Ordinanza cautelare 8 novembre 2016
Sentenza 24 giugno 2022
Rigetto
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 04/04/2025, n. 2901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2901 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02901/2025REG.PROV.COLL.
N. 01726/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1726 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Stefano Trinco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore e il Commissariato del Governo per la Provincia di Trento, in persona del Prefetto pro tempore, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio-Roma, Sezione V-Bis, 24 giugno 2022, n. 8596, resa tra le parti, non notificata e concernente il diniego di concessione della cittadinanza italiana;
Visto il ricorso in appello e relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 marzo 2025 il consigliere Luca Di Raimondo e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del presente giudizio è la verifica della legittimità del diniego di concessione della cittadinanza italiana.
2. Nel giudizio di primo grado definito con la sentenza oggetto del presente appello, il signor -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento con cui il Ministro dell’interno ha disposto il rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dall’interessato ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Dopo aver respinto in sede cautelare la richiesta di sospensione degli atti impugnati con ordinanza 8 novembre 2016, n. 7026, non impugnata, il Tar ha rigettato il ricorso con sentenza 24 giugno 2022, n. 8596, con la quale ha ritenuto immune dei vizi denunciati il diniego impugnato.
3. Con appello notificato il 23 gennaio 2023 e depositato il 22 febbraio successivo, il signor -OMISSIS- ha chiesto la riforma della sentenza impugnata, affidando il proprio gravame ad un unico motivo, con il quale, anche in chiave critica della sentenza impugnata, ripropone in questa sede le censure dedotte in primo grado, lamentando:
“ 1. Eccesso di potere per difetto di motivazione; Violazione degli artt. 7 e 10-bis della l. 241/1990 – difetto di istruttoria e carenza e/o contraddittorietà di motivazione anche in relazione ai presupposti per la concessione. ”: la tesi di fondo su cui ruota l’impugnativa fa leva sulla erronea valorizzazione da parte del primo giudice della circostanza per cui “è emerso la riconducibilità al richiedente anche in ragione dell’uso di alias di una pluralità di condotte penalmente rilevanti, peraltro non dichiarate nella domanda di cittadinanza”, laddove, secondo l’appellante, a suo carico nulla risulta dal certificato del casellario giudiziario ex articolo 24 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, anche considerando che i reati a lui ascritti sarebbero stati in realtà commessi dal signor -OMISSIS-, che avrebbe si sarebbe impropriamente presentato con il nome di -OMISSIS-.
4. Nessuna delle Amministrazioni appellate si è costituita in giudizio e l’appellante ha depositato dichiarazione di interesse alla decisione il 18 dicembre 2024; all’udienza del 27 marzo 2025 la causa è passata in decisione.
5. Prima di esaminare l’appello, il Collegio ritiene opportuno ricostruire i canoni ermeneutici entro cui si sviluppa correttamente l’esercizio del sindacato di legittimità del provvedimento di diniego della cittadinanza italiana.
6. Deve preliminarmente essere ricordato che per costante giurisprudenza l’ordinamento non riconosce in capo allo straniero un diritto soggettivo all’acquisto della cittadinanza ai sensi della legge n. 91/1992, in quanto “ l'inserimento nella comunità statale può avvenire soltanto quando l'amministrazione ritenga che il cittadino straniero possieda ogni requisito atto a dimostrare la sua capacità di stabile integrazione nella collettività nazionale, mediante un giudizio prognostico che escluda ogni sua possibile azione in contrasto con l'ordine e la sicurezza nazionale e che possa disattendere le regole di civile convivenza ovvero violare i valori identitari dello Stato (Cons. St., sez. III, n. 4121 del 2021; n. 8233 del 2020; n. 7122 del 2019; n. 7036 del 2020; n. 2131 del 2019; n. 1930 del 2019) ” (tra le tante, Consiglio di Stato, Sezione III, 16 gennaio 2025, n. 334).
Con argomentazioni che il Collegio condivide e dalle quali non vede ragioni di discostarsi, è stato altresì stabilito che “ come chiarito dalla Sezione (16 novembre 2020, n. 7036) e ribadito anche dalla sezione consultiva del Consiglio di Stato in sede di esame di ricorso straordinario al Capo dello Stato (1 dicembre 2020, n. 1959), il provvedimento di concessione della cittadinanza, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), l. n. 91 del 1992, è atto squisitamente discrezionale di “alta amministrazione”, condizionato all’esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno “status illesae dignitatis” (morale e civile) di colui che lo richiede ” (Consiglio di Stato, Sezione III, 2 agosto 2023, n. 7484).
E tuttavia, è consentito il ricorso al giudice amministrativo per l’annullamento dei provvedimenti di diniego: “ la materia in esame, pur essendo connotata da un ampio potere discrezionale dell’amministrazione quanto alla ricognizione della sussistenza dei presupposti per la concessione della cittadinanza, non si sottrae al sindacato giurisdizionale circa la legittimità dell’esercizio di detto potere in relazione ai parametri normativi che lo regolano nonché, in generale, al sindacato sull’eventuale eccesso di potere, quale risvolto patologico della discrezionalità ” Consiglio di Stato, Sezione III, 30 gennaio 2025, n. 723).
7. Calata la fattispecie in esame nei canoni ermeneutici così ricostruiti, la sentenza risulta largamente motivata e merita piena conferma, resistendo alle contestazioni dell’appellante.
Il diniego impugnato è atto plurimotivato e si basa sui seguenti, concorrenti rilievi, secondo cui, dalla documentazione acquisita agli atti, è emerso che a carico dell’interessato “identificato con diverse generalità, risultano le seguenti condanne penali:
con le generalità -OMISSIS-, nato -OMISSIS- a -OMISSIS-
- segnalazione -OMISSIS- per fermo di P.G. eseguito dai Carabinieri di -OMISSIS- per furto, ricettazione e prostituzione minorile, sequestro di persona violenza sessuale;
con l’alias -OMISSIS- nato -OMISSIS- a -OMISSIS-
- sentenza datata -OMISSIS-, di applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 444 e 445 cpp del GUP c/o il Tribunale di Vicenza, irrevocabile -OMISSIS-, per violazione degli artt. 624, 110, 81, 625, nn 2 e 7, 62 bis cp (furto continuato in concorso);
- sentenza datata -OMISSIS- della Corte d’Assise di Vicenza, irrevocabile -OMISSIS-, per violazione degli artt. 495, comam 2, n. 1, 81, 61 n. 2 cp (falsa dichiarazione sulla identità a pubblico ufficiale destinata ad essere riprodotta in atto pubblico continuato), artt. 489, 81, 61 n. 2 cp (uso di atto falso continuato); artt. 495, comma 1 n. 1, 81, 61 n. 2, 62 bis cp (falsa attestazione a un pubblico ufficiale sulla identità propria continuato);
- sentenza datata -OMISSIS- della Corte d’Appello di Venezia, irrevocabile -OMISSIS-, in parziale riforma della sentenza emessa, in data -OMISSIS- dal GUP c/o il Tribunale di Vicenza (dichiarato inammissibile il ricorso dalla Corte di Cassazione in dtaa -OMISSIS-) per violazione dell’art. 3 comma 2 n. 8 legge 20 febbraio 1958 n. 75, artt. 110, 81 cp, art. 4, comma 1, n. 7 Rd 21 dicembre 1933 n. 1736 (favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione continuato in concorso);
- sentenza datata -OMISSIS- della Corte d’Appello di Trento, irrevocabile -OMISSIS- a conferma della sentenza emessa in data -OMISSIS- dal GUP c/o il Tribunale di Trento (annullata parzialmente dalla Corte di Cassazione in data -OMISSIS-) per violazione dell’art. 572 cp (maltrattamenti); artt. 3 e 4 n. 1 della citata legge 75/1998 (favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione)”.
Secondo l’appellante, al contrario, i reati a lui ascritti sarebbero stati in realtà commessi da tale -OMISSIS-, che avrebbe impropriamente utilizzato le generalità del signor -OMISSIS-, il quale ha ottenuto la cancellazione di ogni condanna a suo carico con provvedimento -OMISSIS- del Tribunale di Trento, Sezione Incidenti di Esecuzione e da lui prodotto.
Osserva al riguardo il Collegio che la sentenza del primo giudice ha condivisibilmente rilevato che “i precedenti contestati riguardano comportamenti posti in essere in epoca diversa, a distanza di anni l’una dall’altra, anche in prossimità del momento di presentazione della domanda, lesive di beni giuridici fondamentali, che hanno finito ragionevolmente per riflettersi in maniera negativa sulla formulazione del giudizio di idoneità da parte dell’amministrazione, chiamata a contemperare l’interesse pubblico composito da tutelare, come in premesse individuato, e l’interesse vantato dal richiedente” ed ha stabilito che “dalla documentazione prodotta dalla parte, contrariamente a quanto dedotto con le argomentazioni difensive, emerge solo l’archiviazione per la segnalazione del reato di falso (per non aver il ricorrente dichiarato in sede di istanza le pendenze penali); lo stesso incidente di esecuzione, promosso al fine di ottenere in favore del sig. -OMISSIS- la cancellazione immediata dei carichi e annotazioni da ogni registro, riguarda esclusivamente il reato di falsa dichiarazione.”
Quanto, poi, all’asserita estraneità dell’appellante dai reati a lui ascritti in ragione dell’utilizzo di altro soggetto dei suoi dati identificativi, il primo giudice ha correttamente osservato che “ le asserzioni di parte attrice non sembrano sorrette da adeguata documentazione, atteso che, se da un lato, il certificato del casellario giudiziario prodotto dall’interessato non riporta alcuna iscrizione, dall’altro, il certificato del casellario giudiziario prodotto dalla p.a., aggiornato peraltro al 04.04.2022, al contrario, ex adverso mostra la correlazione tra i due soggetti ”, dovendosi “ rammentare in relazione alla deduzione sull’assenza di iscrizioni menzione nel certificato del casellario giudiziale, come è stato chiarito dalla giurisprudenza anche di questa sezione, che fa fede solo il casellario integrale “ad uso amministrativo” ex art. 39 DPR 313/2002 ”, le cui rilevanze documentali devono prevalere rispetto a quelle di cui al documento prodotto dalla parte privata, con la conclusione che “ gli elementi informativi e i pareri contrari raccolti, di cui il provvedimento dà conto, appaiono smentire le censure di difetto di istruttoria e carenza e/o contraddittorietà di motivazione proprio in relazione ai presupposti per la concessione della cittadinanza, che postula l’accertamento in capo all’istante delle condizioni ritenute necessarie, quali l’assenza di precedenti penali una condotta di vita che esprime integrazione sociale e rispetto dei valori di convivenza civile. ”
D’altra parte, nella materia per cui è causa è consentito al cittadino straniero, come osservato dal primo giudice, di ripresentare la domanda già dopo un anno dal primo rifiuto, sussistendone i requisiti, considerando che “l’interessato può continuare a rimanere in Italia ed a condurvi la propria esistenza alle medesime condizioni di prima.”.
8. In base a tutte le considerazioni che precedono, in conclusione, l’appello va respinto.
9. Nulla per le spese in ragione della mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso (n.r.g. 1726/2023), come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda la segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte appellante e delle altre persone fisiche e giuridiche citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola D'Angelo, Presidente FF
Ezio Fedullo, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere, Estensore
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Di Raimondo | Nicola D'Angelo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.