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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/03/2025, n. 4436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4436 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
-SEZIONE XII CIVILE-
In persona del giudice unico Dott. Gianluca De Cristofaro Sciarrotta, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 17072 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023, ritenuta in decisione su conclusioni precisate all'udienza del giorno 4 dicembre 2024, vertente
TRA in persona del proprio legale rappresentante p.t., con Parte_1
l'abogado GIUSEPPE GRIECO e l'avv. VITTORIO GRIECO;
ATTRICE
E in persona del proprio legale Controparte_1
rappresentante p.t., con l'avv. DAVID MORGANTI;
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza indicata in epigrafe le parti hanno concluso come da verbale con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
La ha citato in giudizio, avanti al Tribunale di Roma, la Parte_1 [...]
nella qualità di assicuratore per esercizi commerciali, affinché fosse Controparte_1
condannata al risarcimento del danno subito il giorno 8 marzo 2018 a seguito dell'incendio originatosi all'interno del locale commerciale sito in via Bellinzona n. 29, Roma.
Ha assunto parte attrice che, in data 1 dicembre 2017, aveva stipulato la polizza n. 000029.12.300179 con la società convenuta, denominata , comprensiva di garanzia Controparte_2 incendio fino a 200.000,00 € e di indennizzo per interruzione dell'attività per 90 giorni fino a
90.000,00 €.
Si è costituita la opponendosi nel merito alla domanda, di Controparte_1
cui ha chiesto il rigetto giacché infondata e non provata. Instaurato il contraddittorio, il Giudice assegnava i termini ex artt. 183, comma 6, c.p.c.
Quindi la causa, istruita mediante produzioni documentali, è stata trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe, con assegnazione di termini di legge per gli scritti conclusivi.
*****
1. Occorre innanzitutto inquadrare la fattispecie giuridica applicabile al caso di specie.
La fattispecie concreta dedotta in citazione appare sussumibile nella responsabilità contrattuale ai sensi dell'art.1218 c.c., secondo la quale il creditore ha l'onere di provare il fatto costitutivo o il titolo da cui deriva l'obbligazione nonché il nesso causale tra evento e danno conseguenza, mentre grava sul debitore provare di aver adempiuto correttamente o l'interruzione del nesso eziologico.
Nello specifico contratto di assicurazione - oggetto di contestazione nel caso in esame -, grava sull'assicurato l'onere di provare il fatto costitutivo del diritto all'indennizzo, che consiste in un evento o sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, ai sensi dell'art. 2697 c.c. Quindi, spetta all'assicurato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro (cfr. Cass. n. 15630/2018, Cass. n. 30656/2017).
2. Nel caso di specie, all'attore-assicurato compete sia la prova dell'evento incendio, integrante il rischio assicurato, sia la prova dei danni patrimoniali conseguenti, ovvero del contenuto danneggiato o distrutto dalle fiamme che hanno presumibilmente invaso l'esercizio commerciale.
Ebbene, applicando gli enunciati principi al caso in esame, si osserva che l'onere della prova in merito all'evento incendio, integrante il rischio assicurato dalla polizza sottoscritta da parte attrice, non appare assolto alla luce delle risultanze istruttorie.
Parte attrice fonda la prova dell'incendio sulla sola denuncia-querela redatta presso i Carabinieri di
Roma il 12 marzo 2018, ma è orientamento ormai pacifico della giurisprudenza di legittimità che tale atto non ha valore di prova legale per l'attestazione di un fatto storico e delle conseguenze dannose ad esso eziologicamente collegate.
La Cassazione ha più volte affermato che “l'atto pubblico che contiene la denuncia fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti o degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza, ma non prova la veridicità e l'esattezza delle dichiarazioni rese dalle parti, le quali possono essere contrastate ed accertate con tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge, senza ricorrere alla querela di falso” (ex multis, Cass. n. 22903/2017; Cass. n. 20214/2019; Cass. n.
11012/2013).
Pertanto, la prova costituita dalla denuncia-querela di incendio non è sufficiente, in mancanza di ulteriori elementi probatori, a soddisfare l'onere di prova posto in capo all'assicurato. Prove facilmente reperibili potevano essere le fotografie del locale e del suo contenuto post incendio nonché la relazione di intervento dei Vigili del Fuoco, che parte attrice ha affermato di aver chiamato per spegnere le fiamme. In difetto di queste produzioni documentali, non si configura l'ipotesi di incendio rientrante nella copertura assicurativa attivata da parte attrice.
3. In conclusione, la domanda attorea va rigettata atteso che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., le allegazioni dell'attore-assicurato non sono idonee a provare il verificarsi del rischio coperto dalla polizza ovvero l'evento incendio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 secondo il valore dichiarato da parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda proposta dalla nei confronti della Parte_1 [...]
Controparte_1
b) condanna la a pagare a favore della Parte_1 Controparte_1
le spese di lite, che liquida in € 7.052,00 per compensi, oltre rimborso
[...]
forfetario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, addì 24/03/2025
Il giudice
Gianluca De Cristofaro Sciarrotta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
-SEZIONE XII CIVILE-
In persona del giudice unico Dott. Gianluca De Cristofaro Sciarrotta, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 17072 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023, ritenuta in decisione su conclusioni precisate all'udienza del giorno 4 dicembre 2024, vertente
TRA in persona del proprio legale rappresentante p.t., con Parte_1
l'abogado GIUSEPPE GRIECO e l'avv. VITTORIO GRIECO;
ATTRICE
E in persona del proprio legale Controparte_1
rappresentante p.t., con l'avv. DAVID MORGANTI;
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza indicata in epigrafe le parti hanno concluso come da verbale con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
La ha citato in giudizio, avanti al Tribunale di Roma, la Parte_1 [...]
nella qualità di assicuratore per esercizi commerciali, affinché fosse Controparte_1
condannata al risarcimento del danno subito il giorno 8 marzo 2018 a seguito dell'incendio originatosi all'interno del locale commerciale sito in via Bellinzona n. 29, Roma.
Ha assunto parte attrice che, in data 1 dicembre 2017, aveva stipulato la polizza n. 000029.12.300179 con la società convenuta, denominata , comprensiva di garanzia Controparte_2 incendio fino a 200.000,00 € e di indennizzo per interruzione dell'attività per 90 giorni fino a
90.000,00 €.
Si è costituita la opponendosi nel merito alla domanda, di Controparte_1
cui ha chiesto il rigetto giacché infondata e non provata. Instaurato il contraddittorio, il Giudice assegnava i termini ex artt. 183, comma 6, c.p.c.
Quindi la causa, istruita mediante produzioni documentali, è stata trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe, con assegnazione di termini di legge per gli scritti conclusivi.
*****
1. Occorre innanzitutto inquadrare la fattispecie giuridica applicabile al caso di specie.
La fattispecie concreta dedotta in citazione appare sussumibile nella responsabilità contrattuale ai sensi dell'art.1218 c.c., secondo la quale il creditore ha l'onere di provare il fatto costitutivo o il titolo da cui deriva l'obbligazione nonché il nesso causale tra evento e danno conseguenza, mentre grava sul debitore provare di aver adempiuto correttamente o l'interruzione del nesso eziologico.
Nello specifico contratto di assicurazione - oggetto di contestazione nel caso in esame -, grava sull'assicurato l'onere di provare il fatto costitutivo del diritto all'indennizzo, che consiste in un evento o sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, ai sensi dell'art. 2697 c.c. Quindi, spetta all'assicurato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro (cfr. Cass. n. 15630/2018, Cass. n. 30656/2017).
2. Nel caso di specie, all'attore-assicurato compete sia la prova dell'evento incendio, integrante il rischio assicurato, sia la prova dei danni patrimoniali conseguenti, ovvero del contenuto danneggiato o distrutto dalle fiamme che hanno presumibilmente invaso l'esercizio commerciale.
Ebbene, applicando gli enunciati principi al caso in esame, si osserva che l'onere della prova in merito all'evento incendio, integrante il rischio assicurato dalla polizza sottoscritta da parte attrice, non appare assolto alla luce delle risultanze istruttorie.
Parte attrice fonda la prova dell'incendio sulla sola denuncia-querela redatta presso i Carabinieri di
Roma il 12 marzo 2018, ma è orientamento ormai pacifico della giurisprudenza di legittimità che tale atto non ha valore di prova legale per l'attestazione di un fatto storico e delle conseguenze dannose ad esso eziologicamente collegate.
La Cassazione ha più volte affermato che “l'atto pubblico che contiene la denuncia fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti o degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza, ma non prova la veridicità e l'esattezza delle dichiarazioni rese dalle parti, le quali possono essere contrastate ed accertate con tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge, senza ricorrere alla querela di falso” (ex multis, Cass. n. 22903/2017; Cass. n. 20214/2019; Cass. n.
11012/2013).
Pertanto, la prova costituita dalla denuncia-querela di incendio non è sufficiente, in mancanza di ulteriori elementi probatori, a soddisfare l'onere di prova posto in capo all'assicurato. Prove facilmente reperibili potevano essere le fotografie del locale e del suo contenuto post incendio nonché la relazione di intervento dei Vigili del Fuoco, che parte attrice ha affermato di aver chiamato per spegnere le fiamme. In difetto di queste produzioni documentali, non si configura l'ipotesi di incendio rientrante nella copertura assicurativa attivata da parte attrice.
3. In conclusione, la domanda attorea va rigettata atteso che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., le allegazioni dell'attore-assicurato non sono idonee a provare il verificarsi del rischio coperto dalla polizza ovvero l'evento incendio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 secondo il valore dichiarato da parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda proposta dalla nei confronti della Parte_1 [...]
Controparte_1
b) condanna la a pagare a favore della Parte_1 Controparte_1
le spese di lite, che liquida in € 7.052,00 per compensi, oltre rimborso
[...]
forfetario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, addì 24/03/2025
Il giudice
Gianluca De Cristofaro Sciarrotta