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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/02/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA - Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA - Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5950 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 promosso
DA
, nato a [...] il [...] , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuela Sallustro, presso il cui studio a Palermo, Corso
Alberto Amedeo n. 74, è elettivamente domiciliato
E
, nata a [...] il [...] , rappresentata e CP_1 C.F._2
difesa dall'Avv. Laura Gancitano, presso il cui studio a Palermo, via Principe Di Paterno' n.
18, è elettivamente domiciliata
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso depositato il 23/12/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a IM (MI) il 29/09/1990 alle condizioni indicate nel ricorso congiunto sopra riportato.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 12/02/2025 e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
1 • la separazione è stata pronunciata con decreto di omologa n. 3733/2015, emesso da questo Tribunale in data 16/10/2015 – 03/11/2015;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti hanno, inoltre, compiutamente regolato i loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso depositato il 23/12/2024, le cui condizioni si riportano integralmente:
“
1. Il sig. verserà, entro il giorno 5 di ogni mese, alla Sig.ra la Parte_1 CP_1
complessiva somma di € 600,00 (da rivalutarsi annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T.) di cui: € 250,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore (nato il Per_1
20/08/2007); € 250,00 a titolo di contributo al sostentamento della figlia (nata il Per_2
06/12/1998), sino all'indipendenza economica degli stessi, ed € 100,00 a titolo di assegno divorzile;
2. Le spese straordinarie, che dovessero rendersi necessarie per i figli nel tempo, saranno sostenute da entrambi i coniugi, nella misura del 50% ciascuno:
3. La sig.ra nulla pretende dal sig. delle somme dovutele in base CP_1 Parte_1
alla rivalutazione I.S.T.A.T. dei pregressi assegni di mantenimento versati dal sig. Parte_1
ed alla quota (pari al 40%) del T.F.R. a lei spettante per gli anni di matrimonio;
4. Il sig. si obbliga a trasferire, entro la data del 30/06/2025, alla sig.ra Parte_1 CP_1
la quota del 50% della proprietà dell'immobile sito in Palermo, via Marco Polo n. 6/A quarto piano, in catasto alla partita 1076421, foglio 51, particella 991/12, zona censuaria seconda, categoria A/3, classe settima, vani 6,5, R.C. L. 845.000;
5. Con il presente ricorso, la sig.ra produce la scrittura privata autenticata del CP_1
02/06/2000 n. 20640 Rep. n. 6733 Racc., trascritta in data 07/06/2000 al n. 21343 Reg. Gen.
e n. 15563 Reg. Part., la visura e la planimetria catastale dell'immobile”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge ed all'interesse della prole.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
IM (MI) il 29/09/1990 da , nato a [...] il [...] Parte_1
( e , nata a [...] il [...] C.F._1 CP_1
( , alle condizioni indicate nel ricorso congiunto del 23/12/2024 e C.F._2
riportate in parte motiva.
2 2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di IM (MI) al n.
60, parte II, serie A, dell'anno 1990).
3) Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 13/02/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA - Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA - Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5950 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 promosso
DA
, nato a [...] il [...] , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuela Sallustro, presso il cui studio a Palermo, Corso
Alberto Amedeo n. 74, è elettivamente domiciliato
E
, nata a [...] il [...] , rappresentata e CP_1 C.F._2
difesa dall'Avv. Laura Gancitano, presso il cui studio a Palermo, via Principe Di Paterno' n.
18, è elettivamente domiciliata
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso depositato il 23/12/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a IM (MI) il 29/09/1990 alle condizioni indicate nel ricorso congiunto sopra riportato.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 12/02/2025 e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
1 • la separazione è stata pronunciata con decreto di omologa n. 3733/2015, emesso da questo Tribunale in data 16/10/2015 – 03/11/2015;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti hanno, inoltre, compiutamente regolato i loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso depositato il 23/12/2024, le cui condizioni si riportano integralmente:
“
1. Il sig. verserà, entro il giorno 5 di ogni mese, alla Sig.ra la Parte_1 CP_1
complessiva somma di € 600,00 (da rivalutarsi annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T.) di cui: € 250,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore (nato il Per_1
20/08/2007); € 250,00 a titolo di contributo al sostentamento della figlia (nata il Per_2
06/12/1998), sino all'indipendenza economica degli stessi, ed € 100,00 a titolo di assegno divorzile;
2. Le spese straordinarie, che dovessero rendersi necessarie per i figli nel tempo, saranno sostenute da entrambi i coniugi, nella misura del 50% ciascuno:
3. La sig.ra nulla pretende dal sig. delle somme dovutele in base CP_1 Parte_1
alla rivalutazione I.S.T.A.T. dei pregressi assegni di mantenimento versati dal sig. Parte_1
ed alla quota (pari al 40%) del T.F.R. a lei spettante per gli anni di matrimonio;
4. Il sig. si obbliga a trasferire, entro la data del 30/06/2025, alla sig.ra Parte_1 CP_1
la quota del 50% della proprietà dell'immobile sito in Palermo, via Marco Polo n. 6/A quarto piano, in catasto alla partita 1076421, foglio 51, particella 991/12, zona censuaria seconda, categoria A/3, classe settima, vani 6,5, R.C. L. 845.000;
5. Con il presente ricorso, la sig.ra produce la scrittura privata autenticata del CP_1
02/06/2000 n. 20640 Rep. n. 6733 Racc., trascritta in data 07/06/2000 al n. 21343 Reg. Gen.
e n. 15563 Reg. Part., la visura e la planimetria catastale dell'immobile”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge ed all'interesse della prole.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
IM (MI) il 29/09/1990 da , nato a [...] il [...] Parte_1
( e , nata a [...] il [...] C.F._1 CP_1
( , alle condizioni indicate nel ricorso congiunto del 23/12/2024 e C.F._2
riportate in parte motiva.
2 2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di IM (MI) al n.
60, parte II, serie A, dell'anno 1990).
3) Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 13/02/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
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