Avvocatura dello Stato di Genova. APPELLATO
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da note depositate il 3.3.2025
Per l'appellato: come da note depositate il 5.3.2025
FATTI DI CAUSA
Con ricorso al Tribunale di La Spezia ha proposto Parte_1 opposizione all'ordinanza ingiunzione emessa dall' Controparte_2
nei suoi confronti, quale legale rappresentante della
[...]
per violazioni dell'art. 3, commi 3 e 3 ter, d.l. 12/2002, Controparte_3
conv. in l. 73/2002, in relazione all'impiego irregolare di due lavoratori,
e in periodi compresi tra giugno 2015 e Parte_2 Parte_3
febbraio 2017, a seguito di accertamento ispettivo eseguito su richiesta di intervento dei due lavoratori.
L'opponente ha contestato l'esistenza dei due rapporti di natura Con subordinata, la cui prova gravava su , eccependo che il era Pt_3
titolare di una impresa individuale artigiana e in tale qualità operava per una pluralità di committenti, eseguendo le opere e i servizi commissionati da con attrezzature e strumenti di sua proprietà nonché Controparte_3
avvalendosi delle prestazioni del quale proprio collaboratore. Pt_2
In subordine, l'opponente ha eccepito l'inapplicabilità della c.d. maxi- sanzione per e l'erronea quantificazione della sanzione, sia per la Pt_2
mancata prova della continuità delle prestazioni lavorative nelle singole giornate ricomprese nei periodi oggetto di addebito sia per l'illegittimo frazionamento e duplicazione dei rapporti facenti capo al che ha Pt_2 comportato l'applicazione di due sanzioni in relazione ad un rapporto che era stato prospettato come unico dallo stesso lavoratore. Con Costituendosi in giudizio, ha negato la fondatezza dell'opposizione e chiesto la conferma dell'ordinanza.
Il Tribunale, sentiti i testimoni, ha respinto il ricorso con sentenza n. 293 del 29.11.2023.
Con
propone appello e resiste. Parte_1
La causa è stata discussa mediante deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e decisa nella camera di consiglio del
11.3.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale ha ritenuto fondata la pretesa sanzionatoria in base alle seguenti argomentazioni:
2
- la conduzione dell'indagine ispettiva da parte di un solo ispettore anziché di almeno due accertatori, eccepita solo con le note conclusive, non è prevista da alcuna disposizione di legge ed è, comunque, irrilevante ai fini della decisione, avente ad oggetto il fondamento della pretesa sanzionatoria e non la legittimità del procedimento amministrativo;
- nel merito, la pretesa relativa al è limitata al periodo 22 giugno Pt_3
2015-17 gennaio 2016, nel quale lo stesso risulta avere lavorato senza regolarizzazione, dopo essere stato, fino al 2014, inquadrato quale dipendente dell' per poi aprire, a decorrere dal 18 gennaio 2016, Parte_1
una propria impresa artigiana (Nautica Simo);
- per l'addebito riguarda invece due distinti periodi lavorativi non Pt_2
regolarizzati, dal 1.2.2016 al 29.2.20216 e dal 23.8.2016 al 10.2.2017;
- in presenza di una attività lavorativa non coperta da alcuna regolarizzazione sussiste una presunzione di subordinazione, in ragione del generale favor accordato dall'art. 35 Cost. a tale tipo negoziale e dell'espressa previsione di cui all'art. 1 d.lgs. 81/2015;
- le deposizioni testimoniali si sono rivelate poco significative, in quanto la maggior parte dei testi erano clienti della società poco informati sui fatti;
- dal compendio delle risultanze acquisite in sede di indagine amministrativa emergono invece elementi idonei a comprovare gli addebiti:
- la chat telefonica fornita da agli ispettori riporta ordini e disposizioni Pt_2
impartite dall' ai lavoratori, anche in relazione agli orari e ai Parte_1
tempi delle prestazioni, nonché l'invito dell' al Maio a ritirare i Parte_1
compensi in nero: sebbene l'opponente abbia disconosciuto il documento, la riferibilità delle comunicazioni all' è stata confermata in sede Parte_1
testimoniale dal funzionario ispettivo che ha dato conto dei riscontri operati (il messaggio di auguri di compleanno ad uno degli interlocutori, che ringrazia chiamandosi , corrisponde alla data di Parte_1 nascita del ricorrente;
l'utenza indicata nella chat coincide con quella del ricorrente, che aveva risposto alla chiamata telefonica effettuata a tale numero dall'ispettore);
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- anche nella sentenza resa nel separato giudizio di lavoro promosso da nei confronti dell' per il riconoscimento del rapporto Pt_3 Parte_1
subordinato e delle relative spettanze retributive (giudizio conciliato poi in sede di appello), il giudice ha riconosciuto che nella predetta chat erano riportate istruzioni di lavoro impartite dall' ai due lavoratori;
Parte_1
- i soggetti sentiti come informatori in sede ispettiva hanno offerto significativi riscontri all'esistenza dei rapporti controversi e lo stesso nel corso del primo accesso, ha riferito di avere utilizzato “per Parte_1
un certo periodo le prestazioni” del nella società, con dichiarazione Pt_2
che, pur priva di valore confessorio, costituisce elemento rappresentativo della realtà dei fatti;
- nel complesso è provata l'esistenza dei due rapporti di lavoro subordinato nei periodi oggetto di addebito, senza che sia necessaria la dimostrazione dell'impegno nelle singole giornate ricomprese in detti periodi;
- non ricorrono ragioni per la modifica delle sanzioni in quanto l'importo è conforme alle previsioni di legge, anche per i due distinti periodi di lavoro riconosciuti per stante l'assenza di riscontri per il periodo intermedio. Pt_2
2. Con il primo motivo, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha affermato l'esistenza di una presunzione di subordinazione con inversione dell'onere probatorio, finendo per respingere l'opposizione sul rilievo che le prove testimoniali dell'autonomia fornite dall'opponente fossero insufficienti.
Con il secondo motivo, l'appellante censura la valutazione delle prove offerta dal giudice, da un lato per avere ritenuto irrilevanti le deposizioni dei testimoni, che avrebbero invece offerto significativi riscontri alla natura autonoma delle prestazioni lavorative, dall'altro per avere ritenuto rilevanti la chat telefonica disconosciuta dall' peraltro estendendola Parte_1
erroneamente al nonché le dichiarazioni acquisite dagli ispettori Pt_3 nel corso dell'accertamento amministrativo e non confermate in sede testimoniale.
Con il terzo motivo, l'appellante critica la sentenza per l'erronea
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motivazione in punto distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo, con riferimento alla presunta continuatività della prestazione non confermata dai testi, all'assenza di stabile inserimento dei lavoratori nell'organizzazione aziendale e dell'assoggettamento a direttive o controlli, al difetto di elementi indiziari sussidiari.
Con il quarto motivo, l'appellante censura la decisione nella parte in cui il giudice ha omesso di considerare quanto riferito e dai testimoni Pt_2
circa il fatto che lo stesso si recava sul cantiere accompagnando Pt_2
su auto della ditta di quest'ultimo, escludendo il rapporto di Pt_3
diretta dipendenza dalla CP_3
3. I primi quattro motivi, da esaminarsi congiuntamente per connessione, sono infondati.
3.1 Secondo consolidati principi giurisprudenziali, grava sull'autorità amministrativa l'onere della prova della pretesa sanzionatoria e, dunque, degli elementi costitutivi dell'illecito amministrativo, quale nella specie la natura subordinata dell'attività lavorativa prestata dai due lavoratori indicati nel verbale di accertamento.
In proposito, il Tribunale, pur richiamando in premessa la presunzione di subordinazione, ha poi fondato la decisione sulla autonoma valutazione delle risultanze acquisite, ritenute nel complesso idonee a dimostrare la subordinazione e pertanto ad assolvere al predetto onere, con statuizione conforme ai principi suindicati e meritevole di conferma.
A tal fine vale ricordare, quanto all'efficacia probatoria delle dichiarazioni acquisite dai funzionari in sede ispettiva, che “i verbali ispettivi fanno piena prova fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ivi compresa
l'esistenza e provenienza delle dichiarazioni raccolte a verbale, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il
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concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori» (v., fra le tante, Cass. nr.4182 del 2021; Cass. nr. 11934 del
2019)” con l'ulteriore precisazione che “l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano priva di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne
l'attendibilità” (Cass. 12618/2022 e tra molte da ultimo Cass. 23252/2024).
3.2 Nella specie, in applicazione dei criteri richiamati, deve ritenersi che,
come condivisibilmente affermato dal giudice di primo grado, il complesso delle dichiarazioni raccolte dagli ispettori, unitamente al contenuto della chat telefonica e agli altri documenti prodotti, integrino un compendio univoco e convergente, non scalfito dalle generiche deposizioni dei testimoni (per lo più clienti poco informati sui fatti), idoneo a suffragare la natura subordinata delle prestazioni dei due lavoratori nei periodi indicati nel verbale (prudenzialmente contenuti dall'Amministrazione in un arco temporale più ristretto, rispetto a quello riferito nelle richieste di intervento dei due lavoratori, in ragione dei riscontri acquisiti).
Da tali elementi si evince, infatti, la prova della soggezione gerarchica dei due lavoratori alle direttive costantemente impartite dall' e Parte_1
degli indici sussidiari della subordinazione, quali l'esecuzione della prestazione all'interno dei locali aziendali e con l'impiego di strumenti e materiale di proprietà dell'impresa, l'osservanza di un orario predeterminato, il compenso in misura fissa e l'assenza di rischio di impresa.
3.2.1 Per quanto riguarda la posizione di va innanzitutto Pt_2
ricordato che lo stesso appellante, sentito dal funzionario al momento dell'accesso ispettivo, ha dichiarato: “Riguardo al lavoratore Parte_2
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riconosco di averne utilizzato per un certo periodo le prestazioni nella srl, mi dichiaro da subito disponibile ad addivenire ad una soluzione conciliativa con il lavoratore stesso..”. La dichiarazione dell' Parte_1 rilasciata spontaneamente nell'immediatezza dei fatti e a sé sfavorevole, risulta particolarmente attendibile e smentisce l'assunto difensivo, riproposto anche nell'appello, secondo cui avrebbe operato in Pt_2
azienda esclusivamente quale collaboratore del laddove il Pt_3 riconoscimento dell'utilizzo delle prestazioni di manodopera “nella srl” corrobora in modo significativo la veridicità dell'impiego non regolarizzato del lavoratore alle dirette dipendenze della società.
Nello stesso senso convergono le dichiarazioni rese ai funzionari ispettivi da diversi informatori:
- il quale colloca la prestazione del presso il rimessaggio Tes_1 Pt_2 all'inizio di febbraio 2016 e ricorda in modo puntuale e circostanziato il fatto che quest'ultimo aveva eseguito in quel periodo, su indicazione dell' lavori di pitturazione della propria imbarcazione senza Parte_1 adottare le dovute cautele e causando l'imbrattamento della fiancata;
- che ha riferito di avere visto nel 2016 il al lavoro nel Tes_2 Pt_2
rimessaggio, insieme a nelle varie occasioni in cui passava a Pt_3
salutare, precisando di avere diradato le proprie visite, funzionali alla ricerca di qualche possibilità di collaborazione in azienda, proprio in ragione della presenza del che sapeva essere continuativa;
Pt_2
- che, in relazione alla posizione del ha confermato che lo Pt_3 Pt_2
stesso era stato assunto a febbraio 2016 ed era presente tutti i giorni nel rimessaggio dove prestava la propria attività secondo le direttive impartite dall' al quale comunicava giornalmente le ore di lavoro effettuate Parte_1
per poi recarsi nel fine settimana a ritirare il compenso presso il container- ufficio.
Il quadro delineato, non scalfito dalle deposizioni dei testimoni basate su ricordi generici e molto parziali, trova ulteriore e decisivo riscontro nel contenuto delle conversazioni intercorse tra e da agosto Parte_1 Pt_2
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2016 a febbraio 2017, sulla chat di messaggistica whatsapp prodotta in atti - certamente riferibile all' alla luce delle verifiche effettuate Parte_1 dall'ispettore circa la corrispondenza del numero di cellulare (descritte nella sentenza appellata) e della data di compleanno - da cui si evince non solo il rapporto diretto dell'appellante con il lavoratore (peraltro già riconosciuto dall'appellante nella dichiarazione agli ispettori sopra riportata) bensì la natura subordinata di detto rapporto. Il contenuto delle comunicazioni presenti nella chat rivela da un lato l'assiduo esercizio, pressochè quotidiano, del potere conformativo dell' sulle prestazioni Parte_1
lavorative del Maio, con disposizioni minute e di dettaglio, e del relativo controllo anche attraverso la richiesta al lavoratore di puntuale rendicontazione del numero di ore di lavoro effettuate, dall'altro la commisurazione del compenso in misura fissa su base oraria e la sua erogazione con cadenza periodica, quali ulteriori indici sintomatici della subordinazione.
3.2.2 In relazione alla posizione di la prova del rapporto Pt_3
subordinato non regolarizzato emerge dal complesso convergente delle dichiarazioni circostanziate rese ai funzionari ispettivi sia dai due lavoratori sia dalle altre persone informate e i quali hanno Tes_1 Tes_2
confermato di avere visto il prestare attività lavorativa in modo Pt_3
continuativo presso il rimessaggio della anche nel periodo CP_3
oggetto di addebito (febbraio 2015-gennaio 2016). ha ricordato, Tes_1 in particolare, di avere pagato all' l'intervento “importante” di Parte_1
manutenzione eseguito dal sulla propria imbarcazione nel febbraio Pt_3
2015. nel corso della deposizione testimoniale acquisita nel Tes_2
giudizio di lavoro promosso dal e riportata nella relativa sentenza Pt_3
(qui utilizzabile quale prova cd. atipica), ha altresì riferito di avere visto dare disposizioni al regolarmente impegnato in lavori Parte_1 Pt_3
di manutenzione delle imbarcazioni ricoverate nel rimessaggio con orario a tempo pieno e utilizzo di arnesi e materiali dell'azienda, nonché corrispondergli la paga in contanti.
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A corroborare ulteriormente i descritti indici della natura subordinata del rapporto di lavoro del prima dell'apertura di un'autonoma Pt_3
impresa individuale nel gennaio 2016, vi sono altresì i documenti di trasporto di merce destinata alla che nel luglio 2015 CP_3
riportano il nominativo del lavoratore ( quale persona addetta al Pt_3
ritiro.
3.3 E' pertanto confermato l'impiego non regolarizzato delle prestazioni subordinate dei due lavoratori, integranti il presupposto delle sanzioni irrogate.
4. Con il quinto motivo, l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui, a fronte della contestazione formulata nel ricorso introduttivo, il giudice ha escluso la necessità della prova di tutti i giorni effettivi di lavoro anziché del solo periodo in cui si collocavano le prestazioni.
4.1 La censura è infondata atteso che nella specie la prova della continuità della prestazione lavorativa, prevista dall'art. 2094 c.c., si trae dalla valutazione complessiva degli elementi richiamati al punto 3 e, in particolare, dalle plurime e concordi dichiarazioni raccolte dai funzionari ispettivi circa l'impegno pressochè costante dei due lavoratori nei periodi individuati presso il rimessaggio della - nei quali è pacifico CP_3
non operassero altri addetti - avvalorate da puntuali riferimenti temporali e dai riscontri documentali già illustrati.
Con particolare riferimento, poi, all'eccepita cessazione dell'attività aziendale al 31.12.2016, riproposta nel motivo, è sufficiente richiamare il contenuto della chat telefonica in atti (già citata sopra) nella quale si rinvengono messaggi pressochè quotidiani dell' contenenti Parte_1
disposizioni di lavoro per anche oltre tale data e fino al 10.2.2017. Pt_2
5. Parimenti infondato è il sesto motivo, con cui l'appellante si duole dell'erroneo frazionamento e conseguente duplicazione dei rapporti di lavoro del con l'applicazione di due diverse sanzioni in relazione ad Pt_2
un rapporto giuridico che sarebbe unico.
Non si tratta infatti di un artificioso spezzettamento di un unico rapporto
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subordinato, la cui esistenza è tuttora contestata dall'appellante, ma dell'accertamento della prestazione lavorativa alle dipendenze della società in relazione a due diversi periodi, fondato sul rilievo dell'assenza di sufficienti riscontri per ritenere la permanenza del rapporto anche nell'intervallo tra detti periodi.
6. Con il settimo motivo, l'appellante si duole del mancato accoglimento della richiesta di riduzione delle sanzioni al minimo edittale, erroneamente disattesa con motivazione solo apparente del giudice di primo grado, attesa la ricorrenza dei relativi presupposti, ai sensi degli artt. 6
d.lgs. 150/2011 e 11 l. 689/81. In particolare, ad avviso dell'appellante,
l'applicazione dei minimi sarebbe giustificata dall'incertezza correlata alla complessità della vicenda e dalla ridotta gravità della violazione nonché dalle condizioni economiche dell'opponente (con una società ormai chiusa da anni, un reddito basso e gravi condizioni di salute che gli rendono più difficile la ricerca di nuove occasioni di lavoro).
6.1 Il motivo è infondato.
L'ammontare delle sanzioni risulta determinato, per ciascuno dei lavoratori in relazione alla rispettiva durata dei periodi accertati, in un importo inferiore al valore medio tra il minimo e il massimo previsto nelle due ipotesi considerate, ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 3 ter, d.l. 12/2002, conv. in l. 73/2002 (da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro;
da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro).
Tali importi paiono congrui con riferimento al parametro temporale considerato dalla norma, tenuto conto che la sanzione di euro 3.400,00 è relativa all'impiego del Maio per una durata (ventinove giorni di febbraio
2016) pressochè pari al massimo della prima ipotesi mentre la sanzione complessiva di euro 28.800,00 è relativa all'impiego dei due lavoratori per periodi di diversi mesi (da giugno 2015 a gennaio 2016 per e da Pt_3
agosto 2016 a febbraio 2017) e dunque per una durata, per ciascuno,
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superiore alla soglia minima dei sessanta giorni della seconda ipotesi.
Né emergono profili di particolare incertezza della vicenda o un particolare atteggiarsi dell'elemento soggettivo che giustifichino l'attenuazione della sanzione per l'impiego irregolare dei due dipendenti, atteso l'esercizio diretto ed esclusivo delle prerogative datoriali da parte dell'appellante, a nulla rilevando le sue attuali condizioni personali o economiche.
7. Con l'ottavo motivo di appello si censura la decisione nella parte in cui il Tribunale, dopo avere disposto la cancellazione dagli atti dell'eccezione concernente l'inefficacia degli accertamenti ispettivi a causa della violazione del DM 25/1/2014, “Codice di comportamento ad uso degli ispettori del lavoro”, ha ritenuto infondata e irrilevante la questione relativa al fatto che l'accertamento, dopo una prima fase iniziale, era stato condotto da un solo ispettore.
7.1 Il motivo, al di là della genericità del riferimento normativo già stigmatizzata dal Tribunale, non merita accoglimento.
Come correttamente evidenziato dal Tribunale, con argomentazione avente carattere assorbente della verifica della denunciata irregolarità, la questione è irrilevante ai fini della decisione. Oggetto del giudizio è infatti la fondatezza della pretesa sanzionatoria azionata con l'ordinanza- ingiunzione e a tal fine vengono qui in rilievo gli elementi di prova nella
Con specie offerti da , vale a dire i documenti prodotti e i verbali ispettivi nelle parti in cui il funzionario attesta l'esistenza e provenienza delle dichiarazioni raccolte a verbale, la cui efficacia privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., prescinde dal numero degli ispettori impegnati nell'attività di accertamento.
8. Con l'ultimo motivo, l'appellante critica la statuizione di condanna Con alle spese, nella parte in cui il giudice ha liquidato a favore di , costituito in giudizio per il tramite di proprio funzionario, voci a titolo di “compenso” dovendo essere riconosciute solo le spese vive documentate e difettando nella specie detta documentazione.
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8.1Il motivo è infondato.
Con l'art. 9 d. lgs. 149/2015, che regola la rappresentanza in giudizio dell' , nel comma 2 si è previsto che “In caso di esito Controparte_1
favorevole della lite all sono riconosciute dal giudice le spese, i CP_1
diritti e gli onorari di lite, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto”. La decisione del Tribunale si è conformata alla Con citata previsione normativa, avendo liquidato a favore di il rimborso delle spese processuali, in applicazione dei parametri previsti dal D.M.
55/2014, con la prescritta riduzione del 20%.
8 Per tutte le ragioni esposte l'appello deve essere respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante, come liquidate in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva in concreto espletata.
Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c.,
Respinge l'appello;
Condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado, liquidate in euro 4.000,00, oltre rimborso forfettario 15% e oneri di legge;
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 11.3.2025
LA CONSIGLIERA est. IL PRESIDENTE
Caterina Baisi Federico Grillo Pasquarelli
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