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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/05/2025, n. 2401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2401 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore -
- dr.ssa Caterina Di NO - Consigliere - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Benevento, Seconda Se- zione Civile, in persona della Giudice Ida Moretti, in data 2/5 gennaio 2023 e contraddistinta dal n. 31/2023 iscritto al n. 1280/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi e pen- dente
TRA
(codice fiscale ), nato a [...] il 14 ottobre Parte_1 C.F._1
1966 ed ivi residente alla Via Fiume, rappresentato e difeso dall'avv. Carmela Amato (codice fiscale - appellante- C.F._2
E
(codice fiscale ), nata a [...] il 19 dicembre CP_1 C.F._3
1959 e residente in [...], rappresen- tato e difeso dall'avv. Maria Teresa De Bottis (codice fiscale ) C.F._4
- appellata -
I. PREMESSE DELLA DECISIONE
I.1. Il Tribunale di Benevento, con la propria sentenza n. 31/2023, pubblicata il 5 gennaio
2023, accogliendo la domanda avanzata da contro con una cita- CP_1 Parte_1
zione a quest'ultimo notificata il 22 febbraio 2018:
1) ha dichiarato il NO inadempiente agli obblighi assunti quale socio accomandata- rio della Hair Studio S.A.S. di IT NO & C. e lo ha condannato a pagare alla la CP_1
somma di 25.026,00 €, «oltre interessi legali dalla data dei singoli versamenti [effettuati dalla
N. 1280/2023 r.g.aa.cc. c. Pag. 1 di 6 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
quale socia accomandante di detta società] sino al soddisfo, nonché rivalutazione mo- CP_1
netaria come per legge»;
2) ha dichiarato l'intervenuto recesso della per giusta causa dalla Hair Studio CP_1
S.A.S. di IT NO & C.;
3) ha condannato il NO a rimborsare direttamente all'avv. Maria Teresa De Bottis, quale difensore distrattaria della le spese processuali, che ha liquidato nel comples- CP_1
sivo importo di 5.099,00 €, «oltre a IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge».
I.2.1. Dichiarando che tale sentenza è stata notificata il 31 gennaio 2023, il NO s'è quindi appellato a questa Corte, innanzi alla quale s'è costituito il 10 marzo 2023, senza però fornire la debita prova della notificazione alla controparte della citazione per l'udienza del 20 ottobre 2023 a questa rivolta – come da questa Corte rilevato d'ufficio già in occasione dell'udienza collegiale del 24 ottobre 2023 (cui il processo era stato rinviato ai sensi dell'art. 168-bis, co. 4, c.p.c.) – ed ha formulato le seguenti conclusioni:
«Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli, contrariis reiectis:
1) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria ese- cutorietà della sentenza impugnata per tutti i motivi meglio dedotti nel presente atto;
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO,
Previa, riforma dell'impugnata sentenza, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 31/23 emessa dal Tribunale di
Benevento, II Sezione Civile, Giudice Dott. Ida Moretti, nell'ambito del giudizio
N.R.G1052/2018, depositata in cancelleria in data 5.1.23, accogliere tutte le conclusioni avan- zate in prime cure che qui si riportano:
1) In via preliminare accertare e dichiarare che la responsabilità per le perdite subite dalla società e dall'appellante sono di esclusiva responsabile della;
CP_1
2) Accertare e dichiarare nel merito, che nessuna somma è da restituire e tantomeno dovuta dal signor alla signora;
Parte_1 CP_1
5) Condannare la al risarcimento di tutti i danni materiali e morali patiti da CP_1
martino IT che vanno quantificati in via equitativa in dalla giustizia;
6) Condannare la al pagamento delle spese processuali, e conseguente- CP_1
mente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi al Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
N. 1280/2023 r.g.aa.cc. NO IT c. Pag. 2 di 6 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
3) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio;
IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o non rigettate in primo grado in particolare dalla controparte. E qualora fosse ritenuto necessario di ascoltare il Commercialista Dottore cardone , per tutte le ragioni esposte nella Per_1
parte motiva del presente appello, si chiede qualora il Giudice lo ritenesse necessario, di ascol- tare le parti non ascoltate dal Giudice di prime cure».
I.2.2. Costituendosi il 16 ottobre 2023, la dichiarando che la suddetta sentenza CP_1
non è stata notificata e che l'appello del NO le è stato notificato il 30 gennaio 2023, ha con- cluso chiedendo a questa Corte di voler:
«1) In via preliminare e pregiudizievole rigettare la istanza di sospensione della esecuto- rietà della sentenza impugnata per i motivi addotti, da intendersi qui ripetuti e trascritti, con tutte le relative conseguenze di legge;
2) in via sempre preliminare accertare e dichiarare nullo, inammissibile, improcedibile
l'appello proposto per i motivi addotti sub 1, 2 e 3 del presente atto;
3) nel merito accertare e dichiarare infondato, in fatto ed in diritto, l'appello proposto per
i motivi spiegati e quindi rigettarlo con la conseguente conferma della sentenza di I grado;
4) Accertare e dichiarare la responsabilità aggravata ex art.96 III comma cpc, per i motivi addotti e quindi per l'effetto condannare parte appellante soccombente a favore di parte appel- lata di una somma equitativamente determinata;
5) In ogni caso vittoria di spese e competenze di causa con attribuzione all'avv.to costi- tuito».
I.2.3. Nessuna delle parti ha poi fornito la debita prova documentale della notificazione della citazione mediante la quale il NO ha proposto il proprio appello, sebbene invitate a farlo entro il termine del 31 gennaio 2024 con l'ordinanza di questa Corte in data 16/24 novem- bre 2023.
I.2.4. Infine, all'udienza del 6 maggio 2025, assente la procuratrice ad litem dell'appel- lante, quella dell'appellata ha concluso riportandosi ai propri scritti difensivi e, all'esito della successiva breve discussione orale, la causa è stata assunta in decisione.
N. 1280/2023 r.g.aa.cc. NO IT c. Pag. 3 di 6 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
II. RAGIONI DELLA DECISIONE
II.1.1. L'appello in esame va, ad avviso di questa Corte, dichiarato inammissibile, sia perché manca la debita prova della sua tempestiva proposizione, sia perché privo della speci- ficità richiesta dall'art. 342, co. 1, c.p.c.
II.1.2. Come già sopra osservato, nessuna delle parti ha fornito, nemmeno dopo la sca- denza del termine del 31 gennaio 2024 a loro all'uopo assegnato da questa Corte la debita prova della notificazione alla della citazione mediante la quale l'appello è stato proposto, seb- CP_1
bene espressamente invitate a farlo entro il termine del 31 gennaio 2024 e dunque della sua data, mentre dai documenti prodotti dalla parte appellata emerge che la sentenza appellata è stata dalla medesima parte appellata, a dispetto di quanto da costei asserito, notificata alla controparte il 31 gennaio 2023.
La notificazione alla di detta citazione avrebbe infatti dovuto essere provata, se CP_1
eseguita materialmente, mediante il deposito di una copia informatica della medesima cita- zione comprendente la relazione della sua notificazione oppure, se eseguita telematicamente
(come è tra le parti pacifico che sia avvenuto), mediante il deposito da parte dell'appellante di un duplicato informatico o di una copia informatica della ricevuta di avvenuta consegna cd. completa, comprendente, cioè, i relativi allegati, del messaggio di posta elettronica certificata all'uopo inviato alla controparte o mediante il deposito da parte di quest'ultima di un duplicato informatico o di una copia informatica di tale messaggio.
Tale prova però non è stata fornita, non potendo essere ricavata né dalla copia informa- tica per immagine della copia cartacea della ricevuta di avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica certificata dalla quale non è possibile desumere né il contenuto di tale mes- saggio né gli atti allegativi prodotta dall'appellante nel costituirsi innanzi a questa Corte, né dalla copia informatica per immagine della copia cartacea del messaggio di posta elettronica certifi- cata privo dei relativi allegati prodotta dalla parte appellata soltanto il 5 maggio 2025.
Né può darsi per scontato che la suddetta citazione venne notificata alla il 2 CP_1
marzo 2023 e non già in data successiva sol perché tanto ha sul punto dichiarato la medesima parte appellata, peraltro erroneamente ricavandone la tardività dell'avverso appello, posto che l'ammissibilità di un'impugnazione deve essere verificata dal giudice d'ufficio e non può dipen- dere dalle asserzioni in proposito delle parti, nemmeno se concordi.
N. 1280/2023 r.g.aa.cc. NO IT c. Pag. 4 di 6 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
II.1.3. Ma – anche se eventualmente proposto il 2 marzo 2023 e dunque l'ultimo giorno utile, la sentenza appellata essendo stata notificata il 31 gennaio 2023 – l'appello nella specie proposto dal NO va comunque giudicato inammissibile poiché – come evidenziato dalla
– è formulato mediante un'esposizione delle ragioni per le quali l'appellante ritiene che CP_1
le conclusioni da lui formulate innanzi al Giudice di prime cure dovrebbero essere accolte che non risulta correlata alla motivazione della sentenza appellata né comunque accompagnata da una chiara e specifica individuazione degli errori di fatto o di diritto dai quali, secondo l'appel- lante, detta sentenza sarebbe affetta, sicché va giudicato privo della specificità richiesta dal primo comma dell'art. 342 c.p.c., a maggior ragione alla stregua della indubbiamente più rigo- rosa versione di tale previsione normativa introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ed ap- plicabile a tutti gli appelli proposti a partire dal giorno successivo al 28 febbraio 2023.
II.2.1. Segue, ai sensi dell'art. 91, co. 1, c.p.c., la condanna dell'appellante a rifondere alla controparte (la quale non ha provato di aver ottenuto l'ammissione in via anticipata e prov- visoria al patrocinio a spese dello Stato da lei richiesta il 12 ottobre 2023 al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli) anche le spese del processo d'appello, che, in mancanza della relativa specifica, vanno liquidate come precisato nel dispositivo della presente sentenza rapportando alle risultanze processuali i parametri indicati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo
2014, n. 55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e dei rimborsi di spese spettanti agli av- vocati e tenendo conto dell'indeterminabilità del valore della controversia, per essere poi di- stratte in favore del difensore dell'appellata, che ne ha fatto richiesta.
II.2.2. Tenendo conto soprattutto della seconda delle ragioni per le quali l'appello in esame va dichiarato inammissibile, questa Corte ritiene poi che il NO lo abbia proposto
(quanto meno) con grave imprudenza, imperizia e negligenza e meriti, pertanto, di essere altresì condannato, ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., a pagare alla controparte un'ulteriore somma, che, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, reputa equo determinare in
6.000,00 €.
II.2.3. Di conseguenza, il NO va, ai sensi del quarto comma dell'art. 96 c.p.c., pure condannato a pagare alla una somma di denaro che, sempre tenendo Controparte_2
conto di tutte le circostanze del caso concreto, questa Corte reputa di dover determinare in
1.500,00 €.
N. 1280/2023 r.g.aa.cc. NO IT c. Pag. 5 di 6 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
II.2.4. Infine, in considerazione dell'inammissibilità dell'appello del NO, occorre dar atto, in ossequio a quanto disposto dall'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dar atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da lui proposto.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Bene- vento n. 31/2023, pubblicata il 5 gennaio 2023, proposto da contro Parte_1 CP_3
lone:
A) dichiara l'appello inammissibile;
B) condanna l'appellante a rifondere alla controparte le spese del processo d'appello, che liquida nel complessivo importo di 6.900,00 €, di cui 6.000,00 per il totale dei compensi e
900,00 € per le spese generali;
C) condanna altresì l'appellante a pagare alla controparte, ai sensi dell'art. 96, co. 3,
c.p.c., la somma di 6.000,00 € e alla , ai sensi dell'art. 96, co. 4, c.p.c., la Controparte_2
somma di 1.500,00 €;
D) dà atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da lui pro- posto.
Così deciso in Napoli, il 13 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Paolo Celentano Caterina Molfino
N. 1280/2023 r.g.aa.cc. c. Pag. 6 di 6 Parte_1 CP_1
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore -
- dr.ssa Caterina Di NO - Consigliere - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Benevento, Seconda Se- zione Civile, in persona della Giudice Ida Moretti, in data 2/5 gennaio 2023 e contraddistinta dal n. 31/2023 iscritto al n. 1280/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi e pen- dente
TRA
(codice fiscale ), nato a [...] il 14 ottobre Parte_1 C.F._1
1966 ed ivi residente alla Via Fiume, rappresentato e difeso dall'avv. Carmela Amato (codice fiscale - appellante- C.F._2
E
(codice fiscale ), nata a [...] il 19 dicembre CP_1 C.F._3
1959 e residente in [...], rappresen- tato e difeso dall'avv. Maria Teresa De Bottis (codice fiscale ) C.F._4
- appellata -
I. PREMESSE DELLA DECISIONE
I.1. Il Tribunale di Benevento, con la propria sentenza n. 31/2023, pubblicata il 5 gennaio
2023, accogliendo la domanda avanzata da contro con una cita- CP_1 Parte_1
zione a quest'ultimo notificata il 22 febbraio 2018:
1) ha dichiarato il NO inadempiente agli obblighi assunti quale socio accomandata- rio della Hair Studio S.A.S. di IT NO & C. e lo ha condannato a pagare alla la CP_1
somma di 25.026,00 €, «oltre interessi legali dalla data dei singoli versamenti [effettuati dalla
N. 1280/2023 r.g.aa.cc. c. Pag. 1 di 6 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
quale socia accomandante di detta società] sino al soddisfo, nonché rivalutazione mo- CP_1
netaria come per legge»;
2) ha dichiarato l'intervenuto recesso della per giusta causa dalla Hair Studio CP_1
S.A.S. di IT NO & C.;
3) ha condannato il NO a rimborsare direttamente all'avv. Maria Teresa De Bottis, quale difensore distrattaria della le spese processuali, che ha liquidato nel comples- CP_1
sivo importo di 5.099,00 €, «oltre a IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge».
I.2.1. Dichiarando che tale sentenza è stata notificata il 31 gennaio 2023, il NO s'è quindi appellato a questa Corte, innanzi alla quale s'è costituito il 10 marzo 2023, senza però fornire la debita prova della notificazione alla controparte della citazione per l'udienza del 20 ottobre 2023 a questa rivolta – come da questa Corte rilevato d'ufficio già in occasione dell'udienza collegiale del 24 ottobre 2023 (cui il processo era stato rinviato ai sensi dell'art. 168-bis, co. 4, c.p.c.) – ed ha formulato le seguenti conclusioni:
«Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli, contrariis reiectis:
1) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria ese- cutorietà della sentenza impugnata per tutti i motivi meglio dedotti nel presente atto;
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO,
Previa, riforma dell'impugnata sentenza, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 31/23 emessa dal Tribunale di
Benevento, II Sezione Civile, Giudice Dott. Ida Moretti, nell'ambito del giudizio
N.R.G1052/2018, depositata in cancelleria in data 5.1.23, accogliere tutte le conclusioni avan- zate in prime cure che qui si riportano:
1) In via preliminare accertare e dichiarare che la responsabilità per le perdite subite dalla società e dall'appellante sono di esclusiva responsabile della;
CP_1
2) Accertare e dichiarare nel merito, che nessuna somma è da restituire e tantomeno dovuta dal signor alla signora;
Parte_1 CP_1
5) Condannare la al risarcimento di tutti i danni materiali e morali patiti da CP_1
martino IT che vanno quantificati in via equitativa in dalla giustizia;
6) Condannare la al pagamento delle spese processuali, e conseguente- CP_1
mente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi al Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
N. 1280/2023 r.g.aa.cc. NO IT c. Pag. 2 di 6 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
3) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio;
IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o non rigettate in primo grado in particolare dalla controparte. E qualora fosse ritenuto necessario di ascoltare il Commercialista Dottore cardone , per tutte le ragioni esposte nella Per_1
parte motiva del presente appello, si chiede qualora il Giudice lo ritenesse necessario, di ascol- tare le parti non ascoltate dal Giudice di prime cure».
I.2.2. Costituendosi il 16 ottobre 2023, la dichiarando che la suddetta sentenza CP_1
non è stata notificata e che l'appello del NO le è stato notificato il 30 gennaio 2023, ha con- cluso chiedendo a questa Corte di voler:
«1) In via preliminare e pregiudizievole rigettare la istanza di sospensione della esecuto- rietà della sentenza impugnata per i motivi addotti, da intendersi qui ripetuti e trascritti, con tutte le relative conseguenze di legge;
2) in via sempre preliminare accertare e dichiarare nullo, inammissibile, improcedibile
l'appello proposto per i motivi addotti sub 1, 2 e 3 del presente atto;
3) nel merito accertare e dichiarare infondato, in fatto ed in diritto, l'appello proposto per
i motivi spiegati e quindi rigettarlo con la conseguente conferma della sentenza di I grado;
4) Accertare e dichiarare la responsabilità aggravata ex art.96 III comma cpc, per i motivi addotti e quindi per l'effetto condannare parte appellante soccombente a favore di parte appel- lata di una somma equitativamente determinata;
5) In ogni caso vittoria di spese e competenze di causa con attribuzione all'avv.to costi- tuito».
I.2.3. Nessuna delle parti ha poi fornito la debita prova documentale della notificazione della citazione mediante la quale il NO ha proposto il proprio appello, sebbene invitate a farlo entro il termine del 31 gennaio 2024 con l'ordinanza di questa Corte in data 16/24 novem- bre 2023.
I.2.4. Infine, all'udienza del 6 maggio 2025, assente la procuratrice ad litem dell'appel- lante, quella dell'appellata ha concluso riportandosi ai propri scritti difensivi e, all'esito della successiva breve discussione orale, la causa è stata assunta in decisione.
N. 1280/2023 r.g.aa.cc. NO IT c. Pag. 3 di 6 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
II. RAGIONI DELLA DECISIONE
II.1.1. L'appello in esame va, ad avviso di questa Corte, dichiarato inammissibile, sia perché manca la debita prova della sua tempestiva proposizione, sia perché privo della speci- ficità richiesta dall'art. 342, co. 1, c.p.c.
II.1.2. Come già sopra osservato, nessuna delle parti ha fornito, nemmeno dopo la sca- denza del termine del 31 gennaio 2024 a loro all'uopo assegnato da questa Corte la debita prova della notificazione alla della citazione mediante la quale l'appello è stato proposto, seb- CP_1
bene espressamente invitate a farlo entro il termine del 31 gennaio 2024 e dunque della sua data, mentre dai documenti prodotti dalla parte appellata emerge che la sentenza appellata è stata dalla medesima parte appellata, a dispetto di quanto da costei asserito, notificata alla controparte il 31 gennaio 2023.
La notificazione alla di detta citazione avrebbe infatti dovuto essere provata, se CP_1
eseguita materialmente, mediante il deposito di una copia informatica della medesima cita- zione comprendente la relazione della sua notificazione oppure, se eseguita telematicamente
(come è tra le parti pacifico che sia avvenuto), mediante il deposito da parte dell'appellante di un duplicato informatico o di una copia informatica della ricevuta di avvenuta consegna cd. completa, comprendente, cioè, i relativi allegati, del messaggio di posta elettronica certificata all'uopo inviato alla controparte o mediante il deposito da parte di quest'ultima di un duplicato informatico o di una copia informatica di tale messaggio.
Tale prova però non è stata fornita, non potendo essere ricavata né dalla copia informa- tica per immagine della copia cartacea della ricevuta di avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica certificata dalla quale non è possibile desumere né il contenuto di tale mes- saggio né gli atti allegativi prodotta dall'appellante nel costituirsi innanzi a questa Corte, né dalla copia informatica per immagine della copia cartacea del messaggio di posta elettronica certifi- cata privo dei relativi allegati prodotta dalla parte appellata soltanto il 5 maggio 2025.
Né può darsi per scontato che la suddetta citazione venne notificata alla il 2 CP_1
marzo 2023 e non già in data successiva sol perché tanto ha sul punto dichiarato la medesima parte appellata, peraltro erroneamente ricavandone la tardività dell'avverso appello, posto che l'ammissibilità di un'impugnazione deve essere verificata dal giudice d'ufficio e non può dipen- dere dalle asserzioni in proposito delle parti, nemmeno se concordi.
N. 1280/2023 r.g.aa.cc. NO IT c. Pag. 4 di 6 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
II.1.3. Ma – anche se eventualmente proposto il 2 marzo 2023 e dunque l'ultimo giorno utile, la sentenza appellata essendo stata notificata il 31 gennaio 2023 – l'appello nella specie proposto dal NO va comunque giudicato inammissibile poiché – come evidenziato dalla
– è formulato mediante un'esposizione delle ragioni per le quali l'appellante ritiene che CP_1
le conclusioni da lui formulate innanzi al Giudice di prime cure dovrebbero essere accolte che non risulta correlata alla motivazione della sentenza appellata né comunque accompagnata da una chiara e specifica individuazione degli errori di fatto o di diritto dai quali, secondo l'appel- lante, detta sentenza sarebbe affetta, sicché va giudicato privo della specificità richiesta dal primo comma dell'art. 342 c.p.c., a maggior ragione alla stregua della indubbiamente più rigo- rosa versione di tale previsione normativa introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ed ap- plicabile a tutti gli appelli proposti a partire dal giorno successivo al 28 febbraio 2023.
II.2.1. Segue, ai sensi dell'art. 91, co. 1, c.p.c., la condanna dell'appellante a rifondere alla controparte (la quale non ha provato di aver ottenuto l'ammissione in via anticipata e prov- visoria al patrocinio a spese dello Stato da lei richiesta il 12 ottobre 2023 al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli) anche le spese del processo d'appello, che, in mancanza della relativa specifica, vanno liquidate come precisato nel dispositivo della presente sentenza rapportando alle risultanze processuali i parametri indicati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo
2014, n. 55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e dei rimborsi di spese spettanti agli av- vocati e tenendo conto dell'indeterminabilità del valore della controversia, per essere poi di- stratte in favore del difensore dell'appellata, che ne ha fatto richiesta.
II.2.2. Tenendo conto soprattutto della seconda delle ragioni per le quali l'appello in esame va dichiarato inammissibile, questa Corte ritiene poi che il NO lo abbia proposto
(quanto meno) con grave imprudenza, imperizia e negligenza e meriti, pertanto, di essere altresì condannato, ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., a pagare alla controparte un'ulteriore somma, che, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, reputa equo determinare in
6.000,00 €.
II.2.3. Di conseguenza, il NO va, ai sensi del quarto comma dell'art. 96 c.p.c., pure condannato a pagare alla una somma di denaro che, sempre tenendo Controparte_2
conto di tutte le circostanze del caso concreto, questa Corte reputa di dover determinare in
1.500,00 €.
N. 1280/2023 r.g.aa.cc. NO IT c. Pag. 5 di 6 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
II.2.4. Infine, in considerazione dell'inammissibilità dell'appello del NO, occorre dar atto, in ossequio a quanto disposto dall'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dar atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da lui proposto.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Bene- vento n. 31/2023, pubblicata il 5 gennaio 2023, proposto da contro Parte_1 CP_3
lone:
A) dichiara l'appello inammissibile;
B) condanna l'appellante a rifondere alla controparte le spese del processo d'appello, che liquida nel complessivo importo di 6.900,00 €, di cui 6.000,00 per il totale dei compensi e
900,00 € per le spese generali;
C) condanna altresì l'appellante a pagare alla controparte, ai sensi dell'art. 96, co. 3,
c.p.c., la somma di 6.000,00 € e alla , ai sensi dell'art. 96, co. 4, c.p.c., la Controparte_2
somma di 1.500,00 €;
D) dà atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da lui pro- posto.
Così deciso in Napoli, il 13 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Paolo Celentano Caterina Molfino
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