Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 25/03/2025, n. 1480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1480 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 27163/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE UNICO
DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA, Sezione specializzata in materia di immigrazione
MAURO BRAMBULLO
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. da
, nato a [...] – DF (Brasile) il 27.03.1980 (CPF n. ), Parte_1 C.F._1
residente in [...]do Sol, Quadra 3/2, Conjunto A, Casa 38, Jardim Botanico,
Brasilia, DF (Brasile) ; C.F._2
, nata a [...] – RS (Brasile) il 30.08.1978 (CPF n. Controparte_1 C.F._3
[...
), residente in [...]do Carmo, 1000, Bairro Jardim das Palmeiras, Santo Angelo, RS (Brasile)
CEP 798804-280;
, nata a [...] – MT (Brasile) il 18.12.1988 (CPF n. ), CP_2 C.F._4
residente in [...], 1200, Jardins, Tapurah, MT (Brasile) ; C.F._5
, nato a [...] – RS (Brasile) il 27.03.1995 (CPF n. Controparte_3 C.F._6
[...
), residente in [...], 1200, Jardins, Tapurah, MT (Brasile) CEP 78773-000;
, nato a [...] – RS (Brasile) il 19.05.1956 (CPF n. Controparte_4 C.F._7
[...
), residente in [...], 1200, Jardins, Tapurah, MT (Brasile) CEP 78773-000;
, nato a [...] – RS (Brasile) il 14.03.1974 (CPF n. Controparte_5 C.F._8
[...
), residente in [...]das Pombas, s/n, Interior de Santo Angelo, RS (Brasile) CEP C.F._9
;
[...]
, nato a [...] – RS (Brasile) il 29.12.2003 (CPF n. ), CP_6 C.F._10
residente in [...]das Pombas, s/n, Interior de Santo Angelo, RS (Brasile) CEP 98824-899;
, minore emancipato, nato a [...] – RS (Brasile) il 30.03.2007 (CPF CP_7
n. ), residente in [...]das Pombas, s/n, Interior de Santo Angelo, RS C.F._11
(Brasile) CEP 98824-899 rappresentati e difesi dall'avv. RUOPPOLO DOMENICO , come in atti;
-ricorrenti-
, in persona del Ministro p.t. Controparte_8
-convenuto contumace- con l'intervento del P.M. in persona del Procuratore della Repubblica;
OGGETTO: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I ricorrenti hanno precisato così le conclusioni: accertare e dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani dalla nascita, in ragione della sussistenza di tutti i requisiti, indicati dalla legge,
e per i motivi precedentemente esposti;
2. ordinare al , in persona del Controparte_8
Ministro pro tempore, e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto nulla opponendo all'accoglimento della domanda.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I ricorrenti hanno chiesto che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da nato a [...] il [...] successivamente Persona_1
emigrato in Brasile dove è deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
L'Amministrazione intimata è rimasta contumace.
Il P.M. ha apposto il visto nulla opponendo.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, il giudice, stante la natura documentale della causa, ha invitato la parte costituita a precisare le conclusioni e a discutere la causa indi si è riservato di depositare la sentenza.
Ciò posto, l'oggetto del presente giudizio investe l'accertamento dei presupposti per farsi luogo al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza dei ricorrenti dall'avo comune
. Persona_1
Preliminarmente si osserva che la giurisdizione in materia di cittadinanza, diritto permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo, è di natura contenziosa ed il processo di cognizione presuppone una controversia su un diritto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza
(art. 100 c.p.c.). Consegue che la parte, nei casi in cui il diritto non sia controverso, anziché adire direttamente l'autorità giudiziaria, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_8
L'interesse ad agire è tuttavia ravvisabile ogniqualvolta sussista una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa come quando, ad esempio, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati per carenze strutturali e generalizzate non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso in esame l'interesse ad agire dei ricorrenti deve ritenersi sussistente atteso che hanno radicato la presente causa il 30/12/2024 dopo avere vanamente tentato alcuni mesi prima di ottenere un appuntamento presso il attraverso la piattaforma informatica dedicata CP_9
(cfr. docc. 24-29).
Venendo ora al merito, secondo i principi enunciati dal Supremo Collegio in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. La Corte ha tratto da tali premesse la conseguenza che all'attore che chieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo della nascita da cittadino italiano e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva. In quest'ottica e con riferimento alla fattispecie estintiva della perdita della cittadinanza, la Suprema Corte ha precisato che “l'art. 11, n. 2, cod. civ.
1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera
- per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. Sez. U. Sentenza n.
25317 del24/08/2022).
Gli enunciati principi vanno ora applicati al caso in esame.
Ritiene il Tribunale che i ricorrenti abbiano assolto all'onere probatorio nei termini richiamati.
Con riferimento al soggetto indicato nel ricorso quale capostipite dal quale far partire la linea di discendenza si osserva infatti che è provata la nascita a Maser (TV) il Persona_1
23/05/1857, come risulta dal certificato di battesimo prodotto dai ricorrente quale documento n. 1.
L'avo dei ricorrenti è nato suddito dell'Impero austriaco in quanto il Comune Persona_1
di Maser, all'epoca della sua nascita avvenuta il 23 maggio del 1857 era situato nel Veneto facente parte all'epoca dell'Impero austriaco;
egli è divenuto cittadino italiano per effetto della annessione del Veneto al Regno d'Italia in seguito al Trattato di pace tra il Regno d'Italia e l'Impero d'Austriaco conchiuso a Vienna il 3.10.1866. Considerato infatti che egli si è sposato il 27 febbraio del 1887 nella chiesa di Cornuda (TV), è da presumere che non si sia avvalso della facoltà di conservare la cittadinanza austriaca riconosciuta dall'art. 14 del predetto trattato agli abitanti delle province cedute poiché, all'esercizio di tale facoltà si sarebbe dovuto accompagnare giocoforza, in base all'art. 14 del Trattato, il ritiro dell'interessato e della sua famiglia nei territori che restavano soggetti alla sovranità dell'Impero austriaco..
Accertata la causa di acquisto della cittadinanza italiana da parte dell'ascendente comune ai ricorrenti, che nel ricorso introduttivo era rimasta nell'ombra, pur contenendo il ricorso e la documentazione prodotta gli elementi in fatto essenziali per individuarla, e considerato che nessun fatto modificativo, impeditivo o estintivo è stato introdotto dall'Amministrazione intimata, rimasta contumace, va verificato, in applicazione dei richiamati principi enunciati dal
Supremo Collegio la continuità della linea di trasmissione.
La linea di discendenza è stata allegata nel ricorso nei seguenti termini:
“Il IG. contraeva matrimonio con la IG.ra (cfr. all. Persona_1 Persona_2
2);
- Il IG. , emigrava in Brasile senza aver mai rinunciato alla cittadinanza Persona_1
italiana, né essersi naturalizzato cittadino brasiliano, così come dimostrato dal certificato negativo di naturalizzazione (cfr. all. 3);
- Il IG. decedeva in data 16.09.1937 (cfr. all. 4); Persona_1 - Dal su indicato matrimonio, nasceva in data 15.09.1897 il IG. , (cfr. all. 5), il Parte_2
quale in data 27.08.1932 si sposava con la IG.ra (cfr. all. 6); Parte_3
- Da tale unione coniugale, in data 19.05.1940, nasceva il IG. (cfr. all. 7), Persona_3
il quale a seguito di una relazione, generava in data 27.03.1980 il ricorrente IG. Parte_1
(cfr. all. 8);
[...]
- Quest'ultimo, in data 29.09.2014 contraeva matrimonio con la IG.ra Persona_4
(cfr. all. 9);
[...]
- Tornando al matrimonio tra e (cfr. all. 6), da tale matrimonio Parte_2 Parte_3
nasceva in data 20.05.1925 il IG. (cfr. all. 10), il quale a sua volta in data Persona_5
10.07.1948 contraeva matrimonio con (cfr. all. 11); CP_10
- Da tale matrimonio in data 16.10.1949 nasceva il IG. (cfr. all. 12), il Persona_6
quale in data 22.04.1972 contraeva matrimonio con (cfr. all. 13); Persona_7
- Da tale matrimonio, in data 30.08.1978 nasceva la ricorrente IG.ra (cfr. Persona_8
all. 14), la quale in data 22.05.2004 si sposava con il IG. (cfr. all. 15); Persona_9
- Sempre da matrimonio tra ed (cfr. all. 13), in data Persona_6 Persona_7
14.03.1974 nasceva il ricorrente IG. (cfr. all. 16), il quale in data Persona_10
01.09.2001 si sposava con la IG.ra (cfr. all. 17); Persona_11
- Da tale matrimonio, nascevano in 29.12.2003 il ricorrente IG. (cfr. all. 18), ed CP_6
in 30.03.2007 il ricorrente IG. (cfr. all. 19). Quest'ultimo agisce in tale giudizio CP_7
in qualità di minore emancipato, come da certificato in calce alle procure alle liti.
Facendo un piccolo passo indietro e tornando al matrimonio tra e Persona_5 CP_10
(cfr. all. 11), dallo stesso nasceva il ricorrente IG. (cfr. all. 20), il quale in Parte_4
data 18.12.1985, si sposava con la IG.ra (cfr. all. 21); Persona_12
Da tale matrimonio, nascevano in 218.12.1988 la ricorrente IG.ra (cfr. all. CP_2
22), ed in 27.03.1995 il ricorrente IG. (cfr. all. 23) “ Controparte_3
Si tratta di linea di discendenza esclusivamente per linea maschile la cui continuità, nei termini in cui è stata allegata in ricorso, è stata provata a mezzo dei documenti di nascita dei discendenti debitamente tradotti ed apostillati nei quali è indicato tra gli altri anche il nominativo dei genitori (cfr. docc. 1,5,7,10,8,20,16,14,18,19,22,23 fascicolo ricorrenti).
L'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87/1975 - che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 10 co 3 l. 555/12 nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna - e n. 30/1983 - che ha dichiarato illegittimo l'art. 1 n.1 della l. 555/1912, applicabile ratione temporis al momento della nascita di avvenuta il 27.3.1980 dalla madre , nella Parte_1 Parte_5
parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina - tolgono ogni dubbio circa l'avvenuta trasmissione della cittadinanza italiana da parte della madre al figlio pur non essendo emerso di quale cittadinanza fosse Parte_5 Parte_1
il padre.
Alla stregua delle considerazioni svolte, va dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani e al contempo occorre ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Le spese di lite vanno compensate perché lo Stato italiano non può considerarsi inadempiente in considerazione della mole di domande presentate soprattutto in un caso come quello in esame in cui i ricorrenti non hanno neppure presentato domanda avendo fatto un unico tentativo di prenotare un appuntamento ad agosto 2024 e depositando pressoché a ridosso nel mese di dicembre dello stesso anno il ricorso presso questo Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione Sezione specializzata in materia di immigrazione, nella causa r.g. 27163/2024 , promossa da , nato a [...] – DF (Brasile) il 27.03.1980 Parte_1
(CPF n. ), residente in [...]do Sol, Quadra 3/2, Conjunto A, C.F._1
Casa 38, Jardim Botanico, Brasilia, DF (Brasile) ; C.F._2
, nata a [...] – RS (Brasile) il 30.08.1978 (CPF n. Controparte_1 C.F._3
[...
), residente in [...]do Carmo, 1000, Bairro Jardim das Palmeiras, Santo Angelo, RS (Brasile)
CEP 798804-280;
, nata a [...] – MT (Brasile) il 18.12.1988 (CPF n. ), CP_2 C.F._4
residente in [...], 1200, Jardins, Tapurah, MT (Brasile) ; C.F._5
, nato a [...] – RS (Brasile) il 27.03.1995 (CPF n. Controparte_3 C.F._6
[...
), residente in [...], 1200, Jardins, Tapurah, MT (Brasile) CEP 78773-000;
, nato a [...] – RS (Brasile) il 19.05.1956 (CPF n. Controparte_4 C.F._7
[...
), residente in [...], 1200, Jardins, Tapurah, MT (Brasile) CEP 78773-000; , nato a [...] – RS (Brasile) il 14.03.1974 (CPF n. Controparte_5 C.F._8
[...
), residente in [...]das Pombas, s/n, Interior de Santo Angelo, RS (Brasile) CEP C.F._9
;
[...]
, nato a [...] – RS (Brasile) il 29.12.2003 (CPF n. ), CP_6 C.F._10
residente in [...]das Pombas, s/n, Interior de Santo Angelo, RS (Brasile) CEP 98824-899;
, minore emancipato, nato a [...] – RS (Brasile) il 30.03.2007 (CPF CP_7
n. ), residente in [...]das Pombas, s/n, Interior de Santo Angelo, RS C.F._11
(Brasile) CEP 98824-899 contro il , con l'intervento del P.M., Controparte_8
definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani per le ragioni di cui in motivazione;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese.
Venezia, 22/03/2025
Il Giudice
Dott. Mauro Brambullo