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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/02/2025, n. 1691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1691 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 16214/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
2) Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
3) Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 16214 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: divorzio giudiziale vertente
TRA
(nata in San Giorgio a [...] - NA il 17.04.1989 Parte_1
) rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di CodiceFiscale_1 costituzione di nuovo difensore depositata in data 11/11/2024, dall'avv. OLIMPIA TURITTO presso la quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via S. Maria ai Monti n.351
RICORRENTE
CONTRO
(nato a [...] il [...]) CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
E
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI
Il procuratore della ricorrente ha concluso come da note di trattazione scritta dell'udienza del 14/11/2024.
Il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo disciplinare i rapporti prevedendo l'affido super esclusivo dei minori alla madre e diritto di visita paterno, laddove questi manifestasse interesse, in spazio neutro con l'assistenza ed il supporto dei servizi sociali previo svolgimento di percorsi di sostegno alla genitorialità, ha chiesto, inoltre, che il contributo, a carico del padre, per il mantenimento dei minori, fosse determinato in € 500,00 oltre il 50% delle spese straordinarie..
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.07.2022, , premetteva che aveva Parte_1
contratto matrimonio con in Napoli il 27.10.2007; che dalla loro CP_1
relazione erano nati due figli: (28.10.2007) e (28.8.2012); che a far data da Pt_1 Per_1
dicembre 2016 il resistente decideva di lasciare la casa coniugale per ritornare a vivere presso la sua famiglia di origine disinteressandosi completamente dei figli sia dal punto di vista morale che economico;
che ella aveva continuato a vivere con i figli nell'appartamento in locazione in Napoli al corso San Giovanni 491; che con sentenza n. 10770/2019 dell'intestato
Tribunale, pubblicata in data 3.12.2019, era stata pronunciata la separazione personale tra le parti;
che dalla data di celebrazione dell'udienza presidenziale (31.5.2018) alcuna riconciliazione era intervenuta;
che, in sede di separazione era stato disposto l'affido esclusivo
(rectius: superesclusivo) dei figli minori alla madre e l'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento dei figli versando mensilmente l'importo di Euro 400,00 oltre il 50% delle spese straordinarie ed oltre rivalutazione ISTAT;
che il resistente si era reso inadempiente pertanto ella aveva sporto denuncia per violazione degli obblighi assistenziali oltre che per minacce dallo stesso perpetrate nei confronti della figlia;
che ella aveva Pt_1
successivamente intessuto una relazione sentimentale con un altro uomo dal quale aveva avuto una figlia nata il [...].
Tutto quanto sopra premesso, la ricorrente chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio (ovvero lo scioglimento del matrimonio civile) alle condizioni di cui alla sentenza di separazione.
All'udienza presidenziale del 26.09.2023 compariva solo la ricorrente la quale confermava la volontà di divorziare e chiedeva disciplinarsi le condizioni accessorie in conformità a quanto statuito in sede di separazione. Il resistente, benchè regolarmente evocato in giudizio, non compariva e ne veniva dichiarata la contumacia. Confermate in via provvisoria le condizioni di cui alla separazione e nominato il giudice istruttore veniva fissata l'udienza per il prosieguo.
All'udienza del 6.02.2024 celebrata in modalità cartolare, parte ricorrente faceva pervenire note scritte di trattazione con cui si riportava al ricorso introduttivo e alla memoria integrativa depositata in data 5.01.2024 chiedendone l'accoglimento.
Il Giudice istruttore, verificata la regolarità della notifica degli atti al resistente e la mancata costituzione e comparizione dello stesso, ne dichiarava la contumacia e, ritenute inammissibili le prove articolate da parte ricorrente in quanto vertenti su circostanze generiche ed irrilevanti, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 14.11.2024 la causa veniva riservata al Collegio per la decisione con la concessione dei termini di legge per gli scritti conclusionali, previa acquisizione del parere del
PM.
La domanda principale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata con sentenza del Tribunale di Napoli n. 10770/2019 irrevocabile, previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale il 31.05.2018.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 11.5.2015 n. 55 anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5
L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Venendo alla disciplina delle condizioni accessorie al divorzio, la ricorrente ha chiesto confermarsi i provvedimenti assunti in sede di separazione.
Come si legge nella sentenza di separazione, il Collegio, atteso il disinteresse morale
(non esercitava il diritto-dovere di visita) e materiale (non versava l'assegno di mantenimento) del padre, contumace anche in quel giudizio, verso i figli dispose l'affido superesclusivo dei minori alla madre.
Ad oggi la situazione non è mutata. Il contumace anche nel presente giudizio, CP_1 non intrattiene alcun rapporto con i figli da anni, come riferito dalla ricorrente all'udienza presidenziale e non versa alcunché per il mantenimento dei figli, tanto da indurre la a Pt_1
denunciarlo penalmente.
Va dunque in questa sede confermato l'affido superesclusivo dei figli alla madre, come peraltro richiesto anche dal P.M.. La condotta abbandonica del resistente, unitamente alle vicende denunciate dalla ricorrente, induce a ritenere opportuno prevedere che ai sensi dell'ultimo comma dell'art 337 quater c.c. le competenze genitoriali siano concentrate in capo alla madre. Invero, nel modulo di affidamento monogenitoriale, il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
ciò nonostante, «le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori». L'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione, residenza abituale) può però trovare deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”). Si tratta, in questi casi, si rimettere al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali, come si ritiene di disporre nel caso di specie. Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio. Il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337-quater ultimo comma c.c.).
Quanto alla disciplina dei tempi di permanenza dei minori presso il padre, con riguardo a , prossima al raggiungimento della maggiore età, gli incontri con il padre vanno Pt_1
rimessi alla volontà della stessa, con riguardo a gli incontri potranno avvenire presso lo Per_1
spazio offerto dai Servizi sociali territorialmente competenti sul luogo di residenza del minore, all'esito di un percorso di valutazione delle competenze genitoriali del . Sarà CP_1 quest'ultimo a contattare i Servizi delegati per l'attivazione dei percorsi.
Avuto riguardo alle risultanze processuali emerse, si è ritenuto superfluo disporre l'ascolto dei minori. Venendo agli aspetti relativi al mantenimento della prole, soccorrono i criteri di cui all'art 337 ter c.c. applicabili anche in caso di divorzio. La madre in ragione della convivenza provvederà in via diretta al mantenimento;
il padre mediante il versamento di un assegno periodico mensile. Alcuna documentazione attestante i redditi delle parti è stata prodotta. La ricorrente, in udienza, ha riferito: “ non ha mai lavorato, mi hanno sempre aiutato i miei CP_1 genitori”. Ciò posto, tenuto conto della presunzione della produzione di reddito in considerazione della capacità lavorativa generica che impone anche al genitore disoccupato di attivarsi per contribuire al mantenimento del figlio con imposizione di assegno minimo, tenuto conto del tempo trascorso dall'epoca della separazione e delle aumentate esigenze di vita dei figli, si ritiene congruo determinare a carico di un assegno mensile di euro 500,00 ( 250,00 per e CP_1 Pt_1
250,00 per ) a titolo di contributo nel mantenimento dei figli, da versare alla entro il Per_1 Pt_1
giorno 5 di ciascun mese, assegno che andrà adeguato annualmente secondo gli indici ISTAT FOI a decorrere da febbraio 2026. Inoltre, il sarà tenuto nella misura del 50% a partecipare al CP_1
pagamento delle spese straordinarie per i figli individuate come da Protocollo d'Intesa tra
Presidenza del Tribunale e COA del 7/03/2018.
Passando infine alle spese di giudizio, stante la natura e l'esito del giudizio, sussistono i giusti motivi per dichiararle non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi promossa da contro , così provvede: Parte_1 CP_1
• accoglie la domanda principale di e, per l'effetto, pronuncia Parte_1
lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in Napoli il 27.10.2007 (atto n. 65, parte
I, serie sez.K Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2007);
• affida in via super esclusiva i figli alla madre con la quale convivono. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale delle minori potranno essere assunte dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
• regolamenta i tempi di permanenza dei minori con il padre come in parte motiva indicato;
• dispone che versi a l'assegno mensile di euro CP_1 Parte_1
500,00 quale contributo al mantenimento dei figli. Il suddetto assegno dovrà essere versato entro il giorno 5 di ciascun mese e dovrà essere annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT a decorrere da febbraio 2026;
• pone a carico di il 50% al pagamento delle spese straordinarie per i figli CP_1 individuate come da Protocollo d'Intesa tra Presidenza del Tribunale e COA del 7/03/2018;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile).
• dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 24.01.2025
IL GIUDICE ESTENSORE ILPRESIDENTE
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
2) Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
3) Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 16214 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: divorzio giudiziale vertente
TRA
(nata in San Giorgio a [...] - NA il 17.04.1989 Parte_1
) rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di CodiceFiscale_1 costituzione di nuovo difensore depositata in data 11/11/2024, dall'avv. OLIMPIA TURITTO presso la quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via S. Maria ai Monti n.351
RICORRENTE
CONTRO
(nato a [...] il [...]) CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
E
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI
Il procuratore della ricorrente ha concluso come da note di trattazione scritta dell'udienza del 14/11/2024.
Il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo disciplinare i rapporti prevedendo l'affido super esclusivo dei minori alla madre e diritto di visita paterno, laddove questi manifestasse interesse, in spazio neutro con l'assistenza ed il supporto dei servizi sociali previo svolgimento di percorsi di sostegno alla genitorialità, ha chiesto, inoltre, che il contributo, a carico del padre, per il mantenimento dei minori, fosse determinato in € 500,00 oltre il 50% delle spese straordinarie..
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.07.2022, , premetteva che aveva Parte_1
contratto matrimonio con in Napoli il 27.10.2007; che dalla loro CP_1
relazione erano nati due figli: (28.10.2007) e (28.8.2012); che a far data da Pt_1 Per_1
dicembre 2016 il resistente decideva di lasciare la casa coniugale per ritornare a vivere presso la sua famiglia di origine disinteressandosi completamente dei figli sia dal punto di vista morale che economico;
che ella aveva continuato a vivere con i figli nell'appartamento in locazione in Napoli al corso San Giovanni 491; che con sentenza n. 10770/2019 dell'intestato
Tribunale, pubblicata in data 3.12.2019, era stata pronunciata la separazione personale tra le parti;
che dalla data di celebrazione dell'udienza presidenziale (31.5.2018) alcuna riconciliazione era intervenuta;
che, in sede di separazione era stato disposto l'affido esclusivo
(rectius: superesclusivo) dei figli minori alla madre e l'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento dei figli versando mensilmente l'importo di Euro 400,00 oltre il 50% delle spese straordinarie ed oltre rivalutazione ISTAT;
che il resistente si era reso inadempiente pertanto ella aveva sporto denuncia per violazione degli obblighi assistenziali oltre che per minacce dallo stesso perpetrate nei confronti della figlia;
che ella aveva Pt_1
successivamente intessuto una relazione sentimentale con un altro uomo dal quale aveva avuto una figlia nata il [...].
Tutto quanto sopra premesso, la ricorrente chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio (ovvero lo scioglimento del matrimonio civile) alle condizioni di cui alla sentenza di separazione.
All'udienza presidenziale del 26.09.2023 compariva solo la ricorrente la quale confermava la volontà di divorziare e chiedeva disciplinarsi le condizioni accessorie in conformità a quanto statuito in sede di separazione. Il resistente, benchè regolarmente evocato in giudizio, non compariva e ne veniva dichiarata la contumacia. Confermate in via provvisoria le condizioni di cui alla separazione e nominato il giudice istruttore veniva fissata l'udienza per il prosieguo.
All'udienza del 6.02.2024 celebrata in modalità cartolare, parte ricorrente faceva pervenire note scritte di trattazione con cui si riportava al ricorso introduttivo e alla memoria integrativa depositata in data 5.01.2024 chiedendone l'accoglimento.
Il Giudice istruttore, verificata la regolarità della notifica degli atti al resistente e la mancata costituzione e comparizione dello stesso, ne dichiarava la contumacia e, ritenute inammissibili le prove articolate da parte ricorrente in quanto vertenti su circostanze generiche ed irrilevanti, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 14.11.2024 la causa veniva riservata al Collegio per la decisione con la concessione dei termini di legge per gli scritti conclusionali, previa acquisizione del parere del
PM.
La domanda principale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata con sentenza del Tribunale di Napoli n. 10770/2019 irrevocabile, previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale il 31.05.2018.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 11.5.2015 n. 55 anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5
L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Venendo alla disciplina delle condizioni accessorie al divorzio, la ricorrente ha chiesto confermarsi i provvedimenti assunti in sede di separazione.
Come si legge nella sentenza di separazione, il Collegio, atteso il disinteresse morale
(non esercitava il diritto-dovere di visita) e materiale (non versava l'assegno di mantenimento) del padre, contumace anche in quel giudizio, verso i figli dispose l'affido superesclusivo dei minori alla madre.
Ad oggi la situazione non è mutata. Il contumace anche nel presente giudizio, CP_1 non intrattiene alcun rapporto con i figli da anni, come riferito dalla ricorrente all'udienza presidenziale e non versa alcunché per il mantenimento dei figli, tanto da indurre la a Pt_1
denunciarlo penalmente.
Va dunque in questa sede confermato l'affido superesclusivo dei figli alla madre, come peraltro richiesto anche dal P.M.. La condotta abbandonica del resistente, unitamente alle vicende denunciate dalla ricorrente, induce a ritenere opportuno prevedere che ai sensi dell'ultimo comma dell'art 337 quater c.c. le competenze genitoriali siano concentrate in capo alla madre. Invero, nel modulo di affidamento monogenitoriale, il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
ciò nonostante, «le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori». L'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione, residenza abituale) può però trovare deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”). Si tratta, in questi casi, si rimettere al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali, come si ritiene di disporre nel caso di specie. Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio. Il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337-quater ultimo comma c.c.).
Quanto alla disciplina dei tempi di permanenza dei minori presso il padre, con riguardo a , prossima al raggiungimento della maggiore età, gli incontri con il padre vanno Pt_1
rimessi alla volontà della stessa, con riguardo a gli incontri potranno avvenire presso lo Per_1
spazio offerto dai Servizi sociali territorialmente competenti sul luogo di residenza del minore, all'esito di un percorso di valutazione delle competenze genitoriali del . Sarà CP_1 quest'ultimo a contattare i Servizi delegati per l'attivazione dei percorsi.
Avuto riguardo alle risultanze processuali emerse, si è ritenuto superfluo disporre l'ascolto dei minori. Venendo agli aspetti relativi al mantenimento della prole, soccorrono i criteri di cui all'art 337 ter c.c. applicabili anche in caso di divorzio. La madre in ragione della convivenza provvederà in via diretta al mantenimento;
il padre mediante il versamento di un assegno periodico mensile. Alcuna documentazione attestante i redditi delle parti è stata prodotta. La ricorrente, in udienza, ha riferito: “ non ha mai lavorato, mi hanno sempre aiutato i miei CP_1 genitori”. Ciò posto, tenuto conto della presunzione della produzione di reddito in considerazione della capacità lavorativa generica che impone anche al genitore disoccupato di attivarsi per contribuire al mantenimento del figlio con imposizione di assegno minimo, tenuto conto del tempo trascorso dall'epoca della separazione e delle aumentate esigenze di vita dei figli, si ritiene congruo determinare a carico di un assegno mensile di euro 500,00 ( 250,00 per e CP_1 Pt_1
250,00 per ) a titolo di contributo nel mantenimento dei figli, da versare alla entro il Per_1 Pt_1
giorno 5 di ciascun mese, assegno che andrà adeguato annualmente secondo gli indici ISTAT FOI a decorrere da febbraio 2026. Inoltre, il sarà tenuto nella misura del 50% a partecipare al CP_1
pagamento delle spese straordinarie per i figli individuate come da Protocollo d'Intesa tra
Presidenza del Tribunale e COA del 7/03/2018.
Passando infine alle spese di giudizio, stante la natura e l'esito del giudizio, sussistono i giusti motivi per dichiararle non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi promossa da contro , così provvede: Parte_1 CP_1
• accoglie la domanda principale di e, per l'effetto, pronuncia Parte_1
lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in Napoli il 27.10.2007 (atto n. 65, parte
I, serie sez.K Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2007);
• affida in via super esclusiva i figli alla madre con la quale convivono. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale delle minori potranno essere assunte dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
• regolamenta i tempi di permanenza dei minori con il padre come in parte motiva indicato;
• dispone che versi a l'assegno mensile di euro CP_1 Parte_1
500,00 quale contributo al mantenimento dei figli. Il suddetto assegno dovrà essere versato entro il giorno 5 di ciascun mese e dovrà essere annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT a decorrere da febbraio 2026;
• pone a carico di il 50% al pagamento delle spese straordinarie per i figli CP_1 individuate come da Protocollo d'Intesa tra Presidenza del Tribunale e COA del 7/03/2018;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile).
• dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 24.01.2025
IL GIUDICE ESTENSORE ILPRESIDENTE
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino