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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Chieti, sez. II, sentenza 27/01/2026, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Chieti |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 27/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CHIETI Sezione 2, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAMPLI GUIDO, Presidente
DI CARLO CAMILLO, Relatore
DIANO ROBERTO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 411/2025 depositato il 28/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Chieti - Via Unità D'Italia 66100 Chieti CH
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Chieti - Corso Marrucino N. 90 66100 Chieti CH
Difeso da
Difensore_2 Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COMPENSAZIONE n. 03228202400000214000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2005 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 534/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 20.08.2025 Ricorrente_1 , res.te in Chieti, proponeva ricorso avverso la proposta di compensazione, ex art. 28-ter del D.P.R. 602/1973, tra il credito d'imposta e il debito iscritto a ruolo.
Chiedeva la ricorrente l'accoglimento del ricorso per le ragioni ivi enunciate.
Si costituivano in giudizio:
- l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Chieti, la quale insisteva, in via preliminare, per una declaratoria di inammissibilità del ricorso e, nel merito, per il suo rigetto;
- l'Agenzia delle Entrate di Chieti, la quale, a sua volta, insisteva affinchè venisse dichiarata: 1) in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per quanto previsto dagli articoli 19 e 21 del D lgs 546/92, in difetto dell'autonoma impugnabilità della proposta di compensazione ex art. 28 ter D.P.R. n. 602/73, ovvero, 2) nel merito, venisse rigettato il ricorso per mancato decorso della prescrizione invocata. Il tutto con condanna di controparte alle spese di lite ovvero, con compensazione delle stesse almeno nei riguardi dell'Agenzia delle
Entrate,
La causa, quindi, previo accoglimento dell'istanza di sospensione, veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte di Giustizia Tributaria di I° Grado di Chieti – Sez. II^-, che debba essere dichiarata la inammissibilità del ricorso.
Con la proposizione del ricorso, in particolare, la contribuente eccepisce:
1) La nullità della proposta di compensazione del debito iscritto a ruolo ex art. 28 –ter del D.P.R. 602/1973
e delle cartelle ivi indicate per omessa notifica delle stesse;
2) L'illegittimità delle cartelle relative a crediti prescritti.
A sua volta sia l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Chieti, sia l'Agenzia delle Entrate di Chieti, in via preliminare e pregiudiziale, eccepivano l'inammissibilità del ricorso, e ciò in ragione del fatto che l'atto contestato non era considerabile come atto autonomamente impugnabile dinanzi a questo Giudice.
Orbene, ciò chiarito, preliminarmente all'esame del merito, appare opportuno scrutinare l'eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata dai resistenti.
Come è noto, sull'argomento, una volta che la pretesa impositiva o di pagamento contenuta negli atti prodromici la proposta di compensazione che ci occupa si sia cristallizzata, attraverso l'irretrattabilità dei crediti in essi specificati, non è ammissibile, con l'opposizione alla proposta di compensazione, rimettere questi ultimi in discussione, anche attraverso una eccezione di intervenuta loro prescrizione;
eccezione che avrebbe dovuto essere sollevata con la loro impugnazione, e ciò a meno che questa non sia maturata successivamente.
A ciò si aggiunga che, come giustamente eccepito dai resistenti, la proposta di compensazione formulata, più che contenere una volontà di contenuto impositivo dell'Amministrazione Finanziaria, essendo esso, oggettivamente sprovvisto dei caratteri di autoritarietà ed esecutorietà, in quanto atto che si muove pur sempre in un ambito volontaristico, lascia il contribuente, altrettanto oggettivamente, libero di aderirvi o meno, potendo essere anche legittimamente da questi disatteso.
Né, sotto altra prospettazione, va eluso il fatto che l'atto in parola non è ricompreso tra gli atti autonomamente impugnabili indicati dall'articolo 19 del D. Lgs. n° 546/92.
In definitiva, quindi, l'eccezione preliminare avanzata da entrambi i resistenti va accolta e, conseguentemente, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Quanto alle spese del giudizio, attesa, comunque, la controvertibilità della materia, si ritiene equa la loro totale compensazione.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Chieti - Sez. 2^, definitivamente pronunciando sul ricorso promosso da Ricorrente_1 con atto notificato il 20 agosto 2025 all'Agenzia delle Entrate ed alla Agenzia delle Entrate - Riscossione e depositato il 28 agosto 2025 avverso l'atto (notifica di rimborso e proposta di compensazione) n.03228202400000214000 notificato il 4 luglio 2025, così dispone: dichiara il ricorso inammissibile;
compensa interamente tra le parti le spese giudiziali.
Così deciso in Chieti il 3 dicembre 2025.
Il Relatore est.
Avv. Camillo DI CARLO)
Il Presidente
(dott. Guido CAMPLI)
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CHIETI Sezione 2, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAMPLI GUIDO, Presidente
DI CARLO CAMILLO, Relatore
DIANO ROBERTO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 411/2025 depositato il 28/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Chieti - Via Unità D'Italia 66100 Chieti CH
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Chieti - Corso Marrucino N. 90 66100 Chieti CH
Difeso da
Difensore_2 Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COMPENSAZIONE n. 03228202400000214000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2005 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 534/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 20.08.2025 Ricorrente_1 , res.te in Chieti, proponeva ricorso avverso la proposta di compensazione, ex art. 28-ter del D.P.R. 602/1973, tra il credito d'imposta e il debito iscritto a ruolo.
Chiedeva la ricorrente l'accoglimento del ricorso per le ragioni ivi enunciate.
Si costituivano in giudizio:
- l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Chieti, la quale insisteva, in via preliminare, per una declaratoria di inammissibilità del ricorso e, nel merito, per il suo rigetto;
- l'Agenzia delle Entrate di Chieti, la quale, a sua volta, insisteva affinchè venisse dichiarata: 1) in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per quanto previsto dagli articoli 19 e 21 del D lgs 546/92, in difetto dell'autonoma impugnabilità della proposta di compensazione ex art. 28 ter D.P.R. n. 602/73, ovvero, 2) nel merito, venisse rigettato il ricorso per mancato decorso della prescrizione invocata. Il tutto con condanna di controparte alle spese di lite ovvero, con compensazione delle stesse almeno nei riguardi dell'Agenzia delle
Entrate,
La causa, quindi, previo accoglimento dell'istanza di sospensione, veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte di Giustizia Tributaria di I° Grado di Chieti – Sez. II^-, che debba essere dichiarata la inammissibilità del ricorso.
Con la proposizione del ricorso, in particolare, la contribuente eccepisce:
1) La nullità della proposta di compensazione del debito iscritto a ruolo ex art. 28 –ter del D.P.R. 602/1973
e delle cartelle ivi indicate per omessa notifica delle stesse;
2) L'illegittimità delle cartelle relative a crediti prescritti.
A sua volta sia l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Chieti, sia l'Agenzia delle Entrate di Chieti, in via preliminare e pregiudiziale, eccepivano l'inammissibilità del ricorso, e ciò in ragione del fatto che l'atto contestato non era considerabile come atto autonomamente impugnabile dinanzi a questo Giudice.
Orbene, ciò chiarito, preliminarmente all'esame del merito, appare opportuno scrutinare l'eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata dai resistenti.
Come è noto, sull'argomento, una volta che la pretesa impositiva o di pagamento contenuta negli atti prodromici la proposta di compensazione che ci occupa si sia cristallizzata, attraverso l'irretrattabilità dei crediti in essi specificati, non è ammissibile, con l'opposizione alla proposta di compensazione, rimettere questi ultimi in discussione, anche attraverso una eccezione di intervenuta loro prescrizione;
eccezione che avrebbe dovuto essere sollevata con la loro impugnazione, e ciò a meno che questa non sia maturata successivamente.
A ciò si aggiunga che, come giustamente eccepito dai resistenti, la proposta di compensazione formulata, più che contenere una volontà di contenuto impositivo dell'Amministrazione Finanziaria, essendo esso, oggettivamente sprovvisto dei caratteri di autoritarietà ed esecutorietà, in quanto atto che si muove pur sempre in un ambito volontaristico, lascia il contribuente, altrettanto oggettivamente, libero di aderirvi o meno, potendo essere anche legittimamente da questi disatteso.
Né, sotto altra prospettazione, va eluso il fatto che l'atto in parola non è ricompreso tra gli atti autonomamente impugnabili indicati dall'articolo 19 del D. Lgs. n° 546/92.
In definitiva, quindi, l'eccezione preliminare avanzata da entrambi i resistenti va accolta e, conseguentemente, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Quanto alle spese del giudizio, attesa, comunque, la controvertibilità della materia, si ritiene equa la loro totale compensazione.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Chieti - Sez. 2^, definitivamente pronunciando sul ricorso promosso da Ricorrente_1 con atto notificato il 20 agosto 2025 all'Agenzia delle Entrate ed alla Agenzia delle Entrate - Riscossione e depositato il 28 agosto 2025 avverso l'atto (notifica di rimborso e proposta di compensazione) n.03228202400000214000 notificato il 4 luglio 2025, così dispone: dichiara il ricorso inammissibile;
compensa interamente tra le parti le spese giudiziali.
Così deciso in Chieti il 3 dicembre 2025.
Il Relatore est.
Avv. Camillo DI CARLO)
Il Presidente
(dott. Guido CAMPLI)