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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 12/06/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est.
ha pronunciato all'udienza del 12 giugno 2025, ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 bis
c.p.c., la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 872/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
“ , con sede legale in Rionero in Vulture, alla via Parte_1
San Leonardo Sinisgalli, n. 1, p. iva , in persona del legale rappresentante P.IVA_1
pro tempore, sig. rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce Parte_2 all'atto di appello, dall'avv. Giovanni Vincenzo Arena, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Postiglione, alla via I Traversa Martiri Postiglionesi, n. 5; appellante-opponente
E
, nato a [...] il [...] ed ivi residente, località CP_1
Ferrari, n. 38, cod. fisc. , rappresentato e difeso, in virtù di C.F._1
mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Donato Menza, presso il cui studio elettivamente domicilia in San Gregorio Magno, alla via E. Berlinguer, n. 10; appellato-opposto
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 803/2024 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – OPPOSIZIONE A PRECETTO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI:
1 per l'appellante (come da atto di appello) – “ - accogliere l'appello e riformare in parte qua la sentenza n. 803/2024 resa all'esito del giudizio n. 9269/2021 R.G dal Tribunale di
Salerno in data 09.02.2024, pubblicata il 12.02.2024 e mai notificata nella parte in cui il
Giudice di primo grado ha integralmente compensato le spese di lite;
- e, per l'effetto, condannare, per i motivi innanzi indicati, l'appellato al pagamento delle spese e competenze relative al giudizio di primo grado nella misura di € 5.810,00, oltre le spese generali, le spese esenti e gli assessori di legge se dovuti ovvero nella maggiore o minore misura determinata dall'Ecc.ma Corte di Appallo adita ai sensi del D.M. n. 147/2022, sempre oltre le spese generali, le spese esenti e gli assessori di legge se dovuti, da attribuirsi all'avv. Giovanni Vincenzo Arena dichiaratosi antistatario;
- condannare, altresì, l'appellato alla refusione delle spese del giudizio di appello, da attribuire in favore dell'avv. Giovanni Vincenzo Arena dichiaratosi antistatario”; per l'appellato (come da comparsa di costituzione e risposta) – “chiede che la Corte
d'Appello di Salerno in via preliminare ed assorbente rigetti l'appello in quanto improcedibile e/o inammissibile perché la società risulta cancellata pertanto manca la capacità d'agire. In via subordinata, nel merito confermi la Sentenza n. 803/24 del
Tribunale di Salerno … emessa il 09.02.2024 e pubblicata il 12.02.2024 e rigetti il presente appello per i motivi indicati al n. 2 della presente costituzione. Chiede altresì di condannare il sig. nato a [...] il [...], c.f.: Parte_2
e ivi residente a[...], al pagamento C.F._2
delle spese diritti ed onorari di causa per il presente grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 803/2024, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dalla nei confronti di , ex art. 615, Parte_1 CP_1
comma 1, c.p.c., con atto di citazione notificato il 17 novembre 2021, così provvedeva: 1) accoglieva l'opposizione proposta dalla e, per l'effetto, dichiarava Parte_1
l'inefficacia dell'atto di precetto notificatole il 28 ottobre 2021 in forza della sentenza n.
1462/2018 della Sezione Lavoro, emessa in favore del Massa e nei confronti della e di;
2) compensava integralmente tra le parti le spese Controparte_2 Controparte_3 di lite sul presupposto della “peculiarità della vicenda” e dei “risultati ondivaghi ai quali
è pervenuta la giurisprudenza di merito e di legittimità nella materia de qua”.
Nel proporre appello con atto di citazione notificato il 31 luglio 2024, la “ Parte_1
assumeva che: 1) il giudice di primo grado aveva violato gli artt. 91, Parte_1
2 comma 1, e 92, comma 2, c.p.c., giacché la “peculiarità della vicenda” e i “risultati ondivaghi ai quali è pervenuta la giurisprudenza di merito e di legittimità nella materia de qua” non costituivano, per la loro genericità, motivi tali da integrare le gravi ed eccezionali ragioni legittimanti la compensazione delle spese processuali;
2) pertanto, alla luce della fondatezza e dell'accoglimento dell'opposizione, il giudice di prime cure, in applicazione del principio della soccombenza, avrebbe dovuto condannare il alla CP_1
refusione delle spese di lite, liquidandole sulla base dei parametri tabellari medi previsti dal D.M. n. 147/2002 per le controversie di valore compreso tra euro 26.001,00 ed euro
52.000,00 e, dunque, in rapporto all'entità del credito in contestazione.
Costituitosi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 13 novembre 2024, il Massa eccepiva, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello, essendo la “ Parte_1
stata cancellata dal registro delle imprese in data 29 febbraio 2024 e, in Parte_1
ogni caso, nel merito, la sua infondatezza.
La causa, di natura strettamente documentale, è stata decisa all'odierna udienza ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c..
In via pregiudiziale, deve essere disattesa l'eccezione sollevata dal Massa in ordine all'inammissibilità dell'appello, atteso che la “ , come Parte_1
dimostrato per tabulas mediante la visura storica depositata con le note sostitutive della prima udienza di trattazione del 9 gennaio 2025, si era cancellata dal registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Salerno in data 29 febbraio 2024 per iscriversi contestualmente in quello della C.C.I.A.A. di Potenza, sicché, non essendosi estinta, era de plano legittimata ad impugnare la sentenza di primo grado.
Ciò posto, per quanto attiene al merito del gravame, occorre preliminarmente rilevare che, ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c., il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a sé, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese in favore dell'altra e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa.
A norma dell'art. 92, comma 2, c.p.c., se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o, per effetto della sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.
Dalla lettura combinata delle suddette disposizioni normative emerge, in maniera incontrovertibile, che il giudice, di regola, è tenuto a condannare la parte soccombente alla refusione delle spese processuali in favore di quella vittoriosa, sulla quale, di conseguenza,
3 non deve gravare alcun costo del giudizio causalmente riconducibile al comportamento antigiuridico tenuto dall'altra al di fuori dello stesso o con il darvi inizio o con il resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto (cfr., ex plurimis, Cass. 30 maggio
2000, n. 7182; Cass. 15 ottobre 2004, n. 20335; Cass. 27 novembre 2006, n. 25141; Cass.
30 marzo 2010, n. 7625), potendo esercitare il potere di disporne la compensazione, pro quota o in toto, oltre che nel caso della soccombenza reciproca, soltanto quando siano configurabili le ulteriori ipotesi previste dal codice di rito, per come integrate dall'intervento della Consulta.
Al riguardo, la Corte Costituzionale, con la richiamata sentenza n. 77/2018, ha evidenziato che le “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” che, unitamente all'assoluta novità della questione trattata o al mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, possono legittimare la deroga all'ordinario principio della soccombenza sono costituite, con riguardo alla prima delle due ipotesi espressamente contemplate dall'art. 92, comma 2, c.p.c., da “situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite”
e, con riferimento alla seconda, da similari fattispecie di sopravvenuta modificazione del quadro di riferimento della controversia che ne alterino i termini senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti, quali, tra le più evidenti, “una norma di interpretazione autentica o più in generale uno ius superveniens, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva;
o una pronuncia di questa Corte, in particolare se di illegittimità costituzionale;
o una decisione di una Corte europea;
o una nuova regolamentazione nel diritto dell'Unione europea;
o altre analoghe sopravvenienze”.
Pertanto, il giudice può avvalersi dell'eccezionale potere di compensare integralmente o parzialmente le spese processuali quando, al di là delle ipotesi della soccombenza reciproca, siano configurabili casi di assoluta novità del thema decidendum o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti nonché fattispecie caratterizzate dalla eadem ratio, tra le quali possono annoverarsi una situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso (cfr. Cass. ord. 7 agosto 2019, n. 21157), una sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma in base alla quale era stato emanato il provvedimento impugnato, non potendo in tale evenienza imputarsi alla controparte di resistere in forza di una norma vigente o di non farsi carico di una sua possibile incostituzionalità finché la sola autorità deputata a rilevarla e, cioè, la Consulta, non l'abbia pronunciata (cfr. Cass. ord. 16 marzo 2016, n. 5267; Cass. ord. 15 maggio
2018, n. 11815), l'assenza di un orientamento univoco o consolidato al momento dell'insorgenza della controversia, la sussistenza di modifiche legislative e l'emanazione
4 di statuizioni della Corte di Giustizia dell'Unione Europea successivamente all'inizio del giudizio (cfr. Cass. 29 novembre 2016, n. 24234), vale a dire vicende giuridiche che presentino la stessa o maggiore gravità ed eccezionalità di quelle espressamente contemplate dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass. ord. 18 febbraio 2019, n. 4696; cfr.
Cass. 14 ottobre 2019, n. 25798; Cass. ord. 18 febbraio 2020, n. 3977).
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Salerno, nel compensare tra le parti le spese processuali sul duplice presupposto della “peculiarità della vicenda” e dei “risultati ondivaghi ai quali è pervenuta la giurisprudenza di merito e di legittimità nella materia de qua”, è incorso nella violazione degli artt. 91, comma 1, e 92, comma 2, c.p.c..
Ed infatti, da un lato, la “peculiarità della vicenda” non integra alcuna delle fattispecie cui l'art. 92, comma 2, c.p.c. subordina l'esercizio del potere giudiziale di compensare tra le parti, per intero o pro quota, le spese processuali, né, comunque, una grave ed eccezionale ragione analoga all'ipotesi normativa dell'assoluta novità della questione trattata e, dall'altro, ai fini della risoluzione della controversia, non hanno assunto rilevanza “i risultati ondivaghi ai quali è pervenuta la giurisprudenza di merito e di legittimità nella materia de qua”, essendo stato determinante il mancato assolvimento, da parte del dell'onere di provare, quale fatto costitutivo dell'azionata pretesa CP_1
creditoria, ai sensi dell'art. 2560, comma 2, cod. civ, l'iscrizione del debito contratto nei suoi confronti dall' “ nei libri contabili obbligatori della “ , Controparte_2 Parte_1
che ne aveva acquistato l'azienda, dopo l'emanazione della sentenza n. 1462/2018 del
Tribunale di Salerno, con atto pubblico per notaio da Sala Consilina del 18 Persona_1
ottobre 2019, rep. n. 6065 (cfr., ex plurimis, Cass. 20 giugno 1998, n. 6173; Cass. ord. 26 settembre 2017, n. 22418; Cass. ord. 3 settembre 2021, n. 23881), o, in mancanza dell'annotazione di tale passività, la carenza dell'effettiva alterità tra la società cedente e la cessionaria (cfr. Cass. 13 settembre 2023, n. 26450; Cass. ord. 11 novembre 2024, n.
29071) o la surrettizia preordinazione dell'operazione traslativa ad eludere il soddisfacimento del proprio diritto (cfr. Cass. ord. 10 dicembre 2019, n. 32134).
In sostanza, non avendo il dimostrato, come avrebbe dovuto, la sussistenza dei CP_1
presupposti per far valere il credito riconosciutogli dal Tribunale di Salerno – Sezione
Lavoro con la sentenza n. 1462/2018 nei confronti della anche nei riguardi Controparte_2 della , che si era resa cessionaria dell'azienda dell'impresa debitrice, Parte_1
l'opposizione a precetto risultava, per ciò stesso, oltremodo fondata, sicché non ricorrevano ab imis le condizioni che legittimavano il giudice di primo grado a non porre le spese di lite a carico della parte soccombente.
5 In definitiva, il Tribunale di Salerno, nel ritenere fondata e nell'accogliere l'opposizione proposta dalla avverso l'atto di precetto notificatole il 28 ottobre 2021, Parte_1
avrebbe dovuto applicare la regula iuris preconizzata dall'art. 91, comma 1, c.p.c. e, dunque, condannare il alla refusione delle spese processuali sostenute dalla società CP_1 per contestare l'an exequendum, non essendo configurabile alcuna delle ipotesi previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. per disporne, in tutto o in parte, la compensazione.
La fondatezza dell'appello spiegato dalla comporta, in parziale riforma Parte_1
della sentenza n. 803/2024 del Tribunale di Salerno, la condanna del alla refusione CP_1
delle spese del primo grado del giudizio, che si liquidano, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 26.001,00 ed euro
52.000,00, in ragione dell'entità del credito precettato, ai sensi dell'art. 17 c.p.c., ed in rapporto all'attività difensiva espletata dalla controparte, in complessivi euro 4.500,00 per compenso, di cui euro 1.500,00 per la fase di studio, euro 1.000,00 per la fase introduttiva ed euro 2.000,00 per la fase decisionale, con refusione in favore dell'avv. Giovanni
Vincenzo Arena, quale procuratore distrattario dell'opponente, ex art. 93, comma 1, c.p.c., oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n.
55/2014 nonché del punto 2 dell'allegata tabella.
Le spese del secondo grado del giudizio, sempre in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c., devono parimenti gravare sul e CP_1
si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00, in ragione dell'entità degli oneri processuali che il Tribunale di Salerno avrebbe dovuto porre a carico della parte soccombente, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dalla , in Parte_1
complessivi euro 3.600,00 per compenso, di cui euro 1.100,00 per la fase di studio, euro
750,00 per la fase introduttiva ed euro 1.750,00 per la fase decisionale, con refusione in favore dell'avv. Giovanni Vincenzo Arena, quale procuratore distrattario dell'appellante, ex art. 93, comma 1, c.p.c., oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dalla avverso la sentenza n. 803/2024 del Tribunale di Parte_1
Salerno con atto di citazione notificato il 31 luglio 2024, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna alla refusione delle spese del primo grado del giudizio, che CP_1
6 si liquidano in complessivi euro 4.500,00 per compenso difensivo, di cui euro 1.500,00 per la fase di studio, euro 1.000,00 per la fase introduttiva ed euro 2.000,00 per la fase decisionale, con attribuzione in favore dell'avv. Giovanni Vincenzo Arena, quale procuratore distrattario della , ex art. 93, comma 1, c.p.c., oltre Parte_1
rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 2 dell'allegata tabella;
2. condanna alla refusione delle spese del secondo grado del giudizio, CP_1
che si liquidano in complessivi euro 3.600,00 per compenso difensivo, di cui euro
1.100,00 per la fase di studio, euro 750,00 per la fase introduttiva ed euro 1.750,00 per la fase decisionale, con attribuzione in favore dell'avv. Giovanni Vincenzo Arena, quale procuratore distrattario della , ex art. 93, comma 1, c.p.c., oltre Parte_1
rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 12 giugno 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
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II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est.
ha pronunciato all'udienza del 12 giugno 2025, ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 bis
c.p.c., la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 872/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
“ , con sede legale in Rionero in Vulture, alla via Parte_1
San Leonardo Sinisgalli, n. 1, p. iva , in persona del legale rappresentante P.IVA_1
pro tempore, sig. rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce Parte_2 all'atto di appello, dall'avv. Giovanni Vincenzo Arena, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Postiglione, alla via I Traversa Martiri Postiglionesi, n. 5; appellante-opponente
E
, nato a [...] il [...] ed ivi residente, località CP_1
Ferrari, n. 38, cod. fisc. , rappresentato e difeso, in virtù di C.F._1
mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Donato Menza, presso il cui studio elettivamente domicilia in San Gregorio Magno, alla via E. Berlinguer, n. 10; appellato-opposto
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 803/2024 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – OPPOSIZIONE A PRECETTO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI:
1 per l'appellante (come da atto di appello) – “ - accogliere l'appello e riformare in parte qua la sentenza n. 803/2024 resa all'esito del giudizio n. 9269/2021 R.G dal Tribunale di
Salerno in data 09.02.2024, pubblicata il 12.02.2024 e mai notificata nella parte in cui il
Giudice di primo grado ha integralmente compensato le spese di lite;
- e, per l'effetto, condannare, per i motivi innanzi indicati, l'appellato al pagamento delle spese e competenze relative al giudizio di primo grado nella misura di € 5.810,00, oltre le spese generali, le spese esenti e gli assessori di legge se dovuti ovvero nella maggiore o minore misura determinata dall'Ecc.ma Corte di Appallo adita ai sensi del D.M. n. 147/2022, sempre oltre le spese generali, le spese esenti e gli assessori di legge se dovuti, da attribuirsi all'avv. Giovanni Vincenzo Arena dichiaratosi antistatario;
- condannare, altresì, l'appellato alla refusione delle spese del giudizio di appello, da attribuire in favore dell'avv. Giovanni Vincenzo Arena dichiaratosi antistatario”; per l'appellato (come da comparsa di costituzione e risposta) – “chiede che la Corte
d'Appello di Salerno in via preliminare ed assorbente rigetti l'appello in quanto improcedibile e/o inammissibile perché la società risulta cancellata pertanto manca la capacità d'agire. In via subordinata, nel merito confermi la Sentenza n. 803/24 del
Tribunale di Salerno … emessa il 09.02.2024 e pubblicata il 12.02.2024 e rigetti il presente appello per i motivi indicati al n. 2 della presente costituzione. Chiede altresì di condannare il sig. nato a [...] il [...], c.f.: Parte_2
e ivi residente a[...], al pagamento C.F._2
delle spese diritti ed onorari di causa per il presente grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 803/2024, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dalla nei confronti di , ex art. 615, Parte_1 CP_1
comma 1, c.p.c., con atto di citazione notificato il 17 novembre 2021, così provvedeva: 1) accoglieva l'opposizione proposta dalla e, per l'effetto, dichiarava Parte_1
l'inefficacia dell'atto di precetto notificatole il 28 ottobre 2021 in forza della sentenza n.
1462/2018 della Sezione Lavoro, emessa in favore del Massa e nei confronti della e di;
2) compensava integralmente tra le parti le spese Controparte_2 Controparte_3 di lite sul presupposto della “peculiarità della vicenda” e dei “risultati ondivaghi ai quali
è pervenuta la giurisprudenza di merito e di legittimità nella materia de qua”.
Nel proporre appello con atto di citazione notificato il 31 luglio 2024, la “ Parte_1
assumeva che: 1) il giudice di primo grado aveva violato gli artt. 91, Parte_1
2 comma 1, e 92, comma 2, c.p.c., giacché la “peculiarità della vicenda” e i “risultati ondivaghi ai quali è pervenuta la giurisprudenza di merito e di legittimità nella materia de qua” non costituivano, per la loro genericità, motivi tali da integrare le gravi ed eccezionali ragioni legittimanti la compensazione delle spese processuali;
2) pertanto, alla luce della fondatezza e dell'accoglimento dell'opposizione, il giudice di prime cure, in applicazione del principio della soccombenza, avrebbe dovuto condannare il alla CP_1
refusione delle spese di lite, liquidandole sulla base dei parametri tabellari medi previsti dal D.M. n. 147/2002 per le controversie di valore compreso tra euro 26.001,00 ed euro
52.000,00 e, dunque, in rapporto all'entità del credito in contestazione.
Costituitosi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 13 novembre 2024, il Massa eccepiva, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello, essendo la “ Parte_1
stata cancellata dal registro delle imprese in data 29 febbraio 2024 e, in Parte_1
ogni caso, nel merito, la sua infondatezza.
La causa, di natura strettamente documentale, è stata decisa all'odierna udienza ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c..
In via pregiudiziale, deve essere disattesa l'eccezione sollevata dal Massa in ordine all'inammissibilità dell'appello, atteso che la “ , come Parte_1
dimostrato per tabulas mediante la visura storica depositata con le note sostitutive della prima udienza di trattazione del 9 gennaio 2025, si era cancellata dal registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Salerno in data 29 febbraio 2024 per iscriversi contestualmente in quello della C.C.I.A.A. di Potenza, sicché, non essendosi estinta, era de plano legittimata ad impugnare la sentenza di primo grado.
Ciò posto, per quanto attiene al merito del gravame, occorre preliminarmente rilevare che, ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c., il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a sé, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese in favore dell'altra e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa.
A norma dell'art. 92, comma 2, c.p.c., se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o, per effetto della sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.
Dalla lettura combinata delle suddette disposizioni normative emerge, in maniera incontrovertibile, che il giudice, di regola, è tenuto a condannare la parte soccombente alla refusione delle spese processuali in favore di quella vittoriosa, sulla quale, di conseguenza,
3 non deve gravare alcun costo del giudizio causalmente riconducibile al comportamento antigiuridico tenuto dall'altra al di fuori dello stesso o con il darvi inizio o con il resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto (cfr., ex plurimis, Cass. 30 maggio
2000, n. 7182; Cass. 15 ottobre 2004, n. 20335; Cass. 27 novembre 2006, n. 25141; Cass.
30 marzo 2010, n. 7625), potendo esercitare il potere di disporne la compensazione, pro quota o in toto, oltre che nel caso della soccombenza reciproca, soltanto quando siano configurabili le ulteriori ipotesi previste dal codice di rito, per come integrate dall'intervento della Consulta.
Al riguardo, la Corte Costituzionale, con la richiamata sentenza n. 77/2018, ha evidenziato che le “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” che, unitamente all'assoluta novità della questione trattata o al mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, possono legittimare la deroga all'ordinario principio della soccombenza sono costituite, con riguardo alla prima delle due ipotesi espressamente contemplate dall'art. 92, comma 2, c.p.c., da “situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite”
e, con riferimento alla seconda, da similari fattispecie di sopravvenuta modificazione del quadro di riferimento della controversia che ne alterino i termini senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti, quali, tra le più evidenti, “una norma di interpretazione autentica o più in generale uno ius superveniens, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva;
o una pronuncia di questa Corte, in particolare se di illegittimità costituzionale;
o una decisione di una Corte europea;
o una nuova regolamentazione nel diritto dell'Unione europea;
o altre analoghe sopravvenienze”.
Pertanto, il giudice può avvalersi dell'eccezionale potere di compensare integralmente o parzialmente le spese processuali quando, al di là delle ipotesi della soccombenza reciproca, siano configurabili casi di assoluta novità del thema decidendum o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti nonché fattispecie caratterizzate dalla eadem ratio, tra le quali possono annoverarsi una situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso (cfr. Cass. ord. 7 agosto 2019, n. 21157), una sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma in base alla quale era stato emanato il provvedimento impugnato, non potendo in tale evenienza imputarsi alla controparte di resistere in forza di una norma vigente o di non farsi carico di una sua possibile incostituzionalità finché la sola autorità deputata a rilevarla e, cioè, la Consulta, non l'abbia pronunciata (cfr. Cass. ord. 16 marzo 2016, n. 5267; Cass. ord. 15 maggio
2018, n. 11815), l'assenza di un orientamento univoco o consolidato al momento dell'insorgenza della controversia, la sussistenza di modifiche legislative e l'emanazione
4 di statuizioni della Corte di Giustizia dell'Unione Europea successivamente all'inizio del giudizio (cfr. Cass. 29 novembre 2016, n. 24234), vale a dire vicende giuridiche che presentino la stessa o maggiore gravità ed eccezionalità di quelle espressamente contemplate dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass. ord. 18 febbraio 2019, n. 4696; cfr.
Cass. 14 ottobre 2019, n. 25798; Cass. ord. 18 febbraio 2020, n. 3977).
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Salerno, nel compensare tra le parti le spese processuali sul duplice presupposto della “peculiarità della vicenda” e dei “risultati ondivaghi ai quali è pervenuta la giurisprudenza di merito e di legittimità nella materia de qua”, è incorso nella violazione degli artt. 91, comma 1, e 92, comma 2, c.p.c..
Ed infatti, da un lato, la “peculiarità della vicenda” non integra alcuna delle fattispecie cui l'art. 92, comma 2, c.p.c. subordina l'esercizio del potere giudiziale di compensare tra le parti, per intero o pro quota, le spese processuali, né, comunque, una grave ed eccezionale ragione analoga all'ipotesi normativa dell'assoluta novità della questione trattata e, dall'altro, ai fini della risoluzione della controversia, non hanno assunto rilevanza “i risultati ondivaghi ai quali è pervenuta la giurisprudenza di merito e di legittimità nella materia de qua”, essendo stato determinante il mancato assolvimento, da parte del dell'onere di provare, quale fatto costitutivo dell'azionata pretesa CP_1
creditoria, ai sensi dell'art. 2560, comma 2, cod. civ, l'iscrizione del debito contratto nei suoi confronti dall' “ nei libri contabili obbligatori della “ , Controparte_2 Parte_1
che ne aveva acquistato l'azienda, dopo l'emanazione della sentenza n. 1462/2018 del
Tribunale di Salerno, con atto pubblico per notaio da Sala Consilina del 18 Persona_1
ottobre 2019, rep. n. 6065 (cfr., ex plurimis, Cass. 20 giugno 1998, n. 6173; Cass. ord. 26 settembre 2017, n. 22418; Cass. ord. 3 settembre 2021, n. 23881), o, in mancanza dell'annotazione di tale passività, la carenza dell'effettiva alterità tra la società cedente e la cessionaria (cfr. Cass. 13 settembre 2023, n. 26450; Cass. ord. 11 novembre 2024, n.
29071) o la surrettizia preordinazione dell'operazione traslativa ad eludere il soddisfacimento del proprio diritto (cfr. Cass. ord. 10 dicembre 2019, n. 32134).
In sostanza, non avendo il dimostrato, come avrebbe dovuto, la sussistenza dei CP_1
presupposti per far valere il credito riconosciutogli dal Tribunale di Salerno – Sezione
Lavoro con la sentenza n. 1462/2018 nei confronti della anche nei riguardi Controparte_2 della , che si era resa cessionaria dell'azienda dell'impresa debitrice, Parte_1
l'opposizione a precetto risultava, per ciò stesso, oltremodo fondata, sicché non ricorrevano ab imis le condizioni che legittimavano il giudice di primo grado a non porre le spese di lite a carico della parte soccombente.
5 In definitiva, il Tribunale di Salerno, nel ritenere fondata e nell'accogliere l'opposizione proposta dalla avverso l'atto di precetto notificatole il 28 ottobre 2021, Parte_1
avrebbe dovuto applicare la regula iuris preconizzata dall'art. 91, comma 1, c.p.c. e, dunque, condannare il alla refusione delle spese processuali sostenute dalla società CP_1 per contestare l'an exequendum, non essendo configurabile alcuna delle ipotesi previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. per disporne, in tutto o in parte, la compensazione.
La fondatezza dell'appello spiegato dalla comporta, in parziale riforma Parte_1
della sentenza n. 803/2024 del Tribunale di Salerno, la condanna del alla refusione CP_1
delle spese del primo grado del giudizio, che si liquidano, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 26.001,00 ed euro
52.000,00, in ragione dell'entità del credito precettato, ai sensi dell'art. 17 c.p.c., ed in rapporto all'attività difensiva espletata dalla controparte, in complessivi euro 4.500,00 per compenso, di cui euro 1.500,00 per la fase di studio, euro 1.000,00 per la fase introduttiva ed euro 2.000,00 per la fase decisionale, con refusione in favore dell'avv. Giovanni
Vincenzo Arena, quale procuratore distrattario dell'opponente, ex art. 93, comma 1, c.p.c., oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n.
55/2014 nonché del punto 2 dell'allegata tabella.
Le spese del secondo grado del giudizio, sempre in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c., devono parimenti gravare sul e CP_1
si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00, in ragione dell'entità degli oneri processuali che il Tribunale di Salerno avrebbe dovuto porre a carico della parte soccombente, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dalla , in Parte_1
complessivi euro 3.600,00 per compenso, di cui euro 1.100,00 per la fase di studio, euro
750,00 per la fase introduttiva ed euro 1.750,00 per la fase decisionale, con refusione in favore dell'avv. Giovanni Vincenzo Arena, quale procuratore distrattario dell'appellante, ex art. 93, comma 1, c.p.c., oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dalla avverso la sentenza n. 803/2024 del Tribunale di Parte_1
Salerno con atto di citazione notificato il 31 luglio 2024, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna alla refusione delle spese del primo grado del giudizio, che CP_1
6 si liquidano in complessivi euro 4.500,00 per compenso difensivo, di cui euro 1.500,00 per la fase di studio, euro 1.000,00 per la fase introduttiva ed euro 2.000,00 per la fase decisionale, con attribuzione in favore dell'avv. Giovanni Vincenzo Arena, quale procuratore distrattario della , ex art. 93, comma 1, c.p.c., oltre Parte_1
rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 2 dell'allegata tabella;
2. condanna alla refusione delle spese del secondo grado del giudizio, CP_1
che si liquidano in complessivi euro 3.600,00 per compenso difensivo, di cui euro
1.100,00 per la fase di studio, euro 750,00 per la fase introduttiva ed euro 1.750,00 per la fase decisionale, con attribuzione in favore dell'avv. Giovanni Vincenzo Arena, quale procuratore distrattario della , ex art. 93, comma 1, c.p.c., oltre Parte_1
rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 12 giugno 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
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