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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 27/05/2025, n. 821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 821 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino – I sezione civile – in persona del giudice unico Michela Palladino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2640/2002/951/2014/476/2018, avente ad oggetto: giudizio di divisione
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Elvira Matarazzo, dom.to come in atti;
Parte_1
ATTORE
E
, e quali eredi di , rappresentati CP_1 CP_2 Controparte_3 Persona_1
e difesi dagli avv.ti Modestino Acone e Pasquale Acone, dom.ti come in atti;
CONVENUTI
E
quale procuratore speciale di , rappr.to e difeso dall'avv. Controparte_4 Controparte_5
Erberto Giulio Cantarella, dom.to come in atti;
CONVENUTO
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Russo, dom.to come in atti;
Controparte_6
CONVENUTO
CONCLUSIONI
I difensori hanno concluso come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE Il presente giudizio veniva introdotto dall'attore , il quale, in qualità di creditore Parte_1
di giusto decreto ingiuntivo n. 801/95 per £ 39.315.934 spettanti a titolo di TE compensi professionali, promuoveva l'esecuzione immobiliare in danno della propria debitrice, e, previa sospensione del giudizio di esecuzione n. 168/1996 RGE, agiva per la divisione del bene in comunione indiviso con le coeredi di ovvero le germane e Persona_2 Controparte_5
TE
In particolare l'attore, previa sospensione del giudizio espropriativo da parte del GE, richiedeva la divisione del bene pignorato indiviso, terreno sito in Avellino alla loc. San Tommaso, di cui al fgl 22 part. 210, 157, 557, 155 e 156/1.
Le parti convenute si costituivano ed eccepivano l'esistenza di altro bene immobile, facente parte dell'asse ereditario, sito in Salerno via Calenda n. 4 (ex via Galliano), nonché l'avvenuta divisione negoziale tra le parti dei beni ereditari.
In data 17.1.2017 veniva pronunciata la sentenza parziale n. 82/2017 con la quale si rigettavano le preliminari eccezioni delle convenute, stante la inopponibilità al creditore procedente della scrittura divisionale, mai trascritta, e la necessità di estendere la divisione a tutto l'asse ereditario, in assenza di accordo tra i coeredi sulla divisione parziale.
Il giudizio pertanto proseguiva con il conferimento di incarico al ctu per la divisione dei beni ereditari.
Con il giudizio n. 951/2014, riunito al presente, le germane e Controparte_5 TE
promuovevano nei confronti di azione per il pagamento dei frutti tratti dal terreno Persona_1
indiviso sito alla c.da Liguorini fgl 22, part. 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157,
1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1170 e 1171, in uso esclusivo alla convenuta, per la somma di
€ 54.540,18, a favore di ciascuna, dal 2000 al 2012, come risultanti dalla CTP allegata, oltre l'annata
2013.
Costituitasi nel detto giudizio del contestava il quantum dei frutti come richiesti dalle Persona_1
germane e, premesso di aver sostenuto spese per alcune liti giudiziarie promosse nel comune interesse relative al bene in comunione, esulanti dalla stretta gestione (giudizi contro il comune di Avellino,
C l'arch. , l'ing. e gli eredi nonché la spesa per per la sentenza CP_8 CP_9 Per_3
, chiedeva il rigetto della domanda, inoltre eccepiva i relativi crediti (di € 2.527,60 per la Per_3 sorella e di € 8093,60 per la sorella in compensazione con le somme eventualmente CP_7 CP_5
dovute a titolo di frutti.
Con il giudizio riunito, n. 476/2018, gli eredi di esperivano azione di Persona_1
rendiconto nei confronti di per le rendite percepite dalla locazione del locale TE
terraneo sito in Salerno via Calenda n. 4, in uso esclusivo alla convenuta, dalla data della apertura della successione di , sino all'attualità, con condanna al pagamento dei frutti agli Persona_2 eredi di per circa € 52.000,00, al risarcimento dei danni da mancato godimento Persona_1 dell'immobile; in subordine chiedevano compensarsi l'eventuale credito risultante a favore di
[...]
TE
Precisate le conclusioni, parte attrice chiedeva, quale creditore di Parte_1 CP_7
la liquidazione e l'assegnazione della somma di cui al decreto ingiuntivo azionato nella
[...] procedura esecutiva, pari ad € 21.284,48 oltre interessi e rivalutazione.
Gli eredi di premesso che il de cuius aveva disposto con Persona_1 Persona_2
testamento del suo patrimonio, nel rispetto della legittima, attribuendo alla figlia anche la Per_1 disponibile, aderivano alla domanda di divisione dell'intero asse ereditario.
, nella qualità di procuratore speciale della madre aderiva alla Controparte_4 Controparte_5
domanda di divisione tenuto conto, al fine delle quote, dei frutti percepiti da e del Persona_1
TE
Nel corso del giudizio, deceduta anche del si costituiva quale convenuto in TE riassunzione il figlio il quale documentava la rinuncia all'eredità materna datata Controparte_6
20.12.2021, e chiedeva la estromissione dal giudizio.
Veniva documentata la rinuncia anche dell'altro coerede di del fratello di TE
, , nonché del figlio di , Controparte_6 Parte_2 CP_6 Controparte_11
subentrante per rappresentazione;
inoltre venivano allegate le rinunce alla eredità anche di CP_12
e subentranti per rappresentazione al padre rinunciante
[...] Controparte_13 Parte_2
.
[...]
Con ordinanza del 9.2.2024, stante la rinuncia all'eredità dei suddetti, e il conseguente accrescimento di diritto delle quote ereditarie delle altre coeredi, veniva conferito incarico integrativo ai ctu affinchè riformulassero sia il progetto di divisione che quello di attribuzione dei frutti, tra i coeredi del CP_5
in persona del procuratore speciale , ed eredi del
[...] Controparte_4 Persona_1
All'esito del deposito della relazione integrativa, con le note di trattazione scritta depositate in data
24.1.2025 gli eredi formulavano una adesione alla ipotesi sub 4 del progetto divisionale, con CP_1
azzeramento dei conguagli;
domandavano altresì tenersi conto delle spese anticipate da del Per_1
delle quali non si era tenuto conto nella ctu sui frutti.
[...]
Parte convenuta , invece, esprimeva preferenza per la ipotesi sub 3 anch'essa Controparte_4
azzerativa di ulteriori conguagli.
Sulla domanda del creditore procedente. E' inammissibile la domanda dell'avv. di assegnazione, nel presente giudizio divisorio, Parte_1 della somma azionata nella procedura esecutiva n. 168/1996, di cui al d.i. n. 801/1995, per €
21.284,48.
La soddisfazione di un credito in forma esecutiva, sia essa mobiliare o immobiliare, è assoggettata alla puntuale disciplina prevista dalle norme del processo esecutivo, dal pignoramento sino al piano di riparto con assegnazione delle somme ricavate dalla vendita del bene.
A questo schema non deroga l'ipotesi, che ricorre nel caso di specie, in cui si apra una fase divisoria endoesecutiva, a carattere incidentale, del bene pignorato nella ipotesi in cui questo risulti essere un bene indiviso in comunione con comproprietari non obbligati.
Per questa ipotesi l'art. 601 c.p.c. prevede che quando “si deve procedere alla divisione l'esecuzione
è sospesa finchè sulla divisione non sia intervenuto un accordo tra le parti o una sentenza avente i requisiti di cui all'art. 627 c.p.c. Avvenuta la divisione, la vendita o l'assegnazione dei beni attribuiti al debitore ha luogo secondo le norme contenute nei capi precedenti”.
Risulta proprio dall'atto di citazione del creditore procedente che in data 22.3.2000 il GE disponeva la sospensione del giudizio di esecuzione immobiliare al fine di consentire la introduzione del giudizio di divisione.
E' onere del procedente, una volta chiuso il presente giudizio, procedere a riassumere il giudizio esecutivo sospeso ai sensi dell'art. 627 c.p.c., in disparte dalla considerazione che a seguito della rinuncia alla eredità di tutti i chiamati all'eredità del debitore esecutato, del si TE realizza l'accrescimento delle quote ereditarie in successione di del a favore delle Per_2 Per_1
altre coeredi, ma non la successione delle germane alla sorella in luogo dei chiamati tutti CP_7
rinuncianti.
Sulla domanda di rendiconto e frutti degli eredi di nei confronti di del Persona_1
(proc. riunito n. 476/2018). TE
La domanda deve ritenersi oggetto di rinuncia implicita in quanto non riproposta all'atto della precisazione delle conclusioni.
Sulla domanda di divisione.
Le parti convenute, quale procuratore speciale della madre del e gli Controparte_4 CP_5 eredi di del hanno domandato la divisione dell'asse ereditario di del Persona_1 Persona_2 deceduto il 8.10.1988, deducendo che il de cuius aveva disposto con testamento nel rispetto della quota di legittima di tutte le figlie.
Nel corso del giudizio decedeva la coerede del e tutti i chiamati all'eredità, sia TE
diretti che per rappresentazione, rinunciavano alla stessa, con atti (depositati in giudizio) del
20.12.2021 ( e e del 5.7.2021 ( , Controparte_6 Controparte_11 Parte_2
e . Controparte_12 Controparte_13
Per effetto del diritto di accrescimento di cui all'art. 674 c.c. la quota ereditaria dei rinuncianti si Per accresceva di diritto alle quote delle altre coeredi, chiamate congiuntamente all'eredità di
[...]
con effetto dall'apertura della successione senza la necessità di una specifica accettazione Per_2
(ex multis: Cass. 8021/2012); cosicchè si rendeva necessario rettificare le conclusioni dei ctu incaricati, sia quanto al progetto di divisione che per il calcolo dei frutti, alla luce della attribuzione ai coeredi accettanti della quota originariamente spettante alla germana CP_7
Deve essere pertanto dichiarata aperta la successione di deceduto in Persona_2
Mercogliano il 8.10.1988.
La successione ereditaria è regolata dal testamento pubblico ricevuto dal notaio in data 6.5.1969 e registrato in Avellino il 7.11.1988, con il quale il testatore statuiva “nomino erede della quota disponibile di tutti i miei beni mia figlia e della legittima la stessa e le altre mie figlie”. Per_1
Dalla dichiarazione di successione sono risultati i seguenti beni relitti:
a) terreni siti alla loc. San Tommaso di Avellino di cui al fgl 22 e alle particelle 210, 157, 557, 155
e 156/1 e, a seguito di frazionamento, dal n. 1149 al n. 1163 e 1170, 1171, delle quali alcune avente natura edificabile;
b) locale terraneo sito in Salerno alla via Calenda n 4 (ex via Galliano) di cui al fgl 66 part. 315/6.
Inoltre il de cuius aveva disposto in vita con i seguenti atti di donazione a favore delle figlie:
1) atto notar del 22.10.1980 reg. al n. 5329: nuda proprietà a Per_4 Persona_1 dell'appartamento in Mercogliano di cui al fg. 16, part. 92 sub 1, 2 e 3, donazione effettuata sulla disponibile con dispensa da imputazione e collazione;
2) atto notar del 29.6.1987 reg. n. 139: nuda proprietà a del di alcuni Per_5 Persona_1
immobili siti in Salerno: fgl 66, part. 152, sub 11, part. 261 sub 1, part. 261 sub 4, fgl 64/B part. 1016 sub 3, con dispensa da collazione ed imputazione;
3) atto notar del 15.7.1988 reg. n. 1751; nuda proprietà a del terreno Per_6 Persona_1
sito in Avellino fgl 22, part. 435, 556, 154, con dispensa da collazione ed imputazione;
4) atto notar del 19.6.1987 reg. n. 137: nuda proprietà a del Gaudio degli Per_5 CP_5
immobili siti in Salerno al fgl 66 part. 152/2, 152/25, 261/2/3, con espressa previsione di imputazione della donazione sulla legittima;
5) atto notar del 17.12.1987 reg. n. 43: nuda proprietà a degli Per_7 TE
immobili siti in Salerno al fgl 66 part. 152/12/13, 261/5/6, a titolo di legittima con dispensa da collazione ed imputazione.
Il valore totale della riunione fittizia (relictum e domatum) è stato stimato dal ctu in € 2.261.688,00 di cui € 1.215.546,00 quale valore dei beni relitti alla data della apertura della successione, ed €
1.046.142,00 quale valore complessivo dei beni donati in vita dal de cuius, di cui sopra;
con una disponibile pari ad € 753.896,00 e la quota di legittima pro capite pari ad € 502.597,33.
Nel valore totale del relictum il ctu ha inglobato anche il complessivo valore dei frutti civili all'attualità per tot. € 119.656,00.
Pertanto per ciascun coerede il valore della quota viene così determinato:
, a cui spetta la legittima e la disponibile: quota di 5/9 per € 1.256.493,33; Persona_1
e : per ciascuna la quota di 2/9 pari ad € 502.597,33. TE Controparte_5
Stante l'assenza della dispensa da collazione, nell'atto di donazione n. 137/1987, solo per del CP_5
il valore dei beni donati a quest'ultima deve sottostare alla collazione ex art. 737 c.c., con la
[...] conseguenza che all'esito della collazione per ciascun erede risultano le seguenti quote: del per € 698.480,34 pari ad una quota del 57,46%; Persona_1 del per € 265.341,33 pari ad una quota del 21,83%; CP_5 del € 251.724,33 pari ad una quota del 20,71%. TE
Per effetto dell'accrescimento della quota del 20,71% spettante alla germana conseguente CP_7 alla rinuncia dei chiamati all'eredità della stessa, agli eredi di e a del Persona_1 CP_5
spettano le seguenti quote: del quota del 68,96% (pari a 6/9). Persona_1
del quota del 31,04% (pari a 3/9). CP_5
In base a tali premesse veniva riformulato il progetto di divisione sub 3 che prevede: eredi del Persona_1
locale terraneo sito in Salerno di cui al fgl 66 part. 315 sub 6; terreni agricoli siti in Avellino di cui al fgl. 22, part. 156/1, 209, 1149, 1150, 1153, 1154, 1156, 1157,
1158, 1159, 1160; terreni edificabili siti in Avellino di cui al fgl 22, part. 209, 1152, 1153, 1157, 1158 e m1 1408,55 da frazionare sulla part. 1161.
Controparte_5
terreni agricoli siti in Avellino di cui al fgl. 22 part. 1151, 1552, 1555, 1161, 1163, 1170, 1171; terreni edificabili siti in Avellino di cui al fgl 22, part. 1162, 1163, restanti mq 3521,47 sulla part. 1161 da frazionare.
A seguito delle osservazioni degli eredi di il ctu formulava una diversa ipotesi di Persona_1
progetto divisionale, sub 4, nel senso che segue: eredi del Persona_1
terreni agricoli siti in Avellino fgl 22, part. 156/1, 209, 1149, 1150, 1151, 1153, 1154, 1156, 1157,
1158, 1159, 1160, 1552, 1555, 1161, 1162, 1163, 1170 e 1171; terreni edificabili siti in Avellino di cui al fgl 22, part. 209, 1152, 1153, 1157, 1158 e 1677,42 mq della part 1161 (da frazionare):
Controparte_5
locale terraneo in Salerno via Calenda n. 4, fgl. 66 part. 315 sub 6; terreni edificabili siti in Avellino di cui al fgl 22, part. 1162, 1163 e restanti mq. 3252,60 sulla part. 1161 (da frazionare).
La massa ereditaria è pertanto comodamente divisibile senza conguagli in danaro, stante la comprensione dei frutti nel relictum.
Nella determinazione dei singoli lotti costituenti le quote è necessario tenere conto della situazione esistente e dell'uso attuale degli immobili da parte di ciascun coerede.
Ed infatti va ricordato che l'art. 729 c.c. prevede il sorteggio tra i coeredi in caso di porzioni uguali e l'assegnazione diretta in caso di porzioni disuguali da equiparare mediante conguagli.
Nel caso in questione, considerato che gli eredi del sono titolari della maggior quota, pari a Per_1
6/9 (circa 69%) dell'asse, mentre quella di è pari a 3/9 (circa 31%), è necessario Controparte_5
optare per uno dei due progetti di divisione elaborati dal ctu, entrambi senza previsione di conguagli, sulla base di quello che è stato l'uso dei beni e la situazione esistente in fatto.
Dalle risultanze di causa risulta infatti che nel possesso dei fondi alla anche per Controparte_14
volontà del de cuius, è sempre stata del che ha provveduto alla gestione ed Persona_1
amministrazione già da prima della morte del de cuius.
Va pertanto privilegiata la scelta di cui al progetto sub 4 sulla quale peraltro non vi è stata opposizione da parte di , con conseguente assegnazione ai condividenti. Controparte_5
1) Eredi del terreni agricoli siti in Avellino fgl 22, part. 156/1, 209, 1149, 1150, 1151, Persona_1
1153, 1154, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1552, 1555, 1161, 1162, 1163, 1170 e 1171; terreni edificabili siti in Avellino di cui al fgl 22, part. 209, 1152, 1153, 1157, 1158 e 1677,42 mq della part 1161 (da frazionare); del valore di euro 562.548, 89; 2) del in persona del procuratore speciale : locale terraneo in Salerno CP_5 Controparte_4
via Calenda n. 4, fgl. 66 part. 315 sub 6; terreni edificabili siti in Avellino di cui al fgl 22, part. 1162, 1163 e restanti mq. 3252,60 sulla part. 1161 (da frazionare); del valore di € 252.824,56.
Sui frutti.
Va premesso che qualsiasi questione relativa all'accertamento di un rapporto di credito e debito relativo ai frutti prodotti dai beni costituenti la comunione ereditaria deve porsi non nell'ambito della domanda relativa alla divisione ed ai conseguenti conguagli divisionali, bensì, sia pure contestualmente, con una distinta ed autonoma domanda di rendiconto in considerazione della situazione di godimento dei beni comuni (Cass. n. 4364/02; Cassazione civile, sez. II, 25/05/2011, n.
11519).
Le domande aventi ad oggetto i rendiconti ed i frutti sono quelle di cui ai fascicoli riuniti n. 951/2014
e n. 476/2018.
Nel proc. n. 951/2014 e domandavano ciascuna per la Controparte_5 TE
propria quota, a del il rendiconto ed il pagamento dei frutti ricavati dal possesso dei Persona_1
fondi siti in Avellino alla in uso esclusivo alla convenuta in quanto dalla stessa Controparte_14
sempre gestiti ed amministrati.
Costituitasi del previa contestazione del quantum richiesto, eccepiva in Persona_1 compensazione i propri controcrediti rivenienti dalle spese anticipate nei giudizi svolti nell'interesse della comunione, e quantificati per del in € 2527,60. CP_5
Essendo deceduta nelle more del giudizio del con successiva rinuncia all'eredità Per_1 CP_7 di tutti i chiamati, gli eredi di del abbandonavano l'azione contro del Persona_1 [...]
mentre l'azione contro del veniva portata avanti soltanto da CP_7 Persona_1 CP_5
attesa l'assenza, per effetto della rinuncia all'eredità, del subingresso dei chiamati all'eredità
[...]
nel presente giudizio che vedeva come parte la deceduta CP_7
Come già detto il valore dei frutti civili è stato inglobato nel calcolo del relictum e quindi considerato sia nell'accrescimento pro quota in favore delle coeredi della quota ereditaria originariamente spettante a del sia nella formazione dei lotti di cui al progetto sub 4, senza che ne TE
siano derivati conguagli.
La domanda pertanto è rimasta assorbita nella ipotesi divisionale adottata per la definizione del giudizio. Gli eredi di lamentano che il ctu, nel computo dei frutti, non ha tenuto conto della Persona_1 eccepita compensazione della somma di € 2527,60 nei confronti di Controparte_5
Tuttavia attesa l'esiguità della somma e quindi la conseguente limitatissima incidenza sul progetto divisionale adottato, risulterebbe contrario ad ogni principio di economia processuale disporre nuovo calcolo che tenga conto della detta somma, anche in considerazione del fatto che trattasi di fascicolo risalente al 2002.
Inoltre gli eredi del hanno formulato soltanto eccezione di compensazione ma non Persona_1
anche domanda di rimborso della somma anticipata per il bene comune, cosicchè non può essere disposta la condanna di al pagamento della detta somma. Controparte_5
La decisione, infine, andrà trascritta ai sensi dell'art. 2646 c.c.
Le spese del procedimento, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della massa, previa compensazione per 1/3 nei confronti di , in ragione della parziale soccombenza. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – I sezione civile – in persona del Giudice Unico dr.ssa Michela Palladino, definitivamente pronunziando così provvede:
1. dichiara inammissibile la domanda di , quale creditore procedente, di Parte_1 assegnazione della somma di € 21.284,48;
2. dichiara aperta la successione di del , deceduto in Mercogliano il 8.10.1988; Per_2 Per_1
3) assegna a:
a) : terreni agricoli siti in Avellino fgl 22, part. 156/1, 209, 1149, 1150, 1151, Controparte_15
1153, 1154, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1552, 1555, 1161, 1162, 1163, 1170 e 1171; terreni edificabili siti in Avellino di cui al fgl 22, part. 209, 1152, 1153, 1157, 1158 e 1677,42 mq della part 1161 (da frazionare); del valore di euro 562.548, 89;
b) del in persona del procuratore speciale : locale terraneo in Salerno CP_5 Controparte_4
via Calenda n. 4, fgl. 66 part. 315 sub 6; terreni edificabili siti in Avellino di cui al fgl 22, part. 1162, 1163 e restanti mq. 3252,60 sulla part. 1161 (da frazionare); del valore di € 252.824,56.
4. pone le spese di lite a carico della massa e le liquida: in favore dell'attore, all'esito della compensazione per 1/3, in complessivi euro 5500,00 per compensi, oltre accessori di legge, ed esborsi come documentati, con attribuzione;
in favore di in euro 13.500,00 per Controparte_15 compensi oltre accessori di legge;
in favore di in € 11.000,00 per compensi oltre Controparte_4 accessori di legge;
in favore di in € 6500,00 per compensi oltre accessori di Controparte_6
legge.
6) le spese delle espletate consulenze restano a carico della massa.
7) La presente sentenza è oggetto di trascrizione ai sensi dell'art. 2646 c.c.
Cosi deciso in Avellino il 24.5.2025
Il Giudice Unico
Michela Palladino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino – I sezione civile – in persona del giudice unico Michela Palladino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2640/2002/951/2014/476/2018, avente ad oggetto: giudizio di divisione
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Elvira Matarazzo, dom.to come in atti;
Parte_1
ATTORE
E
, e quali eredi di , rappresentati CP_1 CP_2 Controparte_3 Persona_1
e difesi dagli avv.ti Modestino Acone e Pasquale Acone, dom.ti come in atti;
CONVENUTI
E
quale procuratore speciale di , rappr.to e difeso dall'avv. Controparte_4 Controparte_5
Erberto Giulio Cantarella, dom.to come in atti;
CONVENUTO
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Russo, dom.to come in atti;
Controparte_6
CONVENUTO
CONCLUSIONI
I difensori hanno concluso come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE Il presente giudizio veniva introdotto dall'attore , il quale, in qualità di creditore Parte_1
di giusto decreto ingiuntivo n. 801/95 per £ 39.315.934 spettanti a titolo di TE compensi professionali, promuoveva l'esecuzione immobiliare in danno della propria debitrice, e, previa sospensione del giudizio di esecuzione n. 168/1996 RGE, agiva per la divisione del bene in comunione indiviso con le coeredi di ovvero le germane e Persona_2 Controparte_5
TE
In particolare l'attore, previa sospensione del giudizio espropriativo da parte del GE, richiedeva la divisione del bene pignorato indiviso, terreno sito in Avellino alla loc. San Tommaso, di cui al fgl 22 part. 210, 157, 557, 155 e 156/1.
Le parti convenute si costituivano ed eccepivano l'esistenza di altro bene immobile, facente parte dell'asse ereditario, sito in Salerno via Calenda n. 4 (ex via Galliano), nonché l'avvenuta divisione negoziale tra le parti dei beni ereditari.
In data 17.1.2017 veniva pronunciata la sentenza parziale n. 82/2017 con la quale si rigettavano le preliminari eccezioni delle convenute, stante la inopponibilità al creditore procedente della scrittura divisionale, mai trascritta, e la necessità di estendere la divisione a tutto l'asse ereditario, in assenza di accordo tra i coeredi sulla divisione parziale.
Il giudizio pertanto proseguiva con il conferimento di incarico al ctu per la divisione dei beni ereditari.
Con il giudizio n. 951/2014, riunito al presente, le germane e Controparte_5 TE
promuovevano nei confronti di azione per il pagamento dei frutti tratti dal terreno Persona_1
indiviso sito alla c.da Liguorini fgl 22, part. 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157,
1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1170 e 1171, in uso esclusivo alla convenuta, per la somma di
€ 54.540,18, a favore di ciascuna, dal 2000 al 2012, come risultanti dalla CTP allegata, oltre l'annata
2013.
Costituitasi nel detto giudizio del contestava il quantum dei frutti come richiesti dalle Persona_1
germane e, premesso di aver sostenuto spese per alcune liti giudiziarie promosse nel comune interesse relative al bene in comunione, esulanti dalla stretta gestione (giudizi contro il comune di Avellino,
C l'arch. , l'ing. e gli eredi nonché la spesa per per la sentenza CP_8 CP_9 Per_3
, chiedeva il rigetto della domanda, inoltre eccepiva i relativi crediti (di € 2.527,60 per la Per_3 sorella e di € 8093,60 per la sorella in compensazione con le somme eventualmente CP_7 CP_5
dovute a titolo di frutti.
Con il giudizio riunito, n. 476/2018, gli eredi di esperivano azione di Persona_1
rendiconto nei confronti di per le rendite percepite dalla locazione del locale TE
terraneo sito in Salerno via Calenda n. 4, in uso esclusivo alla convenuta, dalla data della apertura della successione di , sino all'attualità, con condanna al pagamento dei frutti agli Persona_2 eredi di per circa € 52.000,00, al risarcimento dei danni da mancato godimento Persona_1 dell'immobile; in subordine chiedevano compensarsi l'eventuale credito risultante a favore di
[...]
TE
Precisate le conclusioni, parte attrice chiedeva, quale creditore di Parte_1 CP_7
la liquidazione e l'assegnazione della somma di cui al decreto ingiuntivo azionato nella
[...] procedura esecutiva, pari ad € 21.284,48 oltre interessi e rivalutazione.
Gli eredi di premesso che il de cuius aveva disposto con Persona_1 Persona_2
testamento del suo patrimonio, nel rispetto della legittima, attribuendo alla figlia anche la Per_1 disponibile, aderivano alla domanda di divisione dell'intero asse ereditario.
, nella qualità di procuratore speciale della madre aderiva alla Controparte_4 Controparte_5
domanda di divisione tenuto conto, al fine delle quote, dei frutti percepiti da e del Persona_1
TE
Nel corso del giudizio, deceduta anche del si costituiva quale convenuto in TE riassunzione il figlio il quale documentava la rinuncia all'eredità materna datata Controparte_6
20.12.2021, e chiedeva la estromissione dal giudizio.
Veniva documentata la rinuncia anche dell'altro coerede di del fratello di TE
, , nonché del figlio di , Controparte_6 Parte_2 CP_6 Controparte_11
subentrante per rappresentazione;
inoltre venivano allegate le rinunce alla eredità anche di CP_12
e subentranti per rappresentazione al padre rinunciante
[...] Controparte_13 Parte_2
.
[...]
Con ordinanza del 9.2.2024, stante la rinuncia all'eredità dei suddetti, e il conseguente accrescimento di diritto delle quote ereditarie delle altre coeredi, veniva conferito incarico integrativo ai ctu affinchè riformulassero sia il progetto di divisione che quello di attribuzione dei frutti, tra i coeredi del CP_5
in persona del procuratore speciale , ed eredi del
[...] Controparte_4 Persona_1
All'esito del deposito della relazione integrativa, con le note di trattazione scritta depositate in data
24.1.2025 gli eredi formulavano una adesione alla ipotesi sub 4 del progetto divisionale, con CP_1
azzeramento dei conguagli;
domandavano altresì tenersi conto delle spese anticipate da del Per_1
delle quali non si era tenuto conto nella ctu sui frutti.
[...]
Parte convenuta , invece, esprimeva preferenza per la ipotesi sub 3 anch'essa Controparte_4
azzerativa di ulteriori conguagli.
Sulla domanda del creditore procedente. E' inammissibile la domanda dell'avv. di assegnazione, nel presente giudizio divisorio, Parte_1 della somma azionata nella procedura esecutiva n. 168/1996, di cui al d.i. n. 801/1995, per €
21.284,48.
La soddisfazione di un credito in forma esecutiva, sia essa mobiliare o immobiliare, è assoggettata alla puntuale disciplina prevista dalle norme del processo esecutivo, dal pignoramento sino al piano di riparto con assegnazione delle somme ricavate dalla vendita del bene.
A questo schema non deroga l'ipotesi, che ricorre nel caso di specie, in cui si apra una fase divisoria endoesecutiva, a carattere incidentale, del bene pignorato nella ipotesi in cui questo risulti essere un bene indiviso in comunione con comproprietari non obbligati.
Per questa ipotesi l'art. 601 c.p.c. prevede che quando “si deve procedere alla divisione l'esecuzione
è sospesa finchè sulla divisione non sia intervenuto un accordo tra le parti o una sentenza avente i requisiti di cui all'art. 627 c.p.c. Avvenuta la divisione, la vendita o l'assegnazione dei beni attribuiti al debitore ha luogo secondo le norme contenute nei capi precedenti”.
Risulta proprio dall'atto di citazione del creditore procedente che in data 22.3.2000 il GE disponeva la sospensione del giudizio di esecuzione immobiliare al fine di consentire la introduzione del giudizio di divisione.
E' onere del procedente, una volta chiuso il presente giudizio, procedere a riassumere il giudizio esecutivo sospeso ai sensi dell'art. 627 c.p.c., in disparte dalla considerazione che a seguito della rinuncia alla eredità di tutti i chiamati all'eredità del debitore esecutato, del si TE realizza l'accrescimento delle quote ereditarie in successione di del a favore delle Per_2 Per_1
altre coeredi, ma non la successione delle germane alla sorella in luogo dei chiamati tutti CP_7
rinuncianti.
Sulla domanda di rendiconto e frutti degli eredi di nei confronti di del Persona_1
(proc. riunito n. 476/2018). TE
La domanda deve ritenersi oggetto di rinuncia implicita in quanto non riproposta all'atto della precisazione delle conclusioni.
Sulla domanda di divisione.
Le parti convenute, quale procuratore speciale della madre del e gli Controparte_4 CP_5 eredi di del hanno domandato la divisione dell'asse ereditario di del Persona_1 Persona_2 deceduto il 8.10.1988, deducendo che il de cuius aveva disposto con testamento nel rispetto della quota di legittima di tutte le figlie.
Nel corso del giudizio decedeva la coerede del e tutti i chiamati all'eredità, sia TE
diretti che per rappresentazione, rinunciavano alla stessa, con atti (depositati in giudizio) del
20.12.2021 ( e e del 5.7.2021 ( , Controparte_6 Controparte_11 Parte_2
e . Controparte_12 Controparte_13
Per effetto del diritto di accrescimento di cui all'art. 674 c.c. la quota ereditaria dei rinuncianti si Per accresceva di diritto alle quote delle altre coeredi, chiamate congiuntamente all'eredità di
[...]
con effetto dall'apertura della successione senza la necessità di una specifica accettazione Per_2
(ex multis: Cass. 8021/2012); cosicchè si rendeva necessario rettificare le conclusioni dei ctu incaricati, sia quanto al progetto di divisione che per il calcolo dei frutti, alla luce della attribuzione ai coeredi accettanti della quota originariamente spettante alla germana CP_7
Deve essere pertanto dichiarata aperta la successione di deceduto in Persona_2
Mercogliano il 8.10.1988.
La successione ereditaria è regolata dal testamento pubblico ricevuto dal notaio in data 6.5.1969 e registrato in Avellino il 7.11.1988, con il quale il testatore statuiva “nomino erede della quota disponibile di tutti i miei beni mia figlia e della legittima la stessa e le altre mie figlie”. Per_1
Dalla dichiarazione di successione sono risultati i seguenti beni relitti:
a) terreni siti alla loc. San Tommaso di Avellino di cui al fgl 22 e alle particelle 210, 157, 557, 155
e 156/1 e, a seguito di frazionamento, dal n. 1149 al n. 1163 e 1170, 1171, delle quali alcune avente natura edificabile;
b) locale terraneo sito in Salerno alla via Calenda n 4 (ex via Galliano) di cui al fgl 66 part. 315/6.
Inoltre il de cuius aveva disposto in vita con i seguenti atti di donazione a favore delle figlie:
1) atto notar del 22.10.1980 reg. al n. 5329: nuda proprietà a Per_4 Persona_1 dell'appartamento in Mercogliano di cui al fg. 16, part. 92 sub 1, 2 e 3, donazione effettuata sulla disponibile con dispensa da imputazione e collazione;
2) atto notar del 29.6.1987 reg. n. 139: nuda proprietà a del di alcuni Per_5 Persona_1
immobili siti in Salerno: fgl 66, part. 152, sub 11, part. 261 sub 1, part. 261 sub 4, fgl 64/B part. 1016 sub 3, con dispensa da collazione ed imputazione;
3) atto notar del 15.7.1988 reg. n. 1751; nuda proprietà a del terreno Per_6 Persona_1
sito in Avellino fgl 22, part. 435, 556, 154, con dispensa da collazione ed imputazione;
4) atto notar del 19.6.1987 reg. n. 137: nuda proprietà a del Gaudio degli Per_5 CP_5
immobili siti in Salerno al fgl 66 part. 152/2, 152/25, 261/2/3, con espressa previsione di imputazione della donazione sulla legittima;
5) atto notar del 17.12.1987 reg. n. 43: nuda proprietà a degli Per_7 TE
immobili siti in Salerno al fgl 66 part. 152/12/13, 261/5/6, a titolo di legittima con dispensa da collazione ed imputazione.
Il valore totale della riunione fittizia (relictum e domatum) è stato stimato dal ctu in € 2.261.688,00 di cui € 1.215.546,00 quale valore dei beni relitti alla data della apertura della successione, ed €
1.046.142,00 quale valore complessivo dei beni donati in vita dal de cuius, di cui sopra;
con una disponibile pari ad € 753.896,00 e la quota di legittima pro capite pari ad € 502.597,33.
Nel valore totale del relictum il ctu ha inglobato anche il complessivo valore dei frutti civili all'attualità per tot. € 119.656,00.
Pertanto per ciascun coerede il valore della quota viene così determinato:
, a cui spetta la legittima e la disponibile: quota di 5/9 per € 1.256.493,33; Persona_1
e : per ciascuna la quota di 2/9 pari ad € 502.597,33. TE Controparte_5
Stante l'assenza della dispensa da collazione, nell'atto di donazione n. 137/1987, solo per del CP_5
il valore dei beni donati a quest'ultima deve sottostare alla collazione ex art. 737 c.c., con la
[...] conseguenza che all'esito della collazione per ciascun erede risultano le seguenti quote: del per € 698.480,34 pari ad una quota del 57,46%; Persona_1 del per € 265.341,33 pari ad una quota del 21,83%; CP_5 del € 251.724,33 pari ad una quota del 20,71%. TE
Per effetto dell'accrescimento della quota del 20,71% spettante alla germana conseguente CP_7 alla rinuncia dei chiamati all'eredità della stessa, agli eredi di e a del Persona_1 CP_5
spettano le seguenti quote: del quota del 68,96% (pari a 6/9). Persona_1
del quota del 31,04% (pari a 3/9). CP_5
In base a tali premesse veniva riformulato il progetto di divisione sub 3 che prevede: eredi del Persona_1
locale terraneo sito in Salerno di cui al fgl 66 part. 315 sub 6; terreni agricoli siti in Avellino di cui al fgl. 22, part. 156/1, 209, 1149, 1150, 1153, 1154, 1156, 1157,
1158, 1159, 1160; terreni edificabili siti in Avellino di cui al fgl 22, part. 209, 1152, 1153, 1157, 1158 e m1 1408,55 da frazionare sulla part. 1161.
Controparte_5
terreni agricoli siti in Avellino di cui al fgl. 22 part. 1151, 1552, 1555, 1161, 1163, 1170, 1171; terreni edificabili siti in Avellino di cui al fgl 22, part. 1162, 1163, restanti mq 3521,47 sulla part. 1161 da frazionare.
A seguito delle osservazioni degli eredi di il ctu formulava una diversa ipotesi di Persona_1
progetto divisionale, sub 4, nel senso che segue: eredi del Persona_1
terreni agricoli siti in Avellino fgl 22, part. 156/1, 209, 1149, 1150, 1151, 1153, 1154, 1156, 1157,
1158, 1159, 1160, 1552, 1555, 1161, 1162, 1163, 1170 e 1171; terreni edificabili siti in Avellino di cui al fgl 22, part. 209, 1152, 1153, 1157, 1158 e 1677,42 mq della part 1161 (da frazionare):
Controparte_5
locale terraneo in Salerno via Calenda n. 4, fgl. 66 part. 315 sub 6; terreni edificabili siti in Avellino di cui al fgl 22, part. 1162, 1163 e restanti mq. 3252,60 sulla part. 1161 (da frazionare).
La massa ereditaria è pertanto comodamente divisibile senza conguagli in danaro, stante la comprensione dei frutti nel relictum.
Nella determinazione dei singoli lotti costituenti le quote è necessario tenere conto della situazione esistente e dell'uso attuale degli immobili da parte di ciascun coerede.
Ed infatti va ricordato che l'art. 729 c.c. prevede il sorteggio tra i coeredi in caso di porzioni uguali e l'assegnazione diretta in caso di porzioni disuguali da equiparare mediante conguagli.
Nel caso in questione, considerato che gli eredi del sono titolari della maggior quota, pari a Per_1
6/9 (circa 69%) dell'asse, mentre quella di è pari a 3/9 (circa 31%), è necessario Controparte_5
optare per uno dei due progetti di divisione elaborati dal ctu, entrambi senza previsione di conguagli, sulla base di quello che è stato l'uso dei beni e la situazione esistente in fatto.
Dalle risultanze di causa risulta infatti che nel possesso dei fondi alla anche per Controparte_14
volontà del de cuius, è sempre stata del che ha provveduto alla gestione ed Persona_1
amministrazione già da prima della morte del de cuius.
Va pertanto privilegiata la scelta di cui al progetto sub 4 sulla quale peraltro non vi è stata opposizione da parte di , con conseguente assegnazione ai condividenti. Controparte_5
1) Eredi del terreni agricoli siti in Avellino fgl 22, part. 156/1, 209, 1149, 1150, 1151, Persona_1
1153, 1154, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1552, 1555, 1161, 1162, 1163, 1170 e 1171; terreni edificabili siti in Avellino di cui al fgl 22, part. 209, 1152, 1153, 1157, 1158 e 1677,42 mq della part 1161 (da frazionare); del valore di euro 562.548, 89; 2) del in persona del procuratore speciale : locale terraneo in Salerno CP_5 Controparte_4
via Calenda n. 4, fgl. 66 part. 315 sub 6; terreni edificabili siti in Avellino di cui al fgl 22, part. 1162, 1163 e restanti mq. 3252,60 sulla part. 1161 (da frazionare); del valore di € 252.824,56.
Sui frutti.
Va premesso che qualsiasi questione relativa all'accertamento di un rapporto di credito e debito relativo ai frutti prodotti dai beni costituenti la comunione ereditaria deve porsi non nell'ambito della domanda relativa alla divisione ed ai conseguenti conguagli divisionali, bensì, sia pure contestualmente, con una distinta ed autonoma domanda di rendiconto in considerazione della situazione di godimento dei beni comuni (Cass. n. 4364/02; Cassazione civile, sez. II, 25/05/2011, n.
11519).
Le domande aventi ad oggetto i rendiconti ed i frutti sono quelle di cui ai fascicoli riuniti n. 951/2014
e n. 476/2018.
Nel proc. n. 951/2014 e domandavano ciascuna per la Controparte_5 TE
propria quota, a del il rendiconto ed il pagamento dei frutti ricavati dal possesso dei Persona_1
fondi siti in Avellino alla in uso esclusivo alla convenuta in quanto dalla stessa Controparte_14
sempre gestiti ed amministrati.
Costituitasi del previa contestazione del quantum richiesto, eccepiva in Persona_1 compensazione i propri controcrediti rivenienti dalle spese anticipate nei giudizi svolti nell'interesse della comunione, e quantificati per del in € 2527,60. CP_5
Essendo deceduta nelle more del giudizio del con successiva rinuncia all'eredità Per_1 CP_7 di tutti i chiamati, gli eredi di del abbandonavano l'azione contro del Persona_1 [...]
mentre l'azione contro del veniva portata avanti soltanto da CP_7 Persona_1 CP_5
attesa l'assenza, per effetto della rinuncia all'eredità, del subingresso dei chiamati all'eredità
[...]
nel presente giudizio che vedeva come parte la deceduta CP_7
Come già detto il valore dei frutti civili è stato inglobato nel calcolo del relictum e quindi considerato sia nell'accrescimento pro quota in favore delle coeredi della quota ereditaria originariamente spettante a del sia nella formazione dei lotti di cui al progetto sub 4, senza che ne TE
siano derivati conguagli.
La domanda pertanto è rimasta assorbita nella ipotesi divisionale adottata per la definizione del giudizio. Gli eredi di lamentano che il ctu, nel computo dei frutti, non ha tenuto conto della Persona_1 eccepita compensazione della somma di € 2527,60 nei confronti di Controparte_5
Tuttavia attesa l'esiguità della somma e quindi la conseguente limitatissima incidenza sul progetto divisionale adottato, risulterebbe contrario ad ogni principio di economia processuale disporre nuovo calcolo che tenga conto della detta somma, anche in considerazione del fatto che trattasi di fascicolo risalente al 2002.
Inoltre gli eredi del hanno formulato soltanto eccezione di compensazione ma non Persona_1
anche domanda di rimborso della somma anticipata per il bene comune, cosicchè non può essere disposta la condanna di al pagamento della detta somma. Controparte_5
La decisione, infine, andrà trascritta ai sensi dell'art. 2646 c.c.
Le spese del procedimento, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della massa, previa compensazione per 1/3 nei confronti di , in ragione della parziale soccombenza. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – I sezione civile – in persona del Giudice Unico dr.ssa Michela Palladino, definitivamente pronunziando così provvede:
1. dichiara inammissibile la domanda di , quale creditore procedente, di Parte_1 assegnazione della somma di € 21.284,48;
2. dichiara aperta la successione di del , deceduto in Mercogliano il 8.10.1988; Per_2 Per_1
3) assegna a:
a) : terreni agricoli siti in Avellino fgl 22, part. 156/1, 209, 1149, 1150, 1151, Controparte_15
1153, 1154, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1552, 1555, 1161, 1162, 1163, 1170 e 1171; terreni edificabili siti in Avellino di cui al fgl 22, part. 209, 1152, 1153, 1157, 1158 e 1677,42 mq della part 1161 (da frazionare); del valore di euro 562.548, 89;
b) del in persona del procuratore speciale : locale terraneo in Salerno CP_5 Controparte_4
via Calenda n. 4, fgl. 66 part. 315 sub 6; terreni edificabili siti in Avellino di cui al fgl 22, part. 1162, 1163 e restanti mq. 3252,60 sulla part. 1161 (da frazionare); del valore di € 252.824,56.
4. pone le spese di lite a carico della massa e le liquida: in favore dell'attore, all'esito della compensazione per 1/3, in complessivi euro 5500,00 per compensi, oltre accessori di legge, ed esborsi come documentati, con attribuzione;
in favore di in euro 13.500,00 per Controparte_15 compensi oltre accessori di legge;
in favore di in € 11.000,00 per compensi oltre Controparte_4 accessori di legge;
in favore di in € 6500,00 per compensi oltre accessori di Controparte_6
legge.
6) le spese delle espletate consulenze restano a carico della massa.
7) La presente sentenza è oggetto di trascrizione ai sensi dell'art. 2646 c.c.
Cosi deciso in Avellino il 24.5.2025
Il Giudice Unico
Michela Palladino