Sentenza 17 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/06/2025, n. 2564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2564 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, a seguito dell'udienza del 17/06/2025, trattata in modalità sostitutiva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3598/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in atti, dall'avv. Parte_1
Simona Attaguile;
-Ricorrente –
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti, dall'avv. Valentina Schilirò;
-Resistente
La parte ricorrente concludeva come da note autorizzate.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.04.2024, parte ricorrente proponeva opposizione avverso i seguenti avvisi di addebito:
1
1. AVVISO DI ADDEBITO n. 593 2017 0003979162000 dell'importo complessivo di
€ 3.945,69 concernente CONTRIBUTI IVS FISSI/PERCENTUALE SUL MINIMALE
e relative somme aggiuntive per SANZIONI MOROSITA' periodo di riferimento dal
01/2016 al 12/2016;
2. AVVISO DI ADDEBITO n. 593 2022 00022898 10 000 dell'importo complessivo di
€ 20.131,98 concernente CONTRIBUTI IVS FISSI/PERCENTUALE SUL
MINIMALE e relative somme aggiuntive per SANZIONI MOROSITA' periodo di riferimento dal 07/2014 al 10/2017.
A sostegno dell'opposizione parte ricorrente eccepiva e deduceva: che solamente in data
27 febbraio 2024 veniva per la prima volta a conoscenza - per avere ricevuto a mezzo
PEC dall' riscontro alla sua richiesta di invio degli avvisi di addebito risultanti CP_1 dall'archivio dati dell'agente di riscossione - dell'esistenza di un debito contributivo a suo carico portato dagli avvisi di addebito impugnati e derivante dal presunto omesso pagamento dei contributi previdenziali IVS relativo agli anni dal 2014 al 2017; che dei suindicati avvisi di addebito la ricorrente non ha mai ricevuto alcuna regolare notifica e, pertanto, ne deriva la nullità/giuridica inesistenza degli atti oggetto del presente ricorso;
che senza recesso di quanto sopra esposto, si rileva altresì la intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme iscritte a ruolo ai sensi della Legge 335/1995 e che conseguentemente, deve dichiararsi l'avvenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme portate dagli avvisi di addebito indicati in premessa per decorrenza del termine prescrizionale di cinque anni considerato che i contributi attengono al periodo dal 2014 al 2017 e ad oggi nessuna regolare notifica né degli avvisi di addebito né di qualsiasi altro atto interruttivo è mai avvenuta.
Tanto premesso parte ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse:
CP_ Fissata l'udienza di discussione si costituiva l' svolgendo ampie ed articolate difese, eccependo l'inammissibilità dell'opposizione e deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle attività successive alla notifica degli avvisi di addebito in quanto di competenza dell'Agente della Riscossione.
Disposta la trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito dell'udienza del 17.06.2025 come sostituita dalle note depositate dalla parte ricorrente nel termine assegnato, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita nei termini che seguono.
2 *******
Osserva il decidente che deve evidenziarsi come parte ricorrente abbia affermato in ricorso che solamente in data 27 febbraio 2024 veniva per la prima volta a conoscenza - per avere ricevuto a mezzo PEC dall' riscontro alla sua richiesta di invio degli CP_1 avvisi di addebito risultanti dall'archivio dati dell'agente di riscossione - dell'esistenza di un debito contributivo a suo carico portato dagli avvisi di addebito impugnati e derivante dal presunto omesso pagamento dei contributi previdenziali IVS relativo agli anni dal 2014 al 2017.
La stessa ha eccepito l'estinzione per prescrizione dei crediti contributivi stante la mancata notificazione di atti interruttivi.
Parte ricorrente, quindi, non ha allegato che nei suoi confronti l'amministrazione abbia posto in essere alcun atto del procedimento della riscossione avverso il quale, in funzione recuperatoria del diritto di contestare nel merito la pretesa, ha inteso agire.
Quindi, l'opposizione in questa sede proposta deve essere qualificata come opposizione avverso estratto di ruolo.
Ora, con riguardo alla possibilità per il contribuente di promuovere il giudizio di accertamento negativo della pretesa sulla scorta degli estratti di ruolo, ha inciso il disposto dell'articolo 3-bis del Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215 ed inserito dopo il comma 4 dell'art. 12 del
D.P.R. n. 602 del 1973, che prevede che “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art.
80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
A seguito dell'intervento normativo in parola, la Suprema Corte ha chiarito che il legislatore ordinario, collocando la norma in parola nel corpus della disciplina tributaria
3 (comma 4-bis dell'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973), ha inteso ribadire, ed anzi ponendosi in una più rigorosa prospettiva, i principi già affermati da Cass. 10 novembre 2016, n.
22946 (secondo cui “l'impugnazione della cartella esattoriale, la cui esistenza risulti da un estratto di ruolo rilasciato dal concessionario per la riscossione su richiesta del debitore è ammissibile… soltanto se il contribuente alleghi di non aver mai avuto conoscenza in precedenza della cartella per un vizio di notifica, e quindi solo in funzione recuperatoria;
diversamente, e cioè ammettendo l'azione di mero accertamento negativo del credito, risultante dalla cartella o dal ruolo, tutte le volte in cui il contribuente si procuri un estratto di ruolo in cui essa sia riportata, si produrrebbe l'effetto distorto di rimettere in termini il debitore rispetto alla possibilità d'impugnare la cartella anche in tutti i casi in cui egli fosse già stato a conoscenza, in precedenza, della sua esistenza”) aggiungendo che resta ferma l'impugnabilità del “ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata” in specificate e tassative eccezioni
(legate alle procedure di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, o alla perdita di benefici con una pubblica amministrazione) (cfr. Cass. 7 marzo 2022 n.
7353).
Tale indirizzo è stato ribadito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte che hanno evidenziato come l'interesse ad agire deve essere sempre dimostrato dalla parte ricorrente e, avendo esso “…natura dinamica, rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione…” con la conseguenza che la disciplina sopravvenuta si applica anche ai processi pendenti “perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione” (Cass. Sez. Unite
6 settembre 2022 n. 26283, così massimata “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre
2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117
Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 Cedu e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione”. ).
4 Osserva, altresì, il decidente che nelle more è anche intervenuta l'attesa pronuncia in argomento delle Sezioni Unite della Cassazione, la quale ha statuito che “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3- bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art.
12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
Orbene la ricorrente non ha provato di trovarsi in nessuna delle situazioni in presenza delle quali il legislatore ha positivizzato la ricorrenza di un interesse ad agire.
Ebbene, esclusi, nella specie, “i casi specifici di “azione diretta”, e poiché la ricorrente ha impugnato gli estratti di ruolo, senza prospettare che l'agente della riscossione avesse posto in essere in suo danno atti del procedimento della riscossione avverso i quali egli aveva inteso reagire in funzione recuperatoria del diritto di contestare il merito della pretesa, la proposta impugnazione deve essere dichiarata inammissibile.
Le spese di lite, attesa la novità normativa incidente sulla definizione del giudizio con una pronuncia in rito (di inammissibilità per difetto di interesse), possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
Dichiara inammissibile il ricorso.
Compensa le spese di lite integralmente tra le parti.
Catania, 17 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta
5