Accoglimento
Sentenza 18 gennaio 2010
Parere definitivo 13 maggio 2010
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 13/05/2010, n. 2190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2190 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2010 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Numero 02190/2010 e data 13/05/2010
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 24 febbraio 2010
NUMERO AFFARE 01788/2005
OGGETTO:
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Dipartimento per l’Istruzione.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da PI RI AR;
avverso l’esclusione dalla graduatoria permanente per le classi di concorso 57A 59A 60°, pubblicata dal Provveditore di Cagliari il 29 dicembre 2000.
LA SEZIONE
Vista la relazione n. 1406 del 11/04/2005 con la quale il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Dipartimento per l’Istruzione, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Giuseppe Minicone;
PREMESSO:
Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in data 27 aprile 2001 la sig.ra RI AR PI ha impugnato l’esclusione, per mancanza del titolo abilitante, dalle graduatorie permanenti per le classi di concorso 57/A, 59/A e 60/A, pubblicate dal Provveditore agli Studi di Cagliari il 29 dicembre 2000.
Ha dedotto, a sostegno del gravame, la violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, sul rilievo che l’art. 3, comma 3, del D.M. n. 146 del 18 maggio 2000 consentirebbe l’inserimento in graduatoria di coloro, che, alla scadenza dei termini per la presentazione della relativa domanda, avendo presentato istanza per la frequenza dei corsi per il conseguimento dell’abilitazione e dell’idoneità da attivare ai sensi dell’ordinanza ministeriale n. 32 del 2000, non avevano ancora partecipato a detti corsi, mentre escluderebbe chi, come la ricorrente, aveva già frequentato il primo anno della Scuola Interuniversitaria di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario.
Altra disparità di trattamento si sarebbe verificata rispetto a chi, nelle stesse condizioni della ricorrente, aveva ottenuto, attraverso una pronuncia del T.A.R. di Catania, l’inserimento nelle graduatorie permanenti.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nel trasmettere il ricorso per il parere di competenza, ne ha eccepito l’inammissibilità per omessa notifica ad almeno un controinteressato nonché l’irricevibilità nella parte rivolta contro il bando di concorso.
Nel merito ha sostenuto l’infondatezza del gravame.
Con parere reso all’Adunanza dell’8 aprile 2009, l’Amministrazione è stata invitata a chiarire la regolarità della notificazione alla controinteressata dott.ssa Elena Manca, risultante in calce al ricorso.
Con nota del 16 ottobre 2009, il Ministero ha fatto presente che l’eccezione di mancata instaurazione del contraddittorio era stata frutto di errore, non essendo stata ritenuta valida quella effettuata da parte di messo comunale.
CONSIDERATO:
1. L’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad almeno un controinteressato, come riconosciuto anche dall’Amministrazione, è infondata, risultando il gravame ritualmente notificato alla dott.ssa Elena Manca, della quale non è stata disconosciuta una posizione qualificata di controinteresse.
2. Il ricorso, nella parte volta a dedurre l’illegittimità del D.M. n. 146 del 18 maggio 2000, recante i termini e le modalità per la presentazione delle domande per la prima integrazione delle graduatorie permanenti, ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale del 27 marzo 2000, è, tuttavia, irricevibile per tardività.
Ed infatti, la censurata norma dell’art. 3, che, operando una asserita disparità di trattamento, non ha previsto la possibilità di inserimento nelle anzidette graduatorie di coloro che, come la ricorrente, avevano frequentato il primo anno della Scuola Interuniversitaria di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario, si rivelava, sul punto, immediatamente lesiva della pretesa dell’interessata, onde la stessa doveva essere impugnata nel termine di decadenza di centoventi giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 23 maggio 2000, laddove il ricorso è stato proposto soltanto il 27 aprile 2001.
3. Risulta, di conseguenza, inammissibile il ricorso nella parte volta ad impugnare l’esclusione dalle graduatorie pubblicate il 29 dicembre 2000, trattandosi di atto vincolato, meramente applicativo delle disposizioni del bando.
4. Quanto, poi, alla doglianza di disparità di trattamento con altri soggetti, nella stessa situazione della ricorrente, che sarebbero stati inseriti nelle graduatorie in parola per effetto di pronuncia giurisdizionale del T.A.R. Catania, in disparte la mancata individuazione dei soggetti stessi, la censura è, per altro verso, inammissibile, atteso che una disparità di trattamento è configurabile solo in relazione all’attività discrezionale della pubblica amministrazione, laddove, evidentemente, l’esecuzione di una pronuncia giurisdizionale costituisce attività dovuta, non suscettibile, oltre tutto, di estendersi al di là dei destinatari diretti della pronuncia stessa.
5. Il ricorso straordinario, pertanto, va dichiarato, in parte, irricevibile e, in parte, inammissibile.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso sia dichiarato, in parte, irricevibile e, in parte, inammissibile.
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Minicone | Alessandro Pajno |
IL SEGRETARIO
Sabina Sgroi